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PMI - Notariato del Triveneto: definizione e qualifica di Srl-PMI

PMI - Notariato del Triveneto: definizione e qualifica di Srl-PMI
PMI - Notariato del Triveneto: definizione e qualifica di Srl-PMI

Il Notariato del Triveneto ha presentato gli orientamenti in  materia di atti societari del 2018, che sottendono vari principi giuridici quasi interamente riferibili al decreto legge 50/2017,  di riforma delle Srl-PMI. Il decreto estendeva alle predette società le deroghe inizialmente riservate alle startup innovative dall’articolo 26 del decreto legge 179/2012.

Sulla analisi della nuova formulazione dei commi 2, 5 e 6 dell’articolo 26 del decreto legislativo 179/2012, nella massima l.N.1 il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie mette in luce due questioni: quale sia la definizione legale di PMI e le possibili modalità di costituzione di una PMI.

 

La definizione

La massima fa riferimento alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, che inquadra la PMI come il soggetto giuridico che rispecchia le seguenti caratteristiche:

1) svolge una qualsiasi attività economica, anche non commerciale o non di impresa;

2) occupa meno di 250 persone;

3) ha un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo inferiore a 43 milioni.

Dei tre criteri, quello relativo agli occupanti  deve imporsi come principale e dovrà deve sempre sussistere unitamente ad uno tra i due restanti. 

Ai fini del crowdfunding sarà sempre necessario il rispetto di due criteri su tre ma non ci sarà un criterio principale. 

Si aggiunge infine un ulteriore parametro: la PMI non può appartenere a gruppi di imprese il cui potere economico, a livello aggregato, superi i criteri di cui sopra. 

 

Se la PMI è di nuova costituzione o non ha ancora chiuso i conti del primo esercizio 

Il Notariato del Triveneto afferma che una società può assumere la qualifica di PMI anche in sede di costituzione o ancor prima della chiusura dei conti del primo anno di esercizio. 

Se l’impresa è in fase di nuova costituzione, l’accertamento si verificherà attraverso una stima di buona fede effettuata e condivisa da tutti i soci al perfezionamento dell’atto costitutivo; se l’impresa è già costituita ma i conti non sono ancora stati chiusi, gli amministratori effettueranno una stima in buona fede ad esercizio in corso.

In quanto consiste nella previsione di eventi futuri e non nell’accertamento di una situazione attuale, la stima non è assimilabile ad una perizia. Per questo non è necessario che sia effettuata da un terzo indipendente né che sia asseverata con giuramento. 

Qui il link al testo della massima. 

(Comitato Interregionale dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, Presentazione degli orientamenti in materia di atti societari, appendice 2018, 22 settembre 2018 Venezia)