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Art. 1220

Offerta non formale

Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta [Codice civile 1208, 1460], anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo [Codice civile 1206, 1214], a meno che il creditore l’abbia rifiutata per un motivo legittimo [Codice civile 1181, 1222].

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