Profili di incostituzionalità del nuovo Art. 187 Codice della Strada (guida sotto l'effetto di stupefacenti)

Codice della Strada
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Profili di incostituzionalità del nuovo Art. 187 Codice della Strada (guida sotto l'effetto di stupefacenti)

 

Profili di incostituzionalità dell'Art. 187 Codice della Strada (CdS)

Come opportunamente statuito da Consulta 10/2026, è sempre necessaria, nel contesto dell'Art. 187 CdS, che l'alterazione psicofisica del guidatore sia “attuale”, dunque non riferita a tracce ematiche o nelle urine risalenti a molte settimane o molti mesi prima di mettersi alla guida. Infatti, una traccia “residuale” si stupefacente esclude l'inabilità di governare il veicolo. P.e., anche Cass., sez. pen. IV, 13 febbraio 2024, n. 8296 ha precisato che “[la complessità dell'accertamento dell'alterazione nell'Art. 187 CdS, ndr] si impone a garanzia dell'imputato, in quanto le tracce di stupefacenti permangono nel tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova, al momento del fatto, in stato di alterazione”. Come si può notare, Cass., sez. pen. IV, 13 febbraio 2024, n. 8296 anticipa di circa due anni Consulta 10/2026, la quale ha finalmente richiesto il requisito della “attualità” dell'effetto “disturbante” degli stupefacenti. D'altra parte, conferire rilievo penale a tracce ematiche o nelle urine risalenti ad un'assunzione di sostanze psicotrope lontana nel tempo, significa violare, nell'applicazione dell'Art. 187 CdS, quel “principio di ragionevolezza” fondante la stessa legittimità costituzionale delle fattispecie penali. A tal proposito, la Common Law parla di divieto di ipotesi infrattive “unreasonables”, ovverosia contrarie alle ordinarie regole della razionalità logica. Dunque, non ha un senso razionale rendere precettivo l'Art. 187 CdS anche quando il “disturbo” neuropsichico non sia “attuale”, quindi “concretamente pericoloso”.

Anche in Dottrina, l'eccessivo giustizialismo neo-retribuzionista dell'Art. 187 CdS, dopo la novella del 2024, ha posto molti dubbi con afferenza alla legittimità costituzionale della nuova normativa. P.e., Perin (2025)[1] ha messo in evidenza che “la nuova disposizione [ex Art. 187 CdS] non ha mancato di suscitare, da subito, innanzitutto in Dottrina, molte critiche in merito ad una sua difficile compatibilità con i principi di offensività, determinatezza/tassatività, ragionevolezza, uguaglianza e proporzionalità”.

Del pari, pure Catania (2025)[2] ha notato che “è piuttosto chiaro come la modifica abbia inciso pesantemente sull'offensività del reato. Abbandonato il modello della fattispecie a pericolo concreto – visto che la pericolosità, prima della riforma, era elemento costitutivo della fattispecie, estrinsecandosi nell'alterazione psicofisica – la norma finisce per accogliere al suo interno condotte che non mettono effettivamente in pericolo la sicurezza pubblica nella circolazione stradale”. Ecco, di nuovo, che, in Dottrina, Catania (ibidem)[3] mette in guardia, anticipando di pochi mesi Consulta 10/2026, dal configurare il nuovo Art. 187 CdS alla stregua di un “reato a pericolosità astratta”, in tanto in quanto tracce residuali di stupefacente nel sangue o nelle urine escludono un uso “recente” della sostanza, dunque è anche esclusa la pericolosità sociale, che sta alla base di qualunque illecito penalmente rilevante.

Similmente, nella Giurisprudenza di legittimità, non sono mancate le critiche in punto di Diritto Costituzionale, ovverosia bisogna, nella guida sotto l'effetto di stupefacenti, che la sostanza o il medicinale psicotropo tolgano “nell'immediatezza” l'abilità alla guida. Sicché, Cass., sez. pen. IV, 20 aprile 2010, n. 31966, quattordici anni prima della novella dell'Art. 187 CdS, precisa che ciò che conta, perché si possa parlare di guida pericolosa, dunque illecita, è che sussista, nell'immediato, “uno stato di alterazione [ossia] una condizione capace di compromettere le normali condizioni psicofisiche indispensabili nello svolgimento della guida […] [Pertanto v'è reato solo quando, ndr], con la messa alla guida, si concretizza una condotta di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale”. Ecco, quindi, che anche Cass., sez. pen. IV, 20 aprile 2010, n. 31966 puntualizza che, nell'Art. 187 CdS, la rilevanza penale dipende, sotto il profilo eziologico, da una “concreta ed attuale” messa in pericolo del bene costituzionalmente tutelato della sicurezza stradale. Viceversa, mancando la pericolosità attuale e concreta, si configura un reato di pericolo meramente astratto, quindi non rilevante nella Giuspenalistica, la quale richiede che le infrazioni penali cagionino sempre un'antisocialità fattuale, il che non sussiste qualora l'assunzione del farmaco psicotropo o della sostanza psicoattiva siano riferibili a giorni, settimane o mesi prima dell'evento della “messa alla guida”. La presenza dello stupefacente nel sangue o nelle urine dev'essere tassativamente, pericolosamente e materialmente “recente”, non frutto di un'assunzione remota, pertanto non più socialmente pericolosa per l'incolumità di tutti gli utenti della strada.

Sin da subito, alla luce del comma 2 Art. 25 Cost.,  la Suprema Corte ha manifestato notevoli perplessità circa la conformità del nuovo Art. 187 CdS alla ratio dell'offensività “non astratta” che deve caratterizzare tutti gli illeciti penali, poiché detto alla germanofona, “kein Uebel, ohne Schuld”. P.e., Consulta 116/2024 ha sottolineato che “[nell'Art. 187 CdS dopo il 2024] in luogo di un reato di pericolo concreto, si è data forma ad un reato di pericolo astratto o presunto, che, per le sue caratteristiche, viola l'Art. 25 Cost. […]. Il rispetto del principio di offensività comporta che il Legislatore possa sanzionare penalmente soltanto condotte che, nella loro descrizione tipica, abbiano un contenuto offensivo di beni meritevoli di protezione, anche sotto il profilo della loro mera esposizione a pericolo. Il Legislatore del 2024 ha assunto, in via generale ed astratta, che il comportamento descritto dal nuovo Art. 187 CdS sia sempre, o almeno nella normalità dei casi, fonte di pericolo, ma questa affermazione non ha fondamento, perché è priva di una seria base scientifica. Non è detto che il fatto di porsi alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti [o farmaci psicotropi, ndr], anche in minima quantità, dopo alcune ore o dopo molte, metta davvero in pericolo la sicurezza della circolazione, e quindi sia tipicamente pericoloso. [Nel nuovo Art. 187 CdS] non emergono ragioni particolari che possano rendere necessaria o, almeno giustificare questa tecnica di tipizzazione, la cui legittimazione deve rimanere limitata ad ipotesi specifiche, nel nostro quadro costituzionale, in forza del notevole livello di anticipazione della tutela penale che essa introduce”. Come si può notare, Consulta 116/2024 ripete la natura basilare della ratio della concreta offensività nella Giuspenalistica. Senza un'offensione materiale od una seria messa in pericolo di un bene costituzionalmente tutelato, non v'è nemmeno rilevanza penale e si sconfina nella fattispecie del reato impossibile ex Art. 49 CP. Detto in altri termini, mettersi alla guida molti giorni, molte settimane o molti mesi dopo aver assunto medicinali o altre sostanze psicotrope non lede il bene costituzionalmente tutelato della sicurezza stradale, dunque della vita e dell'integrità fisica e patrimoniale degli utenti della strada. Ovverosia, l'effetto “alterante” dello stupefacente dev'essere contestuale alla messa alla guida, non rilevando penalmente in alcun modo tracce residuali della sostanza nel sangue o nelle urine. Anche Consulta 10/2026 ha chiarito che l'assunzione della droga o del medicamento deve avvenire “poco prima” della messa alla guida; all'opposto, non v'è alcun pericolo, pertanto non v'è alcun reato, poiché manca la “alterazione” neuropsichica “attuale”.

Tale necessaria “contestualità” tra assunzione della sostanza e guida è messa in risalto anche, in Dottrina, da Perini (2024)[4], per il quale “manca una legge scientifica o una regola di esperienza in forza della quale […] la condotta di guida di un soggetto anche minimamente positivo agli esami tossicologici si accompagnerebbe all'esposizione a pericolo del bene giuridico [della sicurezza stradale, ndr]”. Come si nota, pure Perini (ibidem)[5] richiede, nell'Art. 187 CdS, un'offensività non astratta; viceversa, risulta violata la ratio della pericolosità materiale del reato ex comma 2 Art. 25 Cost. . Il nuovo Art. 187 CdS, dopo la novella del 2024, introduce, almeno prima dell'intervento di Consulta 10/2026, una fattispecie astrattamente pericolosa o, perlomeno, l'astrattezza della pericolosità dell'illecito rileva quando l'emivita o le urine manifestano che lo stupefacente è stato consumato molte ore prima di mettersi al volante, sicché la pericolosità antisociale risulta ormai svanita e, con essa risulta cancellata pure la rilevanza penale della condotta.

A tal proposito, Consulta 333/1991, in tempi non sospetti, precisava che “è sempre riservata al Legislatore l'individuazione sia delle condotte alle quali collegare una presunzione assoluta di pericolo, sia della soglia di pericolosità alla quale far eventualmente riferimento, purché l'una e l'altra determinazione non siano irrazionali ed arbitrarie, ciò che si verifica allorquando esse non siano collegabili all'id quod plerumque accidit”. Tale è il caso del limite dello 0,5 per mille dell'alcolemia, che, però, è “non astrattamente pericoloso” in base alle ordinarie conoscenze scientifico-tossicologiche. Del pari, anche Consulta 278/2019 ha ribadito che l'offensività o il grado di offensività deve avere un “fondamento razionale”, che, nel caso dell'Art. 187 CdS, si traduce nella presenza di limiti tossicologici veramente e concretamente offensivi e pericolosi. Pure, in Dottrina, Manes (2005)[6] ha messo in risalto, anche con attinenza al delitto p. e p. ex Art. 187 CdS, che “l'offensività nel Diritto Penale [dev'essere conforme al] parametro di ragionevolezza”. Pertanto, una traccia “minimale” di sostanze psicoattive nel sangue o nelle urine non offende il bene della sicurezza della circolazione stradale, rendendo impossibile il reato ipotizzato, ex Art. 49 CP.

Uno dei modi di preservare dall'abrogazione i commi 1 e 1 bis Art. 187 CdS può essere quello di delegare totalmente al giudice del merito il pieno potere ermeneutico di decidere quando, caso per caso, sussista, nella guida sotto l'effetto di stupefacenti, la pericolosità e l'offensività concreta ed attuale. A tal proposito, Consulta 113/2025, anticipata, seppur in linea generale, da Consulta 139/2023, ha rilevato che, in fondo, l'offensività o, viceversa, la non offensività della condotta è e rimane una questione interpretativa giurisprudenziale, nel senso che “rimane [a prescindere dai difetti di legittimità costituzionale, ndr] il dovere del giudice di merito di apprezzare, alla stregua del generale canone interpretativo offerto dal principio di necessaria offensività in concreto, se la condotta dell'agente sia priva di qualsiasi concreta idoneità lesiva dei beni giuridici protetti – o, quantomeno, trattandosi di reato di pericolo presunto, se manchi ogni ragionevole possibilità di produzione del danno – e, conseguentemente, se essa si collochi fuori dall'area del penalmente rilevante”. Quindi, Consulta 113/2025 sostiene che, con attinenza all'Art. 187 CdS, dopo la novella del 2024, non sarebbe necessaria un'abrogazione, almeno parziale, per illegittimità costituzionale, in tanto in quanto il Magistrato del merito reca il potere “correttivo” di auto-valutare l'offensività della guida in ciascuna singola fattispecie processuale giudicanda. Tuttavia, in definitiva, si è reso necessario l'intervento risolutorio di Consulta 10/2026.

Tuttavia, la medesima Consulta 113/2025, con amarezza tecnica, nota che il nuovo Art. 187 CdS nulla specifica nemmeno “per i farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope dietro prescrizione medica, dove il bene della salute avrebbe potuto o dovuto operare come specifico interesse antagonista meritevole di contemperamento e non essere del tutto sacrificato”. In effetti, anche a parere di chi redige, giustamente Consulta 113/2025 osserva che, nell'Art. 187 CdS, nulla è specificamente riservato alla tematica dei farmaci psicoattivi, inopportunamente e sbrigativamente omologati alle “sostanze stupefacenti o psicotrope”. Anzi, de jure condendo, sempre Consulta 113/2025 specifica che il Legislatore del 2024 avrebbe salvato l'Art. 187 CdS da qualsivoglia dubbio di incostituzionalità semplicemente e diligentemente “espungendo le condotte prive di concreta idoneità/ragionevole possibilità di porre il bene giuridico protetto in una effettiva situazione di rischio [poiché] solo l'alterazione [psicofisica] modifica le normali condizioni di guida del conducente”. In buona sostanza, per Consulta 113/2025, il nuovo Art. 187 CdS è una norma malsortita, ciecamente neo-retribuzionista e priva di serietà tecnica.

Sempre de jure condendo, in Dottrina, è negativamente critico pure Catania (ibidem)[7], a parere del quale, nel nuovo Art. 187 CdS, “il Legislatore ha sbarrato l'unica via percorribile per recuperare l'offensività sul piano concreto come criterio interpretativo-applicativo. [Ossia] è difficile immaginare altri criteri, diversi dall'alterazione [neuropsichica, ndr] che permettono di concretizzare il pericolo astratto/presunto nel caso specifico”. P.e., il medesimo Autore qui in esame afferma che sarebbe stato sufficiente, de jure condendo, “valorizzare elementi come il tempo trascorso dal consumo”, ma, sempre in Dottrina, molti Autori hanno fatto notare che non tutte le sostanze psicotrope hanno la medesima funzionalità tossicologica, soprattutto se il guidatore ha assunto una molteplicità di stupefacenti tra di loro qualitativamente diversi. Tuttavia, rimane fermo che una traccia “scarsa” nel sangue o nelle urine esclude la “alterazione psicofisica”. Parimenti, Manes (ibidem)[8] rileva che “senza una verifica della compromissione delle funzioni cognitive e comportamentali del conducente, la prognosi di pericolosità non è scientificamente fondata e non viene garantita un'offensività più profilata”. Pertanto, anche Manes (ibidem)[9] ammette che la novellazione del 2024 ha cagionato un effettivo conflitto tra l'Art. 187 CdS ed il comma 2 Art. 25 Cost., in tema di ragionevole offensività del reato di guida sotto l'effetto di stupefacenti.

In Dottrina, Catania (ibidem)[10] ha osservato, sempre in punto di de jure condendo, che, nel 2024, “la volontà primaria legislativa è stata quella di imporre un giro di vite contro l'uso di droghe”, ma tale ratio è stata perseguita con mezzi giuridici a-tecnici, sia perché il CdS non è il TU 309/90 sia perché, sotto il profilo teleologico, l'Art. 187 CdS è stato istituito al fine di tutelare la normale circolazione stradale e non la salute dei giovani aspiranti tossicomani.

Del pari, molti Dottrinari hanno sottolineato che è fuori luogo, nel nuovo Art. 187 CdS, voler punire il tossicodipendente, giacché la dissuasione dal mondo delle droghe nulla ha a che fare con al tutela della sicurezza stradale; la sede debita per una repressione maggiormente severa della tossicomania è esclusivamente il TU 309/90. Questo è pure il parere di Consulta 109/2016, la quale, otto anni prima della riforma dell'Art. 187 CdS, rimarcava che, nella norma in questione, nulla si specifica circa un eventuale trattamento differenziato dei farmaci psicotropi. Inoltre, la medesima Consulta 109/2016 notava che è fuori luogo ogni atteggiamento giustizialista e puramente retribuzionista in tema di droghe, in tanto in quanto “il nostro sistema si conforma alla diversa idea di fondo per la quale l'intervento repressivo deve rivolgersi precipuamente nei confronti dei produttori e dei trafficanti, dovendosi scorgere nella figura dei tossicodipendenti e dei tossicofili, piuttosto, una manifestazione di disadattamento sociale, cui far fronte, se del caso, con interventi di tipo terapeutico e riabilitativo”. Insomma, alla luce della profetica Sentenza contenuta in Consulta 109/2016, il nuovo Art. 187 CdS, dopo la novella del 2024, appare come il frutto sbagliato di una spinta populistica e giustizialistica che, pur nella bontà delle intenzioni, non è adeguata sotto il profilo tecnico. P.e., l'Art. 75 TU 309/90 si presentava, de jure condendo, come una norma più pertinente ad ospitare quel “giro di vite” contro gli stupefacenti di cui ha parlato Catania (ibidem)[11]

Anche secondo Consulta 116/2024, il nuovo Art. 187 CdS è costituzionalmente censurabile, perché “contrasta con il principio di offensività una fattispecie penale che abbia, come presupposto, un mero atteggiamento o una mera qualità della persona; le qualità personali dei soggetti o i comportamenti pregressi degli stessi, infatti, non possono giustificare disposizioni che attribuiscano rilevanza penale a condizioni soggettive, salvo che tale trattamento specifico e differenziato rispetto ad altre persone non risponda alla necessità di preservare altri interessi meritevoli di tutela”. Torna, in Consulta 116/2024, l'immagine rattristante di un novellato Art. 187 CdS a-tecnico e, soprattutto, contrario alla ratio della offensività concreta ed attuale caratterizzante le norme incriminatrici.

Di più, l'Art. 187 CdS, nella propria nuova formulazione, viola anche la ratio costituzionale della ragionevolezza. Ovverosia, come specificato sempre da Consulta 116/2024, “solo se si è in presenza di un'alterazione psicofisica del conducente si può parlare di ragionevolezza-scientificità della prognosi di attentato al bene protetto [della sicurezza stradale, ndr]. La presunzione normativa della pericolosità della guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è manifestamente irragionevole, a maggior ragione se si considera che essa è qui svincolata da limiti quantitativi e da riferimenti temporali”. In buona sostanza, preannunziando Consulta 10/2026, Consulta 116/2024 insiste sul fatto che è necessaria, ai fini della precettività dell'Art. 187 CdS, un'alterazione psicofisica del guidatore la quale sia concreta e, specialmente, attuale, dunque non imputabile ad assunzioni di medicinali psicotropi o sostanze stupefacenti risalenti a parecchi giorni o mesi prima dell'evento della guida. Tracce ematiche o nelle urine riferibili a consumazioni di droghe “non recenti” sono prive di rilevanza penale, poiché non generano alcun pericolo nella corretta capacità di governare il veicolo.

Da segnalare è pure la violazione, da parte del nuovo Art. 187 CdS, del principio costituzionale di determinatezza e tassatività. Infatti, come ben esplicato da Consulta 277/2004, l'Art. 187 CdS , anche prima della novella del 2024,“è del tutto privo di soglie [e quindi] viola il principio di determinatezza e tassatività, in quanto [tale norma] non ha riferimenti accertabili sul piano naturalistico […]. Il cittadino dovrebbe trovarsi, grazie alla norma, nella situazione di poter disporre di un'indicazione chiara per il proprio comportamento, senza rimanere nell'incertezza più assoluta in merito al momento in cui potrà rimettersi alla guida, dopo aver assunto una sostanza stupefacente o psicotropa (o addirittura un farmaco legalmente prescritto, che la contenga). Qui, invece, egli deve attendere [specialmente dopo la riforma del 2024, ndr], per un tempo indefinito, la totale scomparsa della stessa dalle matrici utili per gli esami [ sangue ed urine, ndr], anche quando l'effetto di compromissione delle capacità di guida sia naturalisticamente scomparso o non sia mai esistito”. P.e., per l'alcol etilico, esiste il limite dello 0,5 per mille, pur se è vero che i medicinali psicotropi e gli stupefacenti hanno valori di permanenza nel sangue e nelle urine assai variegati e difficilmente catalogabili.

Finalmente, dopo un anno di attesa, con afferenza all'Art. 187 CdS, sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale innanzi alla Consulta da:

  1. Tribunale di Pordenone, Ordinanza 8 aprile 2025
  2. Tribunale di Macerata, Ordinanza 28 marzo 2025
  3. Tribunale di Siena, Ordinanza 18 aprile 2025

In Tribunale Pordenone, Ord. 8 aprile 2025, l'imputata, positiva all'esame delle urine ancorché non a quello del sangue, ha riferito di assumere, per ordine del proprio medico, “Tachidol”, contenente oppiacei. In Tribunale Macerata, Ord. 28 marzo 2025, l'urina era risultata contenente metaboliti della cocaina. Infine, in Tribunale Siena, Ord. 18 aprile 2025, la positività alla cocaina era emersa sia dalle urine sia dal sangue. Ognimmodo, in tutte le tre summenzionate Ordinanze di rimessione alla Consulta, si è precisato che, nonostante la positività “formale” alle sostanze, esse, sotto il profilo “sostanziale”, non avevano cagionato alcuna “alterazione psicomotoria” nel cervello dei tre guidatori.

In tutte le tre succitate Ordinanze, inoltre, i Tribunali de quo lamentavano la violazione

  1. dell'Art. 3 Cost. (principio di eguaglianza)
  2. dell'Art. 25 comma 2 Cost. (principio di proporzionalità ragionevole)
  3. dell'Art. 27 comma 3 Cost. (principio della rieducatività delle pene)

Con attinenza all'Art. 3 Cost., le Ordinanze del 2025 qui in esame affermano tutte, pur con diverse sfumature, che l'Art. 187 CdS, dopo la novella del 2024, è “irragionevole”, poiché esso introduce nell'Ordinamento un'infrazione che potrebbe diventare “astrattamente pericolosa” qualora le tracce del medicinale o dello stupefacente non alterino o non alterino più le normali capacità di guida. Torna il problema della concretezza e della attualità della “alterazione psicofisica”; essa è penalmente rilevante solo se mette “concretamente ed attualmente” in pericolo il bene giuridico tutelato della sicurezza nella circolazione stradale. Tali tre Ordinanze del 2025 di rimessione degli Atti alla Consulta parlano unanimemente di “irrazionalità” della risposta sanzionatoria nel nuovo Art. 187 CdS.

Secondo tali Ordinanze, l'Art. 187 CdS viola pure il principio di proporzionalità ex comma 2 Art. 25 Cost. . P.e., Tribunale Pordenone, Ord. 8 aprile 2025 afferma che il novellato Art. 187 CdS “va a riconoscere rilevanza penale a […] situazioni del tutto neutre [come l'assunzione del Tachidol, ndr] […] e, comunque, a condotte socialmente accettabili, come l'assunzione di oppiacei a scopo terapeutico”. Nuovamente, tali tre Ordinanze del 2025 fanno presente alla Corte Costituzionale l'illegittimità e la non-proporzionalità del fatto di sanzionare un guidatore che reca, nel sangue o nelle urine, tracce “residuali” di sostanze stupefacenti consumate “non nell'immediatezza” della condotta di guida.

P.e., in Tribunale Siena, Ord. 18 aprile 2025, si asserisce che “vengono violati i principi di tassatività e di determinatezza. Infatti, ad essere censurabile, da un lato, è l'assenza della previsione [nell'Art. 187 CdS] di una soglia-limite di rilevanza penale, presente, invece, nelle fattispecie contravvenzionali di guida in stato di ebbrezza; dall'altro, invece, è la totale assenza di ulteriori elementi costitutivi della contravvenzione, che lascia il consociato, che abbia assunto sostanze, esposto ad uno stato di perenne dubbio circa la liceità o l'illiceità della sua futura condotta di guida”. Oppure ancora, Tribunale Macerata, Ord. 28 marzo 2025 parla, nel nuovo Art. 187 CdS, di “vaghezza della formulazione [perché], da un lato, potrebbe rilevare anche un'assunzione avvenuta diversi anni prima; dall'altro lato, anche se si potesse restringere l'arco temporale, resta comunque il problema di definire quanto”.

Infine, le tre Ordinanze qui in parola censurano pure una violazione del comma 3 Art. 27 Cost., in tanto in quanto è incostituzionale predisporre una sanzione criminale a fronte di una positività “eventualmente/potenzialmente inoffensiva”, o perché il farmaco psicotropo è legale, o perché l'assunzione dello stupefacente risale a molte settimane prima della guida, dunque, naturalisticamente, non sussiste più alcuna alterazione psicofisica.

Tribunale Pordenone, Ord. 8 aprile 2025 sottolinea l'indispensabile “attualità” dello “stato di alterazione psicofisica”. Parimenti, Tribunale Macerata, Ord. 28 marzo 2025 invoca la necessità di “perduranti effetti dell'assunzione al momento della guida”. Infine, Tribunale Siena, Ord. 18 aprile 2025 contesta, nel novellato Art. 187 CdS, 2la necessità di un accertamento in ordine alla ricorrenza di un'effettiva alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga alla guida”. In tutte le tre Ordinanze, ognimmodo, si fa notare alla Consulta che il nuovo Art. 187 CdS è troppo vicino alla fattispecie dei reati a pericolosità astratta, dunque penalmente irrazionali, poiché privi di messa in pericolo del bene giuridicamente tutelato.

 

Le direttive/circolari ministeriali del 2025 afferenti all'Art. 187 CdS

A seguito delle perplessità tecniche espresse dalla Dottrina e dalla Giurisprudenza, il Ministero dell'Interno e quello della Salute hanno cercato di correggere o, quantomeno, di contenere i profili di illegittimità costituzionale dell'Art. 187 CdS.

E' da precisare che tali direttive/circolari non solo re-interpretano la norma in questione, ma spesso recano una vera e propria funzione nomogenetica, sebbene non di rango legislativo. D'altra parte, anche TAR Lazio, 30 agosto 2012, n. 7395 qualificava le circolari ministeriali alla stregua di “atti regolamentari integrativi”. In buona sostanza, nelle circolari, il M.ro dell'Interno e quello della Salute si sono sottilmente sostituiti al Legislatore al fine di auto-correggere gli ormai evidenti difetti di incostituzionalità del nuovo Art. 187 CdS, dopo la novella del 2024. Tuttavia, deve rimanere ben fermo che le circolari non hanno il potere vincolante di una legge ordinaria.

Su tale tematica, al distinzione tra circolari e leggi è chiaramente statuita da Cass., sez. pen. III, 13 giugno 2012, n. 25170 (confermata da Cass., sez. pen. III, 4 aprile 2019, n. 27918), ovverosia “la circolare interpretativa [anche in tema di sicurezza stradale, ndr] non è fonte del Diritto, ma un atto interno alla PA, che non esplica alcun effetto vincolante per i destinatari della stessa – la PG – e, a maggior ragione, per il PM ed il giudice, se si considerano i principi di atipicità della prova e del libero convincimento”. Del pari, pure Cass., sez. pen. IV, 20 aprile 2016, n. 24698 nonché Cass., sez. pen. IV, 3 maggio 2012, n. 25899 confermano anch'esse che nessuna circolare può diminuire o modificare il “libero convincimento” del Magistrato di merito.

Tuttavia, in Dottrina, non è mancato chi ha osservato la preziosità del valore auto-correttivo delle circolari sul nuovo Art. 187 CdS. P.e., Gatta (2025)[12] ha notato che una circolare dell'aprile 2025 ha avuto il merito di ripristinare la ratio della “attuale” alterazione psicomotoria, il che “corregge” l'Art. 187 CdS, il quale, dopo la riforma del 2024, violando la ratio dell'offensività concreta, non specificava più che l'effetto “alterante” della sostanza dev'essere fattualmente e naturalisticamente pericoloso e non astrattamente ed irrazionalmente riferito ad un'assunzione di molti giorni o settimane precedenti alla messa alla guida. Dunque, per tale Dottrinario, le circolari recano la possibilità di preservare l'Art. 187 CdS da eventuali abrogazioni per illegittimità costituzionale, anche se permane il rango “non legislativo” di una circolare.

Viceversa, Mattheudakis (2025)[13] valuta negativamente le circolari congiunte del 2025 sull'Art. 187 CdS. In primo luogo, il M.ro dell'Interno e quello della Salute non hanno mai parlato, in forma espressa, di “perdurante influenza della sostanza sulla guida”; pertanto, rimane, nel nuovo Art. 187 CdS, la violazione della ratio costituzionale dell'offensività non astratta del reato. In secondo luogo, le circolari ministeriali del 2025 sull'Art. 187 CdS parlano tutte di “positività dei liquidi biologici [sangue ed urine]”, ma ciò non è tossicologicamente corretto, poiché un conto è una positività “disturbante” nel momento della guida, mentre un altro conto è una positività “simbolica”, ossia riferita a tracce di un consumo remoto, quindi non più concretamente e pericolosamente psicotropo. Inoltre, sempre Mattheudakis (ibidem)[14] contesta che le circolari ministeriali del 2025 sull'Art. 187 CdS sono “prive di un solido supporto scientifico”, in tanto in quanto sangue ed urine andrebbero analizzati sula base di valori-soglia per ciascun stupefacente o medicinale. Inoltre, la “alterazione psicofisica” non è automaticamente provata dalla positività dei liquidi biologici, poiché sarebbe/è sempre necessaria la “visita” di un medico che valuti la lucidità psicofisica del guidatore. Trattasi di specificazioni nemmeno lontanamente prese in considerazione dalle circolari qui in esame.

Si consideri pure che, nelle circolari, gli esami della saliva e del sangue sono parificati. Tuttavia, in molti Studi tossicologici anglofoni, a partire da uno redatto in Norvegia nel 2019, si è scoperto che, talvolta, la positività nel sangue non coincide con quella nella saliva, poiché il pH della saliva è inferiore a quello del sangue e tende ad “intrappolare” solo le droghe basiche e non quelle acide. Per conseguenza, bisogna differenziare bene l'esame del sangue da quello della saliva, a seconda delle sostanze, ma, nelle circolari sull'Art. 187 CdS, non è presente nemmeno il minimo accenno a tale nuova scoperta tossicologico-forense. Dunque, di nuovo, le circolari del 2025 si dimostrano profondamente inadeguate e a-tecniche, quindi prive di un concreto ruolo integratorio. P.e., le circolari del 2025 privilegiano il metodo del tampone salivare, non invasivo, dunque facilmente effettuabile dalla PG. Ciononostante, negli ultimi anni, si è scoperto che il test salivare non è del tutto affidabile e potrebbe rendere positività inesistenti o errate. Il prelievo ematico è giuridicamente invasivo, ma è anche l'unico quasi esente da contaminazioni ed errori. Nelle circolari del 2025 sull'Art. 187 CdS, è un grave errore equiparare l'affidabilità dell'esame della saliva a quello del sangue.

 

 

[1]Perin, I delitti contro la pubblica amministrazione nel piano di torsione della giustizia penale. Aspetti costituzionali e politico-criminali della riforma Nordio, in Legislazione penale, 15 marzo 2025

[2]Catania, Sicurezza stradale: i profili penalistici della nuova riforma, Diritto Penale e Processo, n. 3/2025, IPSOA, Milano, 2025

[3]Catania, op. cit.

[4]Perini, Il reato di pericolo: la fattispecie oggettiva, in Paliero, Il sistema penale, Giappichelli, Torino, 2024

[5]Perini, op. cit.

[6]Manes, Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, Giappichelli, Torino, 2005

[7]Catania, op. cit.

[8]Manes, op. cit.

[9]Manes, op. cit.

[10]Catania, op. cit.

[11]Catania, op. cit.

[12]Gatta, Guida dopo l'assunzione di stupefacenti (Art. 187 CdS). Una circolare fa rientrare dalla finestra lo stato di alterazione psicofisica ed esclude l'accertamento attraverso l'esame delle urine. Quali conseguenze sui giudizi di legittimità costituzionale già promossi ?, Sistema Penale, 12/05/2025

[13]Mattheudakis, Guida dopo l'assunzione di stupefacenti. Altre due questioni di legittimità costituzionale sull'Art. 187 CdS: quali margini per un'interpretazione conforme in attesa della Corte ?, Sistema Penale, 2025

[14]Mattheudakis, op. cit.