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Art. 1223

Risarcimento del danno

Il risarcimento del danno per l’inadempimento [Codice civile 1480, 1483] o per il ritardo [Codice civile 1218] deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno [Codice civile 1518], in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta [Codice civile 1382, 1385, 1453, 1494, 1515, 1516, 1526, 1662, 1696, 1905, 2057, 2058, 2059].

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