Art. 1219
Costituzione in mora
Il debitore [Codice civile 1220, 2943] è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto [Codice civile 445, 497, 1282, 1308].
Non è necessaria la costituzione in mora:
1) quando il debito deriva da fatto illecito [Codice civile 2043];
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione [Codice civile 1460];
3) quando è scaduto il termine [Codice civile 1183, 1184], se la prestazione deve essere eseguita al domicilio [Codice civile 43] del creditore [Codice civile 1182]. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta [Codice civile 1222].