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Ispettorato Nazionale del Lavoro: emanata circolare per il recupero delle retribuzione e delle contribuzioni negli appalti illeciti

Ispettorato Nazionale del Lavoro: emanata circolare per il recupero delle retribuzione e delle contribuzioni negli appalti illeciti
Ispettorato Nazionale del Lavoro: emanata circolare per il recupero delle retribuzione e delle contribuzioni negli appalti illeciti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato una circolare in cui, al fine di assicurare uniformità di comportamento da parte degli organi accertatori, ha fornito una serie di indicazioni di carattere operativo, condivise con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l’INPS e con l’INAIL, valide per gli accertamenti futuri e per quelli non ancora definiti, in relazione alle ipotesi di appalti non genuini in cui siano riscontrate inadempienze retributive e contributive nei confronti dei lavorati impiegati nell’esecuzione dell’appalto.

La circolare si sofferma preliminarmente sul regime sanzionatorio della fattispecie illecita di appalto irregolare (privo dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 1, del Decreto Legislativo n. 276/2003), punita dall’articolo 18, comma 5-bis, del Decreto Legislativo n. 276/2003 con una sanzione amministrativa di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro sia nei confronti dell’appaltatore che nei confronti del committente/utilizzatore.

Sul piano dei recuperi contributivi e retributivi connessi all’accertamento di un appalto illecito, nella circolare si evidenzia come, contrariamente a quanto previsto dalla disciplina previgente di cui alla Legge n. 1369/1960, la costituzione del rapporto di lavoro tra lavoratore e utilizzatore sia automatica, ma subordinata all’esercizio dell’azione giudiziaria di cui all’articolo 414 del Codice di Procedura Civile.

Da ciò discende che, con riferimento alle inadempienze retributive, in assenza della costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore per effetto della mancata proposizione della domanda da parte del lavoratore, “il provvedimento di diffida accertativa potrà essere adottato esclusivamente nei confronti dello pseudo appaltatore”.

Al contrario, sul piano del recupero contributivo, il rapporto previdenziale intercorrente tra datore di lavoro ed Ente previdenziale, la cui fonte è nella legge, presuppone esclusivamente l’instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro, non essendo condizionato alla stipula di un atto di natura negoziale tra le parti private o alla scelta del lavoratore di adire l’Autorità Giudiziaria per il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore.

Come più volte stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, “l’unico rapporto di lavoro rilevante verso l’ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo”.

Ne consegue - si legge nella circolare - che gli obblighi di natura pubblicistica in materia di assicurazioni sociali, una volta accertato che la prestazione lavorativa è resa in favore dell’utilizzatore – che si configura pertanto quale datore di lavoro di fatto – gravano per l’intero su quest’ultimo”.

Alla luce di quanto sopra esposto, l’INL ha stabilito che, con riferimento alle inadempienze retributive, il personale ispettivo dovrà elevare la contestazione nei confronti dello pseudo appaltatore, quantificando le stesse in relazione al CCNL applicato; diversamente, per le inadempienze contributive, la contestazione dovrà essere elevata nei confronti del committente dell’appalto per quanto non pagato dallo pseudo appaltatore, il quale resta comunque coobbligato, avendo riguardo al CCNL applicabile all’utilizzatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge n. 338/1989.

(Ispettorato Nazionale del Lavoro - Circolare n. 10 del 11 luglio 2018, appalto illecito ed inadempienze retributive e contributive - indicazioni operative al personale di vigilanza - 12 luglio 2018)