Art. 1221
Effetti della mora sul rischio
Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile [Codice civile 673, 1218, 1256], se non prova [Codice civile 2697] che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore [Codice civile 1805].
In qualunque modo sia perita o smarrita [Codice civile 1257] una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l’ha sottratta dall’obbligo di restituirne il valore.
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