Il giudizio artificiale
Il giudizio artificiale
Quale ausilio dell’I.A. è legittimo nel processo penale?
Artificial judgement.
What kind of AI assistance is fair within criminal proceedings?
ABSTRACT
Il contributo riproduce il testo della relazione tenuta dall’Autore nell’ambito della Winter School “Processo penale e altri poteri”, organizzata da più Università e svoltasi ad Asiago, Sala Consiliare del Comune, dal 29 al 31 gennaio 2026. Le considerazioni sviluppate in tale occasione saranno peraltro riprese e ulteriormente approfondite in seno al XIV AIDP (Associazione internazionale di diritto penale) Symposium for Young Penalist – Criminal Law in the Age of Transitions. Between Sacred Cows and Core Values of Criminal Justice Systems, che si terrà a Utrecht, dal 9 al 10 aprile 2026.
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The paper represents the text of the report given by the author within the Winter School “Criminal proceedings and other powers,” organized by several universities in Asiago (VI), in the Council Chamber of the Town Hall, from January 29 to 31, 2026. These considerations will be taken up again and further developed within the XIV AIDP (International Association of Penal Law) Symposium for Young Penalists – Criminal Law in the Age of Transitions. Between Sacred Cows and Core Values of Criminal Justice Systems, to be held in Utrecht on April 9–10, 2026.
Giudizio artificiale
Con tale espressione intendo banalmente riferirmi a un giudizio espresso in maniera non prevalente dall’uomo. Per tale motivo, cioè per la non prevalenza del fattore umano nell’assunzione della decisione, un tale giudizio è illegittimo nel nostro ordinamento processuale penale; e, prima ancora, nel nostro ordinamento costituzionale.
Nel nostro sistema, infatti, l’uomo è giudicato dall’uomo – deve essere giudicato dall’uomo: non da altri; e si tratta di una condizione non negoziabile.
La parola ultima deve dunque essere quella di un essere umano, vale a dire quella del magistrato giudicante: che non può pedissequamente rimettersi all’ipse dixit della macchina.
Questo è il punto di partenza – la premessa teorica da tutti condivisa, spero.
Poi abbiamo la realtà quotidiana – quella in cui è ormai fatto notorio che l’intelligenza artificiale venga utilizzata regolarmente. Di più: l’intelligenza artificiale generativa viene utilizzata regolarmente, ed è sempre più vista e impiegata come una sorta di segretario e/o ausiliario che aiuta a svolgere i compiti che devono essere svolti.
Anche i magistrati e gli avvocati utilizzano l’I.A. e, prima di loro, ne fanno regolare impiego i tirocinanti ex art. 73 (d.l. 60/2013) e i funzionari dell’Ufficio per il processo (UPP – d.lgs. 151/2022), oltreché i praticanti avvocati e gli altri collaboratori di questi soggetti.
Ai nostri fini interessa attenzionare il ricorso all’I.A. nel momento in cui deve essere redatto un atto: in special modo, ed è qui che appuntiamo la riflessione, da parte del giudice.
Quindi, quando deve essere buttata giù la motivazione che sorregge e legittima costituzionalmente (art. 111 Cost.) il decisum giurisdizionale. Torna qua il tema del controllo umano come elemento imprescindibile e momento essenziale.
Giudizio dell’uomo sull’uomo.
Il rischio che l’I.A. comprometta l’indipendenza del giudicante (che si affida a una fonte esterna priva di legittimazione) o la sua imparzialità e la sua neutralità (rimesse alla mercé dello strumento d’intelligenza artificiale) – il rischio, dicevamo, di una compromissione di questi valori imprescindibili del giudizio – è particolarmente elevato.
Il tutto aggravato dal fatto che il problema, per dir così, si eleva a potenza laddove il provvedimento giudiziale – nella sua parte motivazionale – sia un derivato dell’operato del tirocinante ex art. 73 o/e del funzionario dell’Ufficio per il processo: perché, in tal caso, lo scarto è doppio / è doppia la distanza tra chi è tenuto a ius dicere e chi effettivamente svolge, nella sostanza (a livello contenutistico), tale funzione. E la massima distorsione si registra quando, e ciò accade non di rado, l’ausiliario del giudice ricorre all’I.A. per buttar giù la minuta dell’atto.
Sulle problematiche e sulle note, non lusinghiere vicende occorse relativamente alla stesura di queste minute ([1]), che è la legge stessa a legittimare (art. 126, co. 1-bis c.p.p. + allegato II d.l. 80/2021 ([2]) e art. 6 d.lgs. 151/2022 ([3])), sorvoliamo.
Adesso ci preme piuttosto dire qualcosa di concreto rispetto a quell’evidenza dinanzi alla quale non si può far finta di nulla: e che, anzi, bisogna apertamente fronteggiare – l’utilizzo sempre più diffuso dell’intelligenza artificiale in seno al procedimento penale.
E, rispetto a tale circostanza, occorre affrontare l’interrogativo: come assicurare che il giudizio artificiale resti giudizio dell’uomo sull’uomo? Cioè, come garantire/far sì che l’I.A. sia soltanto di ausilio e non il deus ex machina della pronuncia giudiziale?
La strada che, a livello nazionale e più in generale europeo, si è scelto di percorrere è quella di regolamentare l’I.A.
L’intelligenza artificiale è però foriera di tanti, tantissimi problemi (sia intrinseci all’intelligenza artificiale stessa; sia “relazionali”, ossia di rapporto e di compatibilità con le categorie giuridiche classiche).
Su queste problematiche non c’è tempo di soffermarsi.
Quindi, evitiamo di indugiare al riguardo – es. sui limiti di ragionamento (anche di ragionamento analogico) dell’I.A., sulle incognite legate ai canali di approvvigionamento informativo dell’I.A., sulle distorsioni che colpiscono gli algoritmi retrostanti all’I.A., sulla proprietà dei sistemi di I.A.; ecc. ecc. ecc. – e ci concentriamo piuttosto sul tema della redazione di provvedimenti o “anche solo” di minute di provvedimenti tramite l’intelligenza artificiale.
Pensiamo all’Agente Punti di Motivazione di Copilot, la generative AI di Microsoft: il cui obbiettivo principale è quello di fornire supporto all’attività decisoria del giudice e, in special modo, di agevolarne il lavoro (ripetiamo: anche in forza dell’attività in merito svolta dai tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013 e/o dagli addetti all’Ufficio per il Processo).
Nella versione (non basica, ma) personalizzata di questo tool, l’A.P.M. (l’Agente Punti di Motivazione) di Copilot, a fronte di un quesito giuridico, risponde dopo aver interrogato l’archivio, fornendo (tra l’altro): risposte sintetiche con messa in evidenza degli orientamenti principali e minoritari; stralci di motivazione; infografiche e tabelle di riepilogo. Una cosa importante e da sottolineare è che, per ogni stralcio o punto di motivazione trovato, l’agente conserva il link attivo diretto al provvedimento originale presente in archivio.
Come si gestisce uno strumento del genere?
Non c’è una normativa che lo dica; e non si tratta di qualcosa che posso gestire con l’atipicità del 189 c.p.p. Non c’è, dunque, ripeto, una normativa sul punto.
L’AI Act e la l. n. 132/2025, ad esempio, non dicono alcunché in merito; a esser precisi, viene sancito il principio human in the loop e quindi del controllo umano indispensabile – una riserva di umanità (art. 14 AI Act): ma non si dice nulla di specifico o di utile a livello operativo. E anche la codificazione del principio di trasparenza svela tutta la sua insufficienza nella misura in cui, poi, a livello pratico è una vera e propria mission impossible garantirne l’attuazione.
Allora cosa fare, tenuto conto dello stato attuale delle cose?
A ben pensarci, il fatto che sia un soggetto/agente esterno al decisore a impostare la decisione assomiglia molto a una situazione a noi ben nota: mi riferisco alla prassi, distorta (e in gran parte, seppur non del tutto, superata), delle c.d. ordinanze cautelari collage.
La polizia suggeriva (suggerisce) al pubblico ministero di adottare un’ordinanza cautelare e gli trasmetteva (trasmette) un’istanza già impacchettata: comunque rimessa al vaglio del magistrato inquirente; epperò bell’e pronta.
Il pubblico ministero quasi mai rimetteva (rimette) le mani sull’atto trasmessogli e, semplicemente, si limitava (si limita) ad avanzare richiesta cautelare al g.i.p.
Il giudice per le indagini preliminari, se non approfondiva (non approfondisce) doverosamente la faccenda, non di rado copia-incollava (copia-incolla) la domanda promossa dal p.m. ed emetteva (emette) l’ordinanza cautelare.
Ebbene: com’è stata fronteggiata (e come viene fronteggiata, quando ancora si verifica) questa situazione?
Prima che intervenisse la l. n. 47/2015, e pure dopo tale normativa (che non ha affatto eliminato la validità dell’insegnamento giurisprudenziale maturato per contrastare questa distorsione prasseologica), sono state le Sezioni unite Primavera (21.06.2000, n. 17) a risolvere la faccenda.
È ammessa la c.d. motivazione per relationem, ma a certe condizioni – precisamente:
i) si faccia rinvio, recettizio totale o parziale, a un legittimo atto del procedimento (la cui motivazione risulti ovviamente congrua rispetto all’esigenza giustificativa propria del provvedimento di destinazione);
ii) si dimostri che del contenuto sostanziale del provvedimento richiamato si è preso effettivamente cognizione (insomma: che vi sia quell’autonoma valutazione del giudice che dovrebbe accompagnare ogni delibazione giurisdizionale; concetto di ‘autonoma valutazione’ che, non a caso, è espressamente stato ripreso e preteso dalla l. n. 47/2015);
iii) sia ostensibile l’atto di riferimento, che dovrebbe in realtà essere addirittura allegato o trascritto nel provvedimento che viene motivato per relationem: e ciò è utile soprattutto per consentire il controllo delle parti e dell’autorità giudicante che si pronuncerà in sede di impugnazione.
Mutatis mutandis, possiamo riadattare l’elaborazione delle Sezioni unite Primavera all’ipotesi del tirocinante ex art. 73 o del funzionario UPP che, magari utilizzando l’I.A., redige una bozza di provvedimento/una minuta di provvedimento che poi sottopone al giudice; e questi intenda adottare tale bozza per decidere. Molto banalmente, questa bozza /questa minuta di provvedimento deve essere resa ostensibile. Il problema della perdita d’appartenenza della decisione al giudice rispetto all’operato del tirocinante ex art. 73 o del funzionario UPP è così di fatto (quasi completamente) risolto: perché si tratta di verificare se ci sono i segni che manifestano l’autonoma valutazione del giudice nel provvedimento che questi ha adottato. Se ci si trova davanti alla mera, pedissequa trasposizione della minuta… beh, difficilmente potrà dirsi concretizzata l’autonomia valutativa del giudicante.
La faccenda tuttavia si complica, e parecchio, rispetto al provvedimento redatto soltanto dal giudice ma con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Chat-GPT, Copilot, Gemini, Grok e gran parte degli altri tool e bot inumani sono in grado – se ben impostati/con il prompt giusto – di stendere un atto di cui non si è in grado di coglierne la provenienza artificiale. Ecco, ad oggi, non disponiamo dello strumentario adeguato a contrastare la deriva del giudizio artificiale: inteso come quel giudizio – ribadiamo – in cui la componente umana non è dominante, ma è dominata dalla componente non umana, dall’I.A. per l’esattezza.
Il rischio concreto è quello di non riuscire a cogliere, leggendo il testo provvedimento, quale passaggio è dovuto a un apporto non umano/alla mano artificiale. Questo è il punctum dolens, l’aspetto critico-negativo principale.
Ma c’è speranza.
Ci sono in effetti già, e si vanno diffondendo… per quanto ancora non siano impiegati nel “mondo Giustizia”, strumenti di intelligenza artificiale in grado di rilevare l’artificialità di un prodotto informatico – una sorta di antiplagio dell’I.A.
Attraverso questi tool (capaci, tra l’altro, di indicare la presenza in percentuale dell’intervento dell’I.A. ([4])) e riprendendo l’insegnamento delle Sezioni unite Primavera, riusciremo a fronteggiare – sicuramente meglio di oggi – la sfuggente, scivolosa problematica del giudizio artificiale.
Chiudo.
Concludo dicendo – forse semplicisticamente, ma convintamente – che l’intelligenza artificiale non deve essere stigmatizzata.
Le potenzialità dell’I.A. vanno sfruttate in via ausiliaria, individuando meccanismi che permettano di assicurare che l’ultima parola – almeno nell’amministrazione della giustizia (e salvo rivoluzioni dell’assetto giuridico-ordinamentale odierno) – spetti sempre all’essere umano: perché è solamente il giudizio dell’uomo sull’uomo che fa sentire al destinatario della decisione giudiziale come giusta quell’amministrazione della Giustizia, per quanto resti sempre inevitabilmente esposta all’alea della fallibilità.
E in quest’ottica, lo schema elaborato oramai venticinque anni fa dalle Sezioni unite Primavera ci può aiutare a rintracciare l’appartenenza umana dell’atto giurisdizionale.
([1]) Ci si riferisce, ad esempio, ai fogli volanti di sentenze già scritte prima dell’udienza dibattimentale… in patente violazione del principio di immediatezza e più in generale del contraddittorio.
([2]) D.L. 80/2021 – Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia.
ALLEGATO II - (art. 11 comma 2 e art. 13, comma 3)
Profili professionali del personale amministrativo a tempo determinato PNRR presso il Ministero della giustizia
1. Addetto all’ufficio per il processo
SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI: Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.5.1.1.1 - Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione (Le professioni comprese in questa unità ((supportano)) le attività degli uffici dell'amministrazione statale, formulano proposte e pareri ai dirigenti da cui dipendono funzionalmente, curano l'attuazione dei progetti, delle attività amministrative e delle procedure loro affidate, ((supportando)) le attività del personale subordinato) e al codice Istat 2.5.2.2- Esperti legali in imprese o enti pubblici (Le professioni comprese in questa categoria affrontano, gestendo e ((supportando)) le attività di appositi uffici, gli aspetti legali propri delle attività di organizzazioni, imprese o della stessa Amministrazione Pubblica, rappresentandole e tutelandone - eventualmente - gli interessi nelle procedure legali, nei diversi gradi dei processi penali, civili ed amministrativi; stilando documenti, contratti e altri atti legali). Attività di contenuto specialistico: studio dei fascicoli (predisponendo, ad esempio, delle schede riassuntive per procedimento); ((supporto al giudice)) nel compimento della attività pratico/materiale o di facile esecuzione, come la verifica di completezza del fascicolo, l’accertamento della regolare costituzione delle parti (controllo notifiche, rispetto dei termini, individuazione dei difensori nominati ecc.), supporto per bozze di provvedimenti semplici, il controllo della pendenza di istanze o richieste o la loro gestione, organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo, con segnalazione all’esperto coordinatore o al magistrato assegnatario dei fascicoli che presentino caratteri di priorità di trattazione; condivisione all’interno dell’ufficio per il processo di riflessioni su eventuali criticità, con proposte organizzative e informatiche per il loro superamento; approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; ricostruzione del contesto normativo riferibile alle fattispecie proposte; supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali; supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell'ufficio e monitoraggio dei risultati; raccordo con il personale addetto alle cancellerie.
([3]) D.lgs. n. 151/2022 – Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134.
Art. 6
Compiti dell’ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari e le corti di appello
1. All’ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari e le corti di appello sono attribuiti i seguenti compiti:
a) coadiuvare uno o più magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell’udienza, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle bozze dei provvedimenti;
b) prestare assistenza ai fini dell’analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del monitoraggio dei procedimenti di data più risalente e della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;
c) incrementare la capacità produttiva dell’ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell’ufficio giudiziario di riferimento;
d) fornire supporto al magistrato nell’accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.
2. L’ufficio per il processo penale istituito presso la corte di appello effettua prioritariamente uno spoglio mirato dei fascicoli al fine di individuare la prossima scadenza dei termini e la maturazione dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.
([4]) Circostanza, questa, che apre scenari di controllabilità e di più facile gestione dell’intelligenza artificiale: come, per esemplificare, la possibilità di fissare soglie di tolleranza (di intervento dell’I.A.) oltrepassate le quali l’ausilio è da ritenersi non tollerabile e quindi illegittimo.