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Ispettorato Nazionale del Lavoro: diramata la circolare su estensione della responsabilità solidale del committente nella subfornitura

Ispettorato Nazionale del Lavoro: diramata la circolare su estensione della responsabilità solidale del committente nella subfornitura
Ispettorato Nazionale del Lavoro: diramata la circolare su estensione della responsabilità solidale del committente nella subfornitura

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha recentemente diramato una circolare, diretta agli Uffici locali dell’Ispettorato del Lavoro, all’INPS, all’INAIL e al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, al fine di dare conoscenza della sentenza 6 dicembre 2017, n. 254 con la quale la Corte Costituzionale, interpretando in modo costituzionalmente orientato l’articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo n. 276/2003, ha previsto l’estensione del regime di responsabilità solidale del commettente nell’appalto anche alla subfornitura (leggi la news).

Secondo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 29 del Decreto Legislativo n. 276/2003, “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”.

Alla luce del dato letterale della norma, il Giudice a quo aveva ritenuto che la limitazione del regime di solidarietà ai soli casi di appalto e subappalto non assicurasse la stessa garanzia ai dipendenti del subfornitore, parimenti coinvolti in processi di esternalizzazione e parcellizzazione del processo produttivo, in contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione.

Nella circolare, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ricorda come il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, già nel 2012, avesse avuto modo di manifestare l’opinione di una possibile estensione del regime di solidarietà al contratto di subfornitura, sul presupposto della sussistenza di un controllo diretto ed integrale sull’esecuzione dei lavori da parte dell’impresa committente.

Nell’Interpello n. 2/2012, il Ministero aveva dato rilevanza all’orientamento della giurisprudenza di legittimità (espresso nella sentenza della Corte di Cassazione n. 6208/2008) che non escludeva la possibilità di applicare la solidarietà nel rapporto tra consorzio aggiudicatario dell’appalto e imprese consorziate esecutrici, dovendosi dar prevalenza alla funzione di garanzia sostanziale proprio del regime di solidarietà rispetto alla qualificazione giuridica del rapporto indicata dalla disposizione normativa.

Con la sentenza n. 254/2017, la Corte Costituzionale ha individuato la ratio della disposizione normativa nella necessità di “evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale” e, pertanto, non giustifica “una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’articolo 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”.

Secondo la Consulta, l’articolo 29 del Decreto Legislativo n. 276/2003 deve essere interpretato nel senso che il committente è solidalmente responsabile con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi ed assicurativi dei dipendenti impiegati.

Tale interpretazione, si legge nella circolare, risponde alle esigenze di tutela già emerse nell’ambito dei rapporti tra consorzio e società consorziate “perché, anche in tale caso, viene in rilievo l’esigenza di salvaguardia dei lavoratori in presenza di una dissociazione tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione lavorativa”.

Ad ogni modo, restano comunque ferme le altre disposizioni che dettano una disciplina specifica del regime di solidarietà, mutuata dall’articolo 29, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 276/2003, ma adattata alle peculiarità delle singole tipologie contrattuali cui si riferiscono (a titolo esemplificativo, la somministrazione di lavoro e il contratto di trasporto).

(Ispettorato Nazionale del Lavoro - Circolare n. 6 del 29 marzo 2018, Corte Costituzionale sentenza n. 254/2017 - responsabilità solidale - 30 marzo 2018)