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Testimoni di giustizia: con la riforma maggiori tutele e più aiuti economici

Testimoni di giustizia: con la riforma maggiori tutele e più aiuti economici
Testimoni di giustizia: con la riforma maggiori tutele e più aiuti economici

La Legge 11 gennaio 2018, n. 6 recante “Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia”, è stata pubblicata il 6 febbraio 2018.

La Legge di riforma delle tutele apprestate ai testimoni di giustizia prevede un novero di misure di tutela, di sostegno economico e di reinserimento sociale e lavorativo a beneficio dei soggetti definiti, a norma dell’articolo 2 della stessa legge, testimoni di giustizia.

Tali sono coloro che

(i) rendono, nell’ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilità intrinseca, rilevanti per le indagini o per il giudizio,

(ii) assumono, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle loro dichiarazioni, la qualità di persone offese dal reato ovvero di persone informate sui fatti o di testimoni,

(iii) non hanno riportato condanne per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non hanno rivolto a proprio profitto l’essere venuti in relazione con il contesto delittuoso nei confronti del quale si procede,

(iv) non sono sottoposti a misure di prevenzione o a procedimenti per la loro applicazione, e

(v) si trovano in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo.

Con la novella legislativa in esame si opera, pertanto, una distinzione netta tra la condizione di testimone di giustizia e quella di collaboratore di giustizia, precedentemente accumunate dal fatto che ai primi si applicavano norme ideate per i collaboratori di giustizia, coloro cioè che hanno fatto parte del contesto criminale denunciato.

Le misure previste dalla nuova Legge, adottate in base al principio di proporzionalità secondo la situazione di pericolo e la condizione personale, familiare, sociale ed economica, consistono, dal punto di vista economico, in indennizzi forfettari per i danni psicologici o biologici subiti, assegni periodici in caso di impossibilità a svolgere un’attività lavorativa, l’inserimento nella pubblica amministrazione o la corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno per la cessazione dell’attività lavorativa.

Sul piano della sicurezza, si prevedono la predisposizione di misure di vigilanza e protezione, di accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni, per gli immobili e per le aziende, delle misure necessarie per gli spostamenti, il trasferimento in località protette e l’utilizzo di documenti di copertura.

Inoltre, si dispone un maggior ricorso all’istituto dell’incidente probatorio e alla videoconferenza per acquisire nel processo le dichiarazioni dei testimoni di giustizia, garantendone la sicurezza e una più rapida sottrazione dal processo.

Al tempo stesso si prevedono misure fortemente rilevanti, quali l’assegnazione in uso di beni confiscati alla mafia, di indubbio valore simbolico, e l’assegnazione di un referente dello Stato, individuato all’interno del Servizio centrale di protezione, per tutta la durata del programma di protezione e sostegno.

Questa importante riforma entrerà in vigore il 21 febbraio 2018 ma richiederà regolamenti di attuazione.

(Legge 11 gennaio 2018, n. 6: Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 2018, n. 30)