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Infortunio - Cassazione Lavoro: nessuna responsabilità del datore di lavoro in caso di condotta del lavoratore, posta in essere successivamente al compimento della prestazione lavorativa richiesta

Infortunio - Cassazione Lavoro: nessuna responsabilità del datore di lavoro in caso di condotta del lavoratore, posta in essere successivamente al compimento della prestazione lavorativa richiesta
Infortunio - Cassazione Lavoro: nessuna responsabilità del datore di lavoro in caso di condotta del lavoratore, posta in essere successivamente al compimento della prestazione lavorativa richiesta

La Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di infortuni sul lavoro, non sussiste alcuna responsabilità oggettiva in capo al datore di lavoro, il quale non può essere chiamato a rispondere in caso di condotta arbitraria del lavoratore, che non sia stata allo stesso preventivamente comunicata.

 

Il caso in esame

A seguito del verificarsi di un infortunio sul lavoro, il lavoratore rimasto coinvolto era ricorso in giudizio al fine di accertare la responsabilità della parte datoriale, con condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti.

L’episodio era stato ricostruito dal giudicante nei termini seguenti: all’esito del completamento dei lavori di impianto di alcuni pali elettrici, rilevato che il ramo di un albero si appoggiava su un cavo elettrico, i componenti della squadra di operai guidata dal ricorrente avevano deciso di tagliarlo; indossata l’attrezzatura di protezione, il ricorrente era salito su una scala a pioli appoggiata all’albero e mantenuta a terra da un operaio e, a causa dell’improvviso distacco della scala dal sostegno, era caduto al suolo.

Così ricostruiti gli elementi fattuali, il primo giudice aveva respinto il ricorso. La pronuncia era stata confermata anche dalla Corte d’Appello adita a seguito dell’impugnazione proposta dal lavoratore soccombente.

 

I giudici del gravame avevano rilevato come il ricorrente fosse venuto meno all’obbligo, sullo stesso gravante, di fornire la prova del fatto costituente l’inadempimento della società datrice di lavoro e della correlazione causale di tale inadempimento con il danno patito.

Secondo la Corte territoriale, gli operai, che avevano l’obbligo di interpellare il personale addetto nel caso in cui si fosse prospettato nel corso dell’attività lavorativa un ostacolo imprevisto, non avevano adempiuto a tale obbligo, omettendo di chiedere l’invio sul posto di apposita strumentazione (nel caso di specie, una piattaforma aerea, peraltro già in uso in altro cantiere) idonea allo svolgimento dell’operazione in condizioni di totale sicurezza. In tal senso, non poteva ritenersi configurata alcuna violazione, a carico della società, dell’obbligo di vigilanza sull’osservanza delle misure protettive da parte dei lavoratori.

Avverso la decisione della Corte territoriale, il lavoratore aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando, con vari motivi, la violazione dei principi che regolano gli oneri di allegazione a carico del lavoratore in materia di responsabilità civile del datore di lavoro per infortunio sul lavoro, ritenendo che: “sul lavoratore grava esclusivamente l’onere di allegare e provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’esistenza del danno ed il nesso causale tra quest’ultimo e la prestazione, nonché di allegare la nocività/pericolosità dell’ambiente di lavoro”.

La decisione della Corte di Cassazione

Come osservato dai giudici di legittimità, l’obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro in favore del lavoratore è previsto, in generale, con contenuto atipico e residuale, dalla disposizione di cui all’articolo 2087 del Codice Civile ed, in particolare, con contenuto tipico, dalla disciplina di settore concernente gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le misure di prevenzione.

La Corte ha precisato che la responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 2087 del Codice Civile, “è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell’art. 1374 c.c., dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale”. Pertanto, la disposizione di cui all’articolo 2087 del Codice Civile non configurerebbe un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto sussistono profili di responsabilità in capo al datore di lavoro solo in caso di violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.

Da ciò discende che, in tema di riparto dell’onere della prova, “il lavoratore che lamenti di aver subito un danno da infortunio sul lavoro, deve allegare e provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’esistenza del danno ed il nesso causale tra quest’ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all’obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno”.

 

Nell’ottica descritta – osserva la Corte – la parte danneggiata è comunque soggetta all’onere di allegare e dimostrare l’esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l’asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o alle norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell’esercizio dell’impresa, debbono essere adottate per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

La Cassazione ha evidenziato come, nel caso di specie, il ricorrente avesse proceduto allo svolgimento di un’operazione non prevista, consistente nel taglio di un ramo, omettendo di interpellare il soggetto preposto alla fornitura di adeguata strumentazione per lo svolgimento dell’operazione in totale sicurezza. Tale strumentazione, già in uso in altro cantiere, avrebbe potuto essere trasferita agevolmente sul luogo in cui operava il ricorrente per un intervento d’urgenza. Dalla mancata comunicazione dell’operazione discende l’insussistenza di alcuna violazione in capo alla parte datoriale dell’obbligo di vigilanza sull’osservanza delle misure di sicurezza atte a preservare l’incolumità dei lavoratori.

Il principio di diritto

Rilevata la particolare importanza della questione esaminata, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:

Alla stregua dell’art. 2087 c.c. non è ipotizzabile a carico dell’imprenditore un obbligo di sicurezza e prevenzione anche in relazione a condotte del dipendente che, pur non rientranti nella nozione di inopinabilità e di abnormità, siano state poste in essere successivamente al compimento della prestazione lavorativa richiesta, perché non rientranti nella suddetta prestazione e perché effettuate senza darne allo stesso preventiva comunicazione secondo le direttive impartite. Corollario di tale principio è che la parte datoriale non incorre in responsabilità di cui alla norma codicistica per non avere fornito le attrezzature necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore nello svolgimento della non prevista prestazione né di non avere esercitato il controllo sulla conseguente esecuzione nel rispetto dei paradigmi di sicurezza legislativamente richiesti”.

Per tali ragioni, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando il lavoratore al pagamento delle spese di giudizio.

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 5 gennaio 2018, n. 146)