L'abito fa il giudice e perfino il pubblico ministero

Carlo Nordio
Carlo Nordio

L'abito fa il giudice e perfino il pubblico ministero

 

Giudicanti e requirenti sono ontologicamente diversi e tali perciò devono ‘apparire’ soprattutto agli indagati e agli imputati, come all’Utente finale della Giustizia: lo afferma chiaramente perfino l’art. 111, 2° Cost.! Questo il nocciolo della riforma voluta da Nordio.

Il quale vola troppo alto per potersi accorgere che la sua riforma ha dimenticato di innovare il dress code, cioè le regole di abbigliamento e di identificazione, fin qui imposte dall’ordinamento indistintamente per pubblici ministeri e giudicanti. Eppure l’art. 157 del vigente Regio Decreto 14 dicembre 1865, n. 2641 parla chiaro: «Le divise di tutti indistintamente i funzionari della magistratura giudicante e del ministero pubblico si compongono di zimarra nera, con cintura di seta guernita di nappine, toga di lana nera con maniche rialzate e annodate alle spalle con cordoni, tocco, ossia berretto nero, e collare di tela batista». Mentre l’art. 158 si preoccupa di codificare con opportuni segni distintivi «La qualità e il grado rispettivo dei suddetti funzionari», ancora una volta unitariamente e indistintamente considerati (giudicanti e requirenti). Personalmente questa regola mi ha fatto comodo: per 42 anni ho utilizzando la stessa toga (l’avevo acquistata di buona qualità: lana merinos si vantava il venditore ...) come pretore, come giudice di tribunale, consigliere d’assise d’appello e perfino sostituto procuratore generale presso la Suprema Corte. Fin qui, dunque, unica divisa per giudicanti e requirenti, come resta confermato consultando i siti che su internet la offrono in vendita, in alternativa soltanto a quella prescritta per gli Avvocati.

Se tutto ciò è vero, un minimo di coerenza esigerebbe che ora – in conformità alla vittoriosa Dottrina Nordio - le ‘divise’ di giudicanti e di requirenti siano finalmente distinte. Ma si apre un ulteriore dilemma: per tagliar corto conviene creare nuovi modelli per entrambe le qualifiche o è meglio (e più economico) modificarne solo uno (e quale?). Il Diritto è veramente un ginepraio! Certo si è che, risolta tale questione e abrogato in parte qua il Regio Decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, tutto andrà meglio, con grande soddisfazione dell’Utente Finale della Giustizia!

(Rosario Russo, già Sostituto Procuratore Generale della Suprema Corte)