A ciascuno il suo. È ancora tollerabile la segretezza delle archiviazioni disciplinari?

Lettera aperta all’Associazione Nazionale Magistrati a margine dell’auspicato esito referendario

Palamara
Palamara

A ciascuno il suo. È ancora tollerabile la segretezza delle archiviazioni disciplinari?

 

«Dove un superiore, pubblico interesse non imponga un momentaneo segreto, la casa dell’amministrazione dovrebbe essere di vetro.» (FILIPPO TURATI)

 

Anno domini 2017, 24 novembre. Il dott. Tizio, Procuratore della Repubblica, rappresentava, con numerose chat, al dott. L. Palamara, allora influente componente del Consiglio Superiore della Magistratura, la ferma “opposizione” alla nomina del dott. Sempronio quale Presidente di sezione di un Tribunale, preferito dalla competente Commissione del CSM alla concorrente Simplicia. In vista della decisione plenaria del Consiglio, il dott. Tizio protestava con il dott. Palamara intimandogli "così non va" e sottolineando che la sconfitta della dott.ssa Simplicia avrebbe comportato, per la loro corrente associativa, una perdita di almeno 25 voti su 39 nel circondario di riferimento. Ebbene, per quanto appresso specificato, il dott. Tizio – che non mancava di indirizzare il proprio saluto a Renzi («Così mi piaci, salutami Renzi») – non risulta essere stato oggetto di sanzione disciplinare. Questo in sintesi, moltiplicato per un centinaio di episodi, il nucleo centrale dell’affaire Palamara, il più disastroso tornante della storia della Magistratura, esploso nel 2019, ancorché il dott. Palamara sia stato bandito immediatamente dall’Ordine e dall’ANM.

Va premesso infatti che nei passati decenni il P.G. della Suprema Corte - obbligato, a differenza del Ministro della Giustizia (art. 107, 2° Cost.), ad esperire l’azione disciplinare (art. 14,3° del D. lgs. n.109 del 2006) - comunicava all’autore della denuncia disciplinare nonché allo stesso indagato il dispositivo dell’archiviazione, occultandone soltanto la motivazione (C.D.S. sent. n. 2309/2020). Soltanto a fa tempo dal 2019, con una serie di editti interni, il P.G. ha impedito l’esternazione dell’intero provvedimento di archiviazione, nei confronti perfino dello stesso indagato e dei suoi denuncianti. Allo stato dunque nessuno può sapere quanti - e quali - dei tanti correi del dott. Palamara (risultanti dalle divulgatissime chat) siano stati oggetto di archiviazione. Ma, se secondo il Consiglio di Stato costituisce un atto ‘giurisdizionale’ (sent. n. 4014 del 2 maggio 2024), l’archiviazione predisciplinare del P.G. come può essere totalmente inaccessibile, a volere considerare che perfino l’archiviazione penale non è affatto segreta (art. 116 c.p.p.)? Come - e chi - può verificare se il P.G. abbia onorato l’obbligo che gli incombe, atteso che l’iniziativa del Ministro della Giustizia è facoltativa?

Non è peregrino ipotizzare che questa vistosa anomalia sia stata sfruttata come agevole appiglio per stravolgere radicalmente – con la riforma Nordio - il disegno costituzionale dei rapporti tra la Giurisdizione e il Governo. Orientano in tale direzione anche le preoccupanti esternazioni del Ministro Nordio (reiterate nel suo ultimo libro del 2025). Infatti egli, in seno al proprio citatissimo volume (Giustizia. Ultimo atto. Da Tangentopoli al crollo della magistratura, pag. 112 e segg., 2022, Milano), in passato auspicava convintamente l’innesto nel nostro ordinamento costituzionale (di civil law) di tutti gli istituti tipici del sistema di common law, tra cui la separazione delle carriere e la discrezionalità dell’azione penale nonché «la nomina governativa dei giudici e quella elettiva dei pubblici ministeri», espressamente escludendo che «una simile riforma ucciderebbe l’indipendenza della magistratura, e sovvertirebbe l’ordine democratico». Tuttavia, nominato Ministro della Giustizia proprio nell’ottobre 2022, egli - dopo avere deciso – e motivatamente esternato - di non volere attivare la sanzione disciplinare nei confronti dei correi del dott. P. - si è fatto vittorioso promotore della menzionata separazione delle carriere requirenti e giudicanti, affrettandosi in siffatta qualità a garantire specificamente «l'indipendenza della magistratura giudicante e requirente», sebbene avesse dianzi auspicato esplicitamente «la nomina governativa dei giudici e quella elettiva dei pubblici ministeri». Come se non bastasse, perfino all’interno dell’ANM le sanzioni endodisciplinari sono rigorosamente segrete anche per gli stessi associati, con il rischio di farla diventare un’associazione segreta!

In una delle sue più eclatanti manifestazioni, ora l’hegeliana “astuzia della ragione”, rappresentata dalla solenne sconfitta referendaria caldeggiata anche dallo scrivente, ha impedito il conseguimento dall’artificioso disegno governativo. Ma persistono tuttora, e devono essere agevolmente superate con mirata legge ordinaria, «visioni obsolete, ereditate dalla legislazione anteriore e ancora presenti dopo l’entrata in vigore della Costituzione, imperniate sul principio, espressione di antichi principi corporativi, secondo cui l’intera problematica disciplinare costituiva una questione interna al corpo professionale e la migliore tutela del prestigio dell’ordine giudiziario era racchiusa nella riservatezza del procedimento disciplinare» (Corte Costituzionale, sent. n. 497/2000). Specialmente al tempo della 'pandemia' (il «Sistema Palamara»), «La luce del sole è il miglior disinfettante» (L. Brandeis, già membro della Corte Suprema americana).

Perché l’ANM, vincente nell’asperrimo agone referendario, non si fa finalmente interprete e promotrice di siffatta necessaria riforma legislativa (art. 14 cit.), anche per evitare ulteriori strumentalizzazioni e riaffermare finalmente i propri valori, screditati dall’indegno dott. Palamara e dai suoi correi? Se non ora, quando?

Domandare è lecito, rispondere è tanto facoltativo quanto degno di apprezzamento.