Guida in stato di ebbrezza e lavori di pubblica utilità: revoca del beneficio e determinazione della pena

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Guida in stato di ebbrezza e lavori di pubblica utilità: revoca del beneficio e determinazione della pena

In caso di revoca del beneficio dell’ammissione al lavoro di pubblica utilità: ripristino della sanzione originaria o tener conto del lavoro espletato?
 

Guida in stato di ebbrezza e revoca del beneficio dell’ammissione al lavoro di pubblica utilità: ripristino della sanzione originaria o tener conto del lavoro espletato?

La cassazione sez. IV con la sentenza n. 4176/2022 ha affrontato la questione dell'individuazione degli effetti  derivanti dall'interruzione del lavoro di pubblica utilità, quale pena sostituiva applicata al  condannato ai sensi dell'art. 186 comma 9 bis CDS e del conseguente provvedimento di  revoca, imponendo di verificare se operi in via retroattiva senza assegnare alcuna rilevanza al  periodo di lavoro già svolto, oppure se debba tenersene conto mediante lo scomputo  dalla pena residua ancora da eseguire, previo ragguaglio.  

Nel caso in esame il giudice di merito ha ripristinato la sanzione originaria.

La cassazione che la norma di riferimento è costituita dall'art. 186 comma 9-bis, che stabilisce che in caso di violazione degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione dispone "la revoca  della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa  della sospensione della patente di guida e della confisca".

Di per sé la disposizione nel  suo testuale tenore prescrittivo e nell'interpretazione letterale per l'uso del verbo  ripristinare pare significare l'eliminazione per il futuro della pena sostitutiva e  l'applicazione di quella originariamente inflitta e sostituita con il lavoro di pubblica utilità,  senza testualmente disporre alcunché per il caso in cui tale misura punitiva abbia trovato  attuazione concreta sino alla violazione delle relative prescrizioni e quindi nemmeno  disciplinare positivamente gli effetti prodotti dalla revoca disposta.

La cassazione ha ritenuto di affermare il principio  secondo cui la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per  mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata  sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività,  mediante i criteri di ragguaglio dettati dall'art. 58 D.Lgs. 28 agosto 2000, n.274. (Sez. 1, n.  32416 del 31/03/2016 Cc. (dep. 26/07/2016) Rv. 267456 - 0)

E' stato osservato infatti che, entrambi gli artt. 186 e 187 del codice della  strada operano il richiamo esplicito, in quanto compatibile, all'istituto del lavoro di  pubblica utilità come disciplinato dal D. Lgs. n. 274 del 2000, che regola il procedimento  davanti al giudice di pace e prevede le sanzioni irrogabili per i reati attribuiti  alla sua competenza; viene in rilievo in particolare il disposto dell'art. 58, secondo il  quale ad ogni effetto giuridico l'obbligo di permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica  utilità si considerano come pene detentive della specie corrispondente a quella della  pena originaria.

Ritiene la cassazione che la limitazione della libertà personale subita da chi  abbia espletato attività lavorativa nell'interesse della collettività costituisce per l'ordinamento  sanzione detentiva espiata e non misura alternativa alla carcerazione secondo la disciplina  dettata per gli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario. 

Deve ritenersi che il comportamento del condannato inadempiente  che non si sia del tutto sottratto all'esecuzione dell'attività impostagli a titolo di sanzione  para-detentiva, ma ne abbia violato gli obblighi dopo una prima fase esecutiva  caratterizzata da svolgimento regolare, susciterebbe una duplice reazione  dell'ordinamento, da un lato la sanzione penale per il reato commesso ai sensi dell'art.  56 D.Lgs. n. 274/2000 e dall'altro il prolungamento della durata della pena originaria  sostituita per effetto della revoca.

Per evitare tale irragionevole inasprimento punitivo,  che pone nel nulla il pur corretto comportamento esecutivo tenuto, seppur  temporalmente limitato, e che finirebbe per contrastare la finalità rieducativa del reo, cui  anche il lavoro di pubblica utilità tende, è stato affermato il seguente principio di diritto la cassazione sez. IV con la sentenza n. 4176/2022 ribadisce secondo cui "l'inosservanza degli obblighi inerenti il lavoro di  pubblica utilità può comportarne la revoca, ma l'adozione di tale provvedimento impone al  giudice, quanto agli effetti della revoca stessa, di tener conto del periodo di lavoro espletato sino al momento della commessa trasgressione e, previa effettuazione del ragguaglio dei giorni  di lavoro non prestato con la pena detentiva sostituita secondo i criteri di cui al D.Lgs. n. 274  deI2000, art. 58, di scomputarlo dalla restante pena ancora da eseguire nelle forme  ordinarie" (Sez. 1, n. 42505 del 23/09/2014, Di Giannatale, rv.  260131; Sez. 1 n. 46551 del 25.05.2017).