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Attualità - Codice della Strada: sanzioni inasprite e aumentate dal 1 gennaio 2019 del 2,4%

Attualità - Codice della Strada: sanzioni inasprite e aumentate dal 1 gennaio 2019 del 2,4%
Attualità - Codice della Strada: sanzioni inasprite e aumentate dal 1 gennaio 2019 del 2,4%

Emanata la legge di conversione del decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, che, tra le altre, prevede importanti novità in tema di sanzioni del Codice della Strada.

 

Vediamo le principali.

 

Cambia l’entità della riduzione della sanzione di cui all’articolo 193, comma 2, del Codice della Strada, che dovrà essere pagata quando, in caso di mancanza di copertura assicurativa del veicolo, questa venga resa operante nei quindici giorni successivi alla scadenza oppure l’interessato provveda alla demolizione e alla radiazione del veicolo. Nelle ipotesi indicate, l’ammontare della sanzione non è ridotto di tre quarti, ma soltanto della metà. Viene inoltre introdotta la previsione della decurtazione di cinque punti sulla patente per chi viaggia senza l’obbligatoria copertura assicurativa.

 

Inoltre, se in un periodo di due anni uno stesso soggetto viola per almeno due volte l’obbligo di copertura rc auto, viene introdotta la previsione dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma compresa tra 1.698,00 e 6.792,00 euro e della sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi.

 

Infine, l’adeguamento ISTAT delle sanzioni alla corrente inflazione porterà un incremento del 2,4% degli importi da pagare a partire dal 1 gennaio 2019.

 

Facciamo alcuni esempi.

 

Il divieto di sosta, attualmente punito con un minimo di 41 euro fino ad un massimo di 168 euro, passerà ad un minimo di 42 e ad un massimo di 172 euro; anche l’accesso in ZTL (zona a traffico limitato) e il transito in corsie riservate (ad esempio quelle previste per tram e autobus), oggi punito con la sanzione da 84 a 335 euro, passerà a 86 euro come minimo, fino ad arrivare ad un massimo di 342 euro.

 

L’uso durante la marcia di apparecchi radiofonici non esplicitamente consentiti dal Codice della Strada (telefoni cellulari o strumenti assimilabili) oggi punito con la sanzione da 161 a 647 euro, passerà ad un minimo di 165 mentre il massimo arriverà a 661 euro.

 

Per quanto riguarda i limiti di velocità, nel caso in cui l’eccesso non superi i 10 km/h, la sanzione minima passerà da 41 a 42 euro; per l’eccesso di velocità tra 10 e 40 km/h oltre il limite, la sanzione minima aumenterà di 4 euro, da 169 a 173; se l’eccesso sarà invece compreso tra 40 e 60 km/h sopra il limite di velocità massima consentito, la sanzione passerà da 527 a 538 euro di minimo; oltre i 60 km/h la sanzione minima passerà da 821 a 839 euro.

 

(Legge 17 dicembre 2018, n. 136 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria” - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale del 18 dicembre 2018, n.293)