Separazione delle carriere: punti giuridici a favore e confutazione assurdità a sfavore

separazione delle carriere
Ph. Riccardo Radi / separazione delle carriere

Separazione delle carriere: punti giuridici a favore e confutazione assurdità a sfavore 

Il dibattito sulla separazione delle carriere tra magistratura requirente (pubblici ministeri) e magistratura giudicante (giudici) è uno dei temi più discussi nel panorama giuridico italiano.

Ma facciamo chiarezza su alcuni punti sconfessando chi ritiene si tratti di una revisione costituzionale che squilibrerà i tre poteri portando il terzo di questi (cioè il giurisdizionale) sotto il controllo del governo.

  1. INDIPENDENZA ed AUTONOMIA della MAGISTRATURA è e sarà PIENA E SACRA come da articolo 104 nuovo previsto dalla riforma[1] sottoposta a referendum;
  2. AD OGGI NON ESISTE LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE, ma il limite per saltum riguardo alla distinzione di funzione (Legge Cartabia[2]). Il requirente e il giudicante possono solo una volta cambiare ruolo;
  3. SORTEGGIARE IL PARLAMENTO come PER IL NUOVO CSM (provocazione di alcuni giuristi contrari alla riforma)? Niente di più puerile giuridicamente dal momento che il potere legislativo risponde all’articolo 1 della Costituzione (principio di sovranità rappresentativa mentre il CSM è un organo costituzionale di alta amministrazione[3] che risponde al principio di autonomia e indipendenza della magistratura (sacro e messo nero su bianco anche nella riforma in questione);
  4. Il SORTEGGIO MEMBRI LAICI è DIVERSO DA QUELLO DEI TOGATI PER RAGIONI COSTITUZIONALI STESSE atteso che il CSM attuale è un retaggio ideologico del periodo fascista, vista la relazione del Ministro mussoliniano Grandi[4], e quanto già in Assemblea costituente fu palesato in termini di preoccupazione nel l’avere un CSM unico posto il pericolo di commistione dei ruoli tra requirente e giudicante[5];
  5. LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE è NECESSARIA PER ADEGUARE IL SISTEMA GIURIDICO ITALIANO ALL’ART. 6 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo), date le numerose condanne dell’Italia[6] per violazione di detto principio, e per adempimento costituzionale del giusto processo art. 111 Cost.

Sarebbe risibile che proprio l’Italia[7] mantenesse l’attuale sistema quando in Unione Europea si chiede ai Paesi candidati all’ingresso comunitario di adeguare la Costituzione informandola all’equo processo (vedasi caso Albania[8]);

  1. La separazione delle carriere non ripercorre una visione della giustizia della loggia P2[9] dal momento che quest’ultima voleva il taglio dei parlamentari, i PM sottoposti al controllo del potere esecutivo e un solo CSM con due distinte sezioni[10]  (stile ordinamento francese) realizzando una separazione solo endogena e calmierata (e nella riforma in questione nulla di tutto ciò è previsto; anzi, tutt’altro);
  2. LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE è una storica battaglia liberale e a cui ha dato attuazione con proposte di legge la sinistra parlamentare[11] per decenni;
  3. VENGONO ELIMINATE LE CORRENTI all’interno della magistratura considerando il 96% dei magistrati aderisce ad una sola associazione (ANM come riporta il sito di quest’ultima). Non esisterebbe di fatto più una magistratura pluralista essendo diventata quasi totalmente monocorde in termini di politica giudiziaria;
  4. Il potere esecutivo vuole controllare il potere giurisdizionale o comunque influenzarlo. Niente di più falso dato l’art. 104 della riforma in questione e dati i numeri attuali che, invece, condurrebbero a valutazione contraria: più di 200 magistrati sono attualmente in posizionamenti del potere esecutivo[12].

Ebbene, alla luce di tanto e senza esaustività sul tema, la separazione delle carriere è necessaria in quanto:

  1. si limiteranno e si spera elimineranno i c.d. “casi Palamara” e tutti quelli che non sono stati scoperti;
  2. il processo penale viene informato al principio di equo processo (CEDU) che è cosa diversa dal Giusto processo (Costituzione);
  3. il PM e il GIUDICANTE, se sbagliano in termini disciplinari, è molto più probabile che vengano condannati (rif. Alta Corte) e non che siano coperti da correnti (la cui maggioritaria è ANM con il 96% degli iscritti[13] come afferma la stessa associazione sul proprio sito);
  4. i magistrati saranno aderenti a due impronte di lavoro diverse e non promiscue (mentre la commistione di funzioni durante la carriera è stata limitata, ma non superata, dalla legge Cartabia);
  5. un cittadino se denuncia fatti di reato che riguardano un magistrato, non deve aspettarsi una copertura della corrente nel CSM poiché vi sarà sorteggio e l'Alta Corte a giudicare le responsabilità disciplinari.

 

 

[2] La riforma vieta più di un passaggio da una funzione all'altra (giudice a pm o viceversa) durante l'intera carriera. Inoltre, il passaggio è consentito solo entro 10 anni dal primo atto di esercizio delle funzioni.

[5] Pag. 2453 Verbale Assemblea Costituente 25 novembre 1947 - https://documenti.camera.it/_dati/Costituente/Lavori/Assemblea/sed304/sed304.pdf