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AGCM vs APPLE: il contratto ICloud contiene clausole vessatorie?

_L'abbraccio tra Mediterraneo e Ionio_ - Isola delle Correnti, Portopalo di Capo Passero
Ph. Simona Loprete / _L'abbraccio tra Mediterraneo e Ionio_ - Isola delle Correnti, Portopalo di Capo Passero

AGCM vs APPLE: il provvedimento dell’AGCM

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (“AGCM”) ha emesso un provvedimento in materia di tutela amministrativa nei confronti della Apple Distribution International (“Apple”), pubblicato nel bollettino numero 38 del 2021 del 7 settembre.
Con il provvedimento l’AGCM ha dichiarato vessatorie
alcune clausole contenute nel modello contrattuale reso disponibile dalla Apple ai propri clienti del servizio ICloud nella sezione Legal del proprio sito e disponibili nella versione in lingua italiana. Di seguito analizziamo la parte della pronuncia che si riferisce alle clausole disponibili dal 2015 in poi.

 

AGCM vs APPLE: le clausole oggetto di valutazione

MODIFICHE AL SERVIZIO

Apple si riserva il diritto, in ogni momento, di modificare il presente Contratto e di imporre nuovi o termini o condizioni aggiuntivi relativi all’uso del Servizio da parte Vostra, fornendovi un preavviso di 30 giorni relativamente a qualsiasi modifica materiale sfavorevole del Servizio o dei termini del Servizio, salvo nei casi in cui un tale preavviso non sia ragionevolmente applicabile per cause legate ad azioni legali, normative o governative; per proteggere la sicurezza e la privacy dell'utente o per ragioni relative all'integrità tecnica; per evitare l'interruzione del Servizio per altri utenti; oppure a causa di disastri naturali, eventi catastrofici, guerre o altri eventi simili che si producono al di fuori del controllo di Apple.

Secondo l’Antitrust il contratto per il servizio ICloud si configura come un contratto a tempo indeterminato, che garantisce gratuitamente al consumatore uno spazio di archiviazione di 5 GB. Al consumatore è riconosciuta anche la possibilità di effettuare un upgrade dello spazio di archiviazione tra diversi piani a pagamento mensili. L’adesione a un piano a pagamento, però, non determina la sottoscrizione di un nuovo contratto da parte di chi già utilizza il servizio gratuito, ma semplicemente l’attribuzione di un ampliamento dello spazio di archiviazione disponibile a fronte di un costo mensile.

Da un punto di vista contrattuale, dunque, a parere dell’Antitrust non dovrebbe sussistere distinzione tra utenti paganti e non paganti poiché il consumatore sottoscrive condizioni contrattuali che vengono mantenute fino alla cancellazione del servizio, in entrambi i casi. Il contratto per il servizio iCloud è quindi un contratto a tempo indeterminato, che resta in essere nella formulazione sottoscritta, non prevedendo una data di scadenza.

Per gli utenti della versione a pagamento del servizio è prevista l’indicazione dei motivi per i soli cambiamenti apportati “in urgenza”, che dunque la Società si riserva di effettuare anche prima del successivo momento di addebito del servizio all’utente. Per quanto riguarda gli utenti a pagamento è invece disposto che Apple può effettuare modifiche di tipo “ordinario” senza indicare nel contratto i possibili motivi.

La modifica delle clausole contrattuali o del prezzo originario va, dunque, sempre motivata dal Professionista e le motivazioni che potrebbero essere addotte vanno inserite nel contratto stesso ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lett. m), del Codice del Consumo.

L’assenza di una controprestazione monetaria, nel caso della versione gratuita di iCloud, non legittima la società ad omettere le motivazioni per eventuali modifiche contrattuali, tra cui quella che prevede l’introduzione di un corrispettivo, in cui potrebbe incorrere il consumatore che ha accettato il contratto per utilizzare gratuitamente il servizio. 

Nel contratto, pertanto, deve essere previsto che, anche in caso di esercizio della facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, incluse quelle economiche, Apple porti a conoscenza del consumatore il motivo specifico che giustifica la modifica, rientrante tra quelli indicati nello stesso contratto, comunicandoglielo in tempo utile rispetto all’attuazione.

Ai sensi del provvedimento: «La clausola di cui al paragrafo II, lettera A, relativa alla modifica delle condizioni contrattuali del servizio iCloud, risulta in violazione dell’articolo 33, commi 1 e 2, lett. m), del Codice del Consumo, sia nel caso in cui il contratto preveda la fruizione gratuita che in quello di servizio a pagamento sulla base di piani mensili, per l’assenza del riferimento in essa ai giustificati motivi che consentono di effettuare le modifiche contrattuali unilaterali

della modifica stessa.»

 

BACKUP

Apple farà uso delle proprie ragionevoli capacità e della dovuta attenzione nel fornire il Servizio, ma, NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, APPLE NON GARANTISCE CHE I CONTENUTI CHE POTETE MEMORIZZARE O A CUI POTETE ACCEDERE ATTRAVERSO IL SERVIZIO NON SARANNO SOGGETTI A DANNO INVOLONTARIO, ALTERAZIONE, PERDITA O RIMOZIONE IN CONFORMITÀ CON I TERMINI DEL PRESENTE CONTRATTO, E APPLE NON SARÀ RESPONSABILE QUALORA TALE DANNO, ALTERAZIONE, PERDITA O RIMOZIONE DOVESSE VERIFICARSI. È Vostra responsabilità conservare opportuni backup alternativi delle Vostre informazioni e dei Vostri dati.

 

ESCLUSIONI DELLE GARANZIE

APPLE NON GARANTISCE, NÉ DICHIARA, CHE IL VOSTRO UTILIZZO DEL SERVIZIO NON SUBIRÀ INTERRUZIONI E CHE SARÀ PRIVO DI ERRORI, E ACCETTATE CHE DI TANTO IN TANTO APPLE POSSA INTERROMPERE IL SERVIZIO PER PERIODI INDEFINITI DI TEMPO, O ANNULLARE IL SERVIZIO IN CONFORMITÀ AI TERMINI DEL PRESENTE CONTRATTO. COMPRENDETE E ACCETTATE ESPRESSAMENTE CHE IL SERVIZIO È FORNITO “COSÌ COM’È” E “COSÌ COME DISPONIBILE”. APPLE E LE SUE AFFILIATE, CONTROLLATE, I SUOI DIRIGENTI, RESPONSABILI, IMPIEGATI, AGENTI, SOCI E LICENZIATARI ESCLUDONO ESPRESSAMENTE LE GARANZIE DI QUALUNQUE TIPO, SIANO ESSE ESPRESSE O IMPLICITE.

Secondo l’Antitrust nonostante la società sostenga che garantirà le “proprie ragionevoli capacità e la dovuta attenzione” nel fornire il servizio iCloud in generale e quello specifico di backup, tale affermazione non può in alcun modo bilanciare l’ampio esonero di qualsivoglia garanzia per lo svolgimento del servizio.

Confezionando una clausola di esonero di responsabilità a proprio esclusivo vantaggio, la Apple, ha eluso l’obbligo di corretto adempimento del contenuto contrattuale.

La clausola in esame determina una compressione dei diritti dei consumatori, negando la facoltà riconosciuta dalla legge di avere diritto al risarcimento del danno in caso di mancata od erronea prestazione, previa costituzione in mora della parte inadempiente, ai sensi dell’articolo 1219, comma 2 del Codice Civile.

Il livello di incertezza riscontrato nelle clausole in esame in merito all’applicazione, limitazione o esclusione della garanzia della società per il servizio, secondo l’Antitrust impedisce al consumatore di conoscere con precisione i termini delle obbligazioni contrattuali delle parti e i relativi limiti di responsabilità della controparte, determinando, pertanto, un significativo squilibrio contrattuale a suo danno, a causa della discrezionalità nell’applicazione degli esoneri di responsabilità di cui disporrebbe la Società.

Il consumatore, a fronte di un impegno definitivo che si sarebbe assunto, vedrebbe escluse o limitate le proprie azioni o i propri diritti in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto del servizio di backup e del servizio iCloud più in generale da parte della Apple.

Citando il provvedimento: «Le clausole di cui al paragrafo II, lettere B) e C), che riguardano l’esclusione di responsabilità per la perdita di dati connessa con il servizio di backup e limitazioni ed esclusioni di garanzia del servizio iCloud più in generale, risultano in violazione dell’articolo 33, commi 1 e 2, lett. b), del Codice del Consumo, secondo cui si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di “escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”.»

 

AGCM vs APPLE: la decisione finale

Nella delibera finale l’AGCM, dopo aver dichiarato vessatorie le clausole esaminate, ha condannato la società Apple alla pubblicazione, a sue spese, di un estratto del provvedimento ai sensi dell’articolo 37-bis del Codice del Consumo e dell’articolo 23, comma 8, del Regolamento, sulla home page del sito internet, versione italiana, e sulle pagine nazionali del quotidiano Il Sole 24 Ore per un giorno.

 

AGCM vs APPLE: la pronuncia del TAR sulla sospensiva

Apple ha visto respingersi l’istanza cautelare per la sospensione del provvedimento dell’AGCM dal TAR Lazio con l’ordinanza n. 05728/2021. Il giudizio continuerà nel merito.