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Videosorveglianza - Ispettorato Nazionale del Lavoro: sì all’istallazione di impianti audiovisivi purché vi siano finalità che giustificano il controllo

Videosorveglianza - Ispettorato Nazionale del Lavoro: sì all’istallazione di impianti audiovisivi purché vi siano finalità che giustificano il controllo
Videosorveglianza - Ispettorato Nazionale del Lavoro: sì all’istallazione di impianti audiovisivi purché vi siano finalità che giustificano il controllo

Con la circolare n. 5/2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (“INL”) ha fornito indicazioni operative in merito all’istallazione e all’utilizzo di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo sul luogo di lavoro a seguito delle più recenti normative che hanno modificato l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.

In particolare, l’INL ha precisato che l’eventuale ripresa dovrà avvenire in via incidentale e con carattere di occasionalità, e, se effettivamente sussistono finalità che giustificano il controllo (quali tutela della sicurezza sul lavoro o del patrimonio aziendale), nulla vieta che l’impianto installato riprenda direttamente i lavoratori senza introdurre limitazioni, quali l’angolo di ripresa della telecamera o l’oscuramento del volto del dipendente.

Analogamente, ha proseguito l’Ispettorato, non è necessario specificare il posizionamento predeterminato e il numero degli impianti istallati, purché le riprese siano “coerenti e strettamente connesse con le ragioni legittimanti il controllo”. A tal proposito, l’INL ha aggiunto che tale affermazione ha fondamento in considerazione del fatto che il posizionamento di merci e impianti produttivi è spesso oggetto di continue modificazioni nel contesto lavorativo/aziendale.

Patrimonio aziendale

Vista l’introduzione del patrimonio aziendale quale ragione giustificatrice dell’istallazione di impianti di videosorveglianza, l’Ispettorato, nella sua circolare, si è soffermato su tale concetto, affermando che nell’ipotesi in cui la richiesta di istallazione riguardi dispositivi operanti in presenza del personale aziendale, va verificata non solo l’effettiva ricorrenza della finalità giustificatrice dichiarata, ma anche il rispetto dei principi di proporzionalità, correttezza e non eccedenza previsti dal Garante della Privacy. Quindi, nel caso in cui emerga detta ragione giustificatrice, i dispositivi istallati e attivati in presenza dei lavoratori sono legittimi solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e dopo che siano state sperimentate altre misure preventive meno invasive per i lavoratori.

Tale problematica, invece, non sussiste in presenza di dispositivi collegati ad impianti di antifurto che tutelano il patrimonio aziendale, in quanto tali dispositivi entrano in funzione soltanto quando in azienda non sono presenti i lavoratori.

La circolare si sofferma anche sui sistemi di videosorveglianza di più recente introduzione che utilizzano nuove soluzioni video in tecnologia IP, che consentono il trasporto dei dati video e audio in formato digitale da un computer all’altro attraverso internet. L’INL ha proseguito sul tema delle nuove tecnologie, affermando la possibilità di istallare impianti di videosorveglianza a circuito chiuso, collegati all’intranet aziendale o via internet a postazione remota.

È, inoltre, autorizzabile da postazione remota, ove sussistano le ragioni giustificatrici del provvedimento, sia la visione di immagini in tempo reale che registrate. L’accesso da postazione remota alle immagini in tempo reale, deve essere, però, autorizzato solo in casi eccezionali e debitamente motivati.

Per quanto riguarda l’accesso alle immagini registrate, l’INL ha affermato che tale accesso deve essere tracciato in modo da consentire la conservazione dei “log di accesso” per un periodo congruo, non inferiore ai sei mesi. Mentre, non è più posto come requisito, nell’ambito del provvedimento autorizzativo, l’uso di un sistema a “doppia chiave fisica o logica”.

Con riferimento alla raccolta e al trattamento dei dati biometrici, l’Ispettorato, nella sua circolare, ha riportato una parte di un provvedimento generale del Garante privacy del 2014 in tema di biometria, dove quest’ultimo ha affermato che: “l’adozione di sistemi biometrici basati  sull’elaborazione dell’impronta digitale o della topografia della mano può essere consentita per limitare l’accesso ad aree e locali ritenuti sensibili in cui è necessario assicurare elevati e specifici livelli di sicurezza oppure per consentire l’utilizzo di apparati e macchinari pericolosi ai soli soggetti qualificati e specificamente addetti alle attività”.

Secondo detta disposizione, l’INL ha, quindi, affermato che il riconoscimento biometrico istallato sulle macchine con lo scopo di impedire l’utilizzo della macchina a soggetti non autorizzati, può essere considerato strumento indispensabile allo svolgimento della prestazione lavorativa e, pertanto, non è necessario che vi sia l’accordo sindacale o l’autorizzazione amministrativa prevista per l’istallazione delle apparecchiature di controllo.

(Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare del 19 febbraio 2018, n. 5: indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970)