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Sicurezza - Ministero del Lavoro: legittima la vendita e l’esposizione di attrezzature non a norma, a fine demolitorio o riparatorio

Sicurezza - Ministero del Lavoro: legittima la vendita e l’esposizione di attrezzature non a norma, a fine demolitorio o riparatorio
Sicurezza - Ministero del Lavoro: legittima la vendita e l’esposizione di attrezzature non a norma, a fine demolitorio o riparatorio

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che la circolazione di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale e di impianti non conformi alle norme di legge, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa a norma, così come la mera esposizione al pubblico, sono pienamente legittime.

Il Ministero si è espresso attraverso la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita ai sensi dell’articolo 12, comma secondo, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), a seguito di interpello proposto dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Nell’istanza di interpello, la Regione aveva formulato vari quesiti per conoscere il parere della Commissione in merito all’ambito di applicazione dell’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 81/2008, in particolare in ordine alla liceità dei contratti di vendita di impianti, attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale, privi delle necessarie condizioni di sicurezza, qualora finalizzati alla messa a norma e aventi come parte acquirente un rivenditore di tale tipologia di attrezzature di lavoro o un soggetto addetto alla revisione e alla messa a norma degli stessi.

La Regione aveva chiesto, inoltre, se la vendita di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti potesse ritenersi legittima nel caso in cui nel contratto di vendita, noleggio o concessione fosse prevista, da parte dell’acquirente, la messa a norma degli stessi prima del loro utilizzo e se fosse lecita l’esposizione di dette attrezzature in spazi commerciali, compresi spazi all’aperto e fiere.

A tali quesiti, la Commissione ha dato parere positivo, sottolineando come le disposizioni di cui agli articoli 23 e 72 del Decreto Legislativo n. 81/2008, a norma dei quali si vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale o impianti non conformi alla normativa tecnica, perseguono la finalità di anticipare la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, garantendo l’utilizzo unicamente di quei beni conformi ab origine ovvero di quelli preventivamente adeguati alla normativa, ma non ne impediscono la circolazione che non sia finalizzata al loro immediato riutilizzo.

Come sostenuto dalla Corte di Cassazione (Sezione Terza Penale, 3 maggio 2013, n. 40590), il divieto posto dall’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 81/2008 può subire […] un qualche temperamento in chiave derogatoria laddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma”. Ciò in quanto, sulla base di un principio di ragionevolezza, fermo restando il divieto di impiego di macchinari non a norma, “non può ritenersi vietata la vendita di un macchinario in quanto avente uno scopo ben circoscritto, senza alcuna previsione di utilizzazione”.

Per queste ragioni, la Commissione ha ritenuto che non ricadono nell’ambito di applicazione delle disposizioni di legge richiamate la circolazione di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale e di impianti non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione ma con esclusivo e documentato fine di demolizione ovvero di riparazione per la messa a norma, così come la mera esposizione in pubblico degli stessi.

(Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Interpello n. 1, Seduta del 13 dicembre 2017, Registro Ufficiale 20 dicembre 2017)