Analisi delle norme svizzere per il contrasto della criminalità organizzata, nell'ottica delle esperienze normative italiane

mafia
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Analisi delle norme svizzere per il contrasto della criminalità organizzata, nell'ottica delle esperienze normative italiane [1]

 

 

Abstract: questo articolo esamina comparativamente il contrasto alle mafie in Italia ed in Svizzera. Oltre ad un tradizionale inquadramento storico-sociologico del problema, l’ autore contesta la presunta astrattezza del pericolo sociale insito nel crimine organizzato. Particolare risalto è dato al riciclaggio ed al riparto della giurisdizione, in Svizzera, tra Cantoni e Tribunale Federale con afferenza ai processi per delitti di stampo mafioso. Seguono un accenno al garantismo processuale in tema di mafia nonché una sintetica descrizione della banca-dati elvetica JANUS

Introduzione

Allorquando il criminologo od il giurista si approcciano al tema della criminalità organizzata, sussiste il surrettizio pericolo di obliare i profili tecnico-giuridici connotanti siffatta tematica. Sicché, può capitare che l’ autore abbandoni la certezza ed il rigore delle analisi scientifiche per debordare verso le insicure sponde di una sterile retorica fondata su nostalgie populistiche meglio confacentesi ai toni ed alle modalità espressive di certune boutades giornalistiche. Pertanto, risulta quantomai pertinente, sia per il contesto italiano sia per il contesto svizzero, osservare “ …eine klare Korrelation zwischen Medienpräferenzen und Einstellungen zu bestehen, indem etwa die Leser von Boulevardblätter, die im Allgemeinen eine repressive Linie unterstützen ( wie die deutsche BILD-Zeitung und früher der BLICK in der deutschsprachigen Schweiz ) … Offen bleib indessen, ob tatsächlich die Medien diese Einstellungen hervorbringen oder ob nicht – umgekehrt – Personen mit punitiver Einstellung solche Medien bevorzugen “ [ va posta un’evidente correlazione tra le preferenze mass-mediatiche e la mentalità dell’ uomo della strada, il quale, in linea di principio, tende ad appoggiare la linea della repressione ( cfr. a tal proposito il quotidiano tedesco BILD e quello svizzero in lingua tedesca BLICK ) … Appare pertanto evidente che se, in pratica, i mass-media fanno o non fanno proprie le teorie del retribuzionismo, a sua volta la gente seguirà o non seguirà queste correnti di pensiero dei mass-media ] ( KILLIAS 2002 )[2]

Ciononostante, entro il panorama della Criminologia svizzera nonché nell’ àmbito della letteratura giuridico-sociologica italiana, non sono mancati illustri Autori i quali, affrancati da qualsivoglia semplicismo a-tecnico, sono stati in grado di fornire pregevoli e, soprattutto, seri contributi dottrinari con attineneza alla concezione ed all’ evoluzione socio-storica della criminalità organizzata europea. Purtroppo, non è mancato chi, nel contesto di una presunta onnicomprensività epistemologica dell’ Antropologia, giunse a qualificare i fenomeni mafiosi di matrice sicula alla stregua di un fatto sociale atavico ed intangibile, al punto che, secondo tale corrente di pensiero, sarebbe “ impossibile portare in giudizio e condannare un codice culturale “; ovverosia le mafie italiche assurgerebbero al rango di “ oggettivo riflesso della cultura dei siciliani, la prova provata della distanza tra socialità e morale statale “ ( HESS 1970 ). Chi scrive si dissocia dalla summenzionata concezione ( velatamente ingiuriosa ) del fenomeno mafioso in territorio italiano. Specialmente, consta che la moderna Sicilia post-novecentesca risulta essere una delle Regioni europee maggiormente permeate da un elevato senso civico; ciò a prescindere dalle pur disagiate condizioni economiche affliggenti il tessuto sociale siculo. Peraltro, l’ ormai datato approccio antropologico di HESS ( 1970 ) venne prontamente e scientificamente confutato, nel 1976, dalla Commissione Parlamentare Antimafia, la quale, a proposito della genesi sociologica della criminalità organizzata in Italia, asserì, con metodica precisione ed analitico rigore, che “ la mafia è fenomeno tradizionale e rurale, nato per la difesa del latifondo contro le rivendicazioni contadine e tale mantenutosi sino agli Anni Cinquanta del XX Secolo quando, contestualmente alla disgregazione della grande proprietà assenteista, esso si è modernizzato mutando pelle e abitudini, e si è spostato in città ( a Palermo ) dove è entrato nel fruttuoso giro dell’ edilizia, conservando però l’ antica connessione con le forze politiche e con le classi dirigenti “ ( COMMISSIONE PARLAMENTARE D’ INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA, Atti, ROMA 1972 – 1994 ). Similmente, ormai non stupisce il tenore amaramente profetico delle parole pronunciate nel 1990, avanti al Tribunale Penale Cantonale di Lugano, da parte del Difensore di un presunto esponente del c.d. clan Ciancimino, ovverosia rimane incontrovertibile che “ la malavita oggi è penetrata in tutti i settori dell’ attività economica, nell’ intento di darsi un’ immagine di legalità e di riciclare il denaro sporco … la dinamica di questa transmutazione del mondo economico fa sì che oggi il lecito si intreccia con l’ illecito ed è sempre più difficile distinguere a priori l’ uno dall’ altro “ ( GIANONI 1995 )

Anche il Legislatore federale elvetico ha soppiantato certuni pregiudizi anti-meridionali e/o anti-italici. Prova ne è il Botschaft BBl 1993 III 281. In tale Messaggio Parlamentare sono enunziate le principali caratteristiche dei fenomeni mafiosi, nella consapevolezza che la criminalità organizzata sicula non rappresenta né un perenne modello antropologico metatemporale ( HESS 1970 ), né, tantomeno, la malavita italica del Novecento costituisce un fenomeno di antisocialità paradigmatica e presuntivamente esportato od esportabile in differenti contesti geografico-sociali. Così pure, anche la Dottrina giuspenalistica svizzera, nel formulare una definizione scientifica dei fenomeni mafiosi, prescinde dal citare il contesto sociale delle mafie italiche. P.e., secondo alcuni Autori zurighesi ( FORSTER 1998; STRATENWERTH 2000 ) il lemma “ mafia “ indica un’ associazione per delinquere differenziantesi da altri sodalizi criminali soltanto a cagione di una assai accentuata gravità (Schwierigkeit) qualitativa e quantitativa dei delitti commessi. Entro tale prospettiva, pertanto, il citato Botschaft BBl 1993 III 295 nonché la correlata L.F. 18/03/1994 si avvicinano alla scelta de jure condito manifestata dal Legislatore italiano, anch’ esso differenziante, nella novellazione del 1982, il comma 1° dell’ Art. 416 C.P.[3] dal comma 1° dell’ Art. 416bis C.P.[4] non già sulla base di sterili considerazioni storiche o antropologiche, bensì alla luce della minore o maggiore intensità caratterizzante la volizione dolosa manifestata dagli aderenti al pactum sceleris. Ciò premesso, risulta pertanto comprensibile perché ARZT ( 1998 ) sia favorevole all’ inserzione del dispositivo di cui all’ Art. 260ter CPS[5] entro il Titolo XII del II Libro CPS ( Dei Crimini o dei delitti contro la tranquillità pubblica ), datosi che “ Art. 260ter StGB schützt das Rechtsgut der öffentlichen Sicherheit “ [ l’ Art. 260ter del CPS protegge il giusto mantenimento della pubblica sicurezza ] ( ARZT 1998 )[6]. In buona sostanza, ARZT ( 1998 ), ma pure FORSTER (1998 ) e STRATENWERTH ( 2000 ), fondano la differenza precettiva delle disposizioni penali in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso[7] da quelle in tema di associazione per delinquere semplice[8] non sulla base di valutazioni astrattamente storiche o sociologiche. Del pari, il Legislatore svizzero non si affanna nell’ inconcludente tentativo di contestualizzare sotto il profilo geografico, magari con un sottile intento discriminatorio e razzistico, i fenomeni malavitosi organizzati. Viceversa, ai sensi del Diritto federale svizzero, ciò che distingue un vincolo criminoso associativo semplice da una vera e propria associazione per delinquere di stampo mafioso è costituito dalla inaudita efferatezza ed antisocialità dei crimini perpetrati. A tal proposito, ARZT (1998) individua, con nitore algebrico, almeno cinque tratti distintivi connotanti un’ organizzazione criminosa ex Art. 260ter CPS, ovverosia:

  1. il perseguimento non episodico, bensì sistematico del turbamento ( Zerstörung ) della convivenza democratica
  2. la possibilità di contare su aiuti criminosi di respiro transnazionale ( internationalen Rechtshilfe )
  3. l’ imposizione sistematica dell’ omertà ( Geheimhaltung )[9]
  4. il perseguimento sistematico di finalità illecite[10]
  5. la tendenza a sovvertire gli Ordinamenti democratici per assurgere al rango di “ Stato nello Stato “ ( Gemeingefährlichkeit krimineller Organisationen [ pericolosità sociale diffusa delle organizzazioni criminali ] )

Le testé citate premesse sortiscono utili ai fini della contestazione, da parte di chi scrive,

afferente alla malsana costumanza, in capo al Legislatore italiano, di contestualizzare sotto il profilo territoriale il problema del contrasto alla malavita organizzata. In particolar modo ( v. Art. 1 comma 1° D.L. 25 Luglio 1992, nr° 349[11] ), detto Legislatore sovente si cimenta nella produzione di testi di normazione ossessivamente concentrati sulle Regioni del Meridione d’ Italia, benché sia conclamato come i proventi della criminalità organizzata assai raramente vengono fruttificati nel Sud-Italia; così come è logico, prima ancora che giuridico, che l’ imponente apparato normativo anti-mafia degli Anni Novanta ha provocato lo spostamento, verso il Nord-Italia e verso i cc.dd. “ Paradisi valutari “ esteri, delle ricchezze un tempo accumulate nelle Regioni italiane oggetto di una fors’ anche eccessivamente stereotipata egemonia malavitosa. A ciò si aggiunga il fatto che illustri capo-mafia prediligono soggiornare, durante i loro periodi di latitanza, nelle Regioni del Nord della Penisola ( si pensi p.e. al decennale soggiorno dorato di Raffaele Cutolo in lussuose ville della sponda bresciana del Lago di Garda ). In buona sostanza, si deve reputare maggiormente corretta la scelta normativa elvetica di non porre mano a provvedimenti legislativi anti-mafia regionalizzati o frettolosamente adottati a mezzo di procedure parlamentari d’ urgenza. Del resto, la cronaca giornalistica, prima ancora della Criminologia o del Diritto Penale, dimostrano quotidianamente come la devastante antigiuridicità delle organizzazioni criminali colpisce oggi tanto l’ italiofono Cantone Ticino quanto la multiculturale metropoli germanofona di Zurigo. Parimenti, è innegabile quanto l’ omologazione culturale renda egualmente esposte all’ incidenza malavitosa sia i post-moderni quartieri di Milano sia i sobborghi settecenteschi di Palermo. Pare, dunque, condivisibile la tesi secondo cui “ è da rigettare, come uomini e come scienziati, certa letteratura criminologica che pretende di interpretare in chiave razzista alcuni ben noti fenomeni di diversità nella fenomenologia criminosa in differenti gruppi etnici residenti in uno stesso Paese “ ( PONTI 1998 ). Inoltre, gli etnologi della c.d. Scuola di Friborgo concordano nell’ affermare che si deve “remplacer le concept de race, qui avait dominé le débat (pseudo-) scientifique jusqu’ à la deuxième guerre mondiale par le concept, beaucoup plus malléable et politiquement correct, de culture (AEBI 2004)

Non v’ è dubbio circa la sussistenza di un silenzioso eppur reale effetto destabilizzante e,

financo, eversivo recato dalle mafie. Senza dubbio, la Confederazione fortunatamente non conosce, almeno per ora, pericolose e sistematiche collusioni della criminalità organizzata con la P.A. . Né, allo stato attuale, sussistono, in Svizzera, forme assestate di stabile controllo territoriale come, viceversa, appariva conclamato in talune Regioni del Meridione d’ Italia nel Novecento. Ciononostante, rimane seriamente da temere, specialmente entro una prospettiva temporale di lungo periodo, il fatto che “ la mafia si appropria dei codici culturali prevalenti, li strumentalizza, li modifica, ne fa un collante per la propria tenuta; si pensi al rifiuto del concetto dell’ impersonalità della Legge e dello Stato di Diritto “ ( LUPO 1996 ). Anzi, l’ acme dell’ intrinseca natura eversiva delle mafie si manifesta precipuamente nel fatto che la criminalità organizzata aspira senza sosta al ruolo di “ associazione di custodi e di estorsori “ (GAMBETTA 1992). Tutto ciò premesso, risulta comprensibile ed anzi tutt’ altro che retorico il timore, manifestato già negli Anni Novanta dal Legislatore svizzero[12], che la Confederazione possa patire, tra non molti decenni, un’ autentica colonizzazione territoriale da parte delle cosche malavitose. Qualcuno, con sincera inquietudine, già oggi parla espressamente di “Korruption für die Wirtschaft und auf lange Sicht der Infragestellung von Demokratie und Rechtsstaat“ [ una corruzione del sistema economico e, nel lungo periodo, della stabilità strutturale medesima della Democrazia e dello Stato di Diritto ] (STEGMANN 2004). Persino il Legislatore svizzero stesso, nei Lavori Preparatori alla GwG[13], non nasconde il rischio concreto che, anche in territorio elvetico, si sviluppino forme mafiose di egemonia territoriale in tutto simili all’ attuale situazione calabro-sicula ( . die konkrete Gefahr dass: wesentliche Teile ganzer Volkswirschaften durch das organisierte Verbrechen unterwandert werden„ [ esiste il pericolo concreto che la criminalità organizzata si impadronisca di una cospicua fetta del < nostro> circuito micro-economico ] ( BBl 1993 III 283 ). D’ altra parte, è communis opinio della Dottrina svizzera che il lassismo normativo in tema di riciclaggio e traffico di valuta reca, nel lungo periodo, ad un’ elegante, silenziosa eppur drammaticamente nociva corruzione della P.A., del mondo politico e del tessuto economico – das organisierte Verbrechen den schweizerischen Finanzplatz missbraucht, die legale Wirschaft unterwandert, Einfluss  auf Verwaltung und Politik ausübt oder ausüben könnte “ [ la criminalità organizzata abusa dei mercati finanziari elvetici, mette in pericolo la legalità del sistema economico, condiziona o potrebbe condizionare la Pubblica Amministrazione e la Politica ] ( RUTZ 1968 ) -.

Ciononostante, la capacità mimetica delle mafie rende ancor più arduo escutere, nelle debite

sedi processuali, l’ autentica identità e le pesanti responsabilità dei rei di delitti di stampo mafioso. P.e., è acclarato che, in Italia, “ è nella sua funzione di ordine che la mafia ama presentarsi all’ esterno … con questa faccia la mafia si presenta anche alle Istituzioni come struttura di servizio per il controllo della criminalità “ ( LUPO 1996 ). Anche per quanto riguarda il contesto svizzero, il P.P. BERNASCONI e la Consigliera Federale Frau KOPP, già nella prima metà degli Anni Ottanta, unanimemente denotarono, in svariate sedi, l’ elevata astuzia mimetica della criminalità organizzata anche in territorio elvetico. Fu proprio tale provvidenziale presa di coscienza, benché tardiva, a costituire il lungimirante prodromo per un serio e disincantato contrasto europeo alla malavita organizzata.

 

Il concetto di pericolosità sociale nei contesti delinquenziali di stampo mafioso

Una delle maggiori lacune del CPS consiste nella mancata definizione autentica della

pericolosità sociale. Purtroppo, la testé menzionata carenza normativa non verrà supplita nemmeno nell’ àmbito della ormai imminente entrata in vigore della Revisione totale del CPS. Né, tantomeno, risulta soddisfacente, salvo future ed illuminate integrazioni ermeneutiche giurisprudenziali, l’ utilizzo dei lemmi “ pericolo per la collettività “ nel dispositivo ex Art. 123a comma 2° cpv. 1° B.V.[14]

            Per quanto riguarda l’ Ordinamento Penale italiano, è pur vero che l’ Art. 203 C.P.[15] reca il pregio di fornire una quantomai preziosa definizione autentica del concetto di pericolosità sociale. Ciononostante va criticata negativamente l’ attuale tendenza esegetica della Dottrina italiana, la quale tende a sottovalutare la perniciosa pericolosità sociale scaturente dalla criminalità economica, costituente il principale alimento proteso a nutrire ed anzi rafforzare i grandi gruppi criminali organizzati. In special modo, anche i più accreditati e recenti Autori italiani ( PICOZZI & ZAPPALA’ 2001 ) ipostatizzano fenomeni delittuosi quali l’ omicidio o la violenza sessuale; il che reca ad una menomazione applicativa dei criteri ex Art. 203 C.P. . Analoga è pure l’ impostazione restrittiva rinvenibile in GLUECK & GLUECK ( 1950 ) ed ALLEN ( 1979 ). Pare, pertanto, obliato l’ elevato grado di pericolosità sociale cui recano le cc.dd. mafie economiche, denominate da KAISER (1979 ) mafie dei colletti bianchi “[16]. Infatti, è innegabile l’ elegante posa ed il tatto formale che contraddistinguono le attività illecite agìte dalla criminalità organizzata. Il che non deve, tuttavia, recare alla sottovalutazione del negativo impatto sociale connotante, nel lungo periodo, quella costellazione di delitti penali di matrice economica ( racket, estorsione, turbativa d’ asta, riciclaggio et similia ) che da secoli rappresenta la linfa vitale del crimine organizzato.

            Nonostante la summenzionata lacuna causata, nel Diritto Penale elvetico, dall’ assenza di una Norma equipollente all’ italiano Art. 203 C.P., è da accogliere con favore la riscoperta, da parte della Dottrina svizzera, circa “ die äusserliche Störung des Rechtsfriedens “ [ il grave turbamento dell’ ordine pubblico ] recato dal sottobosco economico costituente la base del crimine organizzato ( BARATTA 1993 ). In maniera analoga, DENCKER ( 1988 ) applicava alla tematica delle mafie il lemma “Gefährlichkeitsstrafrecht“ [ pericolosità penale ], con l’ evidente intento di non più relegare la variabile della pericolosità sociale al solo àmbito della delittuosità violenta e sessuomaniacale. Lucida è pure l’ asserzione di JAKOBS ( 1985 ), il quale, riferendosi alla inaudita gravità del crimine organizzato, giunge ad affermare che “ Im Feindstrafrecht ist der Täter eine <<Gefahrenquelle >>, der Feind des Rechtsguts “ [ nel contesto del Diritto criminale, il reo pone il problema della valutazione della sua pericolosità nei confronti dell’ ordine giuridico costituito ]. Interessante è pure notare come Opere recenti di Dottrinari contemporanei (ESER 2000; KUNZ 2001; WOHLERS 2002 ) utilizzano, in Studi attinenti alle mafie economiche, lemmi assai vicini alla previsione normativa italiana di cui all’ Art. 203 C.P. ( v. p.e. parametri di giudizio giuridico, nonché espressioni quali “ Verstössen gegen die Rechtsordnung “ [ attentato all’ ordine pubblico ], “ Täter ist ein Rechtsgutsfeind“ [ il reo è un nemico della Giustizia ], “ gefährlich Mensch “ [uomo <socialmente> pericoloso] ).

            D’ altra parte, un reato contro l’ integrità personale ( p.e. l’ omicidio volontario ) reca una prova oggettiva, incontrovertibile, materialmente tangibile circa la pericolosità sociale del reo di tale tipologia delittuosa. Ciononostante, resta grave, pur se sottilmente occultata da certune sovrastrutture sociali e comportamentali, anche la devastante potenza destabilizzante di un reato apparentemente amorfo come p.e. il riciclaggio, specialmente se commesso entro un contesto associativo di stampo mafioso. Ovverosia, anche alla luce di pregresse esperienze storiche macroeconomiche, un’ assidua e sistematica infiltrazione malavitosa nell’ Ordinamento giuridico-economico di un Paese reca, sebbene in una prospettiva tutt’ altro che di breve periodo, alla via via sempre meno sommersa polverizzazione dell’ ordine statale e della pacifica convivenza sociale. Sicché “ ergeben im Hinblick auf das Verständnis organisierter Kriminalität und Geldwäscherei … einen gewissen Sinn: nach dem der Gesetzgebung zugrundeliegenden Verständnis von organisierter Kriminalität, stellt … eine besondere Gefährdung  für die Schweiz “ [ la comprensione della ratio normativa in tema di criminalità organizzata e di riciclaggio presuppone la consapevolezza che la criminalità mafiosa costituisce un pericolo concreto per la Svizzera ]  ( STEGMANN 2004 ). Anche i Lavori Preparatori alla GwG confermano, pur con diverse sfumature linguistiche, la moderna concezione svizzera di una mafia economica socialmente pericolosa in tanto in quanto portatrice occulta di eversione. Per cui, entro l’ ottica della tutela dell’ “ ordre public “ risulta perfettamente coerente con quanto sopra esposto l’ introduzione del 1990 degli Artt. 305bis[17] e 305ter[18] nel Titolo XVII del Libro II del CPS

            Pare opportuno proseguire nel rimarcare con compiaciuto vigore l’ apprezzabilità di un Diritto Penale, come quello federale elvetico, in cui la lacuna consistente nell’ assenza di una espressa definizione autentica di “ pericolosità sociale “ ( Art. 203 C.P. italiano ) viene mirabilmente controbilanciata da una eccellente Dottrina. Quest’ ultima, di fronte al nuovo apparato normativo svizzero per il contrasto alle mafie, non ha mancato, tra l’ altro con un molto ben calibrato linguaggio tecnico, di rinvenire nella “ manifeste Störung des Rechtsfriedens “ [ manifesto turbamento dell’ ordine pubblico ] (DENCKER 1988) l’ universale e metageografica ratio di Norme anti-mafia come i già citati Artt. 305bis e 305ter CPS, ma pure come gli Artt. 260ter CPS[19], 59 comma 3° CPS[20] oppure ancora come l’ Art. 9 GwG[21]. Parimenti, brilla per chiarezza la pregnante concentrazione semantica del concetto di “ Sicherheit des Bürgers “ [ sicurezza dei consociati ] ( JAKOBS 2000 ) applicato all’ analisi scientifica della sotterranea potenzialità criminogena delle infiltrazioni mafiose nel mondo della Politica e dell’ Economia della Confederazione. D’ altra parte, è innegabile che la sconfitta della c.d. società civile nei confronti della criminalità organizzata inizia allorché, presso l’ opinione pubblica, principia a scemare la ripugnanza sociale verso atti / fatti socialmente indesiderabili – SEELMANN ( 1992 ) parla, a tal proposito, di “ Orientirung an angstfreier Daseingewissheit “ [ tendenza a non più temere fatti delittuosi antisociali ]-. Entro tale ottica, il coraggioso risveglio del Meridione d’ Italia dopo il c.d. stragismo mafioso degli Anni Novanta si colloca in una posizione nettamente antinomica rispetto all’ attuale torpore della coscienza civile ticinese nei confronti dell’ ormai dilagante macrocriminalità luganese frutto della caotica disgregazione dell’ ex URSS.

            La percezione del reale pericolo sociale rappresentato dalle mafie non può prescindere dalla sussistenza di una sinergia attiva tra la società civile e le preposte Autorità pubbliche. Ogni cittadino svizzero deve senza requie alcuna sentirsi sempre in coscienza tenuto a denunziare il sia pur minimo atto di aggressione malavitosa contro le normali regole della convivenza sociale, datosi che “das Erkennen einer gegen aussen hin besonders abgeschotteten kriminellen Organisation, verlangt zwangsläufig ein grösseres Mass an polizeilichen Ermittlungen “ [ la scoperta dei delitti mafiosi presuppone il dispiegamento di un notevole apparato di mezzi di Polizia ] ( STEGMANN 2004 ). Infatti, sia in Italia sia in Svizzera, l’ elevata abilità mimetica caratterizzante la malavita organizzata reca, specialmente in sede di formazione delle prove processuali, ad una temibile eppur frequente carenza di strumenti investigativi – VEST ( 1994 ) ha coniato, a tal proposito, il neologismo “Ermittlungsdefizit” [ insufficienza dei mezzi di investigazione ]–

 

La figura del collaboratore di giustizia in Italia ed in Svizzera

E’ assai disagevole trattare entro un breve spazio la spinosa tematica del c.d. collaboratore di giustizia, altrimenti appellato, nel gergo giornalistico, pentito. Siffatto disagio intellettuale risulta ancor più acuto qualora si ponga mente agli abusi cui è incorsa la prefata figura processuale. Oltretutto, chi scrive ha ben presente l’ assai complessa storia del Diritto Processuale Penale italiano, che necessitò, dopo la Revisione Vassalli-Pisapia del 1989, di ulteriori ammodernamenti e corollari. D’ altra parte, è ad ognuno nota la notevole pulsione rinnovatrice, anche in tema di dichiarazioni dei pentiti, recata dai commi 3, 4 e 5 dell’ Art. 111 Cost.[22] così come risultanti dalla novellazione promulgata ai sensi della Legge Costituzionale 23 Novembre 1999 nr° 2.

Per quanto riguarda la situazione italiana, la figura processuale rappresentata dal collaboratore di giustizia ha manifestato, nel corso dell’ ultima quarantina d’ anni, sia aspetti di luce sia profili alquanto preoccupanti. Infatti, da un lato si è asserito che “ il pentitismo, da molti considerato come un momento ( necessario ? ) di caduta della civiltà giuridica, va invece inquadrato in un processo di crescita attraverso il quale viene reso pubblico e legale un meccanismo confidenziale, discrezionale, di cui si era sempre fatto uso e che rendeva possibile ogni abuso “ ( LUPO 1996 ). Ciononostante, un sano realismo deve indurre pure a riconoscere che “ giova però non dar credito all’ interpretazione dei pentiti medesimi, sempre pronti a descrivere se stessi come esponenti di una qualche mafia tradizionale, onorifica e moderata nell’ uso della violenza, contrapposta ad una mafia nuova, feroce e refrattaria a qualsiasi regola, ormai indegna della tradizione ed estranea ad essa … I perdenti della competizione inframafiosa vanno a trattare con le Istituzioni presentando la faccia che sanno essere tradizionalmente gradita: quella degli uomini d’ ordine, sempre tesi a moderare una violenza illegale ed incontrollata “ ( LUPO 1996 ).

Alla luce del summenzionato contesto sociologico e storico e considerata pure la recente novellazione dell’ Art. 111 Cost., ben si comprende la ratio processualpenalistica italiana tale per cui l’ utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali è rigorosamente connessa all’ obbligo, ove ancora possibile, di ripetizione delle affermazioni rese dal collaboratore di giustizia prima del dibattimento. D’ altronde, alla luce di abusi precedenti ( p.e. leading case Enzo Tortora ), i dispositivi di cui all’ Art. 500 Cpp[23] ( per il testimone ) e di cui all’ Art. 503 Cpp[24] ( per le parti ) rappresentano senza dubbio una delle più importanti conquiste culturali ascrivibili al Diritto italiano contemporaneo. Infatti, l’ introduzione delle due citate Norme processuali affranca la struttura del Processo Penale italiano dal pericolo di una, peraltro frequente, manipolazione mitomaniacale e massmediatica eventualmente agìta sulla persona del collaboratore di giustizia. Per tal via, possiamo ben dire che gli Artt. 500 e 503 Cpp consacrano quell’ impronta accusatoria e garantistica da deecenni attesa nell’ Ordinamento processuale italiano. Tale nuovo modello di contestazione probatoria “ permette al giudice di ritenere attendibile o meno le precedenti dichiarazioni “ (TONINI 2000). Condivisibile è pure la qui pertinente massima tale per cui “ la prova capace di resistere alle suggestioni è quella che più si accredita “ ( FRIGO 1991 ). Il che vale specialmente, come affermato anche in numerosi precedenti giurisprudenziali, con afferenza alla malgestibile figura del collaboratore di giustizia. Entro tale prospettiva, emerge la fragilità applicativa dell’ Art. 8 D.L. 152/1991[25]. Siffatta debolezza insita nel testé citato dato normativo ( frettolosamente creato nel 1991 in una situazione di conclamata emergenza sociale ) può, ognimmodo, essere controbilanciata soltanto grazie al nuovo impianto processuale scaturente dalle recenti Riforme della fine degli Anni Novanta. Senz’ altro, ripugna l’ abuso tecnico in cui troppe volte è incorsa la figura del pentito, pur sempre ex compartecipe di un contesto delinquenziale associativo conforme alla previsione sanzionatoria di cui all’ Art. 416bis C.P.   .

Per quanto riguarda la situazione svizzera, è da notare, a diferenza del linguaggio impiegato dal Legislatore italiano ( D.L. 152/1991 ), l’ assenza di lemmi o strutture sintattiche enfatiche quanto al tema del collaboratore di giustizia. Per contro, infatti, il comma 2° dell’ Art. 260ter CPS[26] risulta fors’ anche eccessivamente lato e generico. Né sono ivi specificamente indicati quali benefici siano o meno concedibili al correo dissociatosi da un vincolo delinquenziale di stampo mafioso. Peraltro, a ciò si aggiunga pure, ad implementare il disagio interpretativo, la scarsità di precedenti giurisprudenziali di rango federale riguardanti il citato dispositivo ex comma 2° Art. 260ter CPS

In Dottrina, la communis opinio degli Autori elvetici risulta essere protesa verso un drastico sfavore nei confronti dei costosi “ piani di protezione “ ( Zeugenschutzprogrammen ) rivolti a beneficio dei collaboratori di giustizia nonché dei loro rispettivi nuclei familiari. D’ altronde, sotto il profilo della vittimologia, “ ferner stellt sich die Frage, wie [ der Staat, ndr ] sich mit den Ansprüchen der Opfer auf Bestrafung des Täters sowie allfälligen Schadenersatz – und Genugtuungsansprüchen der Opfer und ihrer Angehörigen verhält “ [ resta insoluto l’ interrogativo di come lo Stato si ponga nei confronti delle legittime istanze punitive dei parenti della parte lesa. Inoltre lo stesso vale per le istanze di risarcimeto danni della parte civile nonché per ogni domanda di riparazione del torto subìto da parte della vittima e dei suoi congiunti ] (BASSE-SIMONSOHN 2002). Pur se non mancano voci dissenzienti le quali, con maggiore ottimismo, definiscono “ Art. 260ter Ziff. 2 StGB als Strafmilderungsmöglichkeit zur Prämierung von Überläufern “ [ l’ Art.260ter comma 2 CPS  come una sorta di implicito premio a beneficio di chi si dissocia ] (STRATENWERTH 2000). Più che altro, viene contestato il fatto che la regola ex comma 2° Art. 260ter CPS “ müsste auf Schwerstkriminalität beschränkt werden ( und damit sind im vorliegenden Zusammenhang im wesentlichen vorsätzliche Tötung und Mord gemeint ), denn nur in solchen Fällen werden Strafen verhängt, die ein Eingehen des Risikos auf Seiten des Kronzeugen überhaupt lukrativ erscheinen lassen. Rechtsstaatlich gesehen scheint es problematisch, wenn überführte Schwerstkriminelle von Strafe befreit “ [ deve essere applicata nei casi più gravi di criminalità ( pertanto, in parecchi di tali casi ci si trova di fronte a morti ed omicidi ). Ora, dal momento che tale Articolo dev’ essere applicato soltanto di fronte a consimili crimini, ne consegue il pericolo che, in queste fattispecie, si addivenga ad una strumentalizzazione delle predetta Norma a fini lucrativi. Dunque, rimane problematica la collocazione precettiva di tale regola, poiché essa potrebbe recare alla mancata repressione di assai gravi delitti ] (TRECHSEL1997). Analogo, sia pure espresso con formule linguistiche differenti, pure il parere di REHBERG ( 1996 ). Anche il Legislatore federale qualifica la previsione ex comma 2° Art. 260ter CPS coma una risorsa preziosa ai fini della raccolta delle prove “ … so gesehen kann Art. 260 ter Ziff. 2 StGB als Massnahme zur Beweisbeschaffung interpretiert werden “ [ … sicché possiamo a ragion veduta affermare che l’ Art. 260 ter comma 2 CPS va interpretato come uno strumento utile ai fini della raccolta delle prove ] ( Botschaft zum 2. Massnahmenpaket BBl 1993 III 303 ). Ciononostante, entro la struttura del Processo Penale federale svizzero si tende a rifuggire da una eventuale ipostatizzazione angelicante dei collaboratori di giustizia. Peraltro, nell’ àmbito della Scuola zurighese, non manca chi valuta con entusiasmo le potenzialità processuali derivanti “ bei Kooperation des Täters “ [ dalla cooperazione del colpevole ] ex comma 2° Art. 260ter CPS (JENNY 2003). Così come vi è chi reputa utile la testé citata previsione normativa acciocché la Magistratura addivenga ad un sempre più efficace “ Bekämpfung organisierter Kriminalität “ [contrasto della criminalità organizzata] ( ACKERMANN 1998 ). In special modo, i testé citati Autori ( JENNY 2003; ACKERMANN 1998 ) hanno auspicato, in svariate Opere dottrinarie, che il “ diritto di comunicare “[27] notizie di reato da parte degli operatori finanziari sia al più presto accompagnato e rafforzato anch’ esso da forme democratico-sociali di gratifica civica e processuale richiamanti il favor legislativo manifestato verso chi, dissociandosi, “ si sforza d’ impedire la prosecuzione dell’ attività criminale “[28]

Tutto ciò premesso, è ognimmodo attuale, sia per il contesto italiano sia con attinenza al comma 2° Art. 260ter CPS, l’ amara osservazione secondo cui resta ( e resterà ) arduo pretendere, specialmente entro un contesto di white-collar-crime, che il correo si dissoci dall’ organizzazione criminale “ … weil er sich damit selbst denunzieren müsste “ [ … dato che egli dovrebbe denunciare se stesso ] ( STEGMANN 2004 ). Dal che si evince il perenne problema connesso alla scarsa credibilità processuale insita in certuni assai poco persuadenti slanci passionali ed improvvisi verso i limpidi orizzonti del senso civico. Anzi, il più delle volte il pentimento, anziché genuino, si riduce ad una posa “ destinata a catturare la benevolenza degli inquirenti “ ( LUPO 1996 )

 

Il delitto di riciclaggio nel contesto della criminalità organizzata

Le principali basi normative italiane afferenti al delitto di riciclaggio sono costituite dall’ Art.

648bis C.P.[29] nonché dall’ assai dettagliato dispositivo ex Art. 4 D.LGS. 374/1999[30]. In realtà, un panorama esaustivo della normazione anti-riciclaggio italiana richiederebbe ben più prolisse citazioni, ivi comprese le Norme relative al ruolo di vigilanza svolto anzitutto dalla Banca d’ Italia e dalla Consob. In ogni caso, non deve mai essere dimenticato che l’ antigiuridicità insita nel delitto di riciclaggio rinviene la propria ratio nel costituzionalmente asserito e condannato danno collettivo scaturente, sia pure per via indiretta e non immediata, dal reato in parola ( Art. 41 commi 2 e 3 Cost. italiana[31]; Art. 94 comma 2 cpv. 2 B.V.[32] per la Svizzera ). Di certo, nel corso degli ultimi decenni, l’ abilità mimetica dei soggetti agenti attività di riciclaggio reca, presso l’ opinione pubblica, ad una debole ed insufficiente percezione del tutt’ altro che astratto nocumento cagionato dalla fattispecie delittuosa del riciclaggio.

            La prova conclamata di tale ingenuo torpore della coscienza collettiva svizzera nei confronti delle rationes sopra esposte consiste anche nel fatto che, dopo decine di anni di travagliati dibattiti, soltanto nel 1990 entrarono in vigore, nella Confederazione Elvetica, i tanto contrastati Artt. 305bis[33] e 305ter[34] CPS. Tra l’ altro, non è casuale che il Legislatore svizzero, nel testo del 2° comma dell’ Art. 305ter CPS, parli di “ diritto “ di segnalare alle preposte Autorità elvetiche transazioni finanziarie presumibilmente connesse a traffici di riciclaggio. Viceversa, il ben più severo Legislatore italiano, nella rubrica e nel testo dell’ Art. 4 D.LGS. 374/1999 e non senza un ricercato vigore retorico, impiega ben sei volte, nella rubrica nonché nei primi quattro commi della menzionata Norma, il lemma “ obbligo “ con riferimento all’ identificazione ed alla registrazione delle transazioni bancarie sospette. Tale discrasia tra la debolezza precettiva del “ diritto “ ex Art. 305ter CPS e, viceversa, l’ intensità della cogenza dell’ “ obbligo “ ex D.LGS. 374/1999 risulta essere sintomatica circa una volutamente superficiale e sciappa assimilazione, nel Diritto federale elvetico, della Racc. UE recante data 26.06.1980, la quale “ affrontava il problema [ del riciclaggio, ndr ] , invece che con affermazioni declamatorie di principio, mediante suggerimenti tecnici concreti, che si fondavano su un’ ampia inchiesta condotta su 8 dei 21 Stati membri [ del Consiglio d’ Europa nel 1980, ndr ] e vertevano non solo sulle Banche, ma anche su tutte le società esercitanti attività similari “ ( BERNASCONI 1984 ). D’ altra parte, non è ingiurioso né irriverente denotare che, per ragioni politiche, la Banca Nazionale Svizzera e l’ Associazione svizzera dei Banchieri osteggiarono, sin dal 1977, ogni nuova Prassi o Legge lesiva verso la riservatezza garantita alla clientela d’ Oltralpe. Sicché non deve stupire l’ inutilizzabilità pratica insita nel mero “ diritto “ di segnalazione ex comma 2° Art. 305ter CPS[35]. Del resto, va notato, in primo luogo e senza alcun intento ironico, che l’ operatore / l’ intermediario economico non può e, fors’ anche, non deve avocare a sé le funzioni investigative normalmente proprie di un Militare di Polizia Tributaria. In secondo luogo, risulta risibile credere che, ai sensi del citato comma 2° Art. 305ter CPS, l’ operatore finanziario svizzero leda l’ interesse del cliente e, di conseguenza, rinunci al guadagno di sua spettanza.

            In Dottrina, gli Autori, pur utilizzando di volta in volta formule espressive di vario genere, sono concordi nell’ asserire che gli Artt. 305bis e 305ter CPS si fondano, in ultima analisi, sulla ratio del contrasto alla criminalità organizzata, la quale, a partire dal II Dopoguerra, ha abusato dell’ indifferentismo normativo elvetico in tema di riciclaggio. In buona sostanza, “ drei allgemeine Ziele standen somit im Vordergrund: Bekämpfung des organisierten Verbrechens, Fernhalten “schmutziger Gelder” von der Schweiz und Eindämmung des Drogenhandels “ [ tre sono le finalità fondamentalmente perseguite: il contrasto alla criminalità organizzata, l’ allontanamento del “denaro sporco“ dai mercati finanziari svizzeri ed il contenimento del commercio di droghe ] (STEGMANN 2004). Di simile tenore sono le espressioni utilizzate nei Lavori Preparatori del 1989. Merita di essere citata pure l’ osservazione secondo cui “ Art. 305ter StGB, ein Sonderdelikt[36], schafft die Pflicht zur Identifizierung des “ Geschäftspartners “ bzw. bedroht die Verletzung dieser Pflicht mit Strafe ... Ein Zusammenhang zwischen der Verletzung der Sorgfaltspflicht und einer Geldwäschereihandlung wird nicht vorausgesetz. Umgekehrt, erfüllt den Tatbestand von Art. 305ter Abs. 1 StGB nicht, wer die Identität des wirtschaftlich Berechtigten feststellt, selbst wenn die in Frage stehenden Vermögenswerte aus einem Verbrechen stammen “ [ l’ Art. 305ter del CPS prevede una forma di reato proprio, giacché esso pone il dovere di identificare il cliente e, inoltre, il mancato adempimento a tale dovere di identificazione è penalmente perseguito … ciononostante non viene posto un nesso automatico tra il dovere di identificazione ed un’ eventuale attività di riciclaggio. Anzi, l’ Art. 305ter comma 1 del CPS non statuisce un sistematico dovere di accertamento dell’ identità dell’ utente, bensì l’ identificazione diventa obbligatoria soltanto nel caso in cui le circostanze lascino sospettare che quel denaro costituisca il frutto di un crimine ] ( TRECHSEL 1997 ). Ciononostante, il contrasto all’ omertà ed alla strumentalizzazione del principio di riservatezza bancaria ( TRECHSEL 1997, ut supra ) fatica ad essere sancito anche nell’ attuale periodo storico. Infatti, le grandi conquiste anti-riciclaggio, cui contribuì specialmente il P.P. ticinese Bernasconi, rischiarono di vacillare allorché, nel 2004, il Ministro Blocher propose la costituzionalizzazione della regola del segreto bancario in Svizzera. Entro tale prospettiva, è senza dubbio maggiormente apprezzabile il ben più equilibrato richiamo all’ “ utilità sociale “ di cui all’ Art. 41 della Costituzione italiana.

            Un primo problema esegetico connesso all’ Art. 305bis CPS consiste nel fatto che, in relazione alla fattispecie delittuosa del favoreggiamento semplice ( Art. 305 CPS[37] ), il Legislatore svizzero parla, in maniera assai più generica, di “ Helferverbot “[divieto di prestare aiuto]. Viceversa, nell’ Art. 305bis CPS, rileva l’ aggravante costituita dal favorire non già la commissione di un reato comune, bensì quella di un reato aggravato da un vincolo associativo di stampo mafioso ( Art. 260ter CPS ). Per tal motivo, il concetto di mero “ Helferverbot “ è sostituito, anche sotto il profilo linguistico, dalle ben più gravi previsioni sanzionatorie constanti nel “Tarnungsverbot“[38] [39], nel “Kollaborationsverbot“[40] [41] e nel “ Partizipationsverbot “[42] [43]. Da ciò si evince che la previsione normativa di cui all’ Art. 305bis CPS ( riciclaggio di denaro) si distanzia dal reato p. e p. dall’ Art. 305 CPS ( Favoreggiamento – semplice - ) nella misura in cui il riciclaggio sia operato all’ interno o meno di un’ associazione per delinquere di stampo mafioso secondo il modello strutturale definito dall’ Art. 260ter CPS. Del resto, anche il Legislatore italiano prevede due distinte tipologie associative di natura delinquenziale. Sicché, anche in Italia, un reato contestualizzabile entro lo spazio precettivo dell’ Art. 416bis C.P.[44] è passibile di conseguenze sanzionatorie ben più gravi di quelle previste per il vincolo associativo semplice ( Art. 416 C.P.[45] ). In un certo senso, la struttura normativa ex Art. 416 C.P. si avvicina al concetto elvetico di “ Helferverbot “ senza la ulteriore previsione di specifiche circostanze aggravanti.

            Un secondo problema interpretativo consiste nella comprensione esatta del 3° comma dell’ Art. 305bis CPS[46]. Tale dispositivo non costituisce affatto un gratuito slancio esterofilo del Legislatore svizzero. Viceversa, attraverso tale previsione codicistica, si è inteso promuovere “ un Ordine internazionale giusto e pacifico “[47] in tanto in quanto la stabilità dello Stato di Diritto anche in Paesi stranieri costituisce la più oculata forma di prevenzione acciocché l’ economia elvetica non diventi il disordinato collettore degli illeciti guadagni provenienti dalle più disparate e gravi attività criminose ( p.e. : prostituzione – anche minorile -, traffico di stupefacenti, vendita illegale di armi, atti di eversione, terrorismo )[48]

            Una terza ed ultima precisazione può essere costituita dal notare che i lemmi “ valori patrimoniali “, utilizzati nel testo del 1° comma dell’ Art. 305bis CPS, non si riferiscono soltanto al denaro nel senso jure stricto cartolare. Pertanto, meglio sarebbe impiegare il lemma italico “utilità“, che, nel Diritto Penale italiano, gode di un’ assai più ampia estensione semantica.

Anche l’ Art. 305ter, specialmente il comma 2°, è stato l’ oggetto di ampie diatribe dottrinarie sin dalla sua promulgazione nel 1989. Infatti, il citato comma 2° dell’ Art. 305ter CPS, anche se, in maniera simile all’ Art. 4 D.LGS. 374/1999, statuisse un “ obbligo “, anziché un “diritto“, di segnalazione delle “ dubiosen Finanztransaktionen “[49] [ transazioni finanziarie sospette ], esso non esplica, tuttavia, quale debba essere il ruolo dell’ operatore finanziario. Quest’ ultimo infatti, come già precisato poco fa da parte di chi scrive, non può e non deve svolgere l’ attività investigativa di un Procuratore Pubblico, di un Poliziotto o di qualsivoglia altro Magistrato od U.P.G.. Né, tantomeno, compete all’ economista coniugare il già arduo compito di far fruttificare i beni della clientela con l’ ulteriore eventuale fardello relativo alla ricerca degli “ indizi che permettono … di sospettare che [ quei, ndr ] valori patrimoniali provengono da un crimine “[50]. Dal che discende “ der Rechtsunsicherheit in der Praxis “ [ l’ astrattezza pratica ] (STRATENWERTH 1999) inficiante l’ Art. 305ter CPS. De jure condendo, una possibile soluzione alla citata inapplicabilità empirica della testé menzionata Norma potrebbe essere costituita dalla statuizione, adottabile a mezzo di una semplice O.C.P. federale, di un massimale oltre il quale far scattare l’ obbligo di segnalazione, così come già previsto, da almeno una decina d’ anni, nel Sistema italiano delle Banche e delle S.I.M.. Così come, potrebbe essere utile imporre l’ obbligo o meno di segnalazione a seconda della zona geografica dalla quale proviene, o verso la quale è diretta, la transazione finanziaria ( p.e., un bonifico proveniente, putiamo il caso, dal Ciad verso un’ armeria di Bellinzona reca sospetti ben più inquietanti di un versamento di pochi Franchi effettuato da un emigrato sudamericano verso la propria famiglia ). Anche se ci rendiamo pur conto che tale osservazione de jure condendo potrebbe pretestuosamente venire osteggiata nel nome di un’ esasperata e strumentalizzata cogenza del principio di eguaglianza democratico-sociale ( Art. 3 Cost. per l’ Italia; Art. 8 B.V. per la Svizzera ).

            L’ inapplicabilità pratica del comma 2° dell’ Art. 305ter CPS deriva dalla possibilità che esso rechi ad una “ Verletzung von Geheimhaltungsinteressen “ [ deminutio della regola del segreto < bancario> ] ( REHBERG 1996 ). L’ imperdonabile utopia del Legislatore svizzero è consistita soprattutto nel lasciare l’ applicazione empirica dell’ Art. 305ter CPS alla correttezza deontologica del funzionario di Banca o del procacciatore d’ affari. Errore tanto più grave quanto più si ponga mente al fatto che i Cantoni e la Confederazione sono sprovvisti di un apposito e ben preparato Corpo Militare con funzioni investigativo-economiche. Per il che, dev’ essere senz’ altro apprezzata l’ insostituibile funzione svolta, nell’ Ordinamento italiano, dalla Guardia di Finanza

La Geldwäschereigesetz [ Legge anti-riciclaggio ] ( GwG )

            Quando, nel biennio 1989-1990, il Legislatore svizzero federale diede corpo alla PUK EJPD[51], non era ancora pienamente percepita, persino da parte di taluni degli addetti ai lavori, la notevole capacità mimetica delle mafie. Così come risultava, in quel periodo, abbastanza nebuloso comprendere perché, in che senso ed entro quale misura il riciclaggio turbasse il corretto svolgimento delle transazioni economiche sui mercat svizzeri. Per conseguenza, il perverso groviglio dei prestanome e dell’ ostentazione di una legalità meramente formale impediva all’ opinione pubblica di rendersi conto di come anche un apparentemente innocuo “Bargeldeinzahlung“ ( il c.d. versamento a rimessa diretta ) potesse essere effettuato “ durch ein Mitglied einer kriminellen Organisation “ [ per il tramite di un individuo colluso con un’ organizzazione criminale ] (BASSE-SIMONSOHN 2002).

            Fu soltanto nel 1997 che, con l’ entrata in vigore della Gelwäschereigesetz [ Legge anti-riciclaggio ] ( GwG ), si colmarono ( rectius: si tentò di colmare ) talune lacune insite negli Artt. 305bis e 305ter CPS.

            P.e., l’ Art. 7 della GwG[52] statuì, in maniera molto più precisa rispetto all’ Art. 305ter CPS, tutta una serie di Norme dettagliate circa la compilazione e la conservazione dei documenti comprobanti l’ avvenuta transazione finanziaria. Pur se, ad onor del vero, sia l’ Italia sia la Svizzera conoscono, a livello di Prassi, la piaga della conservazione di veri e propri “ libri mastri “ paralleli deputati alla registrazione del c.d. “ nero “

            Del pari, l’ Art. 9 GwG[53] ha conosciuto, negli ultimi anni, clamorosi casi di conclamata violazione a livello di Prassi Bancaria. Del resto, i Tribunali Cantonali così come il TPF sono soliti comminare, a fronte di violazioni della GwG, pene meramente pecuniarie ( Geldbüssen ) anziché detentive o, perlomeno, semi-detentive. Dal che discende una assai scarsa generalpreventività della GwG. Viceversa, è ampiamente nota la ben “ maggiore severità del Diritto tedesco nei confronti dei reati economici “ ( TAMBURRINO 2005 )

            Tutto ciò premesso, resta lodevole la ratio lungimirante della GwG rispetto ai ben più generici Artt. 59 comma 3°, 305bis o 305ter CPS. Il problema insoluto, ciononostante, rimane la scarsa rilevanza empirica della GwG nonché dell’ intero apparato normativo di contrasto alla criminalità organizzata. Può darsi che il brocardo liberale ottocentesco “ enrichez-vous ! “ rappresenti il maggiore ostacolo sociale verso un serio contrasto della delittuosità finanziaria nella Confederazione Elvetica

Altre norme-corollario

            L’ Art. 59 comma 3° CPS[54] statuisce, nell’ àmbito del già tradizionale istituto penale della confisca, la presunzione automatica ante judicatum tale per cui il Magistrato ordinante la confisca non reca l’ ulteriore fardello, almeno in sede predibattimentale, di adempiere all’ onus probandi. Per cui, stante la gravità delle fattispecie pp. e pp. dall’ Art. 260ter CPS, è il reo a dover provare l’ estraneità del bene confiscato rispetto ai fini della commissione dei delitti associativi di stampo mafioso contestati dal P.P. in sede di formulazione del decreto d’ accusa. Inoltre, “ Art. 59 Ziff. 3 StGB ist gesetzliche Grundlage für die Einziehung des Vermögens krimineller Organisationen “ [l- Art. 59 comma 3 del CPS rappresenta uno strumento giuridico fondamentale per abbattere il potenziale potere di un’ organizzazione criminale ] (BBl 1990 III 295 e relativa L.F. 18/03/1994 ). Svariati Autori, in Dottrina, definiscono la testé citata norma codicistica come uno strumento per soffocare la “ Gemeingefährlichkeit krimineller Organisationen “ [ pericolosità sociale delle organizzazioni criminali ] ( FORSTER 1998, ma v. pure, con espressioni linguistiche similari, ARZT 1998, SCHMID 1998 e STRATENWERTH 2000 )

            L’ inversione ( atipica ) dell’ onere della prova ex Art. 59 comma 3° CPS risultò assai efficace, sotto il profilo pragmatico, allorquando, nel Marzo 2003, il Tribunale Cantonale del Ticino, nell’ àmbito della c.d. “ Operazione Indoor “ poté procedere, senza remore o sofismi, alla confisca di parecchi beni appartenenti ad organizzazioni criminali dedite al narcotraffico

            Per il vero, merita di essere notato che le Procure Cantonali Svizzere hanno, sino ad ora, applicato in rari casi e con oculatezza il dispositivo ex Art. 59 comma 3° CPS. Né, a tutt’ oggi, sono state sollevate eccezioni censuranti l’ eccessivo rigore giustizialistico della citata norma. Ciononostante, sotto il profilo della modellistica processuale, il comma 3° dell’ Art. 59 CPS (novellato nel 1994) rappresenta senz’ altro una particella inquisitoria inserita, per ragioni di emergenza sociale, entro l’ impianto accusatorio-garantistico del Diritto Processuale Penale federale e/o cantonale svizzero. Solo la Prassi processuale dei prossimi decenni potrà rendere maggiormente nitidi gli eventuali abusi inerenti l’ istituto della confisca entro contesti di malavita organizzata.

Censure dottrinarie alle norme anti-riciclaggio

            ACKERMANN ( 1998 ) più volte esorta l’ interprete a rendersi conto dell’ inapplicabilità pratica ( auf der operativen Ebene ) della GwG, pur sottolinendo l’ impeccabilità ideologica delle rationes informanti Norme quali gli Artt. 260ter, 59 comma 3°, 305bis e 305ter CPS. Anche STEGMANN ( 2004 ) parla di lacune circa la possibilità empirica di realizzare il sistema di identificazione e di registrazione ai sensi dell’ Art. 305ter comma 2° CPS nonché dell’ Art. 9 GwG. SCHMID ( 2002 ) sorride con afferenza all’ utopia della “ diligente conservazione della documentazione contabile “ ( Art. 7 GwG ). Addirittura, ACKERMANN ( 1998 ) propone de jure condendo di depenalizzare le forme bagatellari di riciclaggio avulse da eventuali connivenze di stampo mafioso.

            Pertanto, è corretto ( KUNZ 1996 ) concentrare maggiormente l’ attenzione sulla “Tatbestandsstruktur” [ autentico nocciolo strutturale ] del delitto di riciclaggio; ovverosia, l’ A.G. è la sola a poter distinguere, contestualizzandolo, il profilo teleologico del riciclaggio. Riciclare modeste somme di denaro per aggirare oneri fiscali non è equipollente alla situazione di chi, con assiduità sistematica, ricicla fondi neri di provenienza delittuosa. In tal senso, il riciclaggio si presenta come una sorta di atto intrinsecamente amorfo; esso diviene fatto estrinsecamente antinormativo soltanto a seconda del proprio specifico contesto finalistico.

 

Il concetto di abstrakt Gefährdungsdelikt [ reato astrattamente pericoloso ] e le sue implicazioni pratiche

Giova ribadire la summenzionata natura di atto intrinsecamente amorfo propria del delitto di

riciclaggio. Esso, come già più volte accennato, era ed è il principale strumento di finanziamento delle attività illegali poste in essere dalla criminalità organizzata

Già GAUTIER ( 1935 ), nella Dottrina francofona, e THORMANN ( 1935 ), nella Dottrina

germanofona, un paio d’ anni prima dell’ entrata in vigore del CPS federale, denotavano il pericolo del non-senso derivante dalla de-contestualizzazione dei delitti di cui al Titolo XII Libro II del CPS ( crimini o delitti contro la tranquillità pubblica ). Infatti, variabili codicistiche come “ die Gefährlichkeit des Täters für den öffentlichen Frieden “ [ la pericolosità del reo nei confronti dell’ ordine pubblico ] sono imprescindibili per addivenire ad una compiuta comprensione psico-forense della pericolosità sociale degli associati per delinquere. Del pari, è altrettanto basilare una corretta percezione del grado di responsabilità specifica di ogni singolo correo, soprattutto ai fini dell’ emissione di una sentenza conforme al principio di proporzionalità. Entro tale prospettiva, si comprende il valore del diffuso concetto dottrinario elvetico di “Tatbestandsstruktur“ [ autentico nocciolo strutturale ] del reato. Infatti p.e., nell’ àmbito di un contesto delinquenziale associativo ex Art. 260ter CPS ( Art. 416bis C.P. nel caso dell’ Italia ), un correo in senso proprio reca una volizione dolosa ben più accentuata rispetto ad un responsabile che, nel gruppo malavitoso, possiede un ruolo meramente strumentale.

            Nel linguaggio della Filosofia del Diritto, si direbbe che un reato è o non è di stampo mafioso non già sotto il riguardo ontologico, bensì fenomenologico. Il contesto fattuale è il solo criterio ermeneutico in grado di ( far ) manifestare la rilevanza concreta di un atto criminoso. Se così non fosse, si dovrebbe accogliere positivamente la vetusta nozione di “delitto di mero sospetto“ ( BELLAVISTA 1937 ). Viceversa, sia la Dottrina svizzera (Artt. 179 sexies[55] e 247[56] CPS) sia i Commentatori italiani ( Artt. 707[57] e 708[58] C.P. ) reputano giustamente che la pericolosità ( sociale ) di un delitto non può mai estrinsecarsi senza un’ azione, attiva od omissiva che sia. Pertanto, si comprende l’ assurdità del concetto elvetico di abstrakt Gefährdungsdelikt [reato astrattamente pericoloso] . Entro tale ottica, i crimini di matrice mafiosa ( Artt. 260ter, 305bis, 305ter CPS; Artt. 7 e 9 GwG ) sono o non sono preceduti da atti preparatori “ nach begangener Tat “ [ a seconda del contesto concreto ] ( STEGMANN 2004 ). Pertanto, l’ atto delinquenziale di stampo mafioso è tale non “ im Hinblick auf künftige Taten “ [ nella prospettiva dei possibili atti futuri ], bensì “ im Hinblick auf begangene Taten “ [ nella prospettiva dei fatti concretamente avvenuti ] ( STEGMANN ibidem ).

            L’ esaltante scoperta di ACKERMANN ( 1998 ) è consistita nel palesare alla Dottrina elvetica che [ jeder delikt, ndr ] … die Verursachung einer konkreten Gefahr für das Rechtsgut voraussetzt [ ogni delitto …provoca un pericolo concreto per l’ ordine pubblico ]. Dal che si evince come il riciclaggio, l’ utilizzo indebito di armi, l’ estorsione, la violenza, il racket sono o non sono sussumibili entro la categoria, anche italiofona, del “delitto di stampo mafioso” nella misura in cui l’ A.G. ponga in essere o no una qualificazione delle specifiche circostanze fattuali in cui l’ azione antinormativa è ( rectius: è stata ) agìta. Il che, purtroppo, riapre, anche nel caso della Confederazione Elvetica, la mai risolta piaga dell’ ipertrofia giurisprudenziale. Resta, comunque, fermo che la devianza mafiosa è neutra, amorfa, astratta sino a che non sopraggiunge l’ attività interpretativa posta in essere dal Magistrato

            La testé descritta posizione di ACKERMANN ( 1998 ) risulta condivisa pure dal Tribunale Penale Federale, il quale, chiamato nel 1994 a revisionare una sentenza cantonale di condanna per riciclaggio, affermò: “ il n’ y aurait pas d’ infraction à l’ Art. 305bis, meme sous forme de tentative, en l’ absence de crime préalablement réalisé … En effet, rien dans le texte de l’ Art. 305bis CP ne permet de conclure qu’ une tentative de blanchissage soit inconcevable … Peut-etre meme que, face à certaines filières très organisées, il serait concevable d’ admettre que les actes préparatoires du crime incluent un début d’ exécution du blanchissage de l’ argent attendu ( BGE 120 IV 329 ). Il testé menzionato precedente, in Dottrina, viene esteso ben oltre il campo precettivo dell’ ivi citato Art. 305bis CPS. In buona sostanza, è compito del Magistrato “ auch das Umfeld konkreter Einzeltäter zu erfassen sucht “  [ sforzarsi di capire anche il contesto concreto in cui ha delinquito il colpevole ] ( ARZT 1998 ). Anche i Lavori Preparatori della L.F. 01/10/1982 in più punti esortano a rifuggire la categoria dell’ abstrakt Gefährdungsdelikt [ reato astrattamente pericoloso ] attraverso la contestualizzazione circostanziata del “ Tatbestand der kriminellen Organisation “ [attività concreta dell’ organizzazione criminale].

            Il Legislatore svizzero, nel celebre Botschaft zum 1. Massnahmenpaket del 1989 ed in quello successivo del 1993, afferma, anticipando la categoria Ackermaniana di abstrakt Gefährdungsdelikt, che, qualora si procedesse ad una decontestualizzazione dei delitti perpetrati dalle mafie economiche, il Lavoro della Magistratura Inquirente sarebbe ridotto ad un teorema privo di supporto probatorio. Pertanto, il riciclaggio non aggravato si distingue da quello di stampo mafioso nella misura in cui sussistono o meno i presupposti fattuali “ einer konkreten Gefahr für das Rechtsgut “ [ di un pericolo concreto per lo Stato di Diritto ] ( BBl 1989 II 1083 ). In maniera similare, il Legislatore federale elvetico esclude la sussistenza di un reato conforme al modello di cui all’ Art. 260ter CPS ( Art. 416bis C.P. per l’ Italia ) qualora non esista un “ kausaler Tatbeitrag“ [ nesso causale ] ( BBl 1993 III 301 ) tra l’ atto criminoso in sé e l’ id quod plerumque accidit consistente nel perseguimento di finalità associative di matrice mafiosa. Anche con afferenza agli Artt. 7 e 9 GwG, STRATENWERTH ( 2000 ) parla di “Konkretisierung des Sorgfaltsmassess“ [ concretizzazione delle attività di vigilanza ]. Tant’ è che, in Dottrina, svariati Autori temono una vera e propria annichilazione precettiva della GwG qualora si prescinda dalla specifica contestualizzazione del reato.

            Tutto ciò premesso ed alla luce dell’ assurdità insita nel deprecabile assioma della “pericolosità ( sociale ) astratta“ ( abstrakt Gefährdungsdelikt – ACKERMANN 1998 - ), possiamo asserire che l’ errore del Legislatore svizzero, tutt’ oggi inficiante l’ utilizzabilità concreta dell’ apparato normativo elvetico anti-mafia, è consistito nel travisare il concetto di “ Herkunf des Vermögenswertes “[59] ( cfr. Botschaften del 1989 e del 1993 ).

            Purtroppo, non si è compreso o non si è voluto comprendere, specialmente da parte del mondo politico, che, fatti salvi i casi estremi dell’ omicidio volontario, delle lesioni personali e, in genere, di quasi tutti i delitti contro l’ integrità fisica della persona umana, ogni reato delittuoso non è punibile, bensì lo diventa nella misura in cui esso si affranca dalla zona ospitante il sottile confine tra atto neutro e reato, tra dato ontologico e dato normativo, tra azione e proibizione. Quando, in Dottrina, sortisce la nota espressione “ Störung des Rechtsfriedens “ [ turbamento dell’ ordine pubblico ], deve poi essere cura dell’ interprete, specialmente in sede giudiziale, contestualizzare l’ impatto sociale di ogni specifica infrazione normativa.

            Non è ardito paragonare la delittuosità economica alla delittuosità sessuomaniacale. Ovverosia, entrambe le testé citate tipologie criminose rilevano o non rilevano sotto il profilo penale nella misura in cui creano o non creano allarme sociale. Ora, a sua volta, l’ allarme sociale è variabile funzionale rispetto al contesto fattuale ove si è concretizzata la sopravvenienza antigiuridica. In tal senso, il venir meno della ripugnanza sociale trasforma la criminalità in mera fattualità. Per cui, pare pertinente domandarsi se ed in quale misura la communis opinio dei Giuristi elvetici sia orientata ad interpretare le forme di sostentamento economico alla criminalità organizzata alla stregua di un delitto socialmente pericoloso in senso astratto o, viceversa, in senso concreto. In buona sostanza, de-contestualizzare i reati associativi di stampo mafioso costituisce il prodromo di una strisciante ed assai pericolosa depenalizzazione fattuale fondantesi, oltretutto, sulla base di un altrettanto preoccupante addormentamento della coscienza civile collettiva

 

La competenza giurisdizionale di rango federale in tema di mafie nella Confederazione Elvetica

Nell’ Ordinamento processualpenalistico svizzero, l’ elevato grado di antinormatività

connotante i reati associativi di stampo mafioso recò alla statuizione degli Artt. 340[60] e soprattutto 340bis[61] CPS. A dire il vero, poco prima della Revisione semi-totale degli Artt. 340 e 340bis CPS[62], si stava quasi concretizzando il serio rischio, in Svizzera, di una deminutio del garantismo processuale a causa della minacciata istituzione di veri e propri Tribunali speciali. D’ altra parte, si ponga mente pure al fatto che il decennio precedente alla novellazione additiva dei summenzionati Artt. 340 e 340bis CPS era stato contrassegnato dal fallimento fattuale del PUK EJPD e dell’ altrettanto utopistico Konkordat über die interkantonale Rechtshilfe [ Concordato sulla collaborazione giudiziaria a livello intercantonale ]. Siffatto rischio di approdare presso gli oscuri lidi di un Tribunale d’ eccezione appositamente deputato al giudizio dei soli reati di mafia avrebbe recato alla grave violazione di taluni fondamentali principi costituzionali assai simili al divieto di cui ai commi 1° e 2° dell’ Art. 102 Cost. it.[63]. Più specificamente, il malumore dell’ opinione pubblica premeva, in quegl’ anni, acciocché si addivenisse ad una più o meno silenziosa infrazione dei fondamenti garantistici ex Art. 30 comma 1[64] nonché ex Art. 31 BV[65]. Peraltro, clamorosi episodi di cronaca giudiziaria[66] attestavano, almeno agli occhi dei cittadini svizzeri più sprovvisti di competenze tecniche in materia processuale, che il modello accusatorio previsto dall’ Art. 32 BV[67] - l’ equipollente dell’ Art. 13 Cost. it.[68] – si era ormai pietosamente consunto, ad esclusivo favore dei capi e dei gregari delle cosche malavitose responsabili della dilagante corruzione del settore economico e del mondo politico elvetici.

L’ accentramento delle competenze giurisdizionali in seno alla Confederazione ai sensi degli Artt. 340 e 340bis CPS fu accompagnato da ulteriori severe misure securitarie, quali p.e. l’ estensione quantitativa delle competenze del Procuratore Generale del TPF, della Gendarmeria Federale e dei Sostituti Procuratori Pubblici Federali. A sua volta, nel corso di circa un settennato[69], la PUK EJPD, istituita nel 1989, fu depauperata di quasi tutte le sue primigenie funzioni, sino ad essere, nel 2001, totalmente assorbita[70] nel Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia

            La testé descritta pulsione centripeta si è procrastinata sino ai giorni nostri; né pare ardito affermare che, ormai, è assai ristretto l’ àmbito di cognizione riservato ai Tribunali Cantonali per quanto riguarda i delitti di stampo mafioso. Ciononostante, sotto il profilo tecnico, l’ apparato processuale anti-mafia posto in essere, nel 1999, dall’ Art. 340bis CPS ha recato ad una sottile antinomia intercorrente tra l’ eccessiva cognizione procedurale, da un lato, attribuita al TPF quanto al tema della criminalità organizzata e, dall’ altro lato, il comma 3° dell’ Art. 123 BV[71]. D’ altronde, l’ abrogazione tacita della tradizionale autarchia dei Cantoni in tema di Diritto Processuale Penale è giustificabile senz’ altro sotto il riguardo dell’ opportunità ancorché non sotto il riguardo della legittimità. Infatti, sotto il profilo della legittimità jure stricto ed in assenza di una revisione abrogativa o, perlomeno, emendativa, il comma 3° dell’ Art. 123 BV rappresenta una conquista giuridica che, dopo trecento anni di travaglio storico, ha sancito e garantito un apprezzabile equilibrio entro il modello costituzionale dello Stato federale[72] svizzero. Eppure, sotto il profilo dell’ opportunità, il tacito tradimento del paradigma federalista elvetico è giustificato dal fatto che “ da neuere Kriminalitätsformen wie das organisierte Verbrechen oder die Wirtschaftskriminalität sich nicht an Kantons oder Landensgrenzen halten, wurde die dezentral organisierte Strafverfolgung zunehmend als Hindernis empfunden … Namentlich die Ressourcen kleineren Kantone würden immer öfter gesprengt “ [ le nuove forme di criminalità, come le mafie o la criminalità economica, non sono circostanziate ai soli confini cantonali o regionali, e quindi la struttura decentralizzata del nostro Ordinamento Giudiziario appare come una sorta di ostacolo … specialmente alla luce del fatto che le risorse dei Cantoni appaiono sempre più sovente come insufficienti ] ( STEGMANN 2004 ). Il citato Autore asserisce, in maniera assai circostanziata, che l’ Art. 340bis CPS non risulta conforme al dispositivo ex comma 3° Art. 123 BV dal punto di vista tecnico-formale. Tuttavia, dal punto di vista giuridico-sostanziale, esso fonda la propria utilità pragmatica sul fatto che i delitti di stampo mafioso, specialmente allorché sia violata la BetmG [Legge federale sugli stupefacenti][73], recano un assai grave turbamento allo Stato di Diritto; dal che si evince che i delitti elencati nel comma 1° dell’ Art. 340bis CPS[74] sono agìti, per presunzione di Legge, “ immer gegen Bund “ [ sempre a danno della Confederazione ] ( STEGMANN 2004 ). Di egual tenore fu pure il parere di ZIMMERLI ( 1993 ), il quale, durante lo svolgimento dei Lavori Preparatori alla L.F. 22/12/1999 introducente il nuovo Art. 340bis CPS, esortava i Colleghi della preposta Commissione Legislativa a notare che, sotto il profilo dell’ opportunità e, pertanto, a prescindere dal comma 3° Art. 123 BV, “ zu einem modernen materiellen Strafrecht, das sowohl die Sichereit in unserem Land zu gewährleisten als auch Persönlichkeit und Menschenwürde von Täter und Opfer zu achten hat, gehören eine überzeugende Regelung des Strafverfahrens und ein wirksamer Vollzug. Das gilt ganz besonders auch im Kampf gegen das organisierte Verbrechen “ [nell’ ottica di un moderno Diritto Penale sostanziale, bisogna porre maggiore attenzione ai profili della tutela dell’ ordine pubblico nel nostro Stato, come pure ai profili dell’ osservazione personologica del reo nonché delle esigenze di tutela della dignità umana della parte lesa. A tal fine, occorre stabilire regole nuove in tema di Procedura Penale ed in tema di comminazione concreta delle pene detentive. Tutto ciò, naturalmente, vale in maniera particolare nell’ àmbito del contrasto alla criminalità organizzata ] (ZIMMERLI 1993). Tale esortazione alla Riforma dell’ apparato normativo elvetico per il contrasto alle mafie rinvenne il plauso di parecchi Parlamentari[75] auspicanti l’ istituzione centralistica di Organi Antimafia di rango tassativamente federale. Ora, a livello comparativo e fatto salvo il surrettizio pericolo, per l’ Italia, di un’ eventuale violazione dei commi 1 e 2 dell’ Art. 102 Cost. it., la sopra descritta esperienza normativa d’ Oltralpe, richiama alla memoria l’ istituzione della Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.) ai sensi dell’ Art. 3 D.L. 345/1991[76]

            Ciononostante, in Dottrina, alcuni Autori, nella Confederazione, non nascondono la loro perplessità di fronte alla novellazione anti-federalista del 1999 introducente l’ Art. 340bis CPS. D’ altronde, se è pur vero che, in punto di opportunità, non mancarono di certo solide argomentazioni de jure condendo in favore del testé menzionato accentramento monopolistico della giurisdizione in tema di mafie, tuttavia, in punto di legittimità e considerato l’ elevato valore storico-costituzionale del comma 2° Art. 123 BV, vi fu chi asserì “ die verfassungsrechtliche Zulässigkeit dieser Ausdehnung der Bundeskompetenz ist fraglich “ [ è in dubbio la legittimità costituzionale di questa estensione delle competenze federali ] ( LOBSIGER 1999 ). L’ eccessiva estensione precettiva dell’ Art. 340bis CPS, l’ intangibilità pressoché dogmatica del 3° comma dell’ Art. 123 BV, il delicato equilibrio strutturale tra cognizione processuale federale e contrapposte esigenze di autonomia cantonale inducono gli interpreti contemporanei a porre l’ interrogativo ( LOBSIGER ut supra ) se il Legislatore svizzero, dopo tre secoli di indiscusso ed orgoglioso federalismo, sia o meno tutt’ oggi disponibile a sacrificare il profilo dell’ opportunità sociale per mantenersi, all’ opposto, fedele a quel rispetto delle autonomie locali che, sin dalla nascita, ha da sempre contraddistinto la storia del modello costituzionale elvetico. D’ altra parte, fenomeni globali e transnazionali come le mafie hanno recato alcuni Dottrinari, anche in Italia, alla convinzione tale per cui il regionalismo e, più latamente, altre forme di autonomia locale non sarebbero in grado di contrastare un fenomeno, come quello della criminalità organizzata, che, viceversa, pare richiedere tutt’ oggi, sia in Italia[77] sia in Svizzera, un’ accentuazione centralista delle competenze e dei vari ruoli di contrasto ai fenomeni macro-criminali

            A fronte di un tanto delicato argomento quale risulta essere la ripartizione delle competenze processuali ai sensi dell’ Art. 340bis CPS, non potevano mancare censure dottrinarie. Lo sforzo esegetico dei Commentatori è proteso a salvaguardare l’ utilizzabilità concreta della prefata Norma, specialmente acciocché si evitino, a livello empirico-applicativo, sterili nominalismi, antinomie e lacune fattuali.

            Un primo e radicale problema interpretativo consiste nella difficoltà ermeneutica posta dai dispositivi di cui alle lettere a) e b) del comma 1° Art. 340bis CPS[78]. A tal proposito, la Procedura Penale federale elvetica, sin dagli Anni Quaranta del Novecento, considera alla stregua di una vera e propria aberrazione tecnico-processualistica il c.d. principio del rinvio altrove[79]. In tal senso, le testé citate lett. a) e b) comma 1° Art. 340bis CPS si discostano dalla maggiore elasticità della giuspenalistica italiana nei confronti del c.d. forum shopping ( Artt. 8[80], 9[81] e 10[82] Cpp italiano ). Tuttavia, parecchi Autori valutano negativamente il principio c.d. della “ erste Zugriff “ [ principio della prima adizione ] statuito ex Art. 340bis CPS. Esso, infatti, si fonda su una presunta autonomia cognitiva totalizzante ( lett. b c. 1° Art. 340bis CPS ) e velatamente isolazionista ( lett. a c. 1° Art. 340bis CPS ). D’ altra parte, è pur vero che “ il giudice è esposto alla tentazione di non abbandonare un percorso familiare e tranquillo – qual è quello del Diritto materiale del Foro – ma anche alla tentazione istintiva di ritenere che tale Diritto – il proprio Diritto – sia in assoluto il migliore possibile ed immaginabile “ ( MOSCONI 1997 ). Senz’ altro, il 1° comma dell’ Art. 340bis CPS intende ispirarsi al noto principio novecentesco di autonomia del Processo Penale ( v. p.e. Art. 2 comma 1° Cpp italiano[83] ). Ciononostante, siamo, nel caso in esame, di fronte ad una assolutizzazione e ad una esasperazione delle Norme in tema di elezione del Foro competente. Il testo del 1° comma dell’ Art. 340bis CPS oblia che il momento delle indagini preliminari, la raccolta delle notitiae criminis e, pertanto, l’ intera questione relativa alla competenza cognitiva del Magistrato Penale richiede un approccio improntato ad una maggiore flessibilità. L’ autarchico rigore connotante la summenzionata Norma procedimentale dev’ essere temperato, specialmente alla luce del fatto che “ Vorermittlugen richten sich in der Praxis nicht nach Strafverfahrensrecht. Sie charakterisieren sich gerade durch ihren informellen – oder in den Terminologie des Bundesrates[84] - ihren formfreien Charakter „ [ a livello pratico, i mezzi di prova non vanno giudicati secondo criteri strettamente procedimentali. Infatti, essi presentano un carattere alquanto in-formale; ovverosia, per utilizzare la terminologia del Governo Federale, la raccolta delle prove segue un percorso “ a forma libera “ ] ( STEGMANN 2004 ). In buona sostanza, il tema dei conflitti di competenza risulta essere uno degli argomenti di più ostico approccio, al punto tale da costringere i Magistrati del TPF a dover studiare e coordinare tra di loro, in poco tempo, Norme, regole di Prassi e precedenti giurisprudenziali non di certo analizzabili né per il solo mezzo di astratti postulati ( Artt. 7[85] e 8[86] L.F. sulla Procedura Penale del 2001[87] ) né per il solo mezzo di eccessi oltranzisti ( lett. a e b c. 1° Art. 340bis CPS )

            Un secondo problema interpretativo è costituito dalla mescolanza ( Vermischung ) dei ruoli in sede di apertura dell’ inchiesta. Orbene, anche nel caso in esame risulterebbe quantomai insufficiente un’ interpretazione semplicisticamente letterale dei commi 2[88] e 3[89] dell’ Art. 340bis CPS. D’ altra parte, anche il vigente Cpp italiano si pone il medesimo problema allorché enunzia il contenuto degli Artt. 28[90] e 30[91] Cpp. Inoltre, la stessa tematica è nota anche alla struttura del Processo Civile italiano con il nome di “ litispendenza “. Per parte sua, il TPF, nell’ àmbito del proprio stare decisis, tollera un certo grado di Vermischung, almeno limitatamente alle fasi predibattimentali. Peraltro, l’ unica condizione limitativa posta dal Bundesgericht consiste nell’ obbligo di riassumere il dibattimento, salvo conflitti con Autorità Giudiziarie straniere, sotto la cognizione di un unico Giudice. Dunque, è lo stesso TPF ad esortare l’ interprete verso l’ impiego di un notevole senso pragmatico dell’ opportunità in sede di applicazione dei commi 2 e 3 dell’ Art. 340bis CPS. Anche in Italia, d’ altronde, il succitato tema beneficia di un notevole temperamento esegetico, datosi che i conflitti di competenza tra Procure inerenti delitti di stampo mafioso risultano essere pressoché fisiologici. Pur se, l’ Italia appare avvantaggiata a cagione del possesso di un’ A.G. unificata e non autonomisticamente frazionata su base territoriale. Pertanto, non stupisce la ratio centripeta attuata dalla Janusverfassungsordnung [Ordinanza per la costituzione di JANUS] del 30/11/2001 nonché della Zentralstellengesetz [ Legge di centralizzazione ]del 15/03/1995

            In conclusione, possiamo denotare che l’ Art. 340bis CPS propone l’ interrogativo se le mafie, nella Confederazione Elvetica, possano meglio venir contrastate mantenendo o meno fermo il principio federalista del frazionamento su base cantonale del potere giudiziario ( Art. 123 comma 3° BV[92] ). Altresì, i Dottrinari svizzeri contemporanei paiono guardare con maggiore favore ai Sistemi centralisti dell’ Italia e della Francia. Chi scrive reca la sommessa opinione che un qualsivoglia modello costituzionale non migliora e non peggiora, a livello di Prassi, la funzionalità di un Ordinamento Giudiziario. In tal senso, può darsi che il principio di opportunità, unitamente al rigetto di certuni rigidi orpelli formalistici, recano ovunque ad una impronta positiva e benefica di ordine e di armoniosa sinergia operativa tra le preposte Autorità di contrasto alla criminalità organizzata

 

Garantismo e retribuzionismo nel contrasto alle mafie

Per quanto il qui di séguito enunziato asserto possa apparire impopolare, è incontestabile, anche

sotto il profilo deontologico, quanto sia doveroso mantenere il valore del garantismo di matrice accusatoria anche di fronte a gravi o gravissimi fenomeni di allarme sociale. Tale è, per l’ appunto, il caso della criminalità organizzata. D’ altra parte, il significato profondo della ratio rieducativa propria dei Diritti Penitenziari europei ( Art. 37 comma 1° CPS[93]; Art. 27 comma 3° Cost. it.[94] ) si traduce, in Dottrina, nella “ Definition des Täters als Bürger, der nicht nur als Gefahrenquelle für Rechtsgüter “ [ definizione del colpevole come un cittadino, che non rappresenta soltanto un fattore di pericolo per l’ ordinata convivenza sociale ] ( JAKOBS 1985 ). Dal che si evince la genuina e perenne coerenza garantistica dichiarata ai sensi dell’ Art 3 delle Regole Penitenziarie Europee del 1987[95], dal cui àmbito precettivo non è escluso nemmeno il condannato per reati associativi di stampo mafioso. I testé menzionati postulati di principio debbono, dunque, indurre a formulare un giudizio aspramente negativo con afferenza all’ ormai conclamata censura di incostituzionalità[96] inficiante Norme di evidente connotazione inquisitoria quali l’ Art. 41bis O.P. italiano[97]. Peraltro, a prescindere dal giustizialismo spiccio e qualunquista dell’ uomo della strada, consta che tutti i più recenti Autori svizzeri germanofoni ( DENCKER 1988; FREHSEE 1999; KUNZ 2001 ), se, da un lato, rimarcano senz’ altro l’ assai notevole gravità del crimine di stampo mafioso, purtuttavia, dall’ altro lato, difendono o, comunque, non negano il tradizionale principio di proporzionalità della pena ( Artt. 61 comma 1° cpv. 1°[98] nonché 66 comma 1° cpv. 2°[99] Regole Minime ONU del 1955 per il trattamento dei detenuti ). In concreto, i Dottrinari maggiormente accreditati criticano negativamente l’ eccessivo rigore del Diritto Penale e Penitenziario verso i rei di delitti associativi sul modello dei reati pp. e pp. dall’ Art. 260ter CPS, giacché rimane prioritario il brocardo per cui “keine Strafe ohne Gesetz” [ nulla poena sine lege ] ( DENCKER 1988 ). Particolarmente coraggiosa, inoltre, è la posizione di JAKOBS ( 1985 ), il quale non legittima il c.d. Stato di Polizia, benché il citato Autore riconosca la sussistenza, nei confronti dei reati di mafia, di un rigetto sociale talmente elevato che “ die Gefahr der Rechtsgutsverletzung nicht mehr toleriert wird “ [ il pericolo di recare danno allo Stato di Diritto non è più tollerabile ] ( JAKOBS, ibidem ). In buona sostanza, i diritti e le garanzie statuite a beneficio degli esponenti e dei gregari della malavita organizzata rimangono fermi pur se resta altrettanto severa la reazione dell’ Ordinamento per contrastare proficuamente l’ estrema Gefährlichkeit [ pericolosità ] ( rectius: Sozialschädlichkeit [ dannosità sociale ] – DENCKER 1988 - ) insita nei reati di natura macro-criminale. Persino BARATTA (1993) definisce il delitto mafioso, con una terminologia aspramente apodittica, “eine äusserliche Störung des Rechtfriedens“ [ un disturbo gravissimo per l’ ordine costituito ]. Ciononostante, il medesimo Autore, pur attestando più volte la tutt’ altro che astratta pericolosità sociale delle cosche criminali organizzate, non connette la grave antisocialità dei summenzionati crimini ad una diminuzione delle garanzie preposte, ante o post judicatum, alla protezione della dignità umana del reo ( Art. 3 dell’ Avamprogetto di Cpp unitario[100] ). In tal senso, i citati Dottrinari zurighesi inducono ad una più cosciente e ponderata percezione degli eccessi inquisitori insiti in assai retribuzionistiche Norme giuridiche italiane quali p.e. il già più volte contestato Art. 41bis O.P.

            Purtroppo, il menzionato approccio neoretribuzionistico ha pervaso, nell’ àmbito della common Law statunitense, parecchi e recenti testi di normazione preposti al contrasto della criminalità organizzata. Una delle più deprecabili conseguenze cui reca l’ errore neoretribuzionista statunitense consiste nella spersonalizzazione della responsabilità penale ( Art. 27 comma 1° Cost. it.[101] ). Purtroppo, tale principio di personalità della responsabilità penale non rinviene, in Svizzera, un’ enunciazione espressa né nel CPS, né nel BV, né nell’ Avamprogetto del Cpp unitario. Sicché la Confederazione rischia, specialmente con attinenza a reati associativi di stampo mafioso, che “der Feind werde zur << Unperson >> gemacht “ [ l’ infrattore viene spersonalizzato ] ( WOHLERS 2002 ). Malaugurevolmente, la deriva securutarista statunitense rischia di ammorbare pure il modello processualpenalistico elvetico. Se, per sciagura, la mitologia populistica e giustizialistica degli U.S.A. intaccasse la cogenza precettiva di nuove Norme quali p.e. gli Artt. 3 ( ut supra ), 9[102] o 12[103] dell’ Avamprogetto di Cpp federale unitario, il Diritto Processuale elvetico rischierebbe anch’ esso d’ incamminarsi sull’ oscuro sentiero della politicizzazione dei processi di mafia. Entro tale ottica, peraltro, vi è già, in Dottrina, chi rileva come “ Im politischen Strafprozess geht [ der Prozess, ndr ] nicht um Wahrheitsfindung, sondern um die Vernichtung von Feinden “ [ nei processi politicizzati, il processo mira non all’ accertamento della verità, bensì all’ annichilazione dell’ infrattore ] ( HANNOVER 1991 ). A titolo di corollario, ci preme precisare che la c.d. stagione dei maxiprocessi degli Anni Ottanta in Sicilia non fu totalmente e tecnicamente affrancata dalle tentazioni giustizialistiche di cui parla HANNOVER ( 1991 ). D’ altra parte, è incontestabile che esistono o, perlomeno, sono esistite manipolazioni mediatiche e conseguenti dis-percezioni sociali in tema di crimine organizzato. A tal proposito, DOUGLAS & OLSHAKER (1996) hanno dedicato, nell’ àmbito della Dottrina anglofona, un pregevole Studio riguardante l’ utilizzo strumentalizzato, da parte dell’ FBI statunitense, di statistiche non corrispondenti all’ incidenza reale del crimine organizzato. Tale manipolazione mediatica reca ad un ingiustificato allarme sociale ( “ Gefahren nicht anhand ihres tatsächlichen Ausmasses eingeschätz werden, sondern dies von der Kommunikation über die Gefahren abhängt. Deren realistische Einschätzung damit keine Selbstverständlichkeit ist. Es besteht ein gewisses Manipulationspotential Unsicherheit könne produziert werden … Manche Autoren befürchten, Politiker würden im Interesse künftiger Wahlkämpfe als Sicherheitsproduzenten auftreten oder hegen zumindest die sorge, das Gefährdungsstrafrecht würde zum Spielball der Tagespolitik. Auch die Bekämpfung organisierter Kriminalität wird teilweise in diesem Sinne betrachtet … Manipulation ist nicht nur durch die Medien, sondern auch durch die Polizei möglich “  [ I pericoli non vengono percepiti nella loro consistenza concreta, bensì essi vengono manipolati dagli organi di stampa. E’, pertanto, ovvio che ne consegue una percezione dei pericoli < sociali > tutt’ altro che realistica. Tale manipolazione mass-mediatica può produrre un senso di insicurezza < sociale > … Parecchi Autori, a seconda degli interessi delle campagne elettorali dei politici, gestiscono con disordine la tematica della pubblica sicurezza. Anche il tema del contrasto alla criminalità organizzata è a volte soggeto a tali manipolazioni … A volte è possibile che le manipolazioni mediatiche provengano non solo dai mass-media, ma anche dalla Polizia ] – STEGMANN 2004 - ). Le sopra esposte citazioni dottrinarie dimostrano che l’ ossessiva predicazione di un costante stato di emergenza legittimante misure preventive neoretribuzionistiche reca, più o meno consapevolmente, alla negazione del garantismo e dello Stato di Diritto. Giova notare che la presente tematica della distorsione informativa del/sul Carcere fu oggetto d’ analisi pure in Italia ( ROMANO 2004 ). Il testé citato Autore, in special modo, sottolineava come la prefata disinformazione rechi a posizioni stereotipate e confuse presso l’ opinione pubblica. Simile pure la tesi secondo cui l’ ipostatizzazione dell’ allarme sociale creato dalla criminalità organizzata reca ad un “ Verpolizeilichung des Strafverfahrens “ [ militarizzazione della Procedura Penale ] ( JAKOBS 1985 )

            Anche in Germania, la Dottrina giuspenalistica – ROXIN ( 1998 )e VOSS ( 2001 ) – ha dovuto, di fronte al dilagare del crimine organizzato, porsi il problema di bilanciare il valore del garantismo con gli opposti eccessi del retribuzionismo. Alcuni Autori recano il parere di conferire, senza troppe remore, un’ assai ampia autonomia investigativa alla P.G. . Sicché, anche nell’ àmbito di Atti processuali solitamente sottoposti ad una preventiva e rituale delega da parte dell’ A.G., tale accentuata indipendenza della P.G. si pone, detto con la terminologia manualistica tradizionale, come “ Mittel zur << Unterwanderung >> des Erfordernisses des Anfangsverdachtes für polizeiliche Ermittlungen “ [ passaggio intermedio e necessario per rafforzare gli indizi già posseduti dalla P.G. ]. Viceversa, un’ altra corrente di pensiero è protesa verso una deminutio del garantismo accusatorio soltanto in casi di stretta necessità; come quando p.e. gli indagati dell’ associazione per delinquere di stampo mafioso pongano o stiano tentando di porre in essere fattispecie delittuose di tale inaudita gravità da richiedere improcrastinabili interventi repressivi. In ogni caso, a prescindere dalle varie tesi degli Autori tedeschi, nella Confederazione restano ognimmodo separate l’ esigenza, da un lato, di velocizzazione degli interventi securitari manu militari dall’ esigenza, dall’ altro lato, di un’ escussione probatoria tassativamente ossequiosa verso il principio di legalità ( Art. 10 Avamprogetto Cpp unitario[104] )

            In conclusione, è possibile affermare che, specialmente in vista dell’ entrata in vigore del nuovo CPS, la Confederazione Elvetica possiede pleno jure tutti gli strumenti tecnico-formali finalizzati a garantire al reo un giusto processo. Il problema rimane, per la Svizzera come per l’ Italia, quello di riuscire ad evitare slanci giustizialistici fondati sul malcontento sociale scaturente dall’ impatto fortemente negativo cui recano taluni eclatanti episodi criminosi di natura mafiosa. Una delle grandi prove che attendono le varie Prassi giudiziarie nazionali della nuova Europa consiste proprio nella fedeltà al mantenimento del rigore tecnico, pur di fronte alle caotiche e devastanti emergenze sociali cui reca il crimine organizzato

 

Le Istituzioni anti-mafia in Svizzera

L’ opinione pubblica svizzera, a differenza di quanto è accaduto in Italia, maturò alquanto

tardivamente una vera e propria coscienza sociale attinente alla delittuosità associativa di stampo mafioso. In effetti, solo verso la fine degli Anni Ottanta del Novecento nacque, in seno alla P.A. federale, l’ idea di istituire una Commissione Parlamentare Antimafia, ovverosia la PUK EJPD, i cui lavori vennero ufficialmente inaugurati il 31 Gennaio 1989. Come immaginabile, le rationes poste a fondamento della PUK EJPD furono anzitutto[105]:

    1. la specificazione ed il rafforzamento dei ruoli propri della P.A. federale ( Abklärung des Vorgehens der Bundesbehörden )
    2. la lotta al riciclaggio ( der Bekämpfung der Geldwäscherei )
    3. la limitazione del traffico internazionale di stupefacenti ( international Drogenhandel ) alla luce della BetmG svizzera
    4. la creazione di cellule sovrannazionali di Polizia Giudiziaria ( Zusammenarbeit mit den kantonalen und ausländischen Stellen )

A prescindere dal successivo naufragio operativo della PUK EJPD, senz’ altro, almeno a

livello di Lavori Preparatori, è incontestabile che l’ eccessiva elasticità della BetmG nonché la lacuna cagionata dall’ assenza di Norme quali gli odierni Artt. 305bis e 305ter CPS avevano favorito la trasformazione della Svizzera, negli Anni Settanta ed Ottanta, in un paradiso fiscale e valutario. Ovverosia “ das Fehlen von Gesetzesbestimmungen über die Geldwäscherei hat es dem organisierten Verbrechen erleichtert, die Schweiz als Drehschreibe zu benutzen “  [  l’ errore del Legislatore in tema di riciclaggio fu quello di favorire indirettamente le organizzazioni criminali, le quali hanno approfittato dell’ Ordinamento svizzero per i loro comodi ] (BBl 1990 I 762). Del pari, la Confederazione, negli Anni Novanta, intendeva acquisire anch’ essa un Organo giurisdizionale che, similmente al modello della D.I.A. italiana ex Art. 3 D.L. 345/1991, svolgesse “ attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché indagini di P.G. relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso “[106]. In modo particolare, svariati Autori criticavano l’ eccessivo garantismo elvetico in tema di utilizzabilità probatoria delle intercettazioni telefoniche. Inoltre, non va dimenticato l’ ulteriore ostacolo alle indagini posto dalle varie Datenschutznormen [ Norme di protezione dei dati personali ] , le quali, nel nome del principio di privacy, sortivano uno sgradevole effetto inibitorio a danno del Lavoro di raccolta e rielaborazione delle prove da parte della Magistratura Inquirente ( “ das Sammeln von Informationen erfolgte zum Teil äusserst unsystematisch und zufällig “ [ la raccolta delle informazioni era in gran parte caratterizzata da un elevato grado di disordine e casualità ]  – BBl 1990 I 810 - )

            Alla luce del principio accusatorio, non sfuggì, in Dottrina, il fatto che, purtroppo, gli obiettivi esposti nei summenzionati Lavori Preparatori della PUK EJPD legittimavano gli intenti giustizialistici di certune fazioni politiche. Né, tantomeno, passarono inosservate le numerose e gravi violazioni poste in essere dalla PUK EJPD avverso il principio costituzionale elvetico constante nella protezione della c.d. sfera privata ( Art. 13 BV[107] ). Infatti, ferma restando la priorità socio-giuridica del contrasto alle mafie, ciononostante è altrettanto incontestabile che “ die Ermittlungs- und Untersuchungsorgane müssen und dürfen im Rahmen ihrer Kompetenzen die Tatsachen näher erforschen, welche die Verübung eines Deliktes nahelegen. Diese Tätigkeit kann mit harten Zwangsmassnahmen einhergehen, und auch ohne Zwang wird der Private durch Ermittlugen oder Untersuchungshandlungen, insbesondere bei der Erforschung persönlichen Freiheit und Entfaltung, die zu berücksichtigen ist. Den Strafbehörden sind daher nur unter bestimmten, gesetzlich verankerten Voraussetzungen Zwangsmassnahmen, Ermittlungen und Untersuchungen erlaubt „  [ la raccolta delle prove e la condotta degli stessi organi preposti alle attività d’ indagine deve o, perlomeno, può , nell’ àmbito delle rispettive competenze, ricostruire i fatti che recarono alla commissione di un deltto. Ora, tale ricostruzione investigativa dei fatti può, a volte, essere perseguita attraverso strumenti invasivi nei confronti della sfera privata degli indagati e, per tal via, l’ investigazione viola il principio di tutela della libertà personale. Pertanto, ribadiamo che il Diritto Penale deve essere limitato, a livello di metodi per la raccolta delle prove, esclusivamente entro le sole previsioni normative ] ( WALDER 1990 ). La testé acclusa citazione del pensiero del P.P. Walder richiama da vicino le equipollenti disposizioni circa il principio italiano di tutela della privacy introdotto nel 1996. In special modo, merita una citazione esplicita l’ Art. 21 D.L. 669/1996[108]

            Pare indispensabile enunziare pure una seconda critica alla PUK EJPD. Sotto il profilo processualpenalistico, il Lavoro della PUK EJPD è ( rectius: è stato ) inscindibile dalla previsione normativa di cui al già menzionato Art. 340bis CPS. D’ altronde, la medesima L.F. 22/12/1999, introducente, per l’ appunto, l’ Art. 340bis CPS, rappresentò uno dei maggiori traguardi raggiunti dalla PUK EJPD nel contesto della lotta alla criminalità organizzata. Ciononostante, non può essere sottaciuta la discrasia tale per cui il Legislatore elvetico, sotto il profilo formale, non tange né mette in dubbio il tradizionale principio di ripartizione cantonale del potere giudiziario ( Art. 123 comma 3° BV[109] ). Sotto il profilo sostanziale, tuttavia, è condivisibile la censura mossa da LOBSIGER (1999) nei confronti di un Ordinamento sempre più centralista e sempre più irriverente verso il modello costituzionale federale delle origini ( “ … die verfassungsrechtliche Zulässigkeit dieser Ausdehnung der Bundeskompetenzen ist fraglich “ [ si dubita sulla legittimità costituzionale di questa estensione delle competenze federali ]  – LOBSIGER 1999 - )

            Ormai, la Confederazione ha reimpostato la lotta alla criminalità organizzata sulla base di strutture istituzionali snellite dai lacci e dai lacciuoli di un certo qual formalismo sterile e fine a se stesso. Ne è prova la radicale riqualificazione interpretativa degli Artt. 15[110] e 17[111] della Legge sulla Procedura Penale Federale[112]. Parimenti, la PUK EJPD risulta ormai essere un sorpassato ricordo. Più specificamente, quattro furono le fasi cruciali dello scioglimento progressivo di tale Commissione:

1. 19/08/1992: con Ordinanza Federale, la PUK EJPD venne fusa per incorporazione nel B.A.P.

( Bundesamt für Polizeiwesen )

2. Botschaft 18/08/1993 e connesse disposizioni attuative: venne disposto un ulteriore

declassamento della PUK EJPD entro il B.A.P.

3. 01/09/1999: a mezzo Ordinanza Federale, la PUK EJPD mantenne la sola ( e residuale ) funzione

di raccolta delle notizie di reato conoscibili dal TPF ai sensi dell’ Art. 340bis CPS

4. 01/01/2001: a mezzo Ordinanza Federale, la PUK EJPD venne totalmente assorbita nel

Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia

            Al depauperamento delle funzioni prima esercitate dalla PUK EJPD, fece da contrappeso non solo un discutibile rafforzamento centripeto del TPF, ma anche l’ istituzione ( 15/03/1995 ) di un Pool Antimafia centralizzato e di rango federale. Tale Organo fu accompagnato, a decorrere dal 1° Gennaio 2001, dalla creazione di un possente apparato investigativo di P.G. appositamente costituito entro i ranghi della già preesistente Bundeskriminalpolizei. Nel 1997, alla Bundeskriminalpolizei furono attribuiti parecchi ulteriori compiti; in special modo, si procedette al miglioramento del complesso sistema di raccolta dati. Nel 2001, la predetta Criminal.Pol federale venne investita di ampi poteri. Pertanto, allo stato attuale, la Bundeskriminalpolizei risulta essere l’ organo supremo preposto, in maniera pressoché esclusiva, al contrasto dei delitti associativi di stampo mafioso. L’ apoteosi di siffatta imponente centralizzazione di potere si raggiunse, nel 1995, attraverso la promulgazione della Zentralstellengesetz deliberante, tra l’ altro, taluni importanti Concordati di collaborazione tra la Criminal.Pol. federale elvetica e l’ INTER.POL. . I recenti episodi terroristici di matrice islamica hanno ulteriormente favorito l’ estensione quantitativa dei poteri attribuiti alla Bundeskriminalpolizei

            In conclusione ed alla luce del più volte citato parere di LOBSIGER ( 1999 ), ciò che resta passibile di contestazione non è la genuinità del senso civico insito nella ratio delle Istituzioni anti-mafia in Svizzera. Altresì, il problema resta, piuttosto, la malcalibrata antinomia sussistente, tra, da un lato, il modello federale ex comma 3° Art. 123 BV e, dall’ altro lato, la natura empiricamente centralista connotante l’ attività della Bundeskriminalpolizei nonché del Dip. Fed. di Giustizia e Polizia. Così come è indubitabile il disagio scaturente dall’ apodittico centralismo processuale di cui all’ Art. 340bis CPS[113]. Soltanto la Prassi concreta e le sopravvenienze future forniranno ai Giuristi sia svizzeri sia italiani la risposta all’ interrogativo se un modello costituzionale federale o, viceversa, blandamente regionalista favorisca o, all’ opposto, osteggi il contrasto alla criminalità organizzata. Ciononostante, chi scrive reputa il testé menzionato dilemma alla stregua di una nominalistica elucubrazione, giacché la cogenza e l’ efficienza generalpreventiva di ogni Sistema Penale non risulta essere una variabile suscettibile di previsioni algebricamente e statisticamente certe. A volte, la realtà di tutti i giorni, le circostanze fattuali e la storia del crimine superano, nel bene o nel male, le aspettative dei più arguti Criminologi e dei più illustri Dottrinari.

 

La banca-dati JANUS in Svizzera e le equipollenti esperienze in Italia

La Bundeskriminalpolizei, a decorrere dal 1° Gennaio 2002, dispone di una banca-dati quasi

completamente computerizzata e denominata JANUS. Tale archivio informatico ha sopperito alle lacune pregiudicanti la funzionalità delle pregresse raccolte di dati su supporto cartaceo ( si trattava dei Sistemi FAMP, DOSIS, ISOK ed ISIS )

            Le principali rationes di JANUS sono catalogicamente enunziate nell’ Art. 2 J.V.[114]. Siffatti princìpi-guida si riassumono:

  1. nella repressione sistematica di ogni forma di criminalità organizzata in territorio svizzero
  2. nel miglioramento della sinergia collaborativa tra Polizie Cantonali, Organi investigativi di rango federale, Europol ed Interpol
  3. nell’ individuazione rapida di persone e/o beni sospetti
  4. nella raccolta ragionata di prove a fini processuali
  5. nella rielaborazione scientifica dei dati raccolti nell’ àmbito del contrasto alle mafie

Così come minuziosamente indicato negli Artt. 4[115] e 5[116] JV, JANUS è suddiviso in svariati

sottosistemi. In particolar modo, spiccano le Sezioni deputate alla raccolta delle intercettazioni telefoniche. A tal proposito, vale la pena di notare che agli UU.PP.GG. della Bundeskriminalpolizei è richiesta la minuziosa conoscenza non soltanto di parecchie lingue nazionali straniere, ma anche di numerose ed ostiche inflessioni dialettali. Entro tale ottica, almeno a livello di Prassi investigativa, l’ Art. 351quinquies CPS[117] risulta essere, alla prova dei fatti, assai meno garantista rispetto a Norme italiane quali gli Artt. dal 266 al 271 C.p.p. italiano ( ovverosia il Capo IV, Titolo III del Libro III C.p.p. italiano, rubricato Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni )

            Fatta salva la perenne diatriba intorno al principio di rispetto della privacy, la banca-dati JANUS non ha destato, almeno sino ad ora, soverchi problemi interpretativi. Più che altro, si ripropone il dilemma se ed in che misura accentrare la gestione di JANUS in mano alla P.A. federale. Infatti, l’ attuale monopolizzazione verticale di JANUS si pone in contrasto con il rispetto delle autonomie cantonali in tema di giurisdizione penale ( LOBSIGER ut supra ed Art. 123 comma 3° BV[118] )

            A livello comparativo, le funzioni attribuite alla banca-dati elvetica JANUS sono adempiute, in Italia, dal SISDE e dal SISMI. Ciononostante, l’ alquanto vago D.L. 345/1991 non specifica con sufficiente nitore quale sia il ruolo ulteriore del Ministero dell’ Interno, della Presidenza del Consiglio nonché dell’ Alto Commissariato per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso. Pertanto, le numerose lacune del testé citato D.L. 345/1991 finiscono per accentuare il già di per sé elevato ruolo precettivo della Prassi

Ciò premesso, resta fermo che soltanto i risultati operativi concreti potranno, nel corso degli anni a venire, svelare se le potenzialità organizzative di JANUS siano o meno autenticamente funzionali. Così come le sopravvenienze future dimostreranno se l’ attuale erosione progressiva della sovranità cantonale costituisca, per la Svizzera, un ostacolo o, viceversa un pregio ai fini della repressione delle mafie.


 

NOTE

[1]              le citazioni in lingua tedesca recano la relativa traduzione a latere dei brani riportati

[2]              in tal senso, cfr. anche con i pareri dottrinari di VAN DIJK 1980 nonché di KLAPPER 1960

[3]              Art. 416 comma 1° C.P. Associazione per delinquere ( semplice )

                Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’ associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni

[4]              Art. 416 bis comma 1° C.P. Associazione di tipo mafioso

                Chiunque fa parte di un’ associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni

[5]              Art. 260ter CPS Organizzazione criminale

                Chiunque partecipa ad un’ organizzazione che tiene segreti la struttura ed i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione

                Il Giudice può attenuare la pena se l’ agente si sforza d’ impedire la prosecuzione dell’ attività criminale dell’ organizzazione

                E’ punibile anche chi commette il reato all’ estero, se l’ organizzazione esercita od intende esercitare l’ attività criminale in tutto od in parte in Svizzera.

[6]              simile il parere di STEGMANN ( 2004 ): “ … organisierte Kriminalität als Gefahrenpotential im Sinne des Feindstrafrechts eingeschätz wurde “ [ … la criminalità organizzata va qualificata alla stregua di un potenziale pericolo nel senso del Diritto criminale ]

[7]              v. Art. 416bis comma 1° C.P.

[8]              v. Art. 416 comma 1° C.P.

[9]              a tal proposito cfr. anche con BBl 1993 III 298: “ Geheimhaltung meint nicht die mit Delinquenz regelmässig verbundene Diskretion, sondern die qualifizierte, systematische Abschottung, die namentlich durch eine weitreichende Arbeitsteilung und Spezialisierung erreicht werden kann, welche den Einblick in das Gesamtgefüge der Organisation nur den höchsten Chargen vorbehält. Das Geheimhaltungselement kann sodann realisiert werden, indem sich die Organisation durch das Betreiben von erlaubten Unternehmungen und den Aufbau eines entsprechenden Beziehungsnetzes eine legale Fassade gibt „ [l’ omertà non coincide con il concetto generale della discrezione normalmente connaturata ad un legame delinquenziale, bensì essa consiste in una segretezza sistematica, la quale si acuisce man mano che si sale la scala delle gerarchie. Tale omertä, tuttavia, non impedisce l’ esercizio di attività imprenditoriali legali, le quali permettono all’ organizzazione stessa di nascondersi dietro ad una parvenza di legalità]

[10]            a tal proposito cfr. anche con BBl 1993 III 300: “ Die Zweckverfolgung der Organisation muss in jedem Fall auf die Begehung von Delikten gerichtet sein, die nach Schweizer Rechtsauffassung Verbrechen darstellen “ [ il fine cui tende l’ associazione per delinquere deve, in ogni caso, consistere in illeciti che, ai sensi dell’ Ordinamento normativo svizzero, vanno valutati come reati perseguibili a norma di Legge ]

[11]            Art. 1 comma 1° D.L. 25 Luglio 1992, nr° 349:

                Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia

                Fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle Provincie siciliane nell’ àmbito di operazioni di sicurezza e controllo del territorio e di prevenzione di delitti di criminalità organizzata, sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare delle Forze armate, posti a loro disposizione dalle competenti Autorità militari ai sensi dell’ Art. 1 della Legge 1° Aprile 1981 nr° 121 e dell’ Art. 19 del Testo Unico delle Legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 383/1934 e successive modificazioni, nonché delle norme di esecuzione vigenti

[12]            v. il Botschaft recante data 30/06/1996 nonché i Lavori Preparatori alla GwG ( Legge federale anti-riciclaggio ) promulgata il 10/10/1997

[13]            Botschaft zum 1. Massnahmenpaket ( 1989 ) e, soprattutto, Botschaft zum 2.Massnahmenpaket ( 1993 )

[14]            Art. 123a comma 2° cpv. 1° B.V.: E’ possibile redigere nuove perizie solo qualora nuove conoscenze scientifiche permettano di dimostrare che il criminale può essere curato e dunque non rappresenta più alcun pericolo per la collettività

[15]            Art. 203 C.P. Pericolosità sociale

                Agli effetti della Legge Penale è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’ Articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla Legge come reati

                La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’ Articolo 133

[16]            interessante, a tal proposito, il concetto di “ white-collar-crime “ ( SUTHERLAND 1949 ): “ lo white-collar-crime è una condotta antisociale tesa all’ arricchimento, che viene praticata da persone in posizione di grande prestigio sociale e all’ interno della loro professione, abusando della fiducia pubblica che necessariamente si concede alla loro categoria e al tempo stesso presupponendo un comportamento rispettoso della Legge da parte di tutti gli altri. Tali delinquenti, tuttavia, si sforzano di rimanere nell’ àmbito legale o, almeno, apparentemente legale. Né essi né l’ opinione pubblica sono coscienti della criminosità delle loro azioni o questa consapevolezza è rimossa. Le azioni appartengono al gruppo dei delitti di intelligenza astratta di tipo mediato “

[17]            Art. 305bis CPS Riciclaggio di denaro

                Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’ accertamento dell’ origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito con la detenzione o con la multa

                Nei casi gravi, la pena è della reclusione fino a cinque anni o della detenzione. La pena privativa della libertà è cumulata con la multa fino ad un milione di Franchi. Vi è caso grave, segnatamente, se l’ autore

        a              agisce come membro di un’ organizzazione criminale

        b              agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio

        c              realizza una grossa cifra d’ affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio

                L’ autore è punibile anche se l’ atto principale è stato commesso all’ estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto

[18]            Art. 305ter CPS Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione

                Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell’ identità dell’ avente economicamente diritto, è punito con la detenzione fino ad un anno, con l’ arresto o con la multa

                Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare gli indizi che permettono alle Autorità svizzere preposte al perseguimento penale ed alle Autorità federali designate dalla Legge di sospettare che i valori patrimoniali provengono da un crimine

[19]            Art. 260ter CPS Organizzazione criminale

                Chiunque  partecipa ad un’ organizzazione che tiene segreti la struttura ed i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione

                Il giudice può attenuare la pena ( Art. 66 ) se l’ agente si sforza d’ impedire la prosecuzione dell’ attività criminale dell’ organizzazione

                E’ punibile anche chi commette il reato all’ estero, se l’ organizzazione esercita od intende esercitare l’ attività criminale in tutto od in parte in Svizzera. L’ Articolo 3 numero 1 capoverso 2 CPS è applicabile

[20]            Art. 59 comma 3° CPS Confisca di valori patrimoniali

                Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un’ organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti ad una persona che abbia partecipato o sostenuto un’ organizzazione criminale ( Art. 260ter ) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’ organizzazione

[21]            Art. 9 GwG Obbligo di comunicazione

                L’ intermediario finanziario che sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali, oggetto di una relazione d’ affari,

  •                 sono in relazione con un reato conformemente all’ Articolo 305bis CPS,
  •                 provengono da un crimine
  •                 sottostanno alla facoltà di disporre di un’ organizzazione criminale ( Art. 260ter nr° 1 CPS ),

                deve darne comunicazione senza indugio all’ Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l’ Articolo 23 ( Ufficio di comunicazione )

                Non soggiacciono all’ obbligo di comunicazione gli avvocati ed i notai che sottostanno al segreto professionale conformemente all’ Articolo 321 CPS

[22]            Art. 111 Cost. commi 3,4 e 5: Nel processo penale, la Legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’ accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facolta, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’ interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’ accusa e l’ acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

                Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’ imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’ interrogatorio da parte dell’ imputato o del suo difensore.

                La Legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’ imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita

[23]            Art. 500 Cpp:    Contestazioni nell’ esame testimoniale

                Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto od in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero.

                Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.

                Le parti possono procedere alla contestazione anche quando il teste rifiuta o comunque omette, in tutto od in parte, di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni

                Le dichiarazioni utilizzate per la contestazione possono essere valutate dal Giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata.

                Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l’ attendibilità.

                Le dichiarazioni acquisite a norma del comma 4 sono valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, anche per le modalità della deposizione o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso ovvero risultano altre situazioni che hanno compromesso la genuinità dell’ esame

                Le dichiarazioni assunte dal Giudice a norma dell’ Articolo 422 costituiscono prova dei fatti in esse affermati, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente Articolo.

[24]            Art. 503 Cpp   Esame delle parti private

                Il Presidente dispone l’ esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria ed imputato

                L’ esame si svolge nei modi previsti dagli Artt. 498 e 499. Ha inizio con le domande del difensore o del Pubblico Ministero che l’ ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del Pubblico Ministero e dei Difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato e dell’ imputato. Quindi, chi ha iniziato l’ esame può rivolgere nuove domande.

                Fermi i divieti di lettura e di allegazione, il Pubblico Ministero ed i Difensori, per contestare in tutto od in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia già deposto

                Si applica la disposizione dell’ Art. 500 comma 3

                Le dichiarazioni alle quali il Difensore aveva diritto di assistere ed assunte dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria su delega del Pubblico Ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3

                La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiaraaioni rese a norma degli Artt. 294, 299 comma 3ter, 391 e 422

[25]            Art. 8 D.L. 152/1991    ( Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’ attività amministrativa )

                Per i delitti di cui all’ Art. 416bis del Codice Penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto Articolo ovvero al fine di agevolare l’ attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell’ imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’ attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’ Autorità di Polizia o l’ Autorità Giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’ individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell’ ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà

                Nei casi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni dell’ Articolo 7

                Quando le attenuanti previste dal comma 1 sono state applicate per effetto di false o reticenti dichiarazioni, si procede alla revisione della sentenza su richiesta del Procuratore Generale della Corte d’ Appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza medesima.

                Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Titolo IV del Libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il Giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena

                Nel corso del giudizio di revisione il Giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, può disporre la sospensione delle misure alternative alla detenzione e l’ applicazione delle misure cautelari previste dalla Legge.

                Le pene previste per il reato di calunnia sono aumentate fino ad un terzo quando risulta che il colpevole abbia commesso il fatto allo scopo di usufruire di benefici di cui ai commi 1 e 2. L’ aumento è fino alla metà se uno dei benefici è stato conseguito

[26]            Art. 260ter comma 2° CPS    Organizzazione criminale

                Il Giudice può attenuare la pena se l’ agente si sforza d’ impedire la prosecuzione dell’ attività criminale dell’ organizzazione

[27]            Art. 305ter comma 2° CPS: Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare gli indizi che permettono, alle Autorità svizzere preposte al perseguimento penale ed alle Autorità federali designate dalla Legge, di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine

[28]            comma 2° Art. 260ter CPS

[29]            Art. 648bis C.P.    Riciclaggio

                Fuori dei casi di concorso di reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazioni ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’ identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni

                La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’ esercizio di un’ attività professionale

                La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore, nel massimo, a cinque anni.

                Si applica l’ ultimo comma dell’ Articolo 648

[30]            Art. 4 D.LGS. 374/1999    Obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette

                Ai soggetti che esercitano, ai sensi dell’ Artcolo 1 comma 1, le attività indicate alle lettere a), b),c),d),g),i), e m), nonché ai soggetti indicati nell’ Articolo 3, si applicano gli obblighi di identificazione e di registrazione previsti nell’ Articolo 13 commi 1,2,3 e 4 del Decreto Legge 15 Dicembre 1979 nr° 625, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 Febbraio 1980, nr° 15, come sostituito dall’ Articolo 2 della Legge nr° 197/1991, e gli obblighi di segnalazione previsti dall’ Articolo 3, commi 1 e 2 della Legge nr° 197/1991

                Ai soggetti che esercitano, ai sensi dell’ Articolo 1 comma 1 le attività indicate alle lettere e), f), h) e l), si applicano gli obblighi di identificazione e registrazione, previsti nell’ Articolo 13 commi 1,2,3 e 4 del Decreto Legge 15 Dicembre 1979 nr° 625, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 Febbraio 1980 nr° 15, come sostituito dall’ Articolo 2 della Legge nr° 197/1991

                Per i soggetti che esercitano le attività previste nell’ Articolo 1 comma 1 lettere a), b), e), f), h) ed l), gli obblighi di identificazione dei clienti e di registrazione delle operazioni si assolvono integrando i dati richiesti in applicazione degli Articoli 119, 120, 128 e 135 del T.U.L.P.S. e quelle del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 Maggio 1940 nr° 635. Per i soggetti che esercitano le attività di cui all’ Articolo 1 comma 1 lettera d), gli obblighi di identificazione dei clienti e di registrazione delle operazioni si assolvono integrando i dati richiesti a norma dell’ Articolo 1760 nr° 3 del Codice Civile e comportano l’ indicazione del valore catastale dell’ immobile oggetto della mediazione e delle parti interessate

                Per i soggetti che esercitano l’ attività indicata nell’ Articolo 1 comma 1 lettera i), gli obblighi di identificazione e registrazione previsti dall’ Articolo 13 commi 1, 2, 3 e 4 del Decreto Legge 15 Dicembre 1979 nr° 625, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 Febbraio 1980 nr° 15, come sostituito dall’ Articolo 2 della Legge nr° 197/1991, si applicano anche per le operazioni di acquisto o di cambio di “ fiches “ o altri mezzi di gioco di valore superiore a 3 milioni di lire. Si osservano le disposizioni dell’ Articolo 3bis della Legge 197/1991 e dell’ Articolo 16 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 Maggio 1940 nr° 635

                Alle segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni dell’ Articolo 3 della Legge nr° 197/1991 ed il regime di riservatezza previsto nell’ Articolo 3bis della stessa Legge

                Negli approfondimenti che coinvolgono le competenze di altre pubbliche Amministrazioni od Enti Pubblici, questi collaborano con l’ UIC, integrando le segnalazioni con gli elementi utili desumibili dagli archivi in loro possesso. Rimane fermo il regime di riservatezza previsto per gli archivi di Polizia

                Le Autorità competenti a norma dell’ Articolo 1 comma 2, gli Organi cui sono demandate le attività di controllo ed il Nucleo Speciale di Polizia valutaria della Guardia di Finanza, nell’ àmbito delle rispettive competenze, segnalano all’ UIC le ipotesi di omissione delle segnalazioni previste dall’ Articolo 3 della Legge nr° 197/1991, rilevate nell’ effettuazione di ispezioni o nell’ esercizio di altre forme di controllo nei confronti dei soggetti che svolgono le attività indicate nell’ Articolo 1

                Avendo riguardo alla diversa natura delle attività indicate nell’ Articolo 1, il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, di concerto con le altre Amministrazioni interessate, su proposta dell’ UIC, stabilisce:

  •                 le modalità di identificazione della clientela e di registrazione delle operazioni e dei rapporti con essa intrattenuti, anche con riferimento all’ ipotesi di frazionamento ed all’ individuazione di dati ulteriori rispetto a quelli richiesti dalle disposizioni contenute nel presente Decreto e nella Legge nr° 197/1991 e alle modalità della loro tenuta
  •                 le linee di indirizzo per l’ individuazione delle operazioni di cui all’ Articolo 3 della Legge nr° 197/1991

[31]            Art. 41 commi 2 e 3 Cost. italiana   

                Non può svolgersi [ l’ iniziativa economica privata, ndr ] in contrasto con l’ utilità sociale od in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana

                La Legge determina i programmi ed i controlli opportuni perché l’ attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

[32]            Art. 94 comma 2 cpv. 2 B.V.:    Principi dell’ Ordinamento Economico

                “ … [ la Confederazione ed i Cantoni, ndr ] contribuiscono, con l’ economia privata, al benessere ed alla sicurezza economica della popolazione “

[33]            Art. 305bis CPS    Riciclaggio di denaro

                Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’ accertamento dell’ origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito con la detenzione o con la multa

                Nei casi gravi, la pena è della reclusione fino a cinque anni o della detenzione. La pena privativa della libertà è cumulata con la multa fino ad un milione di Franchi

                Vi è caso grave segnatamente se l’ autore:

  1.         agisce come membro di un’ organizzazione criminale
  2.         agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio
  3.         realizza una grossa cifra d’ affari od un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio

                L’ autore è punibile anche se l’ atto principale è stato commesso all’ estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto

[34]            Art. 305ter CPS:    Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione

                Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell’ identità dell’ avente economicamente diritto, è punito con la detenzione fino ad un anno, con l’ arresto o con la multa

                Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare gli indizi che permettono alle Autorità Svizzere preposte al perseguimento penale ed alle Autorità Federali designate dalla Legge di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine

[35]            Art. 305 ter comma 2° CPS

                Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare gli indizi che permettono alle Autorità Svizzere preposte al perseguimento penale ed alle Autorità federali designate dalla Legge di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine

[36]            si traduca “ reato proprio “, in tanto in quanto realizzabile soltanto da parte di chi possiede la qualifica specifica di operatore od intermediario finanziario ( “ Chiunque, a titolo professionale…”, Art. 305ter CPS, incipit )

[37]            Art. 305 CPS    Favoreggiamento

                Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale od alla esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli Articoli 42 a 44 e 100bis, è punito con la detenzione

                E’ parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od alla esecuzione all’ estero di una pena privativa della libertà o di una misura di sicurezza una persona perseguita o condannata all’ estero per un crimine menzionato nell’ Articolo 75bis

                Se fra il colpevole e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il Giudice può prescindere da ogni pena

[38]            lett. a) comma 2° cpv. 2° Art. 305bis CPS

[39]            occultamento di valori a beneficio di un’ associazione per delinquere di stampo mafioso

[40]            lett. b) comma 2° cpv. 2° Art. 305bis CPS

[41]            concorso ( pienamente consapevole ) in associazione per delinquere di stampo mafioso

[42]            lett. c) comma 2° cpv. 2° Art. 305bis CPS

[43]            il senso di tale lemma include pure l’ allusione ad un guadagno ( indebito ) personale. Nel senso che dalla correità scaturisce un vantaggio pecuniario diretto e consapevole

[44]            Art. 416bis C.P.    Associazione di tipo mafioso

                Chiunque fa parte di un’ associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da tre a sei anni

                Coloro che promuovono, dirigono od organizzano l’ associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni

                L’ associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire o di ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali

                Se l’ associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma

                L’ associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’ associazione, di armi o materiale esplodente, anche se occultate o tenute in luogo di deposito

                Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto od in parte con il prezzo, il prodotto, od il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà

                Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commetere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’ impiego

                Le disposizioni del presente Articolo si applicano anche alla camorra ed alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso

[45]            Art. 416 C.P.    Associazione per delinquere

                Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’ associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni

                Per il solo fatto di partecipare all’ associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni

                I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori

                Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni

                La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più

[46]            Art. 305bis comma 3° CPS

                L’ autore è punibile anche se l’ atto principale è stato commesso all’ Estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto

[47]            comma 4° cpv. 2° Art. 2 B.V.

[48]            “ Art. 305bis StGB in erster Linie die Rechtspflege in der Durchsetzung des staatlichen Einziehungsanspruchs schützen soll, wobei nicht nur die schweizerische, sondern auch die ausländische Rechtspflege geschütz wird “ [ l’ Art. 305bis CPS deve anzitutto essere preposto al fine di tutelare lo Stato di Diritto, ma tale tutela deve essere rivolta non solo al fine di proteggere l’ ordinamento svizzero, bensì anche gli ordinamenti stranieri ] (ACKERMANN 1998)

[49]            espressione coniata da STRATENWERTH ( 1999 )

[50]            Art. 305ter comma 2° CPS

[51]            trattasi dell’ equipollente elvetivo della Commissione Parlamentare Antimafia dell’ Italia

[52]            Art. 7 GwG:    Obbligo di allestire e conservare documenti

                L’ intermediario finanziario deve allestire i documenti relativi alle transazioni effettuate e ai chiarimenti previsti dalla presente Legge in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d’ affari come pure sull’ ottemperanza alle disposizioni della presente Legge

                Deve conservare i documenti in modo da soddisfare entro un congruo termine eventuali richieste di informazioni da parte delle Autorità di perseguimento penale

                L’ intermediario finanziario è tenuto a conservare i documenti per almeno dieci anni a contare dalla cessazione della relazione d’ affari o dalla conclusione della transazione

[53]            Art. 9 GwG    Obbligo di comunicazione

                L’ intermediario finanziario che sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali, oggetto di una relazione d’ affari, sono in relazione con un reato conformemente all’ Articolo 305bis CPS, provengono da un crimine o sottostanno alla facoltà di disporre di un’ organizzazione criminale ( Articolo 260ter nr° 1 CPS ), deve darne comunicazione senza indugio all’ Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l’ Articolo 23 (Ufficio di Comunicazione)

                Non soggiacciono all’ obbligo di comunicazione gli avvocati ed i notai che sottostanno al segreto professionale conformemente all’ Articolo 321 CPS

[54]            Art. 59 comma 3° CPS:

                Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un’ organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti ad una persona che abbia partecipato o sostenuto un’ organizzazione criminale sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’ organizzazione

[55]            Art. 179 sexies CPS:    Messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini

                Chiunque fabbrica, importa, esporta, acquista, immagazzina, possiede, trasporta, consegna a un terzo, vende, noleggia, presta o, in qualsiasi altro modo, mette in circolazione apparecchi tecnici destinati specificamente all’ ascolto illecito o alla presa illecita di suoni od immagini, fornisce indicazioni per fabbricarli, oppure fa propaganda a loro favore, è punito con la detenzione o con la multa.

                Il terzo, nel cui interesse l’ agente ha operato, è passibile della stessa pena, qualora conoscesse l’ infrazione e non abbia fatto tutto il possibile per impedirla. Se il terzo è una persona giuridica, una società in nome collettivo od in accomandita od una ditta individuale, il capoverso 1 è applicabile a coloro che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa

[56]            Art. 247 CPS    Strumenti per la falsificazione ed uso illegittimo di strumenti

                Chiunque, al fine di farne uso indebito, fabbrica o si procura strumenti per la contraffazione o l’ alterazione di monete, carta moneta, biglietti di banca o valori di bollo ufficiali, chiunque fa uso indebito di strumenti coi quali si fabbricano monete, carta moneta, biglietti di banca o valori di bollo ufficiali, è punito con la detenzione

[57]            Art. 707 C.P.    Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli

                Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, o per mendicità, o essendo ammonito o sottoposto ad una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l’ attuale destinazione, è punito con l’ arresto da sei mesi a due anni

[58]            Art. 708 C.P.    Possesso ingiustificato di valori

                Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell’ Articolo precedente, è colto in possesso di denaro od oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l’ arresto da tre mesi ad un anno

[59]            si traduca “ nocività potenziale “. Oppure anche “ futura pericolosità ( sociale ) “

[60]            Art. 340 CPS    Giurisdizione federale – Limiti

                Sono sottoposti alla giurisdizione federale:

                i reati previsti nei titoli primo e quarto e negli Articoli 140, 156, 189 e 190, in quanto diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale, contro Magistrati federali, contro membri dell’ Assemblea federale, contro il Procuratore Generale della Confederazione o contro il suo Sostituto

                i reati previsti negli Articoli 137-141, 160 e 172ter, in quanto concernano locali, archivi e documenti di missioni diplomatiche e posti consolari

                la presa d’ ostaggio ai sensi dell’ Articolo 185, se la coazione è diretta contro Autorità federali o estere

                i crimini ed i delitti previsti negli Articoli 224-226

                i crimini ed i delitti previsti nel titolo decimo e concernenti le monete, la cartamoneta o i biglietti di banca, come pure i valori di bollo ufficiali, le altre marche ufficiali della Confederazione ed i pesi e le misure

                i crimini ed i delitti previsti nel titolo undicesimo, in quanto si tratti di documenti federali

                i reati previsti nell’ Articolo 260bis e nei titoli tredicesimo a quindicesimo e diciassettesimo, in quanto diretti contro la Confederazione o le sue Autorità, contro la volontà popolare in elezioni, votazioni e domande di referendum o d’ iniziativa federali o contro l’ Autorità o la giustizia federali; inoltre, i crimini ed i delitti previsti nel titolo sedicesimo ed i reati commessi da un membro di un’ Autorità Federale o da un Funzionario Federale, o diretti contro la Confederazione, previsti nei titoli diciottesimo e diciannovesimo; infine le contravvenzioni previste negli Articoli 329-331

                i crimini ed i delitti politici che sono causa o conseguenza di torbidi tali da rendere necessario un intervento federale armato

                Sono inoltre sottoposti alla giurisdizione federale i reati previsti nel titolo dodicesimo

                Sono fatte salve le disposizioni contenute in Leggi federali speciali concernenti la competenza del Tribunale Penale Federale

[61]            Art. 340bis CPS    Indagini in caso di criminalità organizzata, finanziamento del terrorismo e criminalità economica

                Sono, inoltre, sottoposti alla giurisdizione federale i reati previsti negli Articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies, nonché i crimini commessi da un’ organizzazione criminale ai sensi dell’ Articolo 260ter, a condizione che i reati:

  1.         siano stati commessi prevalentemente all’ estero
  2.         siano stati commessi in più Cantoni e non abbiano riferimento prevalente in uno di essi

                In caso di crimini di cui ai Titoli secondo ed undicesimo, il Ministero Pubblico della Confederazione può

                aprire un’ inchiesta qualora:

  1.         siano realizzate le condizioni di cui al capoverso 1
  2.         nessuna Autorità Cantonale preposta al procedimento penale si occupi della causa o l’ Autorità Cantonale preposta al procedimento Penale solleciti dal Ministero Pubblico della Confederazione la ripresa della Procedura

                L’ apertura di un’ inchiesta secondo il capoverso 2 determina la competenza della giurisdizionale federale

[62]            L.F. 22/12/1999 ( Nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica )

[63]            Art. 102 Cost. it. commi 1° e 2°:

                La funzione giurisdizionale è esercitata da Magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ Ordinamento Giudiziario

                Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi, presso gli Organi giudiziari ordinari, Sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla Magistratura

                La Legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’ amministrazione della Giustizia

[64]            Art. 30 comma 1 BV    Procedura Giudiziaria

                Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d’ essere giudicato da un Tribunale fondato sulla Legge, competente nel merito, indipendente ed imparziale. I Tribunali d’ eccezione sono vietati

[65]            Art. 31 BV    Privazione della libertà

                Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla Legge e secondo le modalità da questa prescritte.

                Chi è privato della libertà ha il diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha, in particolare, il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti

                Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha il diritto di essere prontamente tradotto davanti al Giudice. Il Giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha il diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole

                Chi è privato della libertà in via extra-giudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento

[66]            leading-case “ Pizza Connection “ e leading-case “ Libanon Connection “ ( Anni Ottanta )

[67]            Art. 32 BV    Procedura Penale

                Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato

                L’ accusato ha il diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli. Deve essergli data la possibilità di far valere i diritti di difesa che gli spettano

                Il condannato ha il diritto di far esaminare la sentenza da un Tribunale superiore. Sono eccettuati i casi in cui il Tribunale federale giudica come istanza unica

[68]            Art. 13 Cost. it.

                La libertà personale è inviolabile

                Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell’ Autorità Giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla Legge

                In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla Legge, l’ Autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che debbono essere comunicati entro quarantotto ore all’ Autorità Giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto

                E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà

                La Legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva

[69]            Ordinanza Federale 19/08/1992; Botschaft 18/08/1993 e relativa Legge Federale; Ordinanza Federale 01/09/1999

[70]            Ordinanza Federale 01/01/2001

[71]            Art. 123 comma 3° BV    Diritto Penale

                L’ organizzazione dei Tribunali, la procedura giudiziaria e l’ amministrazione della giustizia in materia penale competono ai Cantoni

[72]            Art. 3 BV    Federalismo

                I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione

[73]            “ Sowohl der Öffentlichkeit als auch den Strafverfolgungsorganen schein es an Sensibilität bezüglich organisierter Kriminalität und Gelwäscherei zu fehlen, hätte doch zumindest ein Teil der Fälle den Tatbestand der Finanzierung des Betäubungsmittelverkehrs nach Art. 19 Ziff. 1 Abs. 7 BetmG „ [ sia l’ opinione pubblica sia lo stesso apparato dell’ Amministrazione Giudiziaria manifestano una notevole sensibilità verso il problema della criminalità organizzata e del riciclaggio poiché a tali fenomeni va ascritta gran parte degli introiti dei produttori di stupefacenti, così come p. e p. dall’ Art. 19 comma 1 cpv. 7 della Legge Federale sugli stupefacenti ] ( ARZT 1989 ); cfr. pure, sul tema, BBl 1990 I 758

[74]            Art. 340bis comma 1° CPS:

                Sono ... sottoposti alla giurisdizione federale i reati previsti negli Articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies, nonché i crimini commessi da un’ organizzazione criminale ai sensi dell’ Articolo 260ter ...

[75]            “ Ich bin mit Herrn Zimmerli durchaus enig, dass wir wirklich ernsthaft prüfen müssen, ob sich – trotz dieser lobenswerten Anstrengungen der Kantone auf dem Konkordanzwegmittelfristig nicht mindestens eine teilweise Vereinheitlichung des Strafprozessrechtes auf Bundesebene aufdrängt “ [ Io sono d’ accordo con Zimmerli, specialmente alla luce del fatto che noi dobbiamo prendere in considerazione forme di punizione più severe, anche se, a dire il vero, sono già di per sé lodevoli i tentativi, da parte dei Cantoni ed in ottemperanza agli Accordi Intercantonali, di accentrare nelle mani della Magistratura federale una cospicua parte delle competenze relative al Diritto Processuale Penale ]  ( On. KOLLER 1993 )

[76]            Art. 3 D.L. 345/1991:    DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA ( D.I.A. )

                E’ istituita, nell’ àmbito del Dipartimento della Pubblica sicurezza, una Direzione investigativa antimafia (DIA) con  il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di Polizia Giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o, comunque, ricollegabili all’ associazione medesima

                Formano oggetto delle attività di investigazione preventiva della Direzione investigativa antimafia le connotazioni strutturali, le articolazioni ed i collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalità operative di dette organizzazioni, nonché ogni altra forma di manifestazione delittuosa alle stesse riconducibile, ivi compreso il fenomeno delle estorsioni

                La Direzione investigativa antimafia, nell’ assolvimento dei suoi compiti, opera in stretto collegamento con gli Uffici e le strutture delle Forze di Polizia esistenti a livello centrale e periferico

                Tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo della DIA. Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria dei Servizi centrali ed interprovinciali di cui all’ Articolo 12 del decreto-legge 13 Maggio 1991 nr° 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 Luglio 1991 nr° 203, devono costantemente informare il personale investigativo della DIA, incaricato di effetuare indagini collegate, di tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque in possesso e sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predetto personale, gli accertamenti e le attività investigative eventualmente richiesti. Il predetto personale dei Servizi centrali ed interprovinciali della Polizia di Stato, dell’ Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, a decorrere dal 1° Gennaio 1993, è assegnato alla DIA, nei contingenti e con i criteri e le modalità determinati con decreto del Ministro dell’ Interno, di concerto con i Ministri della Difesa e delle Finanze

                All’ Alto Commissariato per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, ferme restando le attribuzioni previste dal decreto legge 6 Settembre 1982 nr° 629, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 Ottobre 1982 nr° 726 e successive modificazioni ed integrazioni, è attribuita la responsabilità generale delle attività svolte dalla DIA, delle quali riferisce periodicamente al Consiglio Generale di cui all’ Articolo 1, e competono i provvedimenti occorrenti per l’ attuazione, da parte della DIA, delle direttive emanate a norma del medesimo Art. 1

                Alla DIA è preposto un direttore tecnico-operativo scelto tra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, ed ufficiali di grado non inferiore a Generale di Brigata dell’ Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alla criminalità organizzata. Il Direttore della DIA partecipa alle riunioni del Consiglio Generale di cui all’ Articolo 1, cui riferisce sul funzionamento dei servizi posti alle sue dipendenze e sui risultati conseguiti

                Con gli stessi criteri indicati al comma 6 è assegnato alla DIA un vice-direttore con funzioni vicarie

                La DIA si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell’ Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza

                Il Ministro dell’ Interno, sentito il Consiglio Generale di cui all’ Articolo 1, determina l’ organizzazione della DIA, secondo moduli rispondenti alla diversificazione dei settori d’ investigazione ed alla specificità degli Ordinamenti delle Forze di Polizia interessate, fermo restando che, in ogni caso, nella prima fase, l’ organizzazione è articolata come segue:

  1.         reparto investigazioni preventive
  2.         reparto investigazioni giudiziarie
  3.         reparto relazioni internazionali ai fini investigativi

                Alla determinazione del numero e delle competenze delle divisioni in cui si articolano i reparti di cui al comma

                8 si provvede con le modalità e procedure indicate nell’ Articolo 5, settimo comma, della Legge 1 Aprile 1981 nr° 121 e successive modificazioni ed integrazioni. Con le stesse modalità e procedure si provvede alla predisposizione ed all’ assegnazione del personale ai reparti ed alle divisioni, secondo principi di competenza tecnico-prefessionale e con l’ obiettivo di realizzare, nei confronti dei titolari degli Uffiuci predetti di pari livello, una sostanziale parità ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio della rotazione degli incarichi

                In attuazione di quanto stabilito nel presente Articolo, con decreto del Ministro dell’ Interno, da adottarsi nel

                termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno dettate norme per l’ unificazione nella DIA di tutte le attività dell’ Ufficio dell’ Alto Commissariato che riguardano compiti assegnati dal presente decreto al medesimo organismo

[77]            palese, a tal proposito, l’ accentualta ratio centralista connotante il D.L. 345/1991 convertito, con modificazioni, nella L. 410/1991 ( Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata )

[78]            Art. 340bis comma 1° lett. a) e b)

                   ... a condizione che i reati:

  1.         siano stati commessi prevalentemente all’ estero
  2.         siano stati commessi in più Cantoni e non abbiano riferimento prevalente in uno di essi

[79]            “ si ha rinvio altrove quando le norme dell’ Ordinamento A richiamano il Diritto dell’ Ordinamento B, le cui Norme richiamano il Diritto dello Ordinamento C. Nell’ ipotesi di rinvio altrove, la catena si spezza solo se il Diritto di C utilizza, come criterio di collegamento, il domicilio ( in caso diverso, la catena proseguirebbe, con il rischio che, subito od in un momento ulteriore, si cada nel circolo inestricabile del rinvio indietro ). In questa eventualità si suole dire che il Diritto dell’ Ordinamento C accetta il rinvio” ( MOSCONI 1997 )

[80]            Art. 8 Cpp italiano:    Regole generali

                La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato

                Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l’ azione o l’ omissione

                Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone

                Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ ultimo atto diretto a commettere il delitto

[81]            Art. 9 Cpp italiano    Regole suppletive

                Se la competenza non può essere determinata a norma dell’ Articolo 8, è competente il Giudice dell’ ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’ azione o dell’ omissione

                Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell’ imputato

                Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ Ufficio del Pubblico Ministero che ha provveduto per primo ad iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall’ Articolo 335

[82]            Art. 10 Cpp italiano    Competenza per reati commessi all’ estero

                Se il reato è stato commesso interamente all’ estero, la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell’ arresto o della consegna dell’ imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi

                Se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ Ufficio del PubblicoMinistero che ha provveduto per primo ad iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall’ Articolo 335

                Se il reato è stato commesso in parte all’ estero, la competenza è determinata a norma degli Articoli 8 e 9

[83]            Art. 2 comma 1° Cpp italiano    Cognizione del giudice

                Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito

[84]            il presente passo allude al Botschaft BBl 1998 1557

[85]            Art. 7 L.F. sulla Procedura Penale   

                Il Tribunale federale conosce, in materia penale, di tutte le cause che la legislazione federale pone nella sua competenza

[86]            Art. 8 L.F. sulla Procedura Penale

                Il Tribunale federale è parimenti tenuto a giudicare le cause penali che gli sono deferite dalla legislazione di un Cantone. Le disposizioni su questa attribuzione di competenza debbono essere sottoposte all’ approvazione dell’ Assemblea Federale

[87]            in corso di revisione totale

[88]            Art. 340bis comma 2 CPS

                In caso di crimini di cui ai titoli secondo ed undicesimo, il Ministero Pubblico della Confederazione può aprire un’ inchiesta qualora:

  1.         siano realizzate le condizioni di cui al capoverso 1
  2.         nessuna Autorità cantonale preposta al procedimento penale si occupi della causa o l’ Autorità cantonale preposta al procedimento penale solleciti dal Ministero Pubblico della Confederazione la ripresa della Procedura

 

[89]            Art. 340bis comma 3 CPS:

                L’ apertura di un’ inchiesta secondo il capoverso 2 determina la competenza giurisdizionale federale

[90]            Art. 28 Cpp italiano    Casi di conflitto

                Vi è conflitto quando, in qualsiasi stato e grado del processo:

  1.            uno o più giudici ordinari ed uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona
  2.            due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona

                Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il

                contrasto sia tra giudice dell’ udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest’ ultimo

[91]            Art. 30 Cpp italiano    Proposizione del conflitto

                Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di Cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione con l’ indicazione delle parti e dei difensori

                Il conflitto può essere denunciato dal Pubblico Ministero in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia è presentata nella Cancelleria di uno dei Giudici in conflitto, con dichiarazione scritta e motivata alla quale è unita la documentazione necessaria. Il Giudice trasmette immediatamente alla Corte di Cassazione la denuncia e la documentazione, nonché copia degli Atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l’ indicazione delle parti e dei difensori, con eventuali osservazioni

                L’ ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo sui procedimenti in corso

[92]            Art. 123 comma 3° BV

                L’ organizzazione dei Tribunali, la Procedura giudiziaria e l’ amministrazione della giustizia in materia penale competono ai Cantoni

[93]            Art. 37 comma 1° CPS   

                Esecuzione delle pene di reclusione e di detenzione

                Le pene di reclusione e di detenzione debbono essere eseguite in modo da esercitare sul condannato un’ azione educativa e da preparare il suo ritorno alla vita libera. L’ esecuzione deve anche favorire la riparazione del torto causato alla persona lesa. Il condannato è obbligato al Lavoro. Per quanto ciò sia possibile, egli sarà occupato in un Lavoro conforme alle sue attitudini e che lo metta in grado di guadagnarsi la via dopo la liberazione

[94]            Art. 27 comma 3° Cost. it. :

                Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e debbono tendere alla rieducazione del condannato

[95]            Art. 3 Regole Penitenziarie Europee del 1987:

                Les buts du traitement des détenus doivent etre de préserver leur santé et de sauvegarder leur dignité et, dans la mesure où la durée de la peine le permet, de développer leur sens des responsabilités et de les doter de compétences qui les aideront à se réintégrer dans la société, de vivre dans la légalité et de subvenir à leur propres besoins après leur sortie de prison

[96]            v. Corte Costituzionale, Sentenza 351 del 18 Ottobre 1996

[97]            Art. 41bis O.P. italiano:

                Situazioni di emergenza

                In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell’ Istituto interessato od in parte di esso l’ applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l’ ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto

                Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell’ interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresì facoltà di sospendere, in tutto od in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell’ Articolo 4bis, l’ applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente Legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza

                Sui reclami avverso i provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia emessi a norma del comma 2 è competente a decidere il Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione sull’ Istituto cui il condannato, l’ internato o l’ imputato è assegnato; tale competenza resta ferma anche nel caso di trasferimento disposto per uno dei motivi indicati nell’ Articolo 42

[98]            Art. 61 comma 1° cpv. 1° Regole Minime ONU del 1955 per il trattamento dei detenuti

                Il trattamento non deve accentuare l’ esclusione dei detenuti dalla società ma, al contrario, ispirarsi al principio che essi continuano a farne parte

[99]            Art. 66 comma 1° cpv. 2° Regole Minime ONU del 1955 per il trattamento dei detenuti

                Occorre tener conto del passato sociale e penale del condannato, delle sue capacità ed attitudini fisiche e mentali, delle sue disposizioni personali, della durata della pena e delle possibilità di riclassificazione

[100]           Art. 3 Avamprogetto di Cpp unitario

                Rispetto della dignità umana

                A tutti gli stadi della procedura, le Autorità penali rispettano la dignità della persona implicata nel procedimento

                Esse osservano, in particolare, il principio della buona fede ed il divieto dell’ abuso di diritto. Esse garantiscono l’ uguaglianza e l’ equità di trattamento di tutte le persone implicate nel procedimento e riconoscono loro il diritto di essere sentite

                Non sono ammessi metodi di acquisizione delle prove lesivi della dignità umana

[101]           Art. 27 comma 1° Cost. it.

                La responsabilità penale è personale

[102]           Art. 9 Avamprogetto di Cpp unitario

                Principio Accusatorio

                Un reato può essere giudicato da un Tribunale soltanto se, dopo aver espletato la procedura preliminare, il Procuratore Pubblico ha rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale competente una persona determinata sulla base di fatti descritti con precisione

                Sono fatte salve le procedure del decreto d’ accusa e di contravvenzione penale

[103]           Art. 12 Avamprogetto di Cpp unitario

                Ne bis in idem

                La persona condannata o assolta in Svizzera con sentenza passata in giudicato non può essere nuovamente perseguita per lo stesso reato

                Sono fatti salvi la riapertura di un procedimento abbandonato, l’ annullamento di una multa nella procedura di contravvenzione penale e la revisione del procedimento

[104]           Art. 10 Avamprogetto di Cpp unitario

                Principio di evasione formale

                I procedimenti penali possono essere evasi soltanto nelle forme previste a tal fine dalla Legge

[105]           BBl 1989 I 541

[106]           Art. 3 comma 1° D.L. 345/1991 ( stralcio )

[107]           Art. 13 BV

                Protezione della sfera privata

                Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e via telecomunicazioni

                Ognuno ha diritto d’ essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali

[108]           Art. 21 D.L. 669/1996:

                Divieto di comunicazione e diffusione

                Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all’ Articolo 7

                Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell’ Articolo 9 comma 1 lettera e)

                Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell’ Articolo 29 commi 6 e 7

                La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse

  1.         qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi
  2.         quando siano richieste dai soggetti di cui all’ Articolo 4 comma 1 lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l’ osservanza delle norme che regolano la materia

[109]           Art. 123 comma 3° BV

                L’ organizzazione dei Tribunali, la procedura giudiziaria e l’ amministrazione della giustizia in materia penale competono ai Cantoni

[110]           Art. 15 Procedura Penale Federale

                Il Procuratore Generale[ della Confederazione, ndr ] dirige le indagini della Polizia Giudiziaria. Sostiene l’ accusa davanti ai Tribunali della Confederazione. Può intervenire davanti ai Tribunali cantonali nelle cause penali istruite secondo la Legge federale sul diritto penale amministrativo

[111]           Art. 17 Procedura Penale Federale

                La Polizia Giudiziaria [ della Gendarmeria Federale, ndr ] è diretta dal Procuratore generale [ della Confederazione, ndr ] ed è sorvegliata dal Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia

                Essa è esercitata

  1.         dai Ministeri Pubblici dei Cantoni
  2.         dai funzionari ed impiegati di Polizia della Confederazione e dei Cantoni
  3.         dagli altri funzionari ed impiegati della Confederazione e dei Cantoni, nei limiti delle loro attribuzioni

                Al Ministero Pubblico federale sarà assegnato il personale necessario perché possa assicurare in modo uniforme il servizio delle inchieste e delle informazioni nell’ interesse della sicurezza interna ed esterna della Confederazione. Esso opererà, di regola, di concerto con le Autorità di Polizia competenti dei Cantoni. In ogni singolo caso darà loro notizia delle sue indagini non appena lo scopo o lo stadio dell’ inchiesta lo consenta

[112]           in corso di Revisione totale

[113]           malcelatamente perplesso, in sede di redazione dei Lavori Preparatori alla Zent.G., pure l’ On. Zimmerli, il quale, nella sua qualità di portavoce della preposta Commissione Legislativa, dichiarava nel 1994: “ … die Schaffung von Zentralstellen des Bundes im Strafverfolgungsbereich angesichts der skizzierten verfassungsrechtlichen Ausgangslage Zukunft hat. Das heisst, es ist durchaus damit zu rechnen, dass im Zuge der Bereinigung der Kompetenzaufteilung zwischen dem Bund und den Kantonen weitere solche Strukturen geschaffen werden, die vernünftigerweise alle nach den gleichen Prinzipien und Kriterien tätig sein sollten “ [ la creazione di un Ufficio Centrale della Polizia Giudiziaria Federale reca con sé, sotto il profilo della legittimità costituzionale, una potenziale deviazione dal nostro modello di Costituzione . Ovverosia, possiamo affermare che, secondo noi, nell’ àmbito della ripartizione delle competenze tra organi federali ed organi cantonali sarebbe stato meglio creare nuove strutture conformi a principi e criteri maggiormente razionali e nitidi ] ( ZIMMERLI 1994 )

[114]           Art. 2 J.V.    Scopo del sistema d’ informazione

                JANUS serve a facilitare:

  1.                 i compiti legali d’ informazione, coordinamento ed analisi della Polizia Giudiziaria federale
  2.                 l’ esecuzione di indagini preliminari ed inchieste di Polizia Giudiziaria nell’ àmbito delle competenze materiali della Confederazione
  3.                 la collaborazione della Polizia Giudiziaria federale con le Autorità Cantonali preposte al perseguimento penale e con i servizi di Polizia Giudiziaria dei Cantoni, nella misura in cui partecipino, nell’ àmbito delle loro competenze, alla lotta contro la criminalità internazionale

        d.            la collaborazione della Polizia Giudiziaria federale con le Autorità di Stati esteri nella lotta contro la criminalità internazionale    

        e.             le Autorità Cantonali preposte al perseguimento penale ed i servizi di Polizia Giudiziaria dei Cantoni nelle indagini preliminari e nelle inchieste di Polizia Giudiziaria che non coprono la giurisdizione federale e non rientrano nel campo d’ applicazione delle Legge federale del 15 Giugno 1934 sulla Procedura Penale ( PP ), della LUC e della LMSI

        f.             l’ amministrazione dei documenti e fascicoli elaborati dalla Polizia Giudiziaria federale

[115]   Art. 4 JV    Struttura di JANUS

        JANUS è composto dai seguenti sottosistemi:

  1.         Persone e precedenti , in cui sono registrati dati ed informazioni sulle persone ed i precedenti che le riguardano, raccolti nell’ àmbito di indagini preliminari, di indagini di Polizia Giudiziaria oppure di fonti accessibili al pubblico
  2.         Giornale, in cui sono registrate, su ogni caso, informazioni raccolte nell’ àmbito di indagini preliminari, indagini di Polizia Giudiziaria oppure di fonti accessibili al pubblico ( in particolare sorveglianza di telecomunicazioni, osservazioni, verbali d’ inchiesta )
  3.         Sistema del rapporto di Polizia, in cui sono iscritti e gestiti i rapporti e le denuncie necessari all’ adempimento dei compiti
  4.         Controllo delle pratiche e delle scadenze, in cui sono registrate le informazioni necessarie per il controllo delle pratiche
  5.         Informazioni generali, in cui sono registrate altre informazioni utili e necessarie per l’ adempimento dei compiti quali dati di elenchi telefonici, estratti di giornale, descrizione delle competenze degli uffici oppure dati desunti da fonti accessibili al pubblico
  6.         Lessici tecnici, repertori e metodi operativi nel settore della criminalità
  7.         Rapporto di situazione, in cui sono registrati i rapporti sulla situazione nazionale ed internazionale
  8.         Analisi, in cui sono registrati tutti i risultati dei mandati di analisi
  9.         Blüte, in cui sono registrati tutti i tipi di valuta falsa ed i metodi operativi di falsificazione

[116]           Art. 5 JV    Struttura dei sottosistemi << Persone e precedenti >> e << Giornale >>

                Il sottosistema << Persone e precedenti >> comprende:

  1.         i dati di base relativi all’ identità delle persone
  2.         i precedenti, vale a dire dati relativi ai fatti, classificati secondo categorie di reati
  3.         i sottocampi che permettono tra l’ altro di marcare gli elementi di confronto, segnatamente con terzi, nel testo di un precedente e di effettuare consultazioni in base a tali elementi di confronto. L’ elenco completo dei sottocampi figura nell’ allegato 1

                Il sottosistema << Giornale >> comprende:

  1.         l’ intestazione: i dati relativi ai giornali allestiti nell’ àmbito di una pratica
  2.         iscrizioni: dati in merito ad ogni singolo fatto

                I dati di base con relativi precedenti oppure l’ intestazione con relative iscrizioni costituiscono assieme un

                blocco di dati

                Nei sottosistemi << Persone e precedenti >> e << Giornale >>, i dati raccolti nell’ àmbito di un’ indagine preliminare, di un’ indagine di Polizia Giudiziaria dopo l’ apertura da parte di un’ Autorità istruttoria o di fonti accessibili al pubblico sono classificate in tre categorie distinte

[117]           Art. 351quinquies CPS    Protezione dei dati

                Lo scambio di informazioni di polizia criminale è retto dai princìpi della L.F. del 20 Marzo 1981 sull’ assistenza internazionale in materia penale nonché dagli statuti e regolamenti dell’ INTERPOL dichiarati applicabili dal Consiglio Federale

                La L.F. del 19 Giugno 1992 sulla protezione dei dati regge lo scambio d’ informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse ed all’ identificazione di sconosciuti e per scopi amministrativi

                L’ Ufficio federale di Polizia può trasmettere informazioni direttamente agli uffici centrali nazionali di altri Stati, se lo Stato destinatario soggiace alle prescrizioni dell’ INTERPOL in materia di protezione dei dati

[118]           Art. 123 comma 3° BV

                L’ organizzazione dei Tribunali, la Procedura Giudiziaria e l’ Amministrazione della Giustizia in materia penale competono ai Cantoni

[119]           Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht ( Z.Str.R. )

[120]           Strafverteidiger, Juristische Fachzeitschrift ( St.V. )

[121]           Kritische Vierteljahreszeitschrift ( Krit.V. )

[122]           Berner Institut für Bankrecht

[123]           ZStrR

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