Divieto di imprigionamento per debiti
Divieto di imprigionamento per debiti
Il principio europeo, i reati tributari e il caso della conciliazione
L’articolo 1 del Protocollo 4 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo[1], c.d. CEDU, prevede che “Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere a un’obbligazione contrattuale”.
Ebbene, certamente sia l’obbligazione tributaria che quella contrattuale partono da differenze strutturali dal momento che:
- il contratto[2] è “l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” ;
- l’obbligazione[3] è, invece, un fatto giuridico imposto per legge o per conseguenza regolatoria tra le parti.
Uno degli istituti italiani su cui può ragionarsi in termini di possibile conflitto od aderenza con detto principio europeo è, quindi, la conciliazione tributaria[4]: strumento deflattivo del contenzioso che consente al contribuente e all’Amministrazione finanziaria di definire, consensualmente, una controversia già instaurata davanti alle Corti di giustizia tributaria evitando la prosecuzione del giudizio e la pronuncia di una sentenza sul merito.
Secondo l’art. 48, comma 4, D.lgs. 546/1992 quando le parti del processo tributario trovano una intesa fuori dall’udienza “La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente”.
Grossomodo, stesso spirito normativo ha l’art. 48 bis, comma 3, della stessa legge processuale tributaria pur prevedendo che “La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente”.
Nel considerare le due disposizioni normative richiamate, emerge una differenza:
- nel primo caso si parla di sottoscrizione dell’accordo ovverosia un atto di diritto privato che risolve un contenzioso di natura pubblicistica (come quello tributario) che, al contempo, si integra di disciplina civilistica[5];
- nel secondo caso si parla definizione contenziosa tramite processo verbale di causa ovverosia un atto del processo che termina il processo stesso ed è idoneo solo ai fini della riscossione (in quanto tale accordo è affermato da un pubblico ufficiale composto dal Collegio giudicante davanti al quale viene a cristallizzarsi l’intesa tra le parti del giudizio).
Giova ricordare che, ontologicamente[6], la conciliazione processuale tributaria nasce come istituto che risponde a una duplice esigenza:
- da un lato, ridurre il carico del contenzioso tributario (si distingue, pertanto, dagli strumenti deflattivi “amministrativi”, come l’accertamento con adesione, che operano prima dell’instaurazione del processo);
- dall’altro, favorire una soluzione più rapida ed economicamente sostenibile delle liti fiscali (in linea con i principi di collaborazione e buona fede tra fisco e contribuente).
Quindi, se la conciliazione si muove verso principi costituzionali di buona fede tra fisco e contribuente e di efficace e trasparente collaborazione, non altro il legislatore ha voluto indicare che detto tipo d’istituto si auto-qualifica, per forza di cose, nell’alveo degli accordi “non illeciti” (peraltro obbligatori in quanto il rapporto d’imposto lo è per Costituzione ex art. 53).
Cosicché il debito fiscale[7], in quanto conciliato, non potrebbe rispondere a parallelismi illeciti, soprattutto, laddove per la stessa fattispecie nascesse un processo penale in relazione ad esempio:
- al D.lgs. 74/2000 “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”;
- al R.D. 247/1942 “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”.
Una esemplificazione, pertanto, potrebbe essere il caso di un contribuente che abbia omesso di versare ai fini IVA (art. 10 ter D.lgs. 74/2000 prevede fino a 2 anni di reclusione) per un ammontare pari ad euro duecentocinquantamila, salvo poi accordarsi in sede conciliativa con l’amministrazione finanziaria per un importo minore.
In detto caso è fuori dubbio che un accordo in diminuzione di soglia comporti l’inesistenza dell’azione penale per carenza di presupposto oggettivo del presunto illecito.
Nel caso in cui, invece, l’accordo conciliativo confermi una somma superiore alla soglia si pone il problema ai fini della valida ed immediata applicazione del principio europeo con cui si è iniziata la presente analisi.
Infatti, poiché il protocollo 4 della CEDU art. 1 prevede il divieto di imprigionamento per debiti da obbligazione contrattuale, sta a significare che, paradossalmente, può dedursi quanto appresso:
- senza un accordo conciliativo, l’obbligazione tributaria rimane dovuta a monte e contratta per il fatto della dichiarazione fiscale (potrebbe essere assimilabile o paragonabile ad un contratto od atto unilaterale[8]?);
- con l’accordo conciliativo, l’obbligazione tributaria rimane dovuta a posteriori e contratta per il fatto dell’accordo tra le parti (potrebbe essere assimilabile o paragonabile ad un contratto vero e proprio?);
Ciò, specie nell’ultimo caso, si tradurebbe in una diretta e doverosa applicazione della esenzione penale prevista in termini di principio dalla CEDU con una implicita e palese disparità di trattamento in violazione sia delle Costituzione che della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea.
Tale discriminazione e disparità di trattamento è in re ipsa[9]: due contribuenti accusati della stessa condotta illecita ai fini dell’art. 10 ter del D.lgs. 74/2000 si trovano, parallelamente, ad avere due processi tributari (dato che le due vie giudiziarie proseguono autonome), ma uno dei due concilia con l’Amministrazione finanziaria e l’altro no.
Detto diverso accesso all’istituto deflattivo del contenzioso tributario implica il diverso nascere o proseguire dell’obbligo di versamento delle imposte: chi ha conciliato avrà un titolo transattivo di natura contrattuale.
Conseguenza diretta di tanto sarebbe, quindi, il diretto intervento del divieto di imprigionamento per debiti di matrice europea (ratificato dall’Italia[10]) e quindi il venire meno dell’interesse del sistema giuridico[11] a punire il soggetto che ha conciliato (magari per somme pure più alte di chi non ha trovato accordo con l’Amministrazione Finanziaria).
In conclusione, se tanto vale per la legge sui reati tributari, altrettanto, potrebbe applicarsi per la fattispecie fallimentare dal momento che un debito conciliato dalla società in decozione, benché anche sopra soglia, aprirebbe la strada all’esimente Cedu.
L’analisi di detta tematica può aprire ad un dibattito giuridico nuovo e cruciale per due questioni:
- l’armonizzazione delle leggi italiane in relazione al principio europeo in trattazione (poiché, quest’ultima, giuridicamente superiore come fonte[12] ma non anche rispetto alla Costituzione italiana che, tuttavia, tramite l’art. 117 ne legittima l’integrazione costituzionale come principio e valore apicale);
- l’applicazione diretta del principio europeo[13], se il rapporto d’imposta fosse ritenuto di natura obbligatoria e contrattuale nelle diverse declinazioni possibili, condurrebbe il sistema giudiziario a non poter punire illeciti tributari con la reclusione[14];
- la revisione stessa del principio europeo perché in radice differenzia tra cittadini debitori di serie A (obbligazioni contrattuali) e serie B (obbligazioni non contrattuali)
Certo è che nell’epoca moderna, reati tributari e fallimentari di matrice fiscale, alla luce del principio europeo richiamato in questa analisi (che in Inghilterra, ad esempio, ha avuto una sua evoluzione giuridica nell’ottocento del millennio scorso[15]), dovrebbero essere ripensati in termini di sanzione reclusiva spostandone la chiave di lettura, ad esempio, in impegni socialmente utili ed individualmente più performativi dal punto di vista rieducativo e riabilitativo.
[2] Art. 1321 c.c.
[3] LA MARCHESINA D., Le obbligazioni: una breve analisi sulla duplice natura giuridica, su Diritto.it Maggioli editore, 2025 - https://www.diritto.it/le-obbligazioni-una-breve-analisi-sulla-duplice-natura-giuridica/
[4] COLLI VIGNARELLI A., La rinnovata conciliazione tributaria al cospetto di quella processual-civilistica, in rivista Diritto Tributario, 2024 - https://www.rivistadirittotributario.it/2024/03/19/la-rinnovata-conciliazione-tributaria-al-cospetto-di-quella-processual-civilistica/
[5] Art. 1, comma 2, D.lgs. 546/1992 “I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”.
[6] RANDAZZO F., La conciliazione giudiziale tributaria nell’interpretazione della giurisprudenza: casi e materiali per un’analisi critica dell’istituto, Testo della Relazione al Convegno Azione Amministrativa e azione impositiva tra autorità e consenso, tenutosi a Pescara il 5 ottobre 2007 - http://www.adrmaremma.it/randazzo01.pdf
[7] VIRZI’ R., La nuova transazione fiscale: problematiche operative in una prospettiva europea, in rivista di Dottrina Fiscale, n. 1/2022 - https://dottrinafiscale.it/wp-content/uploads/2023/01/RDF-1-2022-n.9-Rosy-Virzi.pdf
[8] Il contratto è un accordo tra due o più parti (art. 1321 c.c.) per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale; l'atto unilaterale promana invece da un solo centro di interessi e produce effetti senza il consenso altrui.
Differenze principali sono:
- Contratto (Bilaterale/Plurilaterale):
- Accordo: Richiede il consenso di tutte le parti.
- Natura: È solitamente a prestazioni corrispettive (sinallagmatico).
- Esempi: Compravendita, locazione, appalto.
- Atto Unilaterale:
- Volontà: Si perfeziona con la dichiarazione di una sola parte.
- Efficacia: Può essere recettizio (efficace quando giunge al destinatario, es. recesso) o non recettizio (efficace appena emesso, es. testamento).
- Tipicità: Sono generalmente tipici (previsti dalla legge) per tutelare la sfera giuridica altrui.
[9] Un esempio potrebbe essere la discriminazione indiretta: è spesso in re ipsa quando criteri apparentemente neutri ("disposizione, criterio, prassi") pongono un gruppo in una posizione di particolare svantaggio, configurando una presunzione di discriminazione.
[10] https://unipd-centrodirittiumani.it/it/archivi/strumenti-internazionali/protocollo-addizionale-n-4-alla-convenzione-europea-per-la-salvaguardia-dei-diritti-umani-e-delle-liberta-fondamentali-1963
[11] PAGLIARO A., Principi di diritto penale, nona edizione, Giuffrè Francis Lefebure, pag. 96 - https://shopagenzie.giuffre.it/media/estratti/ESTRATTO_024210078.pdf - “la espressione « bene giuridico » è impiegata in dottrina pure per indicare lo scopo della norma (o il suo momento centrale) e, pertanto, esprime il significato della norma stessa. Inteso in questo senso, il concetto di bene giuridico è di grande utilità per determinare: a) se l’adempimento formale dei contrassegni indicati nella fattispecie comporti sempre un turbamento dei valori giuridici e, perciò`, sempre costituisca reato (per es.: è furto l’impossessamento di una cosa di nessun valore?); b) quale sia la titolarità del diritto di consentire la lesione (art. 50 c.p.) o del diritto di querela o di istanza (art. 120 e 130 c.p.); c) in che senso si debbano risolvere certe questioni sulla unità o pluralità dei reati”.
[12] La superiorità della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) rispetto alla legge nazionale italiana è un principio consolidato nella dottrina e giurisprudenza italiana, in particolare a partire dalle "sentenze gemelle" n. 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale.
[13] DONATI F., Il rilievo delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell’Uomo nell’ordinamento interno: problemi e possibili soluzioni, in rivista Osservatorio sulle fonti, n. 1/2018 - https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-i-trattati-nel-sistema-delle-fonti-a-10-anni-dalle-sentenze-348-e-349-del-2007-della-corte-costituzionale-fasc-1-2018/1198-il-rilievo-delle-sentenze-della-corte-europea-dei-diritti-dell-uomo-nell-ordinamento-interno-problemi-e-possibili-soluzioni/file#:~:text=La%20sentenza%20della%20Corte%20EDU,49%20del%202015)%E2%80%9D.&text=urbanistica%20tra%20costituzione%2C%20CEDU%20e,%2C%20cit.%2C%20325%20ss.&text=del%20sistema%20della%20prevenzione%2C%20ivi%2C%2026%20aprile%202017.
[14] Merely ha avviato la dottrina che sottolinea il divieto di imprigionamento non sia applicabile se vi sono elementi aggiuntivi oltre alla mera insolvenza, come la frode o la negligenza grave.
[15] KERCHER B., “The transformation of imprisonment for debt in England, 1828 to 1838”, in Australian journal of law and society, vol. 2 n. 1, - https://classic.austlii.edu.au/au/journals/AUJlLawSoc/1984/6.pdf