Il turista in quanto vittima
Il turista in quanto vittima
Quando pensiamo al turismo, pensiamo a qualcosa di piacevole e rilassante, di alternativo alle fatiche e alle preoccupazioni dello studio e del lavoro. Il viaggio è spesso un tempo sospeso, spazio di libertà e di benessere. In tutte le attività umane, però, possono emergere aspetti delittuosi. Senza spingersi verso usi estremi del turismo come il “turismo omicidiario”, termine eccessivamente metaforico per indicare le spedizioni che alcuni uomini dall’Italia e non solo effettuavano verso Sarajevo negli anni ‘90 durante l’assedio, per sparare ed uccidere persone innocenti, piuttosto mi riferisco a quella persona, legittimamente definita come turista, che si trova vittima di un reato a sfondo patrimoniale, relazionale o violento durante il proprio soggiorno in un paese diverso da quello di residenza.
Secondo la Routine Activity Theory (Cohen, Felson, 1979) è necessaria la combinazione di tre elementi affinché il rischio di vittimizzazione aumenti: un bersaglio idoneo (la vittima o un bene della vittima), un autore motivato ed un guardiano capace, un individuo cioè che sia presente nel momento del fatto e che intervenga in aiuto alla vittima. Il contesto turistico favorisce questa combinazione, il viaggiatore infatti si trova in un ambiente non familiare e con abitudini temporaneamente modificate, di conseguenza la sua capacità di valutazione del rischio sarà ridotta.
Da un punto di vista vittimologico, gli studi del professor Guglielmo Gulotta (1976, 1980) sulle predisposizioni vittimogene evidenziano come alcune condizioni situazionali aumentino l’esposizione al crimine, senza in alcun modo colpevolizzare la vittima per ciò che ha subito. Nel contesto turistico tali condizioni aumentano, ed il turista porta con sé caratteristiche che lo rendono particolarmente vulnerabile: l’assenza di reti sociali di supporto, la difficoltà ad orientarsi, l’abbigliamento difforme da quello locale, la conoscenza limitata delle norme locali e la barriera linguistica. Tali condizioni comportano una maggiore esposizione del turista a specifiche forme di criminalità. Non si tratta di ingenuità, bensì di una vulnerabilità strutturale legata alla condizione del viaggio.
Inoltre, si aggiunge un ulteriore elemento: il turista è un soggetto temporaneo, di passaggio. Questa condizione contribuisce ad abbassare la percezione della gravità del danno subìto. Le istituzioni in aggiunta - seppur in possesso di strumenti di tutela per il turista - talvolta tendono a non riconoscere il turista in quanto vittima, in questo modo la vittima diviene invisibile. Tale condizione non si riferisce all’evento, che viene eluso, bensì al riconoscimento sociale e istituzionale dello status di vittima.
Inoltre, come spiega Monzani (2013) la vittima per riconoscersi come tale ha bisogno di avere piena consapevolezza del suo status e di ciò che ha subìto, talvolta questi fattori possono incidere anche sulla lucidità della persona.
A sostegno di ciò, il turista spesso è privo di una rete di supporto immediata: la distanza geografica dai propri affetti può ostacolare la richiesta di aiuto e la presentazione di una denuncia, ma anche la scarsa familiarità con le procedure locali potrebbe generare nella vittima un sentimento di smarrimento, indotta a minimizzare l’accaduto e talvolta a non denunciare il fatto.
Il problema non termina con la vittimizzazione primaria, che consiste nell’evento criminale.
Piuttosto, come evidenziano diversi studi vittimologici, la vittimizzazione può anche essere secondaria e/o terziaria.
Per cominciare, la vittimizzazione secondaria si verifica nel momento in cui la vittima, nel raccontare l’accaduto a persone care o a figure istituzionali, non si sente adeguatamente creduta, accolta e tutelata. Dubbi impliciti sulla condotta della vittima e commenti ironici o minimizzanti possono aumentare il senso di ingiustizia e di isolamento della vittima. In questo caso è la psiche a soffrirne maggiormente in quanto incide sul ricordo del viaggio e sulla percezione di una eventuale sicurezza futura. Inoltre, l’eventuale difficoltà linguistica o la scarsa familiarità con il sistema giuridico locale possono rendere l’interazione complessa.
Per quanto concerne la vittimizzazione terziaria, essa si riferisce all’eventualità in cui l’esito del procedimento giudiziario sia distante dalle aspettative della persona offesa. Anche in questo caso, la distanza tra esperienza soggettiva del danno e risposta formale dello Stato può creare nella vittima una sensazione di mancato riconoscimento.
Purtroppo per il turista, che per definizione a un certo punto è costretto a rientrare nel proprio Paese, non potrà partecipare in prima persona alla definizione del procedimento, la distanza quindi che intercorre potrebbe definire una rottura del rapporto tra la vittima e il sistema di tutela, contribuendo ad aumentare ulteriormente la sua invisibilità.
Si trasforma così il bisogno di vacanza in bisogno di aiuto e sostegno.
In questa prospettiva, risulta molto significativa la proposta di Guglielmo Gulotta (2022) relativa all’introduzione di una Polizia Turistica specializzata nella protezione del turista. In questo modo si potrebbe verificare una risposta più immediata e orientata all’ascolto e all’assistenza della vittima, riducendo il rischio di ulteriori vittimizzazioni.
Riconoscere il turista come possibile vittima non corrisponde alla tendenza di alimentare una narrazione allarmistica del viaggio, tantomeno scoraggiare il turista a partire. Al contrario, significa prendere consapevolezza di una vulnerabilità strutturale e sociale, che richiede strumenti di tutela ed una risposta istituzionale adeguati alle specifiche necessità dei turisti-vittime. Quando si parla di prevenzione non si vuole colpevolizzare la vittima per non essere stata abbastanza attenta, bensì l’obiettivo è quello di garantire il diritto alla sicurezza anche a individui che non frequentano quel territorio quotidianamente, ma che lo stanno vivendo temporaneamente.
Solo attraverso il totale riconoscimento dello status di vittima, unitamente ad interventi mirati e una maggiore sensibilità nei suoi confronti, il turista potrebbe non più essere invisibile o marginale da un punto di vista giuridico e criminologico, ma diventerebbe un soggetto pienamente riconosciuto e tutelato.