Art. 1223
Risarcimento del danno
Il risarcimento del danno per l’inadempimento [Codice civile 1480, 1483] o per il ritardo [Codice civile 1218] deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno [Codice civile 1518], in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta [Codice civile 1382, 1385, 1453, 1494, 1515, 1516, 1526, 1662, 1696, 1905, 2057, 2058, 2059].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.