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Accordi in materia di sicurezza sociale e disciplina previdenziale dei distacchi di personale straniero in Italia

Abstract

Lo Stato italiano ha firmato e ratificato Accordi di sicurezza sociale con diversi Paesi, al fine di consentire, tra l’altro, ai lavoratori in distacco all’estero di rimanere assoggettati alla legislazione del Paese di provenienza. In generale il lavoratore straniero proveniente da un Paese convenzionato può, allo stesso tempo, evitare di interrompere il versamento dei propri contributi nel Paese di provenienza ed usufruire dell’esenzione contributiva in Italia. Tale regime di sicurezza sociale è condizionato dalla richiesta alle Autorità competenti estere di adeguata modulistica.

L’obiettivo del presente lavoro è quello di illustrare la disciplina previdenziale prevista dalla normativa italiana nei casi di assegnazione di lavoratori stranieri in Italia.

Social Security Agreements have been signed and ratified by the Italian State with some Countries, in order to allow the maintenance of social security coverage in assignees’ Home Country. In general, during the secondment to Italy, foreign employees of Treaty Countries do not interrupt the social security and pension scheme in their Home Country and at the same time are exempted from the payment of contributions in Italy. To that end specific social security form should be requested from the competent Authorities in assignees’ Home Country.

The aim of the present paper is to illustrate the social security discipline provided for by the Italian law in case of secondment to Italy of foreign employees.

SOMMARIO

1. Premessa

2. La normativa italiana sul distacco

3. La disciplina previdenziale

     3.1. Distacchi da Paesi membri dell’Unione europea

     3.2. Distacchi da Paesi extra UE convenzionati

     3.3. Distacchi da Paesi extra UE non convenzionati

4. Conclusioni

1. Premessa

Lo sviluppo delle relazioni commerciali internazionali, nel favorire la mobilità transnazionale dei lavoratori, ha spinto le aziende a prestare maggiore attenzione alla definizione di adeguate politiche di gestione del proprio personale.

Uno strumento frequentemente utilizzato per inviare i dipendenti all’estero è rappresentato dall’istituto del distacco, che consente al datore di lavoro di assegnare temporaneamente il proprio personale presso un’altra azienda per svolgere, nel proprio interesse, un’attività lavorativa. Di regola, conclusosi il periodo di distacco, il dipendente è tenuto a rientrare nel proprio Paese, presso il datore di lavoro, a svolgere le ordinarie mansioni.

La circostanza che il distacco sia internazionale, e dunque coinvolga differenti sistemi nazionali di sicurezza sociale, comporta la necessaria definizione di regole di coordinamento delle legislazioni interessate. Nel presente lavoro si vuole approfondire la normativa previdenziale prevista per i lavoratori dipendenti stranieri distaccati in Italia, alla luce delle disposizioni contenute negli Accordi di sicurezza sociale ratificati dallo Stato italiano.

Dopo un breve esame della normativa che regola l’istituto del distacco in Italia, si analizzerà la disciplina previdenziale in vigore nei casi di distacchi di personale straniero proveniente da Paesi appartenenti all’Unione europea (d’ora in avanti UE), da Paesi extra UE convenzionati e da Paesi extra UE non convenzionati. Si dedicherà l’ultima parte alle conclusioni.

2. La normativa italiana sul distacco

L’istituto del distacco, distinto da quello della trasferta e del trasferimento, è stato tipizzato in Italia solo di recente, nel contesto della riforma del lavoro del 2003 (la cosiddetta Legge Biagi). In particolare, con l’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, il Legislatore ha configurato un distacco di personale quando “un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”.

Mediante l’utilizzo dello strumento del distacco, il datore di lavoro (distaccante) è pertanto in grado di inviare temporaneamente un proprio lavoratore presso un altro soggetto (distaccatario) per svolgere una determinata attività lavorativa nel proprio interesse, senza dar luogo ad un nuovo rapporto di lavoro con il distaccatario.

In tali casi, la prassi aziendale prevede un’integrazione del contratto di lavoro del personale distaccato mediante la predisposizione di una lettera di assegnazione in cui formalizzare i contenuti economici, le modalità di svolgimento del distacco, lo specifico interesse del distaccante e le ragioni del distacco. Si usa predisporre un ulteriore accordo tra il datore di lavoro distaccante ed il distaccatario nel quale definire e regolare tutte le condizioni del “prestito” del personale, quali le modalità di riaddebito dei costi connessi all’utilizzo dell’attività lavorativa del personale distaccato e gli specifici aspetti operativi.

La circostanza che il distacco sia transnazionale comporta per le parti il sorgere di ulteriori responsabilità ed obblighi di tipo previdenziale, fiscale ed amministrativo, derivanti dall’applicazione delle specifiche disposizioni previste dalla normativa domestica, da quella convenzionale e dagli specifici accordi di riaddebito concordati tra le due società.

Nel prosieguo del presente lavoro si illustreranno le problematiche previdenziali connesse ai distacchi in Italia del personale straniero, rimandando a successivi contributi l’analisi degli altri aspetti caratterizzanti le assegnazioni internazionali.

3. La disciplina previdenziale

I lavoratori chiamati a svolgere la propria attività lavorativa all’estero sono soggetti, in generale, alla disciplina previdenziale del Paese straniero secondo il principio della territorialità dei regimi di sicurezza sociale (la cosiddetta regola della lex loci laboris).

Anche la normativa italiana, in conformità a tale principio, prevede l’obbligo generale di assicurazione per tutte le persone che prestino la propria attività lavorativa in Italia, indipendentemente dalla nazionalità del datore di lavoro. Nei casi dei distacchi in Italia di lavoratori provenienti da Paesi con i quali è in vigore una Convenzione di sicurezza sociale, la legge disciplina comunque alcune eccezioni, prevedendo la generica possibilità per il lavoratore di continuare a mantenere la propria posizione assicurativa presso un’unica gestione, evitando, di conseguenza, la frammentazione delle erogazioni pensionistiche in differenti istituti previdenziali.

3.1. Distacchi da Paesi membri dell’Unione europea

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del 14 giugno 1971 ed il relativo regolamento di applicazione (CEE) n. 574/72 del 21 marzo 1972 stabiliscono il regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati che si spostano all’interno dell’Unione europea.

In particolare, l’articolo 13.1, lettera a, del regolamento (CEE) n. 1408/71 sancisce il principio della territorialità della legislazione previdenziale, ai sensi del quale “la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro”. L’articolo 14.1, lettera a, del regolamento (CEE) n. 1408/71 prevede una particolare eccezione al principio della territorialità nei casi di distacco dei lavoratori, consentendo ai cittadini stranieri soggetti alla legislazione di uno Stato membro e distaccati in un altro Stato membro (nel caso di specie in Italia), di restare assoggettati alla legislazione previdenziale del Paese di provenienza per un periodo massimo stabilito negli stessi regolamenti comunitari e nel rispetto di specifici presupposti. In particolare, la normativa comunitaria dispone che il lavoratore distaccato in Italia possa mantenere il regime previdenziale del Paese estero di assunzione per un periodo massimo di 12 mesi se in possesso del Modello E101 rilasciato dalle Autorità estere. Tale regime può essere prorogato per ulteriori 12 mesi dal momento in cui l’Autorità previdenziale competente dello Stato di distacco (l’Italia nel nostro caso) abbia rilasciato apposita autorizzazione e sia stato ottenuto il Modello E102. E’ possibile un ulteriore rinnovo del distacco del lavoratore, richiedendo l’applicazione dell’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71, previo accordo da parte delle Autorità competenti degli Stati coinvolti e fermo restando il limite massimo di durata di cinque anni (compresi i due anni per i quali vengono rilasciati i Modelli E101 ed E102. Quando sin dall’inizio si è certi che il lavoratore sarà distaccato per più di due anni è possibile attivare immediatamente la procedura ex art. 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71, evitando di richiedere il Modello E102). Infine, il limite convenzionale quinquennale può essere superato, motivando adeguatamente le richieste di proroga con l’interesse specifico del lavoratore alla continuità contributiva (è il caso dei lavoratori prossimi all’età pensionabile, ovvero al loro rientro definitivo in patria).

I regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 trovano applicazione anche nei distacchi in Italia di cittadini svizzeri (ai sensi dell’Accordo CEE/Svizzera del 21 giugno 1999, in vigore dal 1° giugno 2002) e di cittadini provenienti dagli altri Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (d’ora in avanti SEE), quali l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia (ai sensi dell’Accordo SEE del 2 maggio 1992, in vigore dal 1° gennaio 1994 per l’Islanda e la Norvegia, e dal 1° maggio 1995 per il Liechtenstein).

3.2. Distacchi da Paesi extra UE convenzionati

Gli Accordi di sicurezza sociale, siano essi bilaterali o multilaterali, stipulati e ratificati dall’Italia con i Paesi terzi, permettono, in genere, di derogare al principio della territorialità del regime previdenziale, consentendo ai lavoratori stranieri distaccati nel nostro Stato di continuare a versare la propria contribuzione nel Paese di provenienza, nel rispetto dei limiti previsti nei singoli Accordi, nei protocolli amministrativi, negli eventuali accordi aggiuntivi e nelle circolari e nei messaggi delle Autorità competenti.

Nei casi di distacco in Italia di personale straniero proveniente da Paesi extra UE convenzionati, occorre rilevare come alcune Convenzioni non prevedano particolari disposizioni in materia. E’ il caso dell’Accordo con l’Australia, che non considera l’istituto del distacco, dell’Accordo con gli Stati Uniti d’America, che prevede unicamente un sistema di opzioni per le due legislazioni previdenziali non legato a limiti massimi di tempo, e della Convenzione con l’Argentina, applicabile ai soli titolari di pensione.

Tra gli Accordi di sicurezza sociale che regolano la disciplina previdenziale dei distacchi è possibile distinguere quelli che prevedono l’operatività delle proprie disposizioni unicamente nei confronti dei cittadini dei Paesi contraenti (come nel caso del Brasile, Capoverde, Croazia, Ex Jugoslavia, Jersey e altre isole del Canale, Principato di Monaco, Stati Uniti d’America, Tunisia, Turchia), e quelli che si riferiscono ai lavoratori, indipendentemente dalla loro cittadinanza (come per il Canada e Québec, Corea, Israele, Repubblica di San Marino, Santa Sede, Uruguay e Venezuela).

Ogni Accordo contiene specifiche disposizioni sulla durata massima della deroga al principio della territorialità e sull’adozione di appositi formulari, da rilasciarsi ad iniziativa delle Autorità estere, che consentono al lavoratore distaccato l’assoggettamento alla legislazione del Paese di provenienza, analogamente a quanto previsto per i distacchi in Paesi comunitari. Per gli Stati con i quali non siano stati concordati appositi formulari si possono utilizzare delle attestazioni a schema libero, generalmente riprese dal Modello in uso nell’Unione europea.

Le Convenzioni si distinguono, ulteriormente, in Convenzioni totali, quando consentono la copertura di tutti i contributi dovuti in Italia, e parziali. In quest’ultimo caso, le forme assicurative non contemplate nell’Accordo vengono assoggettate all’ordinaria disciplina previdenziale prevista per i lavoratori italiani e la società estera distaccante è obbligata ai relativi versamenti, da effettuarsi per il tramite di una propria stabile organizzazione, o sede fissa, in Italia ovvero, in mancanza, mediante il cosiddetto rappresentante ai fini contributivi, tenuto ad iscrivere la società estera distaccante presso l’INPS, e a liquidare i contributi dovuti.

Qui di seguito si riporta una Tabella riassuntiva contenente i principali Accordi in materia di sicurezza sociale firmati e ratificati dall’Italia e la specifica modulistica di copertura previdenziale prevista nei casi di distacco in Italia di lavoratori stranieri. La durata dell’eventuale proroga, generalmente pari a quella del primo distacco, deve essere verificata sulla base delle indicazioni contenute nella singola Convenzione; in taluni casi l’estensione della proroga può essere concordata tra le Autorità competenti italiane ed estere.

Tabella: Principali Accordi in materia di sicurezza sociale firmati e ratificati dall’Italia

PaeseEntrata in vigore

dell’Accordo

Modello di distaccoValiditàModello di proroga
Brasile26/02/1965B/I 112 mesi 
Canada e Québec01/01/1979CAN/QUE/IT 124 mesi 
Repubblica di Capoverde01/11/1983CV/IT 424 mesiCV/IT 5
Corea26/01/2006No specifico36 mesiNo specifico
Croazia01/11/2003101 HR I48 mesi102 HR I
Jersey e altre isole del canale01/05/1973No specifico6 mesi 
ExJugoslavia01/01/1961Mod. 112 mesiMod. 2
Israele21/11/1989No specifico36 mesi 
Principato di Monaco01/10/1985M/I/C 112 mesiM/I/C 3
Repubblica di San Marino01/11/1975S MAR/I 136 mesiS MAR/I 2
Stato del Vaticano06/06/1956SS - I 10160 mesi 
Stati Uniti d’America01/11/1978USA/IT 4Nessun limite massimo di validità

Tunisia01/06/1987TN/I 436 mesiTN/I 5
Turchia12/04/1990CE. 112 mesiCE. 2
Uruguay01/06/1985UR/IT 412 mesiUR/IT 5
Venezuela01/11/1991VEN/IT 424 mesiVEN/IT 5

3.3. Distacchi da Paesi extra UE non convenzionati

Al di fuori delle fattispecie sin qui analizzate, laddove sia assente un’apposita Convenzione, ovvero questa non preveda l’istituto del distacco, come per l’Australia, il principio della territorialità trova integrale attuazione e occorre applicare l’ordinario regime previdenziale previsto per i lavoratori italiani anche al personale straniero distaccato in Italia. In tali fattispecie l’unicità della legislazione previdenziale applicabile non viene dunque garantita, comportando la generale duplicazione, sia in Italia, che nel Paese di provenienza, degli adempimenti contributivi sui redditi percepiti dal lavoratore in occasione del distacco, sempre che la normativa estera non preveda particolari disposizioni di esonero limitatamente ai contributi di propria competenza.

Per quanto riguarda la contribuzione dovuta in Italia, la società estera distaccante è tenuta al relativo versamento mediante una propria stabile organizzazione, o sede fissa, in Italia ovvero, per il tramite del rappresentante ai fini contributivi opportunamente nominato.

4. Conclusioni

Il principio della territorialità della legislazione previdenziale prevede l’obbligo di assicurare tutti i lavoratori stranieri chiamati a svolgere la propria attività nel nostro Paese secondo la normativa italiana. In presenza di particolari fattispecie sono previste comunque alcune eccezioni. E’ il caso dei distacchi in Italia dei lavoratori comunitari e di quelli provenienti da Paesi extra UE convenzionati che, nei limiti stabiliti negli stessi Accordi e previa adozione della specifica modulistica, possono continuare a versare i contributi esclusivamente nel Paese di provenienza. Le forme assicurative eventualmente non coperte dalle Convenzioni devono essere in ogni caso assoggettate all’ordinaria disciplina previdenziale italiana.

Viceversa, nei casi di assenza di Convenzione, ovvero in presenza di Convenzioni che non contemplino l’istituto del distacco, trova integrale attuazione il principio di territorialità della legislazione previdenziale e si assiste alla duplicazione degli adempimenti contributivi, sia in Italia che nel Paese di provenienza.

Abstract

Lo Stato italiano ha firmato e ratificato Accordi di sicurezza sociale con diversi Paesi, al fine di consentire, tra l’altro, ai lavoratori in distacco all’estero di rimanere assoggettati alla legislazione del Paese di provenienza. In generale il lavoratore straniero proveniente da un Paese convenzionato può, allo stesso tempo, evitare di interrompere il versamento dei propri contributi nel Paese di provenienza ed usufruire dell’esenzione contributiva in Italia. Tale regime di sicurezza sociale è condizionato dalla richiesta alle Autorità competenti estere di adeguata modulistica.

L’obiettivo del presente lavoro è quello di illustrare la disciplina previdenziale prevista dalla normativa italiana nei casi di assegnazione di lavoratori stranieri in Italia.

Social Security Agreements have been signed and ratified by the Italian State with some Countries, in order to allow the maintenance of social security coverage in assignees’ Home Country. In general, during the secondment to Italy, foreign employees of Treaty Countries do not interrupt the social security and pension scheme in their Home Country and at the same time are exempted from the payment of contributions in Italy. To that end specific social security form should be requested from the competent Authorities in assignees’ Home Country.

The aim of the present paper is to illustrate the social security discipline provided for by the Italian law in case of secondment to Italy of foreign employees.

SOMMARIO

1. Premessa

2. La normativa italiana sul distacco

3. La disciplina previdenziale

     3.1. Distacchi da Paesi membri dell’Unione europea

     3.2. Distacchi da Paesi extra UE convenzionati

     3.3. Distacchi da Paesi extra UE non convenzionati

4. Conclusioni

1. Premessa

Lo sviluppo delle relazioni commerciali internazionali, nel favorire la mobilità transnazionale dei lavoratori, ha spinto le aziende a prestare maggiore attenzione alla definizione di adeguate politiche di gestione del proprio personale.

Uno strumento frequentemente utilizzato per inviare i dipendenti all’estero è rappresentato dall’istituto del distacco, che consente al datore di lavoro di assegnare temporaneamente il proprio personale presso un’altra azienda per svolgere, nel proprio interesse, un’attività lavorativa. Di regola, conclusosi il periodo di distacco, il dipendente è tenuto a rientrare nel proprio Paese, presso il datore di lavoro, a svolgere le ordinarie mansioni.

La circostanza che il distacco sia internazionale, e dunque coinvolga differenti sistemi nazionali di sicurezza sociale, comporta la necessaria definizione di regole di coordinamento delle legislazioni interessate. Nel presente lavoro si vuole approfondire la normativa previdenziale prevista per i lavoratori dipendenti stranieri distaccati in Italia, alla luce delle disposizioni contenute negli Accordi di sicurezza sociale ratificati dallo Stato italiano.

Dopo un breve esame della normativa che regola l’istituto del distacco in Italia, si analizzerà la disciplina previdenziale in vigore nei casi di distacchi di personale straniero proveniente da Paesi appartenenti all’Unione europea (d’ora in avanti UE), da Paesi extra UE convenzionati e da Paesi extra UE non convenzionati. Si dedicherà l’ultima parte alle conclusioni.

2. La normativa italiana sul distacco

L’istituto del distacco, distinto da quello della trasferta e del trasferimento, è stato tipizzato in Italia solo di recente, nel contesto della riforma del lavoro del 2003 (la cosiddetta Legge Biagi). In particolare, con l’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, il Legislatore ha configurato un distacco di personale quando “un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”.

Mediante l’utilizzo dello strumento del distacco, il datore di lavoro (distaccante) è pertanto in grado di inviare temporaneamente un proprio lavoratore presso un altro soggetto (distaccatario) per svolgere una determinata attività lavorativa nel proprio interesse, senza dar luogo ad un nuovo rapporto di lavoro con il distaccatario.

In tali casi, la prassi aziendale prevede un’integrazione del contratto di lavoro del personale distaccato mediante la predisposizione di una lettera di assegnazione in cui formalizzare i contenuti economici, le modalità di svolgimento del distacco, lo specifico interesse del distaccante e le ragioni del distacco. Si usa predisporre un ulteriore accordo tra il datore di lavoro distaccante ed il distaccatario nel quale definire e regolare tutte le condizioni del “prestito” del personale, quali le modalità di riaddebito dei costi connessi all’utilizzo dell’attività lavorativa del personale distaccato e gli specifici aspetti operativi.

La circostanza che il distacco sia transnazionale comporta per le parti il sorgere di ulteriori responsabilità ed obblighi di tipo previdenziale, fiscale ed amministrativo, derivanti dall’applicazione delle specifiche disposizioni previste dalla normativa domestica, da quella convenzionale e dagli specifici accordi di riaddebito concordati tra le due società.

Nel prosieguo del presente lavoro si illustreranno le problematiche previdenziali connesse ai distacchi in Italia del personale straniero, rimandando a successivi contributi l’analisi degli altri aspetti caratterizzanti le assegnazioni internazionali.

3. La disciplina previdenziale

I lavoratori chiamati a svolgere la propria attività lavorativa all’estero sono soggetti, in generale, alla disciplina previdenziale del Paese straniero secondo il principio della territorialità dei regimi di sicurezza sociale (la cosiddetta regola della lex loci laboris).

Anche la normativa italiana, in conformità a tale principio, prevede l’obbligo generale di assicurazione per tutte le persone che prestino la propria attività lavorativa in Italia, indipendentemente dalla nazionalità del datore di lavoro. Nei casi dei distacchi in Italia di lavoratori provenienti da Paesi con i quali è in vigore una Convenzione di sicurezza sociale, la legge disciplina comunque alcune eccezioni, prevedendo la generica possibilità per il lavoratore di continuare a mantenere la propria posizione assicurativa presso un’unica gestione, evitando, di conseguenza, la frammentazione delle erogazioni pensionistiche in differenti istituti previdenziali.

3.1. Distacchi da Paesi membri dell’Unione europea

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del 14 giugno 1971 ed il relativo regolamento di applicazione (CEE) n. 574/72 del 21 marzo 1972 stabiliscono il regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati che si spostano all’interno dell’Unione europea.

In particolare, l’articolo 13.1, lettera a, del regolamento (CEE) n. 1408/71 sancisce il principio della territorialità della legislazione previdenziale, ai sensi del quale “la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro”. L’articolo 14.1, lettera a, del regolamento (CEE) n. 1408/71 prevede una particolare eccezione al principio della territorialità nei casi di distacco dei lavoratori, consentendo ai cittadini stranieri soggetti alla legislazione di uno Stato membro e distaccati in un altro Stato membro (nel caso di specie in Italia), di restare assoggettati alla legislazione previdenziale del Paese di provenienza per un periodo massimo stabilito negli stessi regolamenti comunitari e nel rispetto di specifici presupposti. In particolare, la normativa comunitaria dispone che il lavoratore distaccato in Italia possa mantenere il regime previdenziale del Paese estero di assunzione per un periodo massimo di 12 mesi se in possesso del Modello E101 rilasciato dalle Autorità estere. Tale regime può essere prorogato per ulteriori 12 mesi dal momento in cui l’Autorità previdenziale competente dello Stato di distacco (l’Italia nel nostro caso) abbia rilasciato apposita autorizzazione e sia stato ottenuto il Modello E102. E’ possibile un ulteriore rinnovo del distacco del lavoratore, richiedendo l’applicazione dell’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71, previo accordo da parte delle Autorità competenti degli Stati coinvolti e fermo restando il limite massimo di durata di cinque anni (compresi i due anni per i quali vengono rilasciati i Modelli E101 ed E102. Quando sin dall’inizio si è certi che il lavoratore sarà distaccato per più di due anni è possibile attivare immediatamente la procedura ex art. 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71, evitando di richiedere il Modello E102). Infine, il limite convenzionale quinquennale può essere superato, motivando adeguatamente le richieste di proroga con l’interesse specifico del lavoratore alla continuità contributiva (è il caso dei lavoratori prossimi all’età pensionabile, ovvero al loro rientro definitivo in patria).

I regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 trovano applicazione anche nei distacchi in Italia di cittadini svizzeri (ai sensi dell’Accordo CEE/Svizzera del 21 giugno 1999, in vigore dal 1° giugno 2002) e di cittadini provenienti dagli altri Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (d’ora in avanti SEE), quali l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia (ai sensi dell’Accordo SEE del 2 maggio 1992, in vigore dal 1° gennaio 1994 per l’Islanda e la Norvegia, e dal 1° maggio 1995 per il Liechtenstein).

3.2. Distacchi da Paesi extra UE convenzionati

Gli Accordi di sicurezza sociale, siano essi bilaterali o multilaterali, stipulati e ratificati dall’Italia con i Paesi terzi, permettono, in genere, di derogare al principio della territorialità del regime previdenziale, consentendo ai lavoratori stranieri distaccati nel nostro Stato di continuare a versare la propria contribuzione nel Paese di provenienza, nel rispetto dei limiti previsti nei singoli Accordi, nei protocolli amministrativi, negli eventuali accordi aggiuntivi e nelle circolari e nei messaggi delle Autorità competenti.

Nei casi di distacco in Italia di personale straniero proveniente da Paesi extra UE convenzionati, occorre rilevare come alcune Convenzioni non prevedano particolari disposizioni in materia. E’ il caso dell’Accordo con l’Australia, che non considera l’istituto del distacco, dell’Accordo con gli Stati Uniti d’America, che prevede unicamente un sistema di opzioni per le due legislazioni previdenziali non legato a limiti massimi di tempo, e della Convenzione con l’Argentina, applicabile ai soli titolari di pensione.

Tra gli Accordi di sicurezza sociale che regolano la disciplina previdenziale dei distacchi è possibile distinguere quelli che prevedono l’operatività delle proprie disposizioni unicamente nei confronti dei cittadini dei Paesi contraenti (come nel caso del Brasile, Capoverde, Croazia, Ex Jugoslavia, Jersey e altre isole del Canale, Principato di Monaco, Stati Uniti d’America, Tunisia, Turchia), e quelli che si riferiscono ai lavoratori, indipendentemente dalla loro cittadinanza (come per il Canada e Québec, Corea, Israele, Repubblica di San Marino, Santa Sede, Uruguay e Venezuela).

Ogni Accordo contiene specifiche disposizioni sulla durata massima della deroga al principio della territorialità e sull’adozione di appositi formulari, da rilasciarsi ad iniziativa delle Autorità estere, che consentono al lavoratore distaccato l’assoggettamento alla legislazione del Paese di provenienza, analogamente a quanto previsto per i distacchi in Paesi comunitari. Per gli Stati con i quali non siano stati concordati appositi formulari si possono utilizzare delle attestazioni a schema libero, generalmente riprese dal Modello in uso nell’Unione europea.

Le Convenzioni si distinguono, ulteriormente, in Convenzioni totali, quando consentono la copertura di tutti i contributi dovuti in Italia, e parziali. In quest’ultimo caso, le forme assicurative non contemplate nell’Accordo vengono assoggettate all’ordinaria disciplina previdenziale prevista per i lavoratori italiani e la società estera distaccante è obbligata ai relativi versamenti, da effettuarsi per il tramite di una propria stabile organizzazione, o sede fissa, in Italia ovvero, in mancanza, mediante il cosiddetto rappresentante ai fini contributivi, tenuto ad iscrivere la società estera distaccante presso l’INPS, e a liquidare i contributi dovuti.

Qui di seguito si riporta una Tabella riassuntiva contenente i principali Accordi in materia di sicurezza sociale firmati e ratificati dall’Italia e la specifica modulistica di copertura previdenziale prevista nei casi di distacco in Italia di lavoratori stranieri. La durata dell’eventuale proroga, generalmente pari a quella del primo distacco, deve essere verificata sulla base delle indicazioni contenute nella singola Convenzione; in taluni casi l’estensione della proroga può essere concordata tra le Autorità competenti italiane ed estere.

Tabella: Principali Accordi in materia di sicurezza sociale firmati e ratificati dall’Italia

PaeseEntrata in vigore

dell’Accordo

Modello di distaccoValiditàModello di proroga
Brasile26/02/1965B/I 112 mesi 
Canada e Québec01/01/1979CAN/QUE/IT 124 mesi 
Repubblica di Capoverde01/11/1983CV/IT 424 mesiCV/IT 5
Corea26/01/2006No specifico36 mesiNo specifico
Croazia01/11/2003101 HR I48 mesi102 HR I
Jersey e altre isole del canale01/05/1973No specifico6 mesi 
ExJugoslavia01/01/1961Mod. 112 mesiMod. 2
Israele21/11/1989No specifico36 mesi 
Principato di Monaco01/10/1985M/I/C 112 mesiM/I/C 3
Repubblica di San Marino01/11/1975S MAR/I 136 mesiS MAR/I 2
Stato del Vaticano06/06/1956SS - I 10160 mesi 
Stati Uniti d’America01/11/1978USA/IT 4Nessun limite massimo di validità

Tunisia01/06/1987TN/I 436 mesiTN/I 5
Turchia12/04/1990CE. 112 mesiCE. 2
Uruguay01/06/1985UR/IT 412 mesiUR/IT 5
Venezuela01/11/1991VEN/IT 424 mesiVEN/IT 5

3.3. Distacchi da Paesi extra UE non convenzionati

Al di fuori delle fattispecie sin qui analizzate, laddove sia assente un’apposita Convenzione, ovvero questa non preveda l’istituto del distacco, come per l’Australia, il principio della territorialità trova integrale attuazione e occorre applicare l’ordinario regime previdenziale previsto per i lavoratori italiani anche al personale straniero distaccato in Italia. In tali fattispecie l’unicità della legislazione previdenziale applicabile non viene dunque garantita, comportando la generale duplicazione, sia in Italia, che nel Paese di provenienza, degli adempimenti contributivi sui redditi percepiti dal lavoratore in occasione del distacco, sempre che la normativa estera non preveda particolari disposizioni di esonero limitatamente ai contributi di propria competenza.

Per quanto riguarda la contribuzione dovuta in Italia, la società estera distaccante è tenuta al relativo versamento mediante una propria stabile organizzazione, o sede fissa, in Italia ovvero, per il tramite del rappresentante ai fini contributivi opportunamente nominato.

4. Conclusioni

Il principio della territorialità della legislazione previdenziale prevede l’obbligo di assicurare tutti i lavoratori stranieri chiamati a svolgere la propria attività nel nostro Paese secondo la normativa italiana. In presenza di particolari fattispecie sono previste comunque alcune eccezioni. E’ il caso dei distacchi in Italia dei lavoratori comunitari e di quelli provenienti da Paesi extra UE convenzionati che, nei limiti stabiliti negli stessi Accordi e previa adozione della specifica modulistica, possono continuare a versare i contributi esclusivamente nel Paese di provenienza. Le forme assicurative eventualmente non coperte dalle Convenzioni devono essere in ogni caso assoggettate all’ordinaria disciplina previdenziale italiana.

Viceversa, nei casi di assenza di Convenzione, ovvero in presenza di Convenzioni che non contemplino l’istituto del distacco, trova integrale attuazione il principio di territorialità della legislazione previdenziale e si assiste alla duplicazione degli adempimenti contributivi, sia in Italia che nel Paese di provenienza.