x

x

Capo III – Dell’inadempimento delle obbligazioni

Art. 1218

Responsabilità del debitore

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione [Codice civile 1382] dovuta [Codice civile 1453] è tenuto al risarcimento del danno [Codice civile 1192, 1197, 1223], se non prova [Codice civile 1673, 1681, 1784, 1787, 1805, 2697] che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile [Codice civile 1176, 1221, 1223, 1229, 1256, 1257, 1337, 1557, 1588, 1673, 1681, 1693, 1821, 2037, 2175].

Leggi il commento ->
Art. 1219

Costituzione in mora

Il debitore [Codice civile 1220, 2943] è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto [Codice civile 445, 497, 1282, 1308].

Non è necessaria la costituzione in mora:

1) quando il debito deriva da fatto illecito [Codice civile 2043];

2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione [Codice civile 1460];

3) quando è scaduto il termine [Codice civile 1183, 1184], se la prestazione deve essere eseguita al domicilio [Codice civile 43] del creditore [Codice civile 1182]. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta [Codice civile 1222].

Leggi il commento ->
Art. 1220

Offerta non formale

Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta [Codice civile 1208, 1460], anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo [Codice civile 1206, 1214], a meno che il creditore l’abbia rifiutata per un motivo legittimo [Codice civile 1181, 1222].

Leggi il commento ->
Art. 1221

Effetti della mora sul rischio

Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile [Codice civile 673, 1218, 1256], se non prova [Codice civile 2697] che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore [Codice civile 1805].

In qualunque modo sia perita o smarrita [Codice civile 1257] una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l’ha sottratta dall’obbligo di restituirne il valore.

Leggi il commento ->
Art. 1222

Inadempimento di obbligazioni negative

Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare [Codice civile 1219, 1220]; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento [Codice civile 1218].

Leggi il commento ->
Art. 1223

Risarcimento del danno

Il risarcimento del danno per l’inadempimento [Codice civile 1480, 1483] o per il ritardo [Codice civile 1218] deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno [Codice civile 1518], in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta [Codice civile 1382, 1385, 1453, 1494, 1515, 1516, 1526, 1662, 1696, 1905, 2057, 2058, 2059].

Leggi il commento ->
Art. 1224

Danni nelle obbligazioni pecuniarie

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro [Codice civile 1277], sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali [Codice civile 820, 1282, 1284], anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno [Codice civile 1382, 1591]. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.

Leggi il commento ->
Art. 1225

Prevedibilità del danno

Se l’inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione.

Leggi il commento ->
Art. 1226

Valutazione equitativa del danno

Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

Leggi il commento ->
Art. 1227

Concorso del fatto colposo del creditore

Se il fatto colposo [Codice civile 2043] del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate [Codice civile 1914].

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza [Codice civile 1175, 1375].

Leggi il commento ->
Art. 1228

Responsabilità per fatto degli ausiliari

Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro [Codice civile 1229, 1717, 1784, n. 1, 2049].

Leggi il commento ->
Art. 1229

Clausole di esonero da responsabilità

È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave [Codice civile 1218, 1341, 1480, 1579, 1580, 1681, 1694, 1713, 1784, 1838, 1900, 1917, 2043, 2093].

È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari [Codice civile 1228] costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico [preleggi 31; Codice civile 1784].

Leggi il commento ->