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Terremoti - Cassazione Penale: la nozione di concreta possibilità di rischio è già ricompresa nella normativa di settore

Terremoti -  Cassazione Penale: la nozione di concreta possibilità di rischio è già ricompresa nella normativa di settore
Terremoti - Cassazione Penale: la nozione di concreta possibilità di rischio è già ricompresa nella normativa di settore

Il fatto principale

Il sindaco di un Comune toscano viene accusato di omissione di atti d’ufficio: egli non avrebbe adempiuto all’obbligo di chiusura “immediata” di un edificio scolastico i cui requisiti antisismici non risultavano pienamente conformi a quelli richiesti dalla Legge (non idoneità sismica della scuola).

 

Il Tribunale di Grosseto e il sequestro preventivo

Si configura il reato di omissione di atti di ufficio ex art 328 c.p.. Si contesta che il detto sindaco, in quanto pubblico ufficiale, non abbia ordinato la chiusura immediata del plesso didattico per ragioni di pubblica sicurezza nonostante il risultato negativo dell’idoneità della certificazione sismica. Il GIP metteva dunque l’edificio sotto sequestro preventivo.

Secondo l’accertamento condotto dal tecnico, il rischio sismico risultava essere al di sotto del parametro previsto corrispondente alla non-criticità in caso di terremoto, seppur tale inadeguatezza fosse “minima rispetto ai vigenti parametri” (0,985 e non 1).  In aggiunta, l’edificio era situato in una zona considerata a bassa sismicità.

Perché il sequestro preventivo sia lecito ex art 321 c.p., esso deve presentare il requisito della concretezza e quello dell’attualità, oltre al requisito indispensabile della pertinenza. In breve, il periculum necessario per adottare la misura cautelare deve essere considerato non come un’astratta eventualità bensì come una concreta possibilità che l’evento si verifichi.

Per quanto riguarda la pertinenzialità, essa è la relazione di specifica strumentalità tra il bene e il reato commesso; nel caso di genere, se il sequestro della scuola possa impedire l’aggravamento del reato di omissione di atti d’ufficio.

In seguito ad una valutazione concreta della situazione, il Tribunale di Grosseto decide di revocare il sequestro del GIP “in ragione della bassa sismicità della zona e del rilevato minimo scostamento dei parametri tecnici sismici”. Di conseguenza, il Tribunale esclude la pertinenzialità.

La Corte di Cassazione e la non prevedibilità dei terremoti

Il Pubblico Ministero ricorre alla Cassazione adducendo che non sia possibile operare una valutazione in concreto in caso di terremoti, essendo questi del tutto imprevedibili. Egli denuncia quindi un’inosservanza ed una erronea applicazione della Legge penale da parte del Tribunale di Grosseto, sostenendo come il periculum di possibili danni ai terzi derivi dal fatto che l’edificio scolastico sia tenuto aperto in opposizione a ciò che sarebbe imposto della normativa antisismica.

La Cassazione accoglie il ricorso.

L’imprevedibilità degli eventi sismici ed il rischio che questi si verifichino è apprezzato dalla normativa di settore sulla base di particolari indicatori generali che suddividono il territorio nazionale in zone di indicazione: la concretezza risulta quindi già insita alla Legge. Il periculum di aggravamento di reato è dunque possibile per il solo fatto che si violi la normativa di settore.

La Cassazione annulla dunque l’ordinanza di apertura del sindaco e dispone che il Tribunale di rinvio riesamini il requisito della pertinenzialità, ovvero che la non chiusura dell’edificio scolastico possa comportare un aggravamento del rischio di danno ai terzi in caso di evento sismico.

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 8 gennaio 2018 - udienza 14 novembre 2017 - n. 190)