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Il modello F24 sostituirà gli F23 per la registrazione degli atti

Atti giudiziari
Atti giudiziari

Con provvedimento del 9 luglio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha esteso l’utilizzo del modello F24 ai versamenti per la registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria.

Con tale novità il modello F23 scomparirà. L’utilizzo del modello di versamento F24 decorrerà con riferimento agli atti dell’autorità giudiziaria emessi dal 23 luglio 2018.

Utilizzo del modello F24

Il modello F24 potrà essere usato per l’assolvimento delle imposte e dei relativi interessi, sanzioni e accessori, richiesti dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria, di cui all’articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché agli atti enunciati, non registrati, presenti nei medesimi atti dell’autorità giudiziaria soggetti a registrazione.

Normativa di riferimento

L’articolo 37 (Atti dell’Autorità giudiziaria) citato nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prevede:

Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell’articolo 77 all’ufficio che ha riscosso l’imposta”.

Periodo transitorio

Per gli atti emessi prima del 23 luglio i versamenti dovranno essere effettuati con modello F23.

Fino al 31 dicembre 2018, sono comunque considerati validi i versamenti effettuati sia con modello F23 sia con modello F24.

Per quanto riguarda i versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, questi sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento indicato nell’atto stesso.

Per visualizzare il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate clicca qui.

(Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 9 luglio 2018, n. 143035)