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Malpractice medica - Cassazione Civile: spetta al medico provare che non ci siano legami tra il trattamento sanitario e il peggioramento delle condizioni di salute

Malpractice medica - Cassazione Civile: spetta al medico provare che non ci siano legami tra il trattamento sanitario e il peggioramento delle condizioni di salute
Malpractice medica - Cassazione Civile: spetta al medico provare che non ci siano legami tra il trattamento sanitario e il peggioramento delle condizioni di salute

I fatti

La causa in esame vede una paziente romana contro l’Assessorato Sanità Regione Sicilia (rappresentante legale dei sanitari coinvolti).

In seguito ad un’operazione medica ‘routinaria’, la paziente lamenta dei danni (complicanze) causati dall’équipe medica e si rivolge al Tribunale Territoriale chiedendone il risarcimento. La ricorrente afferma inoltre di non essere stata adeguatamente informata sui rischi dell’operazione e di non avere prestato un consenso chiaro e preciso al trattamento proposto dal medico, adducendo così un suo inadempimento.

Dopo essersi avvalsa della perizia di un esperto (CTU), la Corte d’Appello ritiene corretta l’operazione e attribuisce i danni lamentati ad una complicanza insorta durante l’intervento e non imputabile ai sanitari.

La paziente ricorre alla Suprema Corte di Cassazione.

 

Motivo di ricorso dinanzi alla Suprema Corte: il riformato articolo 360 del codice di procedura civile

Essendo stata impugnata per Cassazione la Sentenza di appello “con un unico motivo”, i giudici ritengono doveroso procedere alla trattazione del caso ricordando la modifica dell’articolo 360 comma I, n. 5) del codice di procedura civile, disposizione inerente il ricorso in Cassazione.

In seguito alla riforma di tale articolo, non è più possibile comparire dinanzi al Tribunale Supremo per una motivazione contradditoria o insufficiente del Giudice di merito.

La modifica legislativa, risalente al 2012, prevede un’impugnazione della sentenza di merito solo ed esclusivamente per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Preclusa ogni contestazione o eccezione dinanzi all’organo del merito, solamente un fatto storico che è stato oggetto di discussione e decisivo ai fini di un diverso apprezzamento giudiziale consente di accedere alla Cassazione.

Nel fatto in esame, la ricorrente lamenta una “apparente motivazione” della deliberazione. Il giudice si sarebbe infatti limitato a trattare genericamente, talvolta omettendo, alcuni fatti storici discussi dalle parti e per i quali era stata richiesta una CTU.

I motivi di ricorso

Riprendendo le stesse differenziazione espresse nel dispositivo, la Corte rileva quattro punti:

A) La ricorrente evidenzia che la lesione peggiorativa del suo stato di salute sia dovuta ad una manovra causale da parte dell’équipe medica. Il CTU avrebbe infatti espresso la sua opinione sull’esenzione di responsabilità secondo delle ‘complicanze’ che si possono verificare in una tale operazione routinaria (1% dei casi), senza però giustificare perché tale fatto dannoso sia da sottrarsi alla sfera di controllo ed intervento umano e sia invece da considerarsi una conseguenza inevitabile e imprevedibile.

Per quanto riguarda la prestazione professionale medico-chirurgica di ‘routine’ (come nel caso trattato), la giurisprudenza è concorde nel ritenere che spetti al professionista sanitario provare la corretta e accurata esecuzione dell’intervento. Siamo nell’ambito di una presunzione di colpa medica e di una conseguente inversione dell’onere della prova. In caso di danni, egli deve provare di aver agito con perizia e diligenza, che non sussista un nesso causale tra la tecnica operatoria e le complicanze dannose e che le lesioni siano una conseguenza ‘inevitabile’ di un fattore estraneo all’operato umano.

Nel caso in questione, il CTU avrebbe insufficientemente motivato la sua relazione dove afferma l’inspiegabilità di alcune lesioni (giustificazione non supportabile su un piano scientifico né giuridico) e la consequenzialità inevitabile delle stesse anche in presenza di un’operazione eseguita correttamente.

B) La ricorrente deduce che un secondo fatto dannoso sia stato provocato in un momento successivo al primo intervento a causa di una errata manovra chirurgica. Tale argomento viene però considerato inammissibile dalla Corte perché mancante di una allegazione dei fatti sufficiente.

C) Per la stessa ragione la Cassazione giudica inammissibile la domanda per il mancato accertamento della responsabilità medica per imperizia nel trattamento postoperatorio.

D) La ricorrente lamenta l’erronea presunzione della Corte d’Appello riguardo alla corretta assunzione del consenso informato antecedente all’operazione in esame. La Cassazione ricorda che la manifestazione di un tale consenso consegue da un diritto soggettivo all’autodeterminazione, connesso ma ciononostante autonomo rispetto al diritto alla salute. L’adesione consapevole del paziente alle decisioni sul trattamento terapeutico comporta infatti una informazione esaustiva e dettagliata sulle sue condizioni di salute e, soprattutto, sulle conseguenze e i rischi connessi alla terapia stessa. La Corte Suprema ha più volte ribadito come l’onere della prova spetti al medico e come, in caso di inadempimento colpevole, ossia di omessa informazione, spetti al giudice verificare in concreto la responsabilità sulla base delle reali possibilità di scelta che si ponevano al paziente. Ancora una volta la lamentela è ritenuta inammissibile per una insufficiente allegazioni di fatti e per la mancanza di presentazione delle scelte concrete possibili.

 

La decisione della Corte

La corte accoglie il ricorso limitatamente al punto A) riguardante la responsabilità contrattuale per danno alla salute. Rinvia la causa alla Corte di Appello di Palermo per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese giudiziarie.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 13 ottobre 2017, n. 24074)