Contro la segretezza dei provvedimenti disciplinari dell’ANM
Contro la segretezza dei provvedimenti disciplinari dell’ANM
Le ceneri della magistratura: il caso Palamara e Company
SINTESI DI UN FALLACE PERCORSO ERMENEUTICO
2021. Il trionfo della ragione giuridica. Esploso lo scandalo Palamara & Company è il Collegio dei Probiviri dell’ANM a chiedere la copia delle chat per potere giudicare - e se del caso sanzionare - i tanti correi del Palamara, bandito dall’ordine e dall’ANM. Motivatamente il competente Procuratore della Repubblica e il Garante per la Privacy acconsentono.
2022. Il velo del segreto. Nuovamente (?) interpellato dal CDC, questa volta il Garante per la Privacy nega perfino agli associati l’accesso ai provvedimenti endodisciplinari dell’ANM: archiviazioni e sanzioni segrete anche per i soci!
2023. L’aberrazione etico-giuridica. Probiviri e CDC proclamano di non potere legittimamente sanzionare i correi di Palamara: dunque archiviazione segreta per tutti!
- <<Il Presidente del Collegio dei Probiviri dell’ANM, con nota del 19 febbraio 2021, ha comunicato al Garante la necessità di acquisire e utilizzare dati personali ma che ciò il Collegio avrebbe fatto solo con riguardo a specifiche posizioni e quando assolutamente indispensabile per accertare le violazione del codice etico da parte del magistrato incolpato, aggiungendo: «A tal proposito è parso al Collegio di poter ricondurre la propria attività nell’alveo delle lettere c) ed e) del comma 1 del citato articolo (art. 6 Regolamento UE n. 2018/6789[1]), perché il trattamento dei dati è necessario, vuoi per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento stesso, vuoi per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui il titolare è investito. Sotto il primo profilo, le conversazioni telematiche intercorse tra alcuni associati e il magistrato Luca Palamara appaiono potenzialmente integrative di violazioni del codice etico dei magistrati adottato dalla ANM e richiamato dall’articolo 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, (ora, art. 54 d.lgs. n. 165 del 2001) comunque costituente norma cogente per l’associato ai sensi degli articoli 14 e seguenti cod. civ.; sotto il secondo profilo, se non ci si limita agli aspetti formali, ma si guarda a quelli sostanziali, è innegabile che l’ANM, in quanto associazione di magistrati (e per di più la maggiormente rappresentativa), rivesta un rilievo d’ordine quasi pubblicistico, se è vero che fra i suoi scopi proclamati nell’art. 2 dello Statuto, figura anche quello della tutela degli interessi morali dei magistrati, del prestigio e del rispetto della funzione giudiziaria, finalità difficilmente perseguibile se fosse limitato o peggio ancora interdetto, il diritto di accesso ad atti indispensabili all’esercizio delle delicatissime funzioni di questo Collegio. Va da sé che al Collegio sono ben presenti i principi di proporzionalità e di stretta necessità rispetto alla finalità perseguita, dell’acquisizione dei dati utilizzabili nel caso di specie, tanto che esso si è già data la regola generale della sua limitazione a specifiche posizioni, per le quali già risultino aliunde (da fonti formali o informali) indizi gravi, univoci e concordanti della violazione del Codice etico da parte del magistrato».
- «Il Presidente, infine, ha rassicurato il Garante precisando che era interesse del Collegio esercitare le sue prerogative nel più rigoroso rispetto dei limiti imposti alla sua attività dalla tutela della privacy; ha chiesto inoltre al Garante di voler fornire eventuali, ulteriori indicazioni circa il modus procedendi da adottare ed i limiti da rispettare nell’acquisizione ed utilizzazione dei dati suindicati nel rispetto della normativa vigente. Il Garante non ha ritenuto di aggiungere ulteriori indicazioni rispetto a quelle già fornite con la sua nota del 9 febbraio 2021, indicazioni alle quali il Collegio si è rigorosamente attenuto. Sulla base di quanto fin qui chiarito, IL COLLEGIO RITIENE DI POTER UTILIZZARE I DATI PERSONALI RIFERIBILI XXXXXXXXXXXX limitatamente alle conversazioni xxxxxxxxxxxx intrattenute con il dott. Luca Palamara, indispensabili per l’accertamento dei fatti riportati nell’incolpazione.» (Parere Collegio Probiviri n. 20/2021 del 19 ottobre 2021. All. n. 1).
- 2022. IL SEGRETO. INTERPELLATO DAL CDC, IL GARANTE PER LA PRIVACY NEGA AGLI ASSOCIATI L’ACCESSO AI PROVVEDIMENTI ENDODISCIPLINARI, PERFINO DI ARCHIVIAZIONE.
- Rispondendo ai quesiti rivoltigli dall'ANM[2], con atto del 20 ottobre 2022 – obliando le sue precedenti determinazioni - il Garante per la protezione dei dati personali è pervenuto alle seguenti conclusioni:
- «i nominativi e gli esiti dei provvedimenti disciplinari relativi ai magistrati non possano essere pubblicati, senza il consenso degli interessati, sulla rivista dell'Associazione liberamente accessibile online. L'Associazione potrà eventualmente valutare forme di più circoscritta conoscibilità dei dati, limitate ai soli iscritti e in presenza dei presupposti sopra richiamati (ad es., mediante pubblicazione dei dati nell'area ad accesso riservato del sito dell'Associazione), previa adeguata modifica e integrazione dello statuto e dell'informativa rilasciata agli interessati;
- sia invece del tutto incompatibile con la finalità di trasparenza ed eccedente la pubblicazione integrale, nella sezione riservata del sito dell'Associazione e a disposizione di tutti gli associati, dei dati e documenti relativi ai procedimenti sanzionatori (atti istruttori, proposte di condanna e/o archiviazione del Collegio dei probiviri, decisioni adottate dal Comitato direttivo centrale e il voto espresso da ciascun componente del Comitato direttivo centrale);
- ove l'Associazione intendesse rendere disponibili ai soli associati, nel rispetto di quanto sopra indicato, i nominativi dei magistrati coinvolti in procedimenti disciplinari e i relativi esiti, debbano essere individuati tempi congrui di pubblicazione e conservazione dei dati, da rapportare alle specifiche finalità perseguite».
- A fronte del solo divieto di un’insensata richiesta di «pubblicazione integrale» - in realtà mai praticata e neppure funzionale agli scopi associativi - l'ANM ha mantenuto la consegna del più rigoroso silenzio con riferimento a tutti gli associati oggetto di procedimenti disciplinari associativi (ancorché conclusisi con archiviazione) e - soltanto perché sospinta dalla ventilata azione giudiziaria - ha reso infine accessibili ai soli soci le generalità dei sodali. Allo stato dunque è impossibile per gli stessi associati sapere se le condotte dei soci Tizio o Sempronio, coinvolti nelle divulgatissime chat di Palamara & Company, siano state oggetto di archiviazione ovvero di sanzione disciplinare.
- Come Giano, l'affaire Palamara ha due fronti. Il primo è quello delle conversazioni-cospirazioni svoltesi tra i commensali, riuniti all'Hotel Champagne, per incidere sulla nomina del Procuratore della Repubblica di Roma (e non solo). Il secondo fronte è costituto dai messaggi (chat), estratti dal telefonino del dott. P., con cui tantissimi magistrati si rivolgevano a lui, allora potente membro del Consiglio superiore della Magistratura, per raccomandare altri, o personalmente raccomandarsi, al fine di ottenere illegittimamente la nomina ad ambiti uffici giudiziari. In entrambi i casi sono coinvolti magistrati ordinari. In entrambi i casi sono noti i loro nomi e le loro gesta perché i giornali[3] hanno pubblicato testualmente, e aspramente commentato, tutte le raccomandazioni dei predetti magistrati, in parte riprodotte perfino in tre volumi[4] (accolti con grande favore dal pubblico), quasi sempre senza sollevare reazioni ostative da parte degli interessati. In entrambi i casi viene in rilievo, a carico dei magistrati coinvolti, la grave violazione del codice etico dettato dall'ANM, e specialmente dell'art. 10, disciplinarmente sanzionata[5]. Tuttavia, mentre sono sette i magistrati (C. Cartoni, P. Criscuoli, C. Ferri, A. Lepre, G. Morlini, L. Palamara e L. Spina) coinvolti nella cena svoltasi nella notte tra l'8 e il 9 maggio 2019 presso l'Hotel Champagne di Roma (la «Notte della Magistratura»), decine e decine[6] sono quelli che invocavano dal dott. P. illegittimi favori per sé o per altri colleghi. Orbene, il Collegio dei Probiviri dell’ANM si è attivato immediatamente nei confronti dei... «Magnifici Sette» nella riunione del 2 marzo 2020 proponendo al CDC, per taluni di essi, l'espulsione dall'ANM. Il CDC ha deciso con atto del 20 giugno 2020 l'espulsione del Palamara. A seguito del ricorso da lui proposto, l'Assemblea Generale dell’ANM, con atto del 19 settembre 2020, ha confermato l'espulsione. Gli atti richiamati sono reperibili da chiunque sul sito dell'ANM e i dibattiti del CDC e dell’Assemblea Generale sono stati trasmessi in diretta audio da Radio Radicale, che ne ha disposto anche la trascrizione.
- Acquisite le altre chat-raccomandazioni, il Consiglio Superiore della Magistratura le ha valutate in sede di procedimento amministrativo ex art. 2 Lege Guarentigie (incompatibilità funzionale o ambientale). Le rispettive delibere tanto della Prima Commissione quanto del Plenum del CSM sono state pubblicate sul sito aperto del CSM e i dibattiti orali sono stati trasmessi in diretta da Radio Radicale, che ne ha disposto anche la trascrizione. Così è avvenuto, tra tante altre, per le chat dei magistrati Camassa, Canepa, Liguori, Ferranti e Forciniti. Per rendere possibile il riscontro (sul sito del CSM), si veda Plenum del 13 gennaio 2021 (dottori Camassa e Liguori), del 13 aprile 2022 (dott. Forciniti), del 20 aprile 2022 (dott.sa Canepa) e del 31 maggio 2022 (dott.sa Ferranti). Talvolta le loro raccomandazioni sono state oggetto di pubblico dibattito sulla stampa[7].
- Resta così documentalmente accertato che tutte le chat di Palamara & Company fanno parte del notorio, siccome ampiamente pubblicate, e che molte di esse sono state trattate e giudicate pubblicamente sia dai Probiviri, dal CDC e dall'Assemblea Generale dell'ANM sia dal Consiglio Superiore della Magistratura, restando reperibili su atti pubblici e su fonti aperte (siti ANM e C.S.M, Stampa e Radio Radicale).
- Abbracciando il 90% dei magistrati ordinari, l'ANM sarebbe niente altro che l'unica associazione non riconosciuta di tale categoria, se non fosse che con legge le è stato imposto il dovere di dettarne anche il codice etico «a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata» sol perché pubblici impiegati, e quindi anche se non affiliati all'ANM[8]. Infatti con delibera del 13 novembre 2010, il Comitato Direttivo Centrale (CDC) dell'ANM ha approvato il nuovo Codice etico, alla cui stregua: «Nello svolgimento delle sue funzioni, nell'esercizio di attività di autogoverno ed in ogni comportamento professionale il magistrato si ispira a valori di disinteresse personale, di indipendenza, anche interna, e di imparzialità» (art. 1, 2°) e più precisamente «Il magistrato non si serve del suo ruolo istituzionale o associativo per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri. Il magistrato che aspiri a promozioni, a trasferimenti, ad assegnazioni di sede e ad incarichi di ogni natura non si adopera al fine di influire impropriamente sulla relativa decisione, né accetta che altri lo facciano in suo favore. Il magistrato si astiene da ogni intervento che non corrisponda ad esigenze istituzionali sulle decisioni concernenti promozioni, trasferimenti, assegnazioni di sede e conferimento di incarichi.» (art. 10).
- Sul medesimo côté pubblicistico deve aggiungersi che:
- mentre il «codice di comportamento» per tutti i dipendenti pubblici è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, quello per i magistrati ordinari è stato deliberato proprio dall'ANM, in ossequio ad una disposizione (funzionale al rispetto dell'indipendenza della Magistratura sancita dalla Costituzione) che, in caso di inerzia dell'associazione, prevedeva l'intervento sostitutivo del Consiglio Superiore della Magistratura[9];
- adempiendo a tale obbligo, l'ANM ha introdotto norme di fondamentale importanza per reprimere il sistema clientelare-spartitorio all'interno della Magistratura e del Consiglio Superiore della Magistratura (retro sub par. n. 8), come quello rappresentato dal «Sistema Palamara»;
- perciò - premesso che gli artt. 23 e 24 D.P.R. 03/05/1957, n. 686 (T.U. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato) prevedono che sul Bollettino Ufficiale delle Amministrazioni siano pubblicati «i provvedimenti coi quali sono inflitte punizioni disciplinari con le relative deliberazioni della Commissione di disciplina ove prescritte, i provvedimenti di sospensione cautelare, di sospensione per effetto di condanna penale...»[10] - è davvero ovvio che a fortiori siano ostensibili tanto le archiviazioni dei Probiviri quanto le decisioni del CDC;
- il codice 'etico' così dettato dall'ANM in realtà è articolato in norme giuridiche vincolanti e rilevanti proprio agli effetti disciplinari, sicché i Probiviri hanno il dovere di vagliare le chat di Palamara; più precisamente, per effetto del citato art. 54 del D. lgs. 165/ 2001 (v. nota n. 9 più sopra), l'obbligo civilistico dei Probiviri, sorto originariamente soltanto nei confronti dei soli associati, si è trasformato in funzione pubblica;
- non agevole è il rapporto tra l'art. 54 citato e il D. lgs. n. 109 del 2006, che regola gli illeciti disciplinari dei magistrati; ma l'incidenza diretta dell'art. 10 del codice etico dell’A.N.M sull'interpretazione dell'art. 2, 1° comma, lett. d) del menzionato D. lgs. (dovere di correttezza) è stata confermata - proprio in rapporto al «caso Palamara» - dalle Sezioni Unite, con le sentenze nn. 741/ 2020 e n. 22302/ 2021, e dal Consiglio Superiore della Magistratura, con la sent. n. 139/ 2020;
- se si considera che il rapporto di servizio dei magistrati è sottoposto al regime pubblicistico dettato in gran parte dalla Costituzione, che riserva al Consiglio Superiore della Magistratura l'irrogazione della sanzione disciplinare, e che non è diversa la natura dell'art. 54 citato, si può concludere agevolmente che anche tale disposizione è collocata in «ambito pubblico», «stante la mobilità del confine tra enti pubblici e privati e in piena armonia con gli sviluppi della legislazione europea, (che) guarda oggi più alla natura dell’interesse perseguito con il trattamento che a quella del soggetto che lo effettua»[11];
- consegue che l'ANM e i suoi Organi Centrali (Probiviri, CDC e Assemblea Generale) possono legittimamente trattare i dati personali contenuti nelle chat sequestrate, ai sensi dell’art. 6, 1° lett. e) del regolamento (UE) 2016/679, alla cui stregua il trattamento è lecito se «necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, in sintonia per altro con l'art. 8 CEDU[12];
- è d'interesse pubblico che, per mezzo dei suoi organi, l'ANM, come è tenuta a predisporre il codice di comportamento, possa (e debba) trattare i dati personali degli associati a fini disciplinari; ed è di interesse pubblico, sia a fini di prevenzione generale sia per consolidare la fiducia dell'Utente finale della Giustizia, che - in un «ambito pubblico» istituzionalmente qualificato dalle pubbliche funzioni del magistrato - le decisioni disciplinari siano, in via di principio, accessibili a tutti e soprattutto agli associati;
- come spetta al CDC elaborare il codice etico, così incombe sui Probiviri e sullo stesso CDC l'obbligo di sanzionare gli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari in quanto impiegati pubblici. E difatti «Sull’applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina» (art. 54, 6° trascritto alla nota n. 9): disposizione che sarebbe incomprensibile se riferita ad un'associazione esclusivamente privata.
- D'altronde questa rilevanza pubblicistica è rivendicata dalla stessa dell'ANM, se il suo attuale Presidente ha affermato: «Noi come Associazione nazionale dei magistrati non commentiamo la sentenza sul depistaggio Borsellino, siamo un soggetto pubblico collettivo e come tanti altri siano in attesa che ci sia, da parte degli organi preposti, una risposta di verità definitiva»[13]: proprio la verità che è necessario svelare. Specialmente al tempo della 'pandemia' (il «Sistema Palamara»), «La luce del sole è il miglior disinfettante»[14].
- Negata nel periodo fascista[15], la libertà di associazione è stata riconosciuta per la prima volta dall’art. 18 della Costituzione. Per associazione essa intende un’organizzazione di individui, legati dal perseguimento di un fine comune e, soprattutto, da un vincolo che, pur non attenendo all’ordinamento statale, ha natura giuridica, riconoscendo così ai cittadini diritti inviolabili (sia come singolo sia) nelle «formazioni sociali» ove si svolge la loro personalità (art. 2 Cost.), per favorire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, 2° Cost.). La tutela giuridica dell'associazione erga omnes, e tra gli associati al suo interno, è negata invece in primo luogo alle associazioni che perseguano fini proibiti agli associati dalla legge penale e poi a quelle segrete. Escluso il controllo preventivo sulla costituzione dell’associazione, è previsto tuttavia quello successivo, come in tema di libertà di stampa (art. 21 Cost.). È così vietata, siccome segreta, un'associazione che occulti, o tenti di occultare, la sede, gli atti e i propri scopi. Scoperta la cd. Loggia P2, l'art. 1 della L. n. 17 del 1982 ha definito i contorni dell'associazione segreta, sanzionandola penalmente[16]. L'art. 3, lett. g) del D. lgs. n. 109 del 2006 prevede come illecito disciplinare dei magistrati ordinari «la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie». Pertanto, tale disposizione sancisce l'illiceità disciplinare in relazione alla partecipazione del magistrato sia alle associazioni segrete quali definite dal L. n. 17 del 1982, sia alle associazioni (non segrete) i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con il corretto esercizio dell'attività giurisdizionale[17]. Ancora più severo risulta l'art. 7 del Codice Etico dell'ANM alla stregua «Il magistrato non aderisce e non frequenta associazioni che richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurano la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati».
- Pur assicurando anche ai magistrati il diritto di associazione, la loro peculiare collocazione all'interno del sistema costituzionale (artt. 98, comma 1 e 54 Cost.) comporta specifici divieti (dettati da norme pubblicistiche) nonché specifici doveri di diligenza (previsti dall'ANM), volti ad impedire che la loro indipendenza sia condizionata in qualunque modo dall'appartenenza e comunanza associativa. Al magistrato ordinario è dunque impedita l'iscrizione a sodalizi segreti o che prescrivano vincoli incompatibili con la sua indipendenza (ovviamente la creazione dell'ANM e l'iscrizione ad essa di per sé soddisfa le prescrizioni del citato art. 3, lett. g). Inoltre, l’ANM impone al magistrato associato l’obbligo di verificare se le altre associazioni cui egli intenda aderire consentano d’individuarne i membri, all’evidente scopo di stabilire in concreto se essi siano sotto ogni profilo affidabili. Ben vero l'associazione privata è una collettività ideale, parimenti qualificata (in termini di rischio reputazionale) tanto dallo statuto quanto dal libro degli associati, tanto dai propri fini quanto dagli associati che concretamente e giuridicamente s'impegnano a perseguirli. Il citato art. 7 trasforma in dovere giuridico del membro dell'ANM quella che per il quisque di altre associazioni è una elementare precauzione laica: conoscere i propri sodali, per valutarne la diuturna compatibilità con i fini statutari. La disposizione (non si ‘ritorce’, ma) si ‘riflette e necessariamente si invera sulla stessa ANM: anche i suoi adepti devono potere apprezzare l’affidabilità degli altri iscritti. «Per la contradizion che nol consente», l'ANM non potrebbe prescrivere ai propri associati obblighi di (diligenza e) verifica per la loro iscrizione ad altre associazione che non valgano, in primo luogo, anche nei riguardi di sé stessa. Dunque anche l' ANM, per restare fedele ai propri ideali, deve garantire «la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati». A Tizio, magistrato iscritto all'ANM, è vietato fare parte di un'altra associazione i cui affiliati sono per statuto segreti. A maggior ragione la stessa ANM, se non voglia diventare essa stessa segreta, non può legittimamente occultare a Tizio i nomi dei suoi soci sottoposti a procedimenti disciplinari interni e i loro esiti. La trasparenza dell'attività disciplinare interno è dunque requisito legale indefettibile del fenomeno associativo e della sua liceità.
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- ASPETTI PROCESSUALI
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- Al rispetto del codice etico sovrintende doverosamente, all'interno dell'ANM, tanto il Collegio dei Probiviri quanto il CDC e, in ultima istanza, l'Assemblea Generale dei soci (artt. 9-11 bis Statuto). Il procedimento c.d. 'disciplinare', modellato sull'art. 24 c.c. [18], è regolato dallo Statuto, cioè «dagli accordi degli associati» come previsto dall'art. 36 c.c. Invero l'Assemblea Generale dall'ANM, composta da tutti gli aderenti, ogni quattro anni nomina il Comitato Direttivo Centrale, il quale elegge il Collegio dei Probiviri, destinato a restare in carica per due anni (artt.12, 22 e 30, lett. r e 37 Stat.: doc. 11). I Probiviri svolgono collegialmente attività decisoria definitiva (quando archiviano) ovvero meramente propositiva (quando propongono al CDC l'irrogazione di una sanzione).
- Invero, il primo scrutinio sulla notizia 'disciplinare' (nella specie le chat di Palamara) spetta al predetto Collegio, che può archiviare con provvedimento insindacabile dal CDC (art. 11, 3° Stat.), che si limita perciò a prenderne atto in apposita seduta[19]. Non altrettanto vale per gli affiliati. Infatti ovviamente dell'archiviazione dei Probiviri deve essere data comunicazione al CDC che ne prende atto con apposito verbale. Ai sensi dell'art. 31, ultimo comma, Stat. la «... copia del verbale di ogni seduta del Comitato Direttivo Centrale deve essere trasmessa, a cura del Segretario Generale ad ogni Sezione nel termine di dieci giorni per essere tenuta a disposizione dei soci». I quali possono chiedere all'Assemblea Generale l'annullamento, la revoca o la modifica dell'archiviazione disposta dai Probiviri (art. 13, 3° Stat.[20]) e il CDC è tenuto ad inserire la trattazione di tale ricorso nell'ordine del giorno dell'Assemblea stessa (art. 14, 3° Stat.[21]). Dunque è espressamente disposta l'insindacabilità dell'archiviazione soltanto ad opera del CDC, ma non rispetto all'Assemblea Generale, che è «l’organo supremo deliberante dell’Associazione su tutte le materie inerenti agli scopi sociali di cui all’art. 2» (art. 13, 2° Stat.). D'altronde se così non fosse, il potere dei Probiviri sarebbe dispotico ed autoreferenziale nel pronunciare l'archiviazione, mentre «organo supremo» è soltanto l'Assemblea Generale.
- Difettando invece gli estremi per l'archiviazione, il Collegio dei Probiviri può proporre motivatamente il proscioglimento o l'applicazione della sanzione disciplinare. In tal caso il CDC, senza adottare alcun specifico e motivato provvedimento, si limita a votare sulla proposta dei Probiviri ed anche tale decisione-votazione è impugnabile davanti all’Assemblea Generale.
- In conclusione, certo è che l'archiviazione dei Probiviri o gli alternativi provvedimenti del CDC devono essere portati a conoscenza degli associati tutti, ciascuno dei quali può impugnarli davanti all'Assemblea Generale. La libera adesione agli scopi ideali dell'ANM[22] presuppone costantemente che ciascuno dei soci confidi nella corretta condotta degli altri nonché nella piena trasparenza dell'attività svolta dagli organi disciplinari, anche perché il vincolo associativo è intensamente personale e coinvolgente. Ben vero le condotte espressamente vietate dal codice etico impediscono il conseguimento degli scopi sociali e appannano all'esterno l'immagine dell'ANM e perfino dei suoi iscritti. La prevalenza dell'elemento personale - che fa dell'associazione (riconosciuta o non) un'universitas personarum - spiega non solo l'intrasmissibilità della qualità di associato, ma anche tanto il normale diritto di recedere ad nutum del singolo socio quanto il diritto dell'assemblea di escludere (o sanzionare) per gravi motivi il socio (ritenuto) colpevole (art. 24 c.c.). Ovvio che il recesso è consentito anche quando l'assemblea (o l'autorità giudiziaria) abbia 'assolto' il socio cui si addebitino gravi ragioni di esclusione; altrettanto ovvio che, essendo l'assemblea (e in ultima analisi l'autorità giudiziaria) competente a decidere sull'esclusione, ciascun associato deve poter conoscere le ragioni dell''assoluzione' (o dell'archiviazione). In altri termini ciascuno degli associati conserva non solo il diritto di recedere (o di dimettersi) dall'ANM sol perché non condivida i provvedimenti adottati dai Probiviri o dal CDC, ma anche il diritto di (restare nella compagine associativa e di) contrastare siffatti provvedimenti, appellandosi all'Assemblea generale dei soci ovvero (ovviamente) all’Autorità Giudiziaria. Ciascuna di tali alternative presuppone l'accesso all'inazione dei Probiviri e ai provvedimenti emessi dal CDC, mentre la loro inaccessibilità renderebbe illegittimamente segreta la stessa associazione (v. retro sub cap. II.A.3).
- Fin dall'incipit (v. retro sub par. n. 5) si è documentato che Probiviri, CDC e Assemblea Generale dell’ANM hanno trattato e deciso pubblicamente i procedimenti endodisciplinari a carico di L. Palamara e dei suoi sei commensali. Le chat tra il dott. Palamara e tanti altri magistrati ordinari, pubblicamente trattate e valutate anche dal Consiglio Superiore della Magistratura, sono state divulgate, analizzate e commentate da tempo sui media e sono perfino raccolte in volumi di grande successo editoriale, creando grande sconcerto. Sebbene coinvolgano dati e fatti personali di numerosi magistrati ordinari, che si raccomandavano o concertavano con il dott. Palamara spartizioni di cariche ed onori, la loro pubblicazione non è stata repressa in ossequio al diritto di cronaca. Chat, raccomandazioni e progetti spartitori fanno ormai parte del notorio, come tali accettati, intesi e discussi pubblicamente. Negli Utenti finali della Giustizia è cresciuta perciò l'attesa legittima di conoscere la doverosa reazione degli organi deputati al controllo istituzionale sulla condotta dei magistrati. Non può pretermettersi che dopo l'esplosione del caso Palamara, il Capo dello Stato non ha proceduto allo scioglimento del CSM proprio per non attardare la giusta punizione dei magistrati colpevoli (di «mediocrità etica»), come ha ribadito incisivamente da ultimo, nel momento in cui ha accettato il secondo mandato. Più qualificato interesse vantano gli adepti dell'ANM a conoscere l'esito delle indagini svolte dai Probiviri sugli associati indagati per tali violazioni disciplinari endoassociative.
- Invero, appare dirimente il fatto che da oltre quattro anni l’ANM, per mezzo dei suoi Organi centrali (il Collegio dei Probiviri e il CDC), legittimamente tratta i dati personali dei magistrati contenuti nelle menzionate chat, pervenendo a decisioni di archiviazione (ad opera dei probiviri) o di colpevolezza (ad opera del CDC). Non a caso nessuno dei magistrati indagati, e perfino sanzionati (come lo stesso dott. Palamara, bandito dall'ANM), ha eccepito in sede giudiziaria la violazione del diritto alla privacy. Ben vero, in conformità al parere (doc. n. 1) del P.R. di Perugia, dott. Raffaele Cantone, il competente G.I.P. ha autorizzato (ex art. 116 c.p.p.) il rilascio all'Associazione di copia delle note chat oggetto di sequestro, ritenendo decisivo il fatto che l'ANM, in quanto tenuta a elaborare il codice etico dei magistrati ordinari (ai sensi del ciato art. 54: v. retro sub cap. II.A.2), aveva anche il compito di applicare le pertinenti sanzioni disciplinari. Più precisamente, in aggiunta a quanto segnalato dianzi (v. retro sub par. 9), l’ANM e i suoi Organi Centrali (Probiviri, CDC e Assemblea generale) possono legittimamente trattare i dati personali contenute nelle chat sequestrate, innanzi tutto, ai sensi dell’art. 6, 1° lett. b) del regolamento (UE) 2016/679, alla cui stregua il trattamento è lecito «se necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte»; contratto che nella specie è proprio quello associativo. Aderendo all'ANM ciascuno degli associati entra in una trama di rapporti giuridici, compresa (nelle forme previste dallo statuto) la soggezione al potere disciplinare (o di esclusione), cui nessuno può sottrarsi anche dimettendosi (art. 7, 3° Stat.). Alla quale soggezione corrisponde il diritto sia dell'associazione di trattare e valutare anche dati personali altrimenti inaccessibili, sia degli altri associati ad esserne informati, per conformare la propria condotta. Se i Probiviri, nell’esclusivo interesse degli adepti, hanno il diritto – dovere di scrutinare le chat e, se del caso, di disporre l’archiviazione, gli associati hanno il diritto di conoscerla sia per valutare la condotta dei Probiviri, sia per impugnarla davanti all'Assemblea Generale (o all’Autorità Giudiziaria), sia per eventualmente determinarsi alle dimissioni o all'esperimento di altre congrue azioni; altrettanto può ripetersi per i provvedimenti votati dal CDC. Alla stessa stregua la Suprema Corte ha statuito che: «La disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prescrivendo che il trattamento dei dati personali avvenga nell'osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti, non consente che gli spazi condominiali, aperti all'accesso di terzi estranei rispetto al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino; ne consegue che - fermo restando il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche di propria iniziativa, gli inadempimenti altrui rispetto agli obblighi condominiali - l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale, da parte dell'amministratore, dell'informazione concernente le posizioni di debito del singolo condomino costituisce un'indebita diffusione di dati personali, come tale fonte di responsabilità civile ai sensi degli artt. 11 e 15 del citato codice.» (Cass. n. 161 del 2011). Appare evidente l'analogia: anche per effetto del rapporto giuridico associativo le vicende giuridiche che riguardano l'associato in quanto tale - e massimamente qualunque esito di un procedimento disciplinare (archiviazione compresa) - non possono essere legittimamente velate agli altri adepti; a meno che non si tratti di associazione segreta, di per sé vietata e penalmente sanzionata. D’altronde, per le stesse ragioni, può non essere commendevole - e può generare discredito anche per il singolo affiliato - supinamente fare parte di un’associazione che nasconde archiviazioni e sanzioni disciplinari. Proprio questa la ragione per cui tutti gli atti con cui il dott. Palamara è stato bandito dall’ ANM sono ancora accessibili sul suo sito ufficiale!
- D'altronde segnatamente le archiviazioni (necessariamente motivate), lungi dall'infirmare la rispettabilità dei magistrati indagati (ma neppure incolpati), ne esaltano soltanto il merito nonché il valore professionale e umano, al pari di una ... «medaglia al valore giudiziario». È impensabile dunque che il magistrato indagato possa trarre personale nocumento o disdoro dall'archiviazione decisa dai Probiviri, in sé e per sé considerata. Non incolpato, ma soltanto indagato, egli è stato prosciolto: il risultato più liberatorio e ambito che potesse ottenere! Mutatis mutandis di regola nessun magistrato negherebbe, ai sensi dell’art. 116 c.p.p., al denunciante, al querelante o al quisque la copia di un'archiviazione penale, sol temendo di danneggiare la reputazione dell'indagato! É infatti notorio che l'archiviazione (penale o disciplinare) viene ...sbandierata proprio dall'interessato a conferma dell'accertata liceità penale della sua condotta.
- «In realtà, pare al Collegio, soprattutto alla luce di una copiosa giurisprudenza di legittimità, che gli associati vantino un diritto soggettivo alla conoscenza delle vicende associative idonee ad incidere sulla loro “partecipazione” — inteso il termine nel senso di una partecipazione attiva e consapevole — alla vita del sodalizio cui hanno aderito e cui devono poter sapere se continuare a prestare adesione. In tal senso, il Collegio auspica che sia i pareri recanti le proposte dei probiviri sia le decisioni del CDC sulle stesse siano pubblicate nel sito web della ANM nella parte consultabile dai soli soci: in difetto di tale pubblicazione pare infatti al Collegio che tutta l’attività disciplinare propria della Associazione si risolva in una sorta di interna corporis, così privando le norme deontologiche di un reale enforcement e impedendo agli associati ogni conoscenza della loro effettiva applicazione, risultato ancora più grave laddove si rammenti che le decisioni in materia disciplinare sono prese – a maggioranza qualificata - da un organo elettivo quale il CDC, la cui attività è destinata per definizione ad essere valutata dai soci elettori. Per il vero, una tutela della privacy dei soci all’interno dell’associazione, spinta al di là di quella riconosciuta dalle stesse disposizioni legislative, affievolisce se non addirittura vanifica totalmente la forza deterrente della sanzione prevista dal codice etico, che, per ciò solo, diverrebbe inutile.» (resoconto del Collegio dei Probiviri, 30 giugno 2022, pag. 4). È altresì opportuno menzionare il contributo di E. Riva Crugnola (già componente del Collegio dei Probiviri), secondo cui è necessario «il coordinamento tra la legislazione in materia di privacy e i principi di cui alle norme del codice civile, in particolare l’art.2261 cc in tema di società di persone essendo stato ritenuto applicabile anche alle associazioni non riconosciute in quanto principio generale in materia di enti collettivi (cfr. Tribunale Torino sentenza n.1143/2019, secondo la quale con specifico riferimento al diritto di accesso degli associati non amministratori di una associazione non riconosciuta alla documentazione relativa alla gestione dell’associazione stessa si ritiene che debba trovare applicazione la disciplina prevista per le società semplici di cui all’art.2261 c.c.”)»[23].
- Non è condivisibile il (mero) ‘parere’ negativo reso dal Garante (v. retro par. n. 3) perché non tiene conto:
- della completa, generale e incontestata notorietà che caratterizza l'affaire Palamara & Company e le famose chat (v. retro sub cap. II.A.1);
- della trasparenza dell’attività disciplinare endoassociativa, intesa come requisito legale indefettibile del fenomeno associativo (v. retro sub cap. II.A.3);
- della rilevanza pubblicistica rivendicata dalla stessa dell'ANM, in quanto chiamata a dettare - e fare rispettare - il codice etico anche per i magistrati ordinari non affiliati all’associazione (v. retro sub cap. II.A.2);
- della possibilità per l'associato, prevista dallo statuto, di ottenere copia dell'archiviazione o della delibera del CDC per impugnarla davanti all'Assemblea Generale (v. retro sub cap. II.A.4);
- del principio per cui il trattamento è lecito «se necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte»: contratto che nella specie è proprio quello associativo (v. retro sub cap. II.A.5);
- della duplice aporia per cui stando al parere del Garante, per un verso, la sanzione etica - siccome rigorosamente velata - resta amputata della sua intrinseca funzione general preventiva e, per altro verso, gli associati non sono posti in condizione di valutare la condotta dei Probiviri e dei componenti del CDC nell’esercizio della funzione disciplinare (v. retro sub cap. II.A.6).
- CONCLUSIONI PARZIALI
- Per quanto fin qui argomentato, gli associati dell'ANM hanno certamente non solo il diritto, ma anche il dovere o quanto meno l'onere (v. retro sub par. 12), di conoscere e valutare il risultato dell'attività disciplinare, legittimamente svolta nel loro interesse dai Probiviri e dal CDC. In ragione delle funzioni istituzionali svolte dai Magistrati - ed in coerenza ai profili pubblicistici di cui a ragione si vanta la stessa ANM (retro cap. II.A.2) - perfino i terzi estranei all'ANM - e cioè gli Utenti finali della Giustizia, in nome dei quali i magistrati (in quanto impiegati civili) responsabilmente decidono - avrebbero diritto di conoscere le valutazioni etico - disciplinari svolte dall'ANM sullo scandalo più grave che l'ha colpita, così superandosi «visioni obsolete, ereditate dalla legislazione anteriore e ancora presenti dopo l’entrata in vigore della Costituzione, imperniate sul principio, espressione di antichi principi corporativi, secondo cui l’intera problematica disciplinare costituiva una questione interna al corpo professionale e la migliore tutela del prestigio dell’ordine giudiziario era racchiusa nella riservatezza del procedimento disciplinare» (Corte Costituzionale, sent. n. 497/2000). Come avviene per i militanti di altri contesti associativi, l’esito disciplinare (dimissioni, archiviazioni, sanzioni) vale a etichettare dal punto di vista valoriale tanto l’associazione quanto i suoi adepti. E il segreto rappresenta l’esito più nocivo, perché – probabilmente per sottrarre i colpevoli al giudizio generale - coinvolge negativamente gli incolpevoli sodali e la stessa associazione! Spiace dunque registrare che probabilmente, nel recente serrato dibattito politico, anche i ‘velatissimi’ esiti endoassociativi della sciagurata vicenda Palamara & Company hanno indotto il Governo a proporre in sede legislativa l’elezione a sorte dei membri del CSM. Perché mai, d’altronde, nascondere perfino ai magistrati elettori del CSM le valutazioni disciplinari sulle ben note gesta dei candidati correi di Palamara?
- Invece di affrettarsi a rispettosamente prospettare al Garante della privacy le difficoltà ermeneutiche che inficiano il suo parere, di recente il CDC è riuscito a menar vanto per «l’irrogazione di numerose sanzioni per le violazioni previste dal Codice etico dell’ANM» - tuttavia rigorosamente segretate - limitandosi ad auspicare una modifica statutaria che consenta espressamente l’ostensione dei provvedimenti endodisciplinari dell’ANM; che sarebbe – essa sì - la pietra tombale per i provvedimenti disciplinari attinenti alle famose chat di Palamara, siccome anteriori all’ambita modifica costitutiva stessa!
- 2023. L’ ABERRAZIONE ETICO-GIURIDICA. L’ANM PROCLAMA DI NON POTERE LEGITTIMAMENTE SANZIONARE I CORREI DI PALAMARA.
- «il Collegio [dei Probiviri] ha dibattuto in ordine alle ricadute, sui procedimenti pendenti, della sentenza della Corte Costituzionale n. 170/2023 , ed in particolare della motivazione della sentenza che ha deciso sul conflitto di attribuzione proposto dal Senato contro la Procura della Repubblica di Firenze sul c.d. “caso Renzi” ed ha qualificato la messaggistica whatsapp come “corrispondenza” (e non come documento, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità ), coperta, quindi dalla garanzia di riservatezza sancita dall’art. 15 Cost. Analoghi principi sono stati affermati dalla Corte di Giustizia in numerose sentenze richiamate sia dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, sia, successivamente ad essa, dalla CGUE 7 settembre 2023, C-162. Il Collegio ha ritenuto inutilizzabili le chat nel primo caso esaminato successivamente alla pronuncia della Corte Costituzionale, anche in ragione delle altre emergenze procedurali» (16 novembre 2023, Relazione della Presidente del Collegio dei Probiviri, dott.ssa Antonella Di Florio).
- Su espressa richiesta del Collegio dei Probiviri, il 25 novembre 2023 il Comitato Direttivo Centrale dell’ANM ha confermato la validità giuridica del loro orientamento, così affermando: «Sull’inutilizzabilità delle chat di messaggistica nel procedimento disciplinare interno Il CDC in relazione all’overruling determinatosi per effetto delle recenti pronunce della Corte costituzionale (sent. n. 170/2023), della Corte di giustizia (sent. 7.9.2023 in causa C-162/22) e prima ancora della Corte Edu (sent. 9.3.2021, Eminagaoglu c. Turchia), che hanno ricondotto entro la disciplina delle intercettazioni telefoniche[24] e dell’inviolabilità della corrispondenza anche l’acquisizione delle chat e in genere delle conversazioni telematiche, ritiene di dover condividere il parere espresso sul punto dal collegio dei probiviri (proc. n. 15/2022) in merito all’inutilizzabilità delle conversazioni telematiche acquisite nel procedimento penale ai fini del successivo accertamento degli illeciti disciplinari di natura associativa di soggetti terzi, senza che possa rilevare, proprio per la natura di “prova vietata” del ‘dato’ acquisito, l’eventuale riproduzione dei testi della messaggistica su fonti c.d. aperte. L’utilizzo a fini disciplinari delle chat acquisite nel procedimento penale si porrebbe, altrimenti, in frizione con i principi costituzionali e con la normativa sovranazionale (art. 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE) che consente deroghe e limiti alla riservatezza delle comunicazioni (art. 5 della direttiva 95/46/CE) solo qualora la restrizione integri una misura necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica. Il fondamentale impegno dell'associazione a portare avanti una incisiva azione volta al rafforzamento della tensione etica nei comportamenti di tutti i magistrati non può e non deve prescindere dal rispetto delle regole dello stato di diritto, altrimenti rischia di cadere in una insanabile contraddizione e di trasformarsi in un moralismo acritico. L'azione di verifica delle condotte non conformi al codice etico deve essere, quindi, svolta con obiettività, secondo criteri di ragionevolezza e nel doveroso rispetto delle garanzie e dei principi dell’ordinamento.» (Comunicazione ufficiale del Comitato Direttivo Centrale: All. n. 2). Consegue che, per grazia ricevuta dal CDC, il Collegio dei Probiviri ‘deve’ ormai archiviare (ovviamente in segreto!) qualunque illecito disciplinare rivelato dalle notissime chat di Palamara, per effetto della citata sentenza della Corte Costituzionale.
- Sennonché è giuridicamente aberrante che il Collegio dei Probiviri, cui spetta l’autonomo potere (sindacabile soltanto dall’Assemblea Generale dell’ANM, oltre che dall’Autorità giudiziaria) di pronunciare l’archiviazione, chieda – e illegittimamente ottenga - l’approvazione ‘preventiva’ dall’incompetente CDC sul proposto orientamento volto a pronunciare de plano l’inazione, in ordine alle note chat del dott. Palamara, per effetto della sentenza n. 170/2023 della Corte Costituzionale. Lungi dal legittimare la decisione dei Probiviri, il sostegno espresso dal CDC ne moltiplica, aggravandole, le responsabilità.
- È giuridicamente aberrante ...applicare agli atti dell’ANM, associazione non riconosciuta, disciplinata esclusivamente dal diritto civile sostanziale (artt. 36 – 42 c.c.) e processuale, la previsione dell’inutilizzabilità dettata dall’art. 191 c.p.p. esclusivamente per il diritto e il rito penale.
- É giuridicamente aberrante, e contrastante con l’art. 3 del Reg. probiviri approvato proprio dal CDC («Delle predette violazioni il Collegio può anche acquisire notizia direttamente, su segnalazione di uno o più dei suoi componenti, oppure da fonti aperte quali la stampa, i mass media e fonti similari»), impedire agli organi disciplinari dell’ANM di valutare le condotte dei magistrati ordinari (soci e non soci) le cui illegittime gesta sono state pubblicate su fonti aperte (giornali, libri, Radio Radicale, CSM).
- Non potendo rassegnarsi alle intollerabili accuse di insabbiamento provenienti perfino dal Ministero di Giustizia («Noi possiamo anche credere all’asinello che vola, ma non possiamo credere che lo scandalo Palamara si sia limitato a quei quattro poveretti che si sono dimessi»: Ministro Nordio, La Stampa 14 giugno 2025), amplificate in Senato il 26 scorso, lo scrivente socio ha fatto accorato appello al Signor Presidente dell’ANM affinché, alla luce di quanto qui dedotto, volesse disporre il sereno riesame degli effetti endodisciplinari della sentenza della Corte Costituzionale sopra menzionata. Purtroppo al cortese riscontro del dott. Parodi («su disposizione del Presidente Parodi le comunichiamo che la questione verrà esaminata dal Comitato direttivo centrale e dal Collegio dei Probiviri, in termini generali») non è stato dato alcun seguito.
- Il tema è stato ampiamente trattato sui media [25] e sulla stampa specialistica[26].
[1] Articolo 6 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
Liceità del trattamento
1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.
La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.
..................
[2] "se, tenuto conto della natura giuridica dell'Associazione, nonché della necessità di contemperare l'esigenza della massima trasparenza sulla attività associativa in materia disciplinare con la privacy degli incolpati, l'Associazione - possa pubblicare sulla Rivista on line "La Magistratura", accessibile a tutti gli utenti, gli esiti dei procedimenti disciplinari endoassociativi con l'indicazione del nominativo dell'incolpato e indipendentemente dal sua consenso";
"possa pubblicare integralmente e dunque, con l'indicazione del nominativo dell'incolpato e indipendentemente dal suo consenso -, nella sezione riservata (e, dunque, fruibile da tutti gli iscritti) del sito dell'Associazione nazionale magistrati, tutti gli atti dei procedimenti disciplinari endoassociativi (atti istruttori, proposte di condanna e/o archiviazione del Collegio dei probiviri, decisioni adottate dal Comitato direttivo centrale ed il voto espresso da ciascun componente del Comitato direttivo centrale)";
"in caso affermativo, sia tenuta a rispettare limiti temporali nella conservazione e pubblicazione dei predetti dati e se tali facoltà persistano anche nel caso di recesso del socio dalla compagine associativa".
[3] Segnatamente La Verità.
[4] A. SALLUSTI - L. PALAMARA, Il Sistema, Rizzoli, 2021; A. SALLUSTI - L. PALAMARA, Lobby & Logge, Rizzoli, 2022; A. MASSARI, Magistropoli. Tutto quello che non vi hanno mai raccontato sul Csm e sul caso Palamara, PaperFIRST, 2020.
[5] Art. 10 Codice Etico:
«Il magistrato non si serve del suo ruolo istituzionale o associativo per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri.
Il magistrato che aspiri a promozioni, a trasferimenti, ad assegnazioni di sede e ad incarichi di ogni natura non si adopera al fine di influire impropriamente sulla relativa decisione, né accetta che altri lo facciano in suo favore.
Il magistrato si astiene da ogni intervento che non corrisponda ad esigenze istituzionali sulle decisioni concernenti promozioni, trasferimenti, assegnazioni di sede e conferimento di incarichi
Si comporta sempre con educazione e correttezza; mantiene rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto; rispetta e riconosce il ruolo del personale amministrativo e di tutti i collaboratori».
Statuto ANM
«Art. 9 - Illecito disciplinare
Costituisce illecito disciplinare la violazione del codice etico dei magistrati, nonché la commissione di illeciti penali dolosi».
[6] L'ANM ha pubblicato sul proprio sito ufficiale i dati statistici anonimi, attestati al 4 ottobre 2022, dell’attività disciplinare, tacendo le generalità dei magistrati coinvolti.
PROCEDIMENTI APERTI NEL 2021 N. 78 - APERTI NEL 2022 N. 24
PROCEDIMENTI ANCORA APERTI N. 38
PROCEDIMENTI DEFINITI N. 64:
- CON ARCHIVIAZIONE N. 21
- CON SANZIONI N. 16 (censura n. 12, espulsione n. 2, interdizione n. 2)
- PER DIMISSIONI N. 27.
Degno di rilievo è che le chat coinvolgono dunque allo stato almeno 102 magistrati ordinari (38+64), un numero tanto cospicuo quanto preoccupante. È il caso di precisare che l’ANM ha consentito le dimissioni (ben 27) nei confronti di iscritti attinti dal procedimento disciplinare, in immotivata violazione dell’art. 7, 3° Statuto: «Nel caso in cui il socio dimissionario sia sottoposto a procedimento disciplinare, il Comitato Direttivo Centrale può disporre che si sospenda di provvedere sull’accoglimento delle dimissioni fino all’esito del procedimento medesimo». V. amplius R. RUSSO, Quel pasticciaccio brutto delle dimissioni dall’Associazione nazionale magistrati, sul sito Filodiritto, 15 giugno 2021.
[7] Sul caso Forciniti v. G. MERLO, su Domani, 1° luglio 2022. Sul caso Canepa v. R. RUSSO, Ancora domande senza risposta sulle chat di Palamara, su Domani, 15 luglio 2022.
[8]In questo senso Consiglio Superiore della Magistratura, A proposito del “codice etico” dei magistrati elaborato dall’Associazione Nazionale Magistrati (Delibera del 12 luglio 1994).
[9] Art. 54 del D. lgs. 165/ 2001 (Testo unico sul pubblico impiego - TUPI), novellato dall’ art. 1 comma 44 della L. n. 190/2012 ('legge Severino')
1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché' di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.
2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.
3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all’articolo 55-quater, comma 1.
4. Per ciascuna magistratura e per l’Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno.
5. L’organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43 e le associazioni di utenti e consumatori, l’applicabilità del codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione.
6. Sull’applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.
7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi).
[10] Con la sentenza n. 1162/2012, nel confermare la vigenza di tali disposizioni, il C.D.S. ha ammesso l’accesso (documentale) ai provvedimenti emessi in sede disciplinare (di archiviazione e sanzionatori), qualora sussista lo specifico interesse legittimante previsto dalla normativa di settore.
[11] F. MODAFFERI, Il regime particolare dei trattamenti dati effettuati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all’esercizio di pubblici poteri, in F. PIZZETTI, Protezione dei dati personali in Italia tra GDPR e codice novellato, 2021, pag. 361.
[12] ARTICOLO 8 CEDU
Diritto al rispetto della vita privata e familiare
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
[13] Cons. Dott. Giuseppe Santalucia, Presidente dell’Anm,
in https://www.ildubbio.news/2022/07/16/anm-giuseppe-santalucia-strage-via-amelio-paolo-borsellino/
Sia consentito rammentare anche le coraggiose dichiarazioni del medesimo Presidente: «Oggi si insedia il nuovo collegio dei probiviri e si riavvia un processo di approfondimento intrapreso dalla Giunta precedente in merito alle chat del dottor Palamara con colleghi per valutare il loro rilievo rispetto al nostro codice etico. Quindi questa vicenda non è affatto chiusa, si tratta di proseguire un lavoro della magistratura su più piani: quello penale di cui si occupa la procura di Perugia, quello disciplinare che compete alla procura generale della Cassazione e al Csm e il nostro» (intervista al Fatto Quotidiano del 21 gennaio 2021, riportata sul sito dell'ANM).
[14] L. BRANDEIS (già membro della Corte Suprema americana) dalle cui opere ha preso avvio il lungo e faticoso cammino verso la trasparenza (politica e) amministrativa.
[15] Qualche anno dopo il delitto Matteotti fu disposto lo scioglimento dei partiti politici e di molte associazioni, tra cui la massoneria, e fu introdotto il divieto di costituire sindacati.
[16] L. n. 17 del 1982: Art. 1: «Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall'articolo 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché' di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale». Gli articoli successivi prevedono la sanzione, lo scioglimento e l'avvio del procedimento disciplinare per i pubblici dipendenti. Con l'ultimo articolo è stato disposto lo scioglimento della associazione segreta denominata "Loggia P2".
[17] Estensione quest'ultima dovuta all’opera del Consiglio Superiore della Magistratura (in contrasto con le valutazioni dell'allora Capo dello Stato. on. F. Cossiga) e delle Sezioni Unite: v. amplius S. DI AMATO, La responsabilità disciplinare del magistrato, Milano, 2013, p. 350 e segg. V. anche V. DE SANTIS, Il divieto di istituire associazioni segrete. Obblighi di trasparenza dei dipendenti pubblici e tutela del pluralismo associativo, in Federalismi.it, paragrafo 9, 22.11.2017.
[18] Cassazione civile sez. VI - 20/09/2021, n. 25319, in motivazione: «...l'esclusione degli associati è regolata dall'art. 24 c.c., dettato per le associazioni riconosciute, ma applicabile anche a quelle prive di tale requisito formale (Cass. n. 22986/2019; Cass. n. 18186/2004), secondo cui l'esclusione d'un associato può essere deliberata solo per gravi motivi, con facoltà per il medesimo di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione». Nello stesso senso Cassazione civile sez. I - 16/09/2019, n. 22986 che, accogliendo il ricorso dell'associazione, ha annullato la sentenza con cui il giudice d'appello aveva riformato la prima decisione di conferma della validità dell'esclusione con condanna del socio al risarcimento dei danni.
[19] Regolamento procedurale sull'attività disciplinare del Collegio dei Probiviri (sul sito ufficiale dell'ANM)
Articolo 4
L'esercizio dell’azione disciplinare
Esaminata la notizia della violazione il Collegio, se non ravvisa le condizioni per l'immediata archiviazione, - da disporsi con provvedimento comunicato al CDC entro 15 giorni dalla decisione - promuove l’azione disciplinare disponendo che si proceda all'istruzione.
[20] «Ogni socio può ricorrere all’Assemblea per l’annullamento, la revoca o la modifica delle deliberazioni degli altri Organi centrali dell’Associazione.». «Organo centrale» è espressamente definito il Collegio dei Probiviri (art. 12, 1° n. 5 Stat.), oltre che il CDC.
[21] È palese che il rinvio dell'art. 14, 3° Stat. al 4° comma dell'art. 11 («L’incolpato può chiedere che si proceda a porte chiuse») è frutto di un mero refuso.
[22] Statuto Art. 2. - Scopi
L'Associazione si propone i seguenti scopi:
1) dare opera affinché il carattere, le funzioni e le prerogative del potere giudiziario, rispetto agli altri poteri dello Stato, siano definiti e garantiti secondo le norme costituzionali;
2) propugnare l'attuazione di un Ordinamento Giudiziario che realizzi l'organizzazione autonoma della
magistratura in conformità delle esigenze dello Stato di diritto in un regime democratico;
3) tutelare gli interessi morali ed economici dei magistrati, il prestigio ed il rispetto della funzione giudiziaria;
4) promuovere il rispetto del principio di parità di genere tra i magistrati in tutte le sedi associative ed in
particolare assicurare la presenza equilibrata di donne e uomini negli organismi dirigenti centrali, distrettuali e sottosezionali dell'Associazione, nonché in tutte le articolazioni del lavoro associativo e nei casi in cui l'Associazione sia chiamata a designazioni di suoi rappresentanti.
5) promuovere iniziative di carattere culturale, assistenziale e previdenziale;
6) dare il contributo della scienza ed esperienza della magistratura nella elaborazione delle riforme legislative, con particolare riguardo all'Ordinamento Giudiziario;
7) curare la pubblicazione di un periodico, nonché la gestione della mailing list dell'ANM e di eventuali social network.
[23] E. RIVA CRUGNOLA (già componente del Collegio dei Probiviri), Codice etico dei magistrati, collegio dei probiviri della ANM: questi sconosciuti? In Questione Giustizia, 10 novembre 2023.
[24] «Come mai si è potuta scrivere questa autentica invenzione? La Corte costituzionale, infatti, così testualmente si era espressa nella sentenza 170/2023: “Ciò premesso, la resistente osserva che – come lo stesso ricorrente riconosce – le attività investigative che hanno dato origine al conflitto non sono riconducibili al concetto di «intercettazione»: concetto che, come puntualizzato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, designa l’apprensione occulta, in tempo reale, del contenuto di una conversazione o di una comunicazione in corso tra due o più persone da parte di altri soggetti, estranei al colloquio …” E ancora: “… le parti concordano sul fatto che l’acquisizione di messaggi di posta elettronica e WhatsApp operata nel caso di specie non sia qualificabile come intercettazione. L’affermazione è pienamente condivisibile”. Dunque, l’esatto contrario di quanto assume il comunicato A.N.M.» (G. ROMEO, L’insostenibile leggerezza del diritto e le nuove frontiere dell’etica dei magistrati, Archivio Penale, 20/02/2024, https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=43906678-7486-4515-9ad7-18fec6f2cad9&idarticolo=44669: qui All. n. 4 ).
[25] R. RUSSO, Chat Palamara Il caso è archiviato? L’ANM ne discuta pubblicamente (pubblicato sul Fatto Quotidiano, 18 novembre 2023) All. 4.
[26] G. ROMEO, Archivio Penale, 20/02/2024 All. 3.