Ramy Elgaml. perché occorre attendere gli esiti dell’indagine penale

Ramy Elgaml. perché occorre attendere gli esiti dell’indagine penale
L’alt intimato dalle Forze dell’ordine ai conducenti motorizzati s’inscrive tra i provvedimenti catalogati come ‘ordini’. Il Codice della strada in materia ne disciplina due tipi: i posti di blocco, volti a impedire fisicamente il transito per individuare colpevoli o tracce di reati (si pensi ai posti di blocco ordinati a Roma subito dopo il sanguinoso sequestro di Aldo Moro), e i posti di controllo, normalmente finalizzati soltanto alla verifica a campione della corretta applicazione del Codice della strada da parte degli utenti costretti a fermarsi. Per il caso di inosservanza, diversificate sanzioni pecuniarie sono comminate esclusivamente dall’art. 192 del Codice stesso, a cui rimane del tutto estranea la necessità - e perfino l’opportunità - dell’immediato inseguimento dei trasgressori.
Affine, ma ancor più grave, è l’inosservanza di un altro ordine iconico, il semaforo rosso: se digitalmente accertata la sanzione è soltanto pecuniaria e comporta perdita di punti. Qualora per avventura il semaforo fosse presidiato da una pattuglia motorizzata, di norma non sarebbe né utile né raccomandabile che sia inseguito e fermato il trasgressore (come invece sembra dedursi dal cinema d’azione statunitense). Diverso è ovviamente il caso in cui si tratta non di accertare e contestare l’eccesso di velocità, ma di impedire la consumazione o la protrazione di altri reati (per esempio, un sequestro di persona in corso).
Perché, allora, ben tre autoveicoli dell’Arma si sono posti all’inseguimento del motoveicolo condotto, in esclusivo spregio all’ordine di fermarsi, da Fares Bouzidi, la cui rovinosa caduta ha provocato la morte di Ramy Elgaml, diciannovenne terzo trasportato?
E perché, attraverso la registrazione fonica, gl’inseguitori sembrano animati dall’intento (!) di fare “cadere” il motoveicolo in corsa? E perché indurre alla cancellazione un passante che aveva registrato sul cellulare la scena finale del mortale impatto?
Sottovalutazione dei rischi o erronea sopravvalutazione del proprio ruolo?
Ultima notazione. L’inosservanza dell’ordine di arresto di per sé non costituisce resistenza a pubblico ufficiale (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 35448 del 08/07/2002 Cc., dep. il 12/09/2003, e Cass. Sent. n. 17061 del 2017).
Conviene seguire il nobile suggerimento del padre dell’unica incolpevole vittima: aspettare con fiducia gli esiti dell’inchiesta penale in corso! É quel che avviene - deve avvenire – nello stato di diritto.