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Trasporto - Tribunale di Parma: il destinatario finale della prestazione di trasporto non rientra tra i soggetti cui il vettore può richiedere il pagamento del corrispettivo

Trasporto - Tribunale di Parma: il destinatario finale della prestazione di trasporto non rientra tra i soggetti cui il vettore può richiedere il pagamento del corrispettivo
Trasporto - Tribunale di Parma: il destinatario finale della prestazione di trasporto non rientra tra i soggetti cui il vettore può richiedere il pagamento del corrispettivo

Il Tribunale di Parma ha stabilito che, nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di trasporto, l’acquirente delle merci trasportate non può essere qualificato come committente o mandante effettivo della consegna e, pertanto, non rientra tra i soggetti cui il vettore può rivolgersi per richiedere il pagamento del corrispettivo.

 

Il caso in esame

Con decreto ingiuntivo, il Tribunale aveva ingiunto ad una società, la quale aveva acquistato un determinato quantitativo di merci da un’altra società, il pagamento di una somma di denaro a favore del vettore, a titolo di corrispettivo per il trasporto effettuato.

Contro tale decreto aveva proposto opposizione la società ingiunta, eccependo il difetto di legittimazione passiva, in ragione del fatto che la stessa aveva intrattenuto rapporti solo con la società venditrice della merce, con cui aveva pattuito l’ordine e i compensi, con espressa previsione che le spese di trasporto restassero a carico della società venditrice.

La società venditrice, chiamata in causa dalla ingiunta, costituitasi in giudizio si era associata alle difese della società acquirente in ordine al difetto di legittimazione passiva. Aveva specificato, inoltre, di aver affidato la consegna della merce ad una diversa società, la quale aveva poi conferito incarico al vettore.

Anche quest’ultima società, costituitasi in giudizio, si era associata alle difese della società acquirente in ordine al difetto di legittimazione passiva, riferendo che gli importi richiesti dal vettore e oggetto del decreto opposto erano già stati fatturati e pagati ma ingiustificatamente rifiutati dal vettore.

 

La norma di riferimento

L’azione diretta del vettore nei confronti di tutti i soggetti della filiera del trasporto è disciplinata dall’articolo 7-ter del Decreto Legislativo n. 127/2010 (“Disposizioni in materia di azione diretta”), in base al quale

il vettore di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore”.

La decisione del Tribunale di Parma

Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Parma ha rigettato la domanda del vettore.

Il giudice di merito ha osservato come dall’istruttoria svolta fosse emerso che la società ingiunta aveva intrattenuto rapporti unicamente con la società venditrice delle merci e che quest’ultima, in qualità di committente, aveva affidato la gestione del trasporto ad un’altra società, che aveva poi stipulato il contratto di trasporto con il vettore e aveva provveduto a pagare il corrispettivo, previa compensazione per crediti derivanti dalla mancata consegna di alcune merci, con bonifico rifiutato senza giusta causa dal vettore.

A norma dell’articolo 7-ter del Decreto Legislativo n. 127/2010, sopra richiamato, disciplinante l’azione diretta di pagamento del corrispettivo, il destinatario del servizio non è tra i soggetti nei cui confronti può essere richiesto il pagamento del corrispettivo del trasporto.

Del tutto erroneamente, dunque, il vettore aveva esercitato l’azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti della società acquirente, che non aveva commissionato alcun trasporto ma esclusivamente acquistato merce in base ad un contratto di compravendita.

Inoltre, avendo rifiutato senza giusta causa il pagamento dei corrispettivi oggetto della vertenza, il giudicante ha ritenuto che la condotta del vettore integrasse l’ipotesi di responsabilità aggravata di cui all’articolo 96, comma 1, del Codice di Procedura Civileper avere la parte agito in giudizio quanto meno con colpa grave” e ha, pertanto, condannato lo stesso al pagamento della somma di euro 500 nei confronti delle società facenti parte della filiera del trasporto.

La sentenza è disponibile integralmente sul sito Giuraemilia.

(Tribunale di Parma - Sezione Seconda Civile, Sentenza 18 gennaio 2018, n. 99)