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T-Red: facciamo chiarezza su funzionamento e limiti

Nota alla sentenza della Cassazione Civile n. 6988/2022 sulle modalità di utilizzo e di legittimità del T-Red
T-Red
T-Red

Dispositivo T-Red semaforico

Come premessa tecnica cognitiva è bene chiarire in cosa consiste lo strumento meccanico del c.d. T-Red istallato sui semafori di nuova generazione. Il T-Red è un dispositivo di videoregistrazione, per lo più utilizzato nelle aree stradali di incrocio regolate da semafori; il fine utilitaristico e non di sicurezza stradale è quello di rilevare e di conseguenza sanzionare amministrativamente tutti coloro che passano il tratto stradale ritenuto particolarmente pericoloso, o sul quale viene richiesta peculiare attenzione, quando la segnaletica luminosa è di colore rosso.

Occorre chiarire che il T-Red è solo uno dei diversi sistemi di rilevazione infrazioni stradali, il più comune e per consuetudine il più adottato per snellire gli accertamenti di contravvenzione alla  normativa stradale, che altrimenti sarebbe impraticabile; in un certo senso è assimilabile al conosciutissimo VAR (Video Assistant Referes) nelle situazioni dubbie in tema calcistico di falli o altre scorrettezze.

Il funzionamento del dispositivo è semplificato: consiste in due telecamere di cui una a colori per il controllo del colore semaforico ed una a infrarossi, per la lettura corretta dei numeri e lettere identificativi della targa e quindi del veicolo in circolazione. Nel momento in cui la colonna semaforica segnala il giallo o il rosso, il T-Red entra in funzione, controllando quindi tutti quei veicoli che attraversano, superandolo, il semaforo quando è già rosso.

Nella suddetta evenienza, il meccanismo in scatto sequenziale fotografa in serie sessanta immagini al secondo; una sequela di movimenti del veicolo attenzionato. Per mezzo poi di un software speciale, l’Unità Centrale, dopo aver visionato quanto prodotto in serie, sceglie sei immagini attinenti all’infrazione; quelle che nel dettaglio evidenziano – con difficoltà di contestazione – l’infrazione stradale.

Le foto prescelte, insieme ad una serie di metadati dell’infrazione al Codice della Strada, vengono trasmesse attraverso fibre ottiche al Comando della Polizia Municipale che, dopo aver attenzionato e rilevato in seconda battuta la stessa infrazione, potrà redigere il verbale con la sanzione prevista per l’infrazione e spedirne il contenuto al titolare del veicolo.

Il T-Red et similia può legittimamente essere installato ed utilizzato sotto determinate condizioni:

a)     le sanzioni inquadrino in maniera ottimale l’incrocio;

b)     sia evidente il passaggio con il semaforo rosso;

c)     la segnaletica orizzontale non sia ingannevole (deve esistere una sola linea di arresto evidente e chiara):

d)     i tempi in cui permane il colore giallo non devono essere ristretti ovvero accorciati al fine di incrementare il quantitativo di sanzioni.

Il Codice della Strada stabilisce che passare con la lanterna rossa, comporta la multa di 41 euro e la detrazione di due punti dalla patente; l’infrazione può rilevarsi con strumenti elettronici ed automatici, anche senza la presenza delle forze di Polizia.

È un divieto noto a tutta la collettività utente delle strade cittadine ed extraurbane di attraversare l’assetto stradale o un incrocio semaforico quando lo stesso semaforo è di colore rosso; nonostante la regola generale evidenziata, vi sono delle eccezioni che stabiliscono in tale condizione ovvero di attraversamento nonostante il rosso che la multa spiccata non sia valida.

Ragionevolezza vuole è bene chiarirlo che, qualunque colore riporti il semaforo, è sempre fondamentale ridurre la velocità in corrispondenza delle intersezioni prestando attenzione maggiore. Sostanzialmente viene richiesta una diligenza maggiore, rispetto a quella prestata dall’automobilista medio, che agli incroci semaforizzati tende ad accelerare la velocità di marcia invece che rallentarla per prudenza.

In presenza della luce gialla bisogna fermarsi, ovviamente se le condizioni lo consentono, nessuna eccezione è stabilita per evitare la sanzione economica (artt. 41 e 146 Codice della Strada) che prevede l’esborso di 167 euro, maggiorati sino a 222 euro nelle ore notturne con riduzione di sei punti in patente.

È raccomandabile inoltre osservare al retrovisore al fine di intuire il comportamento del veicolo che immediatamente segue.

La regola standard con il semaforo rosso che prevede l’arresto immediato dietro la linea di demarcazione stradale, stabilisce le stesse sanzioni degli articoli di legge suindicati ed in aggiunta la sospensione della patente da uno a tre mesi, se, nell’arco temporale di un biennio l’infrazione è stata commessa più di una volta. Se altrimenti ci si arresta oltrepassando la linea di stop  marcatrice dell’arresto, è prevista una multa di 42 euro che in notturna sale a 56 euro e la sottrazione di due punti dalla patente.

L’importo inoltre è aumentato di 1/3 e viene comminato se l’irregolarità viene commessa dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, ma può ridursi del 30% se si provvede al pagamento entro e non oltre i 5 gg. dalla notifica.

Sottolineando che lo scopo principale dei segnali semaforici è quello di permettere di circolare su strada in sicurezza, è da chiarire che se l’incrocio non è ritenuto sufficientemente pericoloso (considerando la pericolosità ai sensi dell’art. 2050 Codice civile) per gli utenti, non è da ritenersi necessario posizionare l’apparecchio T-Red o analoghi. Piuttosto, se accade tale evenienza, si incorre nell’eccesso di potere compiuto dall’ente locale Comune.

La sanzione stradale  in tal caso ,dunque, può, ritenersi nulla solo se la presenza del T-Red è ritenuta necessaria per tutelare massimamente la sicurezza automobilistica e dei pedoni.

Altro punto da non disattendere, per accertare se la multa subita sia valida o meno, è il regolare funzionamento della segnaletica semaforica. Il T-Red in qualità di strumento tecnologico, non viene meno ad errori meccanici; per tale ragione è legittimo fare ricorso nel qual caso ci si trovi multati.

Il dubbio sollevato in merito a quanto sopra, è stato sciolto definitivamente dalla Corte di legittimità che con sentenza n, 6988 del 3 marzo 2022 ha affermato che il verbale sarebbe nullo: “in quanto il dispositivo non era stato validamente utilizzato in modalità automatica, mancando la lanterna ripetitiva dopo l’intersezione”.

Ne consegue dunque che la rilevazione è da ritenersi valida solo se gli apparecchi forniscono documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell’intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l’attraversamento, oppure la lanterna ripetitiva dopo l’intersezione”.

A conferma di quanto detto sopravviene altra legittimità per rendere forte la giurisprudenza sul tema.

 

Claram ac definitivam interpretationem

Con terminologia anglosassone viene definito Red Delay (ritardo rosso) i regolatori di durata (programmabili in alcuni secondi) della luce gialla del semaforo.

Il rilevamento dell’infrazione, funziona in questo modo, ossia: trascorso il tempo programmato di durata del giallo, l’immediata attivazione del sistema collegato (plurimi sistemi: Vista Red o Photo-Red ed il T-Red) video-fotografa, con duplice fotocamera l’eventuale passaggio di mezzi con il rosso.

La Cassazione, con pronuncia del 26 gennaio 2022, n. 2305, ha stabilito che la durata del giallo deve essere compresa tra i 3 ed i 5 secondi, senza che possa scendere al di sotto di tale limite temporale.

In sostanza si stabilisce: “nei casi come quelli i cui si discute sulla legittimità  della tempistica del T-Red o Red Delay, si applica la risoluzione ministeriale n. 67906 del 2007, la quale stabilisce il principio secondo cui il c.d. Red Delay non può essere inferiore a tre secondi […] gli accertamenti debbono attestare il tempo minimo con il supporto dei fotogrammi”.

Inoltre, fermamente viene ribadito che: “in tema di violazioni del C.d.s., è la citata risoluzione del Ministero dei trasporti che regola, in assenza di apposite indicazioni del codice della strada , il tempo di accensione della luce gialla del semaforo, la cui durata non può essere inferiore ai tre secondi in corrispondenza al tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50Km/h, pur rimanendo possibile procedere all’impostazione di un intervallo superiore”.

Da ciò, in punto di diritto, in relazione ai tempi di permanenza della luce semaforica gialla, atteso che la norma prevede che l’automobilista deve adeguare la velocità allo stato dei luoghi, può ritenersi congrua una durata superiore ai tre secondi.

Sul tema, v’è da dire che non esiste una vera prescrizione che imponga un’apposita segnaletica relativa alla presenza del sistema di rilevazione elettronica in prossimità delle istallazioni semaforiche; la validità delle multe in assenza della segnaletica de qua, è stata ultoneamente affermata dalla Corte di Cassazione  con sentenza n. 8415 del 27/04/2016, con la suddetta si è chiarito infatti che: “non vi è alcun obbligo di adeguata e preventiva segnalazione della rilevazione operata dal T-Red”.

Ne discende che: “il verbale di contravvenzione elevato sulla base di quanto ha registrato un’apparecchiatura di cui l’automobilista era del tutto ignaro resta valido ed inoppugnabile”. In tale senso si segue quanto espresso dal Ministero dei Trasporti nella circolare del 2013, dove si afferma che l’obbligo di presegnalazione deve considerarsi esistente solamente per l’autovelox e non per i sistemi semaforici di rilevamento fotografico [Vedi articolo di Giuseppe Mommo: “la Cassazione sulla durata del Red Delay e le multe con Vista Red,  del 26 febbraio 2022, in:  Velletri life online].

 

Conclusioni

A conclusione di quanto dissertato si rileva dunque che, nel tema di rilevazione della violazione  del divieto di proseguire la marcia automobilistica  con impianto semaforico rosso, a mezzo di apparecchiature elettroniche quali il T-Red, né il C.d.s., né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento debbano contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità dell’apparecchio elettronico sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso.

L’efficacia probante di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica, perdura sin quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e provate debitamente, il difetto di costruzione, installazione ovvero funzionalità dell’apparecchio medesimo, o situazioni comunque ostative al regolare funzionamento; il verbale di accertamento fa piena prova sino a querela di falso. Le risultanze delle strumentazioni adottate, sono suscettibili di prova contraria, che può essere fornita dall’opponente esclusivamente mediante una dimostrazione tecnica del difetto di funzionamento del dispositivo, sulla base di concrete circostanze di fatto. Fa tutto ciò pensare al principio di non contestazione dei fatti rilevati in tale modus operandi.