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Notifica - Tribunale di Lecce: improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo se manca la prova dell’avvenuta notifica

Notifica - Tribunale di Lecce: improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo se manca la prova dell’avvenuta notifica
Notifica - Tribunale di Lecce: improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo se manca la prova dell’avvenuta notifica

È improcedibile il giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo se manca la prova dell’avvenuta notifica del ricorso in opposizione al creditore.

La costituzione dell’opposto non sana l’inesistenza della notifica.  

Sono questi i principi affermati dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce con sentenza 03/07/18 n. 2437.

 

Il caso

Il Tribunale del Lavoro salentino, chiamato a pronunciarsi su un’opposizione a Decreto Ingiuntivo per crediti retributivi, si è soffermato sulle differenze che intercorrono tra la nullità e l’inesistenza della notifica, rimarcando le conseguenze derivanti dalla mancata notifica dell’atto di opposizione al creditore convenuto.

Nello specifico, un lavoratore si era rivolto in sede monitoria al Tribunale del Lavoro di Lecce per ottenere la condanna della sua ex Società datrice al pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte.

La Società debitrice, dopo aver ricevuto la notifica del Decreto Ingiuntivo, proponeva opposizione avverso lo stesso, omettendo, però, di notificare il ricorso in opposizione al creditore opposto.

Quest’ultimo, appreso dell’avvenuta opposizione e pur in assenza della dovuta notifica, si costituiva comunque in giudizio per censurare il carattere dilatorio dell’opposizione e la temerarietà della lite avviata dalla Società opponente.

 

La decisione

Il Giudice del Lavoro, ascoltate le parti e verificata la mancata di prova dell’avvenuta notifica, introitava il giudizio in Camera di Consiglio all’udienza di comparizione, statuendo l’improcedibilità dell’opposizione.

Nel rito di opposizione, infatti, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., l’atto di opposizione deve essere notificato alla controparte per consentire la valida instaurazione del contraddittorio e la trasformazione del procedimento monitorio in un ordinario processo di cognizione.

In assenza della ridetta notifica, il semplice deposito di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo non notificato alla controparte si rivela insufficiente a introdurre validamente un giudizio oppositorio, imponendo una declaratoria di improcedibilità del giudizio senza alcuna possibilità di concessione di un nuovo termine per la rinotifica e senza che a nulla possa rilevare l’eventuale costituzione del creditore opposto.

In assenza di prova dell’adempimento della notifica e/o di impedimenti ad essa, infatti, l’opponente non può vedersi concesso termine per provvedere al fine del regolare contraddittorio.

L’eventuale concessione di un nuovo termine per la notifica, che nel caso di ricorso ordinario è normalmente ammesso, infatti, non può essere consentito in caso di opposizione a Decreto Ingiuntivo ove vi è una esigenza di definizione dell’aspettativa della parte che ha ottenuto ingiunzione di pagamento.

Parimenti, l’omessa notifica dell’atto di opposizione comporta, non la mera nullità, ma la totale inesistenza dell’atto stesso e, quindi, l’insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notificazione in favore della controparte.

A riguardo, infatti, deve distinguersi il caso in cui la notificazione sia del tutto inesistente, da quello di una nullità della stessa.

Nel primo caso, di inesistenza della notificazione, la costituzione della parte, nei cui confronti è stata omessa la notificazione, non vale a sanare il vizio genetico relativo all'instaurazione del rapporto processuale, mentre, nel diverso caso di nullità della notificazione del ricorso, deve ritenersi che possa operare la sanatoria di cui all'articolo 164, comma 3, del codice di procedura civile.

L’assenza di notifica comporta, pertanto, l’improcedibilità del giudizio e il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto decorso il termine per la rituale notifica dell’opposizione.

(Sentenza Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, 03/07/18 n. 2437)