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Sussiste estorsione e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni se il creditore richiede la soddisfazione del proprio credito con eccessiva violenza

Estorsione
Estorsione

Abstract

Integra la fattispecie di estorsione la condotta del creditore che, pur vantando un credito lecito, eserciti una violenza tale da annullare la capacità difensiva del debitore.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 17 giugno 2019, n. 26608.

 

Indice

1. Il caso in esame

2. La soluzione giuridica della Cassazione

3. Elemento oggettivo ed elemento soggettivo per distinguere le due fattispecie criminose. Osservazioni conclusive

 

1. Il caso in esame

La seconda sezione penale della Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su ricorso del Procuratore della Repubblica di Foggia avverso l’ordinanza che non convalidava l’arresto per diversa qualificazione del reato.

Si tratta di una indagine a carico di soggetto che, vantando un credito nei confronti della persona offesa, l’aveva minacciata in più occasioni utilizzando comportamenti violenti (minacce poste in essere utilizzando un coltello, nonché percosse cagionanti anche lesioni).

Chiamato alla convalida di arresto, il Gip aveva ricondotto il fatto al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex articolo 393 codice penale, anziché al delitto di estorsione. Ne consegue la non convalida dell’arresto, posto che per il primo reato non è operabile.

 

2. La soluzione giuridica della Cassazione

La Corte censura la scelta operata dal Gip, ritenendo che invece si debba ricondurre l’accaduto al delitto di estorsione di cui all’articolo 629 codice penale.

Spiegano i Giudici che, seppur possa esservi l’intento di far valere un preteso diritto tutelabile in sede processuale, questo non può esorbitare in forme particolarmente aggressive tali da annichilire la capacità di reazione della persona offesa.

Tanto ciò basta, a parere della Corte, per travalicare i limiti del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e ritenere configurato il più grave delitto di estorsione.

 

3. Elemento oggettivo ed elemento soggettivo per distinguere le due fattispecie criminose. Osservazioni conclusive

La distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni è argomento complesso, e non sono mancate diverse interpretazioni anche da parte della stessa Corte di Cassazione. Si riportano due pronunce della stessa seconda sezione nel medesimo anno.

Con la sentenza n. 8096 del 04.02.2016, la seconda sezione evidenzia che la distinzione “sostanziale” tra le due fattispecie di reato (per il vero, aventi ad oggetto beni giuridici distinti e, dunque, collocate in parti diverse del Codice Penale, essendo l’una prevista tra reati contro l’amministrazione della giustizia e l’altra tra quelli contro il patrimonio), sta nel fatto che nell’esercizio arbitrario, il preteso diritto è “tutelabile” avanti l’autorità giudiziaria, cosa impossibile nella fattispecie di estorsione.

Quindi, il fatto rientrerebbe nella fattispecie di estorsione quando, come nel caso di specie, la somma pretesa è manifestamente maggiorata e quindi ingiusta, cioè non dovuta (l’estortore è cosciente di pretendere quanto non gli è dovuto).

Con la seconda sentenza (10/11/2016, n.52525), pur ribandendo la distinzione “oggettiva” tra le due norme, la Corte si è spinta oltre.

Viene chiarito che “quando la minaccia si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria e di tale sistematica pervicacia che vanno al di là di ogni ragionevole intento di far valere un diritto, allora la coartazione dell’altrui volontà è finalizzata a conseguire un profitto che assume ex se i caratteri dell’ingiustizia. In determinate circostanze e situazioni, pertanto, anche la minaccia dall’esercizio di un diritto, in sé non ingiusta, può diventare tale, se le modalità denotano soltanto una prava volontà ricattatoria, che fanno sfociare l’azione in mera condotta estorsiva”.

Orientamento poi seguito dalle pronunce a seguire (e riportate nella sentenza in commento quali precedenti conformi).

E quindi il “nuovo” indirizzo è chiarissimo: pur essendoci una pretesa economica reale, la condotta particolarmente offensiva ed intimidatoria, tale da annullare le capacità volitive della persona offesa, è riconducibile alla fattispecie di estorsione.

Va da sé che, fatti salvi questi principi, l’individuazione della fattispecie delittuosa rappresenta uno scoglio complesso da superare, in quanto, come si è visto, ci si dovrà sempre basare su ogni elemento soggettivo ed oggettivo dei singoli casi.

 

 

Conformi:

Sez. II, 10/11/2016, n.52525

Sez. II, 03/07/2018 n.55137

 

Difformi:

Sez. II, 04/02/2016, n.8096