La tutela geriatrica e criminologica dell’età senile in Svizzera  

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La tutela geriatrica e criminologica dell’età senile in Svizzera

 

                                                                                                            A mia Madre

                                                                                                            Gabriella Altieri

                                                                                                            Patrizia d' Austria

                                                                                                           Farfengo di Borgo San Giacomo

                                                                                                           (BS)  -  Italy

 

L'autore non intende offrire ai lettori l'idea di una Svizzera paradisiaca in tema di Geriatria. Ciononostante, la Confederazione ospita promettenti nonché innovativi Progetti universitari dai quali, nel breve periodo, sarà possibile attingere nuove tecniche d'approccio al problema medico-forense della tutela dell'anziano/a. Ognimmodo, rimane basilare la coscienza della dignità umana insita (anche) nel consociato in età senile. Viceversa, l'odierno efficientismo ateo, palese o meno che sia, potrebbe cagionare un pericoloso ritorno all' eugenetica nazista del Novecento. Entro tale ottica, v'è da riflettere, in Svizzera ed in Europa, con afferenza al diffuso mito di una Medicina onnipotente ed onnicomprensiva

 

1. Introduzione

A prescindere da postulati e corollari criminologici, la nostra Confederazione e, del pari, i singoli Governi cantonali non possiedono strumenti scientifici nonché giuridici idonei ai fini di un serio approccio alla Geriatria negli Anni Duemila. P.e., lo stereotipo dell'anziano debole e malato non coincide ormai più con la nuova tipologia di pensionato attivo e financo socialmente engagé. Anche l'autonomia delle donne in età senile dimostra che l'automedicazione e la diffusione delle cure domiciliari hanno recato ad un deciso miglioramento nelle condizioni di salute in epoca postmenopausale. Inoltre, il nostro Stato ospita molti pensionati per i quali, dopo una vita di Lavoro in Svizzera, un rientro in Patria sarebbe traumatico e privo di senso.

 Sotto il profilo statistico e demografico, l'Ufficio Federale di Statistica (U.F.S.), nel corso di svariati censimenti, ha rilevato che la cifra della popolazione anziana supera di molto il numero degli infra-quindicenni elvetici. Infatti, il Boom demografico registrato dal 1940 al 1960 risulta bruscamente contratto dal 1970 sino a tutt'oggi. Tant'è che, dal punto di vista percentualistico, in epoca odierna si stima 1 bambino/a per ogni donna fertile stabilmente domiciliata nei nostri Cantoni. L'U.F.S. ha effettuato un interessante calcolo probabilistico proiettato nel trentennio 2005-2035. Ai sensi della citata stima, nel 2035 gli ultra 65enni, rispetto all'anno-base 2005, costituiranno ben il 24,4% dei cittadini elvetici, con un incremento, rispetto ad oggi, del 67% (ovverosia 795.000 unità in più). Anche gli ultra 80enni (338.000 nel 2005) raggiungeranno, già nel 2030, il numero di 627.000 elementi, con un aumento dell'86% in rapporto ai primi Anni Duemila. Viceversa, i minori degli anni 20 d'età caleranno dall'odierno 21,9% (2005) al 18,4% (2030/5). Sicché, entro i prossimi 20/25 anni, sussisterà un rapporto di 1 anziano/a ogni 2 giovani anziché 1 ogni 4

Del resto, i progressi della Medicina, seppur non onnipotenti, hanno allungato le prospettive di vita. Un maschio 65enne, nel 1991, poteva sperare in 15,5 anni di vita rimanenti, 18 anni nel 2005, e addirittura 20,9 anni nel 2030. Anche una donna ultra 65enne vedeva avanti a sé 19,8 anni ancora da fruire nel 1991, 21,5 anni nel 2005 e ben 24,1 anni nel 2030. Chi redige rimarca tuttavia che i succitati progressi medici non debbono, tuttavia, recare ad una sorta di idolatria nei confronti delle nuove frontiere geriatriche. In buona sostanza, la divinizzazione delle Scienze mediche costituisce un eccessivo nonché risibile entusiasmo demagogico.

Senza dubbio, a prescindere dagli speranzosi numeri e decimali dell'U.F.S., gli anziani degli Anni Trenta del Duemila saranno meno affetti da patologie invalidanti, più agiati dal punto di vista economico, maggiormente scolarizzati. Inoltre, l'odierna moda della convivenza more uxorio recherà forse ad una nuova tipologia di pensionati/e non coniugati/e, separati/e e (tristemente) senza prole.

HÖPFLINGER & HUMMEL & HUGENTOBLER (2006) asseriscono che “la futura società svizzera sarà quadrigenerazionale”, ovvero coabiteranno, nel medesimo nucleo familiare, Bisnonni, Nonni, Genitori , (Pro)nipoti. Del resto, anche l'U.F.S. Ha censito che, nel 1900, un/a 30enne non aveva più Nonni in vita. Viceversa, nel 2030/5, l'80% dei trentenni svizzeri avrà Bisnonni vivi e fors'anche non disabili

La nostra Confederazione, da circa un Secolo intero, è stata terra di emigranti. Sicché, la Svizzera si distingue, a livello planetario, per la presenza stabile, sul proprio territorio, di pensionati stranieri ormai naturalizzati e socialmente integrati (WANNER et al. 2005). Anche sotto il profilo statistico e demografico, negli Anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, pochi ex lavoratori stranieri morivano i territorio elvetico. Viceversa, dal 1980 al 2008, molti italiani, francesi, slavi o polacchi decidono di terminare i loro ultimi anni di vita entro i nostri confini. In special modo, il Canton Ginevra, il Canton Berna ed il Canton Zurigo ospitano il maggior numero di emigrati definitivamente ed irreversibilmente inseriti nel contesto sociale svizzero. Anche WYSS (2005) conferma tale crescita esponenziale, specialmente in Canton Ticino, di donne/mogli/figlie/nipoti provenienti da radici etniche ormai pressoché dimenticate. Secondo una pregevole Ricerca di HÖPFLINGER & HUGENTOBLER (2003), 2 donne 75enni svizzere su 3 sono emigrate esse stesse o, perlomeno, provengono da ceppi parentali non elvetici.

I dati numerici sopra enunziati non costituiscono il frutto di astratte elucubrazioni. BALTES (1996), dopo aver preso atto dell'oggettivo invecchiamento connotante il consorzio collettivo svizzero, esorta ad una nuova e concreta impostazione ermeneutica delle Scienze Geriatriche. L'allungamento della vita media impone un oggettivo riadattamento del Sistema pensionistico. In secondo luogo, dev'essere abbandonata la caricatura teatrale dell'anziano/a disabile e senza strumenti di autodifesa giuridica. Infine, la Geriatria degli Anni Duemila incontra ormai pazienti tendenzialmente più sani, più abbienti e più tutelati, sia sotto il profilo dei diritti soggettivi sia sotto il riguardo degli interessi legittimi. In ultima analisi, BALTES (ibidem) esorta il Diritto e la Criminologia a non più utilizzare, per biechi fini propagandistici, lemmi quali “pensionato attivo”, “vecchio autonomo”, “solidarietà sociale verso la vecchiaia”

Secondo un'accurata analisi statistica di HÖPFLINGER (2005), nella Confederazione elvetica più di 135.000 individui in età senile debbono la loro sopravvivenza ad una cura medico-farmacologica di lunga durata (si pensi p.e. alla dialisi; oppure alla prevenzione dell'ictus). Tuttavia, l'aspetto innovativo del problema è costituito dal fatto che le terapie sono sovente somministrate dalle cc.dd. “reti informali” (HÖPLINGER & HUGENTOBLER – 2005 -; FAUX et al. - 2006 - ; SCHÖN-BÜHLMANN – 2005 - ; PREY et al. - 2004 - ; WETTSTEIN et al. - 2004 -). Per “reti informali” si intendono gruppi di parenti e/o di coetanei dell'anziano grazie ai quali non si rende necessario alcun ricovero ospedaliero. Anzi, il trattamento farmacologico viene somministrato nonché monitorato presso l'abitazione del paziente e, soprattutto, senza costi sociali né di rango cantonale né di rango federale. Nei Cantoni cattolici (p.e. il Ticino) la rete informale più fruita rimane quella degli Operatori parrocchiali. Alla luce delle Opere Dottrinarie summenzionate, gli Infermieri non professionisti (figlie, nuore, nipoti, religiosi/e) prestano circa dalle 6 alle 9 ore giornaliere di cure extra-ospedaliere. Le suddette “reti informali” sono di fondamentale importanza in tanto in quanto confermano il primato della famiglia e della solidarietà sociale, a discapito della tanto teorizzata onnipotenza dei Servizi Sanitari offerti dalla P.A. . Il calore di una voce amica nella propria casa non può essere sostituito dalle anonime corsie di un Ospedale. Anzi, GUILLEY (2005) denunzia, tanto nella Svizzera germanofona quanto in quella franco-romanda, il clamoroso e paradigmatico insuccesso delle Strutture Sanitarie pubbliche e, in special modo, dei Centri Diurni per malati di Alzheimer. Entro tali Istituzioni mancano Medici qualificati , oppure il Personale assunto è demotivato a causa della cronica carenza di fondi e sovvenzioni statali. Inoltre, NAGEL DETTLING (2006) non ha esitato a rilevare la poca attenzione degli Hospices statali verso i pazienti anziani emigrati in Svizzera per Lavoro e non più rimpatriati.

Peraltro, la popolazione senile elvetica presenta alcune peculiarità fattuali circa le quali non possono sorgere polemiche o divisioni interpretative. P.e., nella nostra Confederazione, così come del resto nell'intera UE, le donne, dopo il pensionamento, risultano statisticamente meno attinte da patologie invalidanti, giacché tendenzialmente più estranee ad abitudini quali il tabagismo e la sedentarietà. Interessante è pure che, a parere di KÜNZLER & KNÖPFEL (2002), l' elevato reddito degli ex lavoratori svizzeri consente l' accesso a farmaci ed interventi chirurgici non mutuabili e non accessibili in Stati ove l'Ordinamento pensionistico presenta gravi lacune. Ciò premesso, non si nega tuttavia la natura aleatoria di morbi quali i tumori o di patologie varie incurabili  (CAMENZIND & MEIER 2004)

Alcuni Autori (SCHREINER – 2004 - ; WANNER – 2005 - ; BRUNNER – 2005 -) hanno elogiato le nuove tendenze dell'edilizia popolare nei nostri Cantoni. D'altronde, i disagi correlati alla senilità vengono attutiti da abitazioni idonee alle esigenze della terza età

In Svizzera, il 91,5% dei pensionati vive in una casa in proprietà. Prevalgono le coppie sposate, ma sono numerose anche le vedove. Purtroppo, il 33,3% degli intervistati da SCHEINER (ibidem) non ha contatti con il vicinato. In genere, gli anziani elvetici beneficiano di appartamenti comodi, in quartieri senza criminalità, vicino a rivendite di alimentari e, soprattutto, non troppo lontano dalle residenze dei familiari più giovani. Ciononostante, qualora si renda necessaria la carrozzella, le dimore risultano malgestibili a causa di barriere architettoniche strutturali.

Sotto il riguardo giuridico, lo Welfare svizzero per più volte si è interessato a forme di incentivo per le case popolari. Dal 1975 al 2001, la P.A. Federale ha locato ad anziani/e non abbienti ben 70.000 case in affitto con modalità di pagamento agevolato delle pigioni. Dal 2003 al 2007, sono esistite manovre finanziarie per l'incentivo all'eliminazione delle barriere architettoniche (tot. 110.000.000 Franchi). Sono stati post in in essere anche innumerevoli sussidi cantonali e municipali. Si consideri pure che (caso raro in Europa) la nuova Legge sui Disabili del 2002 (L.Dis.) ha disposto che, in un condominio/complesso residenziale con più di otto alloggi, siano abbattute le cause edili di disagio ai portatori di handicap (anche) oltre i 65 anni. Infine, il Governo Federale di Berna, di concerto con il Politecnico di Zurigo, reca tutt' oggi innanzi il Progetto Alter – Wohnen – Umwelt  [età, alloggi, ambiente]. Anche la Società svizzera degli Architetti e degli Ingegneri ha manifestato una particolare sensibilità ai problemi abitativi nel periodo senile. Trattasi della tradizionale umanità svizzera, alla luce della quale anche la vecchiaia è parte e non scarto della nostra Heimat

 

2. Lavoro, pensione ed attività casalinghe in età senile

L'anziano contemporaneo, a differenza dei propri coetanei del Novecento, tende a vivere la senescenza in maniera dinamica. Senz'altro egli mantiene ritmi ed orari ridotti; ciononostante, una vita moderatamente attiva contribuisce a non trasformare la terza età in un periodo di solitudine e di inettitudine sociale.

Sotto il profilo sociologico, CRANACH & WINKLER (2004) hanno rilevato che il lavoratore anziano manifesta minor rendimento fisico, limiti nell'apprendimento di nuove tecniche e memorizzazione ridotta. Tuttavia, un prestatore d'opera in età senile può continuare ad offrire al mercato la propria esperienza, lungimiranza strategica e cura della qualità. Come intuibile, d'altra parte, la testé riferita enunciazione di aspetti positivi e negativi è tanto più reale quanto più la Professione svolta possieda caratteristiche intellettuali anziché manuali (si veda il caso delle Professioni Forensi, delle consulenze mediche o della Docenza).

Sempre con attinenza al tema del Lavoro dopo i 50/55 anni d' età, rimane indubitabile che gli uomini possono/debbono aspirare ad una vita attiva più duratura. Viceversa, è altrettanto intuibile che le lavoratrici donne, anche in Svizzera, tendono ad abbandonare prima la propria Professione extra-domestica, per poter meglio adempiere al fine della cura e della tutela di genitori disabili e/o nipoti in età infantile. Anzi, a livello meta-geografico, è indiscutibile che la mutua assistenza familiare femminile evita ai nuclei familiari più giovani di doversi rivolgere a costose badanti od altrettanto onerosi Infermieri privati.

L' intima soddisfazione, specialmente per i lavoratori maschi, di poter rendersi utili, seppur con orari part-time, oltre l'età pensionabile è stata difesa anche de jure condendo. SCHELBERT (2006) teorizza, nel Diritto Civile sostanziale elvetico, la piena ed anzi doverosa tutela del diritto soggettivo, se gradito e richiesto, di lavorare non in nero dopo il raggiungimento dei 65 anni d' età. SCHELBERT (ibidem), a livello di ratio, illustra come la posposizione dei benefici pensionistici sia utile all' anziano per ”evitare rassegnazione ed insoddisfazione … [e per] eliminare le discriminazioni legate all'età e ai pregiudizi” . Il menzionato Autore coordina, dallo 09/12/2005 un accurato Studio Interdipartimentale presso il Consiglio Federale. Il fine legislativo di tale Commissione è quello di creare incentivi per la continuazione di qualsivoglia prestazione lavorativa anche oltre il compimento dei 65 anni. Tuttavia, a parere di chi redige, trattasi, come sovente accade, di un Progetto destinato al limbo delle declamazioni retoriche e dell'astrattezza normativa. Anche il pregevole Censimento Statistico di BALTHASAR & BIERI & GRAU & GUGGISBERG & KÜNZI (2003) elogia la promozione del Lavoro in età senile. Ciononostante, con l' eccezione di alcuni Regolamenti cantonali, il Diritto Pubblico federale non lascia spazio a troppi entusiasmi. Infatti, nel Diritto Amministrativo della Svizzera, non esiste un concreto interesse legittimo di poter prolungare a proprio piacimento il versamento dell'A.V.S. (Assicurazione Vecchiaia e Superstiti). Del pari, mancano, nella Normazione attuale, liste di Collocamento accessibili agli ultra-65enni.

Infine, nel nostro Diritto del Lavoro, pare arduo e complesso istituire un Pensionamento parziale abbinato ad alcune ore giornaliere di attività professionale in regola dal punto di vista tributario. Eppure, l'U.F.S. stima che il 20% dei pensionati ed il 15% delle pensionate ricevono una retribuzione fissa non fiscalmente regolare. Del resto, (PECORARO & WANNER – 2005 - ; MOSER – 2006 -) esiste una larga fascia di popolazione senile elvetica che necessita di integrazioni di reddito in grado di contrastare l' odierna grave contrazione economica europea. Per tale motivo, dopo il Pensionamento, certune agiatezze pecuniarie risultano accessibili soltanto agli ultra 65/70enni  titolari di un sufficiente patrimonio immobiliare.

Anche nella Confederazione, terza età e Pensionamento costituiscono un binomio fondamentale. Esigenze di sintesi costringono le Scienze demografiche di matrice Statistica ad escludere da Rapporti, Censimenti e Catalogazioni gli emigrati che, terminata la carriera professionale, tornano nei loro Paesi d' origine sia a fini di ricongiungimento familiare sia per poter massimizzare il potere d'acquisto  della propria pensione elvetica

L'Ordinamento federale elvetico prevede i cc.dd. “tre Pilastri” . Il primo Pilastro è equipollente, secondo il gergo giuridico italiano, alla “pensione minima sociale”. Esso viene alimentato dai contributi A.V.S. . Per calcolare le sovvenzioni dovute dopo il Lavoro, si computa la media dei redditi lucrati lavorando dai 20 ai 65 anni (64 per le donne). Il montante complessivo minimo si aggira sui 12.900 Franchi/1 anno (c.d. “soglia di sopravvivenza”). Se la coppia di ex lavoratori è sposata, si valuta la media dei redditi e la si fraziona per 2.

Qualora l' ultra-65enne non raggiunga la cifra minima con il primo Pilastro, la Confederazione versa le “prestazioni complementari” allo scopo d'impedire casi di povertà estrema. Tali rendite supplementari vengono attualmente fruite dal 19,4% dei pensionati maschi e dal 14,4% delle pensionate donne.

Il secondo Pilastro, che si assomma al primo, costituisce una forma di previdenza sovraobbligatoria. Ne beneficia chi ha avuto un reddito lavorativo medio annuo compreso tra 19.350 Franchi e 77.400 Franchi. Le somme escutibili sono pari al 60% del mensile lavorativo medio prepensionistico

Il terzo Pilastro concede di fruire, senza alcuna franchigia o imposizione fiscale aggiuntiva, dei risparmi personali vincolati in previsione della cessazione del Lavoro per raggiunti limiti anagrafici.

Si suole  parlare, in addenda ai primi tre, pure di un quarto Pilastro, per il quale è necessario il prolungamento della Professione dopo il Pensionamento. Anche in questo caso, più il reddito anteriore è elevato, maggiori sono le probabilità di esercitare a lungo un quarto Pilastro

Per quanto la Svizzera abbia saputo e potuto far fronte alla crisi finanziaria dei primi Anni Duemila, il reddito medio dei nostri pensionati rimane tutt'altro che idilliaco . Infatti, il 9,5% dei pensionati elvetici vive al limite della povertà sociale. Inoltre, pur se esistono Nazioni ancor meno virtuose, gli ultra-65enni svizzeri subiscono una contrazione patrimoniale di circa il 40% in raffronto ai lavoratori attivi. Statistiche e Ricerche varie stimano che l' entità (media) dei risparmi di due coniugi pensionati si assesta sui 430.000 Franchi. In ogni caso, raramente si superano i 790.000 Franchi per coppia. MOSER (2006) fa notare che gli ex lavoratori più agiati risiedono in Canton Zurigo, ove, tra l'altro, è presente una cospicua comunità di italiani fruitori anch'essi del Sistema Pensionistico dei tre Pilastri. BAUER & STUTZ & SCHMUGGE (2007) reputano che, ogni anno, i decessi di pensionati mobilitano post mortem un flusso ereditario complessivo di 28 Miliardi di Franchi. Il tutto senza computare le pregresse donazioni tra vivi a beneficio di familiari più giovani (STUTZ & STRUB 2006). Ognimmodo, tutti i Dottrinari  sono concordi nell'asserire che il calo delle nascite recherà ben presto, anche in Svizzera, ad uno sbilanciamento dei tre Pilastri, con conseguenze assai simili all'attuale disavanzo dell' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) in territorio italiano.

A titolo di corollario e, peraltro, in sintonia con un  recente Studio di MÜNZEL et al. (2004), chi redige reputa impagabile, sebbene raramente citata, l' infaticabile assistenza casalinga delle pensionate dai 64 ai 74 anni circa d' età. I lavori di igiene domestica, i piccoli prestiti pecuniari e, soprattutto, l'amorevole custodia dei nipoti consentono ai membri più giovani della famiglia di risparmiare svariate somme di denaro. Il che conferma l'importanza dell'umile eppur basilare supporto nascostamente e quotidianamente fornito dai e (soprattutto) dalle parenti in età senile. La famiglia tradizionale mediterranea è dunque il primo e silente strumento di tutela Macroeconomica dello Stato

 

3. Profili giuridici

3.1 Diritto Penale

Lo StGB non contiene alcuna disposizione specificamente finalizzata alla tutela della Parte Lesa in età senile. L'Art. 180 StGB[1][2], specialmente dopo la parziale novellazione del 18/06/2004, risulta inficiato dall'ipostatizzazione della convivenza more uxorio (comma 2 lett. a) e a-bis), lemma  “partner” ). Il pansessualismo occidentale, inoltre, ha condotto il Legislatore a statuire gravi sanzioni nell'àmbito delle cc.dd. “unioni gay” (lett. b) comma 2 Art. 180 StGB[3]). In buona sostanza, durante le Riforme del 2003 e del 2004, il nuovo concetto di vis compulsiva  si polarizza su omosessuali e non meglio precisati “compagni/e”, obliando, per tal via, che, in epoca contemporanea, il soggetto in età senile tende ad essere anch'egli vittima dello “spavento e timore “ originariamente descritti, nel 1942, dal comma 1 Art. 180 StGB[4][5][6]. Ovverosia, nel nome della tutela delle unioni domestiche a-tipiche , si è voluta frettolosamente dimenticare la drammatica eppur quotidiana fragilità degli anziani oggetto di vessazioni da parte dei membri più giovani del nucleo parentale. Del pari, nello StGB elvetico, è assente qualsivoglia criminalizzazione della somministrazione dolosa di psicofarmaci quand'essa è preordinata ad indebolire le legittime reazioni difensive del vecchio (semi-)disabile. Anche l'Art. 181 StGB[7] (Coazione) patisce la lacunosa nonché grave dimenticanza dei frequenti abusi familiari agìti su componenti in età senile. Pare financo che, de jure condendo, il Consiglio Federale e, unitamente, i Cantoni abbiano obliato che il fondamentale Art. 7 B.V.5 estende la propria precettività ad ogni consorziato. Viceversa, specialmente per saziare le bizzarrie dell'elettorato, il nostro Legislatore offre una tutela pressoché maniacale ed ossessiva a beneficio di bambini, animali, donne e gay, senza però voler riconoscere la dignità altrettanto sacra recata dalla terza età. Trattasi di uno dei tanti segnali contemporanei della profonda crisi morale di un'Europa buonista alla ricerca di consensi politici avulsi dal contesto della vera Vita quotidiana e concreta.

Pur rifuggendo da un' apologia esterofila, è doveroso riconoscere che, in Italia, l'Ordinamento Penale e, soprattutto, la Prassi Forense, tutela meglio l'anziano, nell'ottica di una sana difesa dei tradizionali valori familiari (mirabile è, del resto, la solare chiarezza insita nell' Art. 31 Cost. it.6 ). Del resto, un pur breve sguardo ai Quotidiani èditi nella vicina Italia dimostra l'invidiabile sensibilità verso problemi come la violenza privata (anche) contro l' anziano (Art. 610 C.P.7) . Pure il sintetico Art. 612 C.P.8, a differenza dell'omologo Art.180 StGB, enunzia una ratio applicabile soprattutto in campo geriatrico. Dopodiché, eventuali estensioni normative sono, in Italia, lasciate allo stare decisis giurisprudenziale ed alla Dottrina. In terzo luogo l'Art. 613 C.P commi 1 e 2.9 reca una struttura sintattica ed un equilibrio semantico idoneo alla protezione (anche) degli individui ultra-65enni.

L' analisi codicistica testé esposta non mira a sterili polemiche. Né, tantomeno, chi redige intende offrire il miraggio di un'Italia vigorosamente mediterranea. Tuttavia, pare lecito ed anzi opportuno chiedersi, sotto il profilo sociologico e meta-giuridico, perché lo StGB elvetico e le Normative Complementari abbiano ormai posto in ombra il problema del maltrattamento all'anziano/a nel nome di un' avanguardistica divinizzazione dell'infanzia e dell'integrità sessuale pseudo-parafiliaca. Assai probabilmente, la nostra Confederazione mira, pur inconsciamente, a saziare certuni giustizialismi giornalistici e televisivi. Eppure, anche la Svizzera, dal punto di vista costituzionale, formalmente non esclude la vecchiaia dalla lunga catalogazione ex Art. 41 B.V.10                                         

  1. Art. 7 B.V.

      Dignità umana

      La dignità umana della persona va rispettata e protetta

  1. Art. 31 Cost. it. 

 La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l' adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose

      Protegge la Maternità, l' infanzia e la gioventù, favorendo gli Istituti necessari a questo scopo

  1. Art. 610 C.P.

      Violenza Privata

 Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

      La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'Art. 339

  1. Art. 612 C.P.

      Minaccia

         Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 51

 Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'Articolo 339, la pena è della reclusione fino ad un anno e si precede d' ufficio

  1. Art. 613 C.P. Comma 1 e 2

      Stato di incapacità procurato mediante violenza

 Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato di incapacità d'intendere o di volere, è punito con la reclusione fino ad un anno

       Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'Articolo 579 non esclude la punibilità

               

  1. Art. 41 B.V.

      Obiettivi sociali

                A complemento della responsabilità e del' iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché  a. ognuno sia partecipe della sicurezza sociale

b. ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute

L' anziano non dovrebbe ridursi, nemmeno sotto il riguardo giuridico, ad una sorta di scarto sociale, vittima delle sfrenatezze edonistiche consumate nelle discoteche dei Cantoni di confine. Il Diritto Penale italiano, all'opposto, ha mantenuto un minimo di giuridificazione pratica dei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (Art. 2 Cost. it.)

 

3.2 Dottrine criminologiche

 A differenza di quanto accadeva nella Giurisprudenza e nella Dottrina pre-bellica, oggi l'Autorità Giudiziaria, sotto l'insegnamento della Common Law, ha smaterializzato ogni concetto definitorio di “maltrattamento” all'anziano/a. Pertanto, all'individuo in età senile è riconosciuto un diritto di protezione non soltanto della propria integrità fisica, ma anche del benessere psichico, affettivo, economico e persino sociale. Siffatta dilatazione precettiva, del resto, ha recato al complesso, eppur fondamentale, criterio del “danno biologico”. Né, peraltro, si deve pensare ad una tutela ipertrofica nei confronti della vecchiaia; ovverosia, è necessario prendere atto dell'estrema fragilità indifesa connessa agli ultimi anni della vita umana. Del resto, anche senza l' ausilio della Psichiatria Forense, sono universalmente note le frustrazioni mentali e comportamentali cui è esposto l' anziano, specialmente quand'egli è ormai disabile e risiede in un Hospice, lontano dalle sue pregresse abitudini domestiche

Gli Autori della Criminologia francofona (LESSARD – HEBERT – 1990 - ; MUCCHIELLI – 1996 - ; LE MOIGNE – 1995 - ; GERGEN – 2001 -) utilizzano, sotto il profilo sintattico, lemmi tra di loro pressoché equipollenti: “maltraitance” , “sévices”, “abus”, “négligences”. Sotto il profilo semantico, le principali Associazioni Geriatriche svizzere concordano nel definire il maltrattamento senile quale atto esplicito/implicito, attivo/omissivo, contro la dignità fisica/morale/sessuale/psichica/materiale/economica dell'anziano/a. Ogni epoca storica è tristemente segnata da violenze sui consociati  in età senile. Inoltre, a prescindere dalle circostanze e dalle zone geografiche, l'aggressività sul vecchio, materiale od immateriale che sia, è, dal punto di vista psicodinamico, “un fenomeno circolare” (ROULET 2002). Tale circolarità (rectius: dualità) indica (LORENZ 1969) che il soggetto maltrattante vuole, senza dolo, “far capire” alla vittima che essa deve ubbidire alle regole imposte da badanti, Infermieri o Medici. Tuttavia, nell'istante in cui l'anziano si ribella a dette regole, la vessazione viene reiterata ed anzi aggravata. Ciononostante (PLOTON 1990), l'individuo che commette l'abuso non auto-percepisce l'illegalità della propria condotta aggressiva, la quale è anzi reputata come un mezzo estremo di comunicazione, atto a superare la (presunta) demenza senile della Parte Lesa. Pertanto, sarà poi compito di un terzo individuo estraneo (p.e. uno Psicoterapeuta) spezzare il circolo vizioso azione-reazione-azione instauratosi tra il paziente ed il prestatore delle cure geriatriche.

Del resto, tanto negli Hospices quanto dentro le pareti domestiche, l'interpretazione del maltrattamento all'anziano è tutt'altro che semplice. Infatti, la Medicina Legale tende a  proporre un'esegesi psico-sociale. Tale approccio mira a curare e a capire dove, perché e come la vessazione sia stata consumata. Viceversa, il Diritto si fonda su una ben più severa esegesi giuspenalistica, il cui fine è giudicare, sanzionare ed inibire ogni mancanza di rispetto contro la senescenza. In buona sostanza, la Medicina Geriatrica svolge una Mediazione nel conflitto. All'opposto, il Diritto Penale punisce il reo di maltrattamenti allo scopo di rieducarlo con  mezzi ben più drastici in raffronto alla “alliance thérapeutique” tra curante e curato (ROULET , ibidem)

In estrema sintesi, la contemporanea Criminologia svizzera (v. soprattutto l'Università degli Studi di Losanna) suole dividersi in due opposte correnti di Pensiero. Alcuni Dottrinari (p.e. HUGON & SEIBEL – 1988 -) invitano il maltrattante e l'anziano maltrattato a conoscersi, comprendersi, dialogare e, per tal via, risolvere gli stress reciproci. Altri Autori, all' opposto, (p.e. DUBOST – 1984 - ; BARBIER – 1996 -) rigettano la predetta epistemologia intellettualoide del “capirsi per convivere”. Pertanto, a parere della seconda Scuola di Pensiero, l'unico freno ai maltrattamenti contro la vecchiaia consiste nella repressione giuridica avverso alle condotte violente di parenti più giovani, badanti, Infermieri o Medici

 Anche se risulta arduo parteggiare per il Metodo Psicosociale anziché per quello Normo-Repressivo, tuttavia i succitati Autori elvetico-francofoni recano tutti l'indiscutibile merito di aver adeguatamente approfondito e smaterializzato la nozione di “danno biologico”. Ovvero, la Geriatria degli Anni Duemila dovrà sempre più confrontarsi con i maltrattamenti morali e psicologici nei confronti dell'anziano. Si pensi p.e. al frequente abuso di benzodiazepine al fine di sedare le lamentele del paziente affetto da demenza. Oppure ancora, si ponga mente alla difficile questione dell'uso (legittimo ?) della forza di fronte al rifiuto del cibo, dei farmaci o di atti d' igiene personale

Ognimmodo, la Svizzera contemporanea, nei confronti degli anziani, ha senz'altro perso l'umanità amorevole delle nuore, dei figli e dei nipoti nati e cresciuti nella reverenza verso i propri ascendenti. D'altronde, i sempre più diffusi Hospices hanno conculcato, in tutta l' Europa, i valori giudaico-cristiani della solidarietà familiare inter-generazionale.

 

 

 

[1]Art. 180 StGB

      Minaccia

 Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria  Il colpevole è perseguito d' ufficio se:

[2].  è il coniuge della vittima e la minaccia è stata commessa durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio

[3].     è il partner registrato della vittima o l'ex partner registrato e la minaccia è stata commessa durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento

[4].  è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e la minaccia sia stata commessa durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione

 

[5][ … ] è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che  essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e la minaccia sia stata commessa durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione 

 

[6]Art. 180 comma 1 StGB

 […] Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva o con una pena pecuniaria

 

[7]Art. 181 StGB

      Coazione

 Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona , o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria

                                                        B  I  B  L  I  O  G  R  A  F  I  A                                                                   

 

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