Tempo libero negli stabilimenti penitenziari della RFT, in quelli austriaci, nonchè della Svizzera
Tempo libero negli stabilimenti penitenziari della RFT, in quelli austriaci, nonchè della Svizzera
RFT
Va premesso, che negli stabilimenti penitenziari della RFT, secondo lo “Strafvollzugsgesetz” (“StVollzG”), si distingue tra “Arbeitszeit” (orario di lavoro), “Freizeit" (tempo libero) e “Ruhezeit” (riposo).
“Freizeit”, nei giorni feriali, è tra le 16.20 e le 22.00. Nei giorni di sabato, domenica e festivi, il tempo è destinato, in massima parte, al riposo. I §§ 67-70 “StVollzG” disciplinano – a grandi linee – la “Freizeitregelung”.
La citata legge (federale) dispone, che la “Freizeit”, non è da intendersi nel senso, che la stessa “gehört” (appartiene) al detenuto, ma che, anche nella medesima, continua il “Behandlungsauftrag” inerente allo “Strafvollzug”. D’altra parte, è obbligo degli stabilimenti penitenziari, offrite ai detenuti, “ein möglichst umfassendes und differenzierendes Freizeitangebot”, che si sostanzia, nel consentire, al detenuto, l’accesso a biblioteche, ad attività di carattere educativo e, non escluse, a quelle sportive.
Non va poi trascurato il fatto, che la direzione dello stabilimento carcerario, ha facoltà, di proibire, per motivi disciplinari, “Freizeitbeschäftigungen”. La partecipazione, del detenuto, alle predette “Beschäftigungen”, è una mera facoltà del detenuto e non un obbligo dello stesso. Tra le “Freizeitbeschäftigungen”, preferite dai detenuti, figurano gli esercizi fisici nei cosiddetti Krafträume.
Anche le attività, nelle quali si estrinseca il “Freizeitbereich”, sono dirette alla risocializzazione ** del recluso (si è parlato, in proposito, di “kriminalpräventiver Funktion”. Secondo alcuni, avrebbe pure “anstaltseigene Funktion”, in quanto, la “Freiheitsbeschäftigung”, distoglierebbe detenuti dalle influenze negative (“negative Beeinflussungen”) da parte di altri detenuti. La “Freizeitbeschäftigung” contribuirebbe pure alla “Selbstentfaltung der Persönlichkeit des Gefangenen”.
** La risocializzazione dei carcerati, è, ormai, esplicitata in molte Costituzioni e leggi (ordinarie). Non si segue più il “principio”, che era ricavabile dal detto latino: ”Miser o miser aiunt, omnia ademit una dies infesta, mihi tot praemia vitae” (Misero, misero me, dicono, un solo giorno nefasto mi toglie tanti doni della vita) – In M.-de Montaigne – Saggi – Libro I°- Capitolo XX
Il § 68 “StVollzG" prevede il diritto del detenuto, a ricevere giornali e a possedere apparecchi radio e televisivi (§ 69, Abs. 2, “StVollzG”).
Entro congrui limiti, al detenuto non può essere negato il possesso di libri, tenuto conto delle dimensioni della cella, in cui è recluso. Contrario a esigenze di sicurezza, viene, invece, ritenuto, il possesso di computers (e anche di laptops). Va osservato, che da una “Verfassungsbeschwerde”, inoltrata alla Corte costituzionale federale, non è risultato, che i predetti divieti, siano “bedenklich”, sotto il profilo dei principi sanciti dal “Grundgesetz"; il “BVerfGE” ha, infatti, rigettato il ricorso.
A proposito dei giornali e dei periodici, è da osservare, che essi (§ 68, comma 1, “StVollzG”), devono essere ordinati attraverso la direzione dello stabilimento penitenziario. In tal modo, s’intende prevenire, che possano essere ordinati “verbotene Periodica”. Per quanto concerne la “Zensurmöglichkeit” (§ 68, c. 2, StVollzG), va osservato, che il divieto sussiste soltanto qualora la diffusione dello stampato, sia vietato. Tenuto conto del tenore dell’art. 5 “Grundgesetz”, Costituzione federale (che prevede il “Recht der freien Meinungsäußerung”, la “Medienfreiheit”, la “Kunst und Wirtschaftsfreiheit”, vale a dire, il diritto alla libera manifestazione del pensiero, alla libertà dei media, alla libertà dell’arte e della scienza), eventuali attività di carattere censorio, sono reclamabili da parte del detenuto.
Può essere “pilotata” l’”Informationsaufnahme” dai cosiddetti mass media? La risposta è affermativa, ma va tenuto conto dei “Vollzugsziele” e dell’esigenza di sicurezza, nonchè di ordine all’interno dello stabilimento penitenziario. Il § 68, comma 2, “StVollzG” richiede, che sia da temere un’”erhebliche Gefährdung” (un pericolo rilevante) e limitazioni devono essere “unerlässlich” (indispensabili - § 69, comma 1, “StVollzG”).
Nel passato, erano in vigore – per i detenuti - disposizioni restrittive per quanto riguardava la ricezione di – soli – programmi radiofonici nazionali; i detenuti potevano assistere soltanto
a pochi programmi televisivi (scelti dalla direzione del carcere).
In proposito, molto è cambiato nel corso degli anni, anche perchè, in alcuni “Länder” della RFT, le celle ormai sono dotate di televisori e ai detenuti, non è vietato, possedere apparecchi radio (previa autorizzazione da parte della direzione dello stabilimento carcerario e a condizione, che non venga vanificato lo “Ziel des Vollzuges” (lo scopo della detenzione - § 70, 2, “StVollzG”)); altresí, non devono ostare motivi di sicurezza e di ordine all’interno dello stabilimento penitenziario.
Disposizioni analoghe, valgono per “DVD-Players” e “Videorecorders”. Sia per questi apparecchi, che per quelli di cui sopra, deve essere escluso, che essi possano essere modificati, in modo tale, da essere utilizzati quali trasmittenti radio (o ricetrasmittenti).
Non possono essere oggetto di “Erlaubnis”, in cella, altoparlanti esterni, in quanto negli stessi, potrebbero essere nascoste armi o arnesi atti all’evasione.
Le varie “Freiheitsbeschäftigungen”, contribuiscono, in modo rilevante, “den Freiheitsentzug erträglich zu gestalten” (rendere sopportabile la privazione della libertà personale), mentre terapie, alle quali partecipano (attivamente) detenuti, danno risultati apprezzabili sotto il profilo della risocializzazione.
Tra le “Freizeitbeschäftigungen” negli stabilimenti penitenziari della RFT, viene indicata, dallo “StVollzG”, pure la “Religionsausübung” (professare la propria fede religiosa e partecipare a riti della stessa). Per comprendere la qualificazione della “Religionsausübung”, quale “Freizeitbeschäftigung”, bisogna fare un passo indietro, molto indietro.
Nel secolo 19.mo, l’esecuzione della pena, ai fini di una “Besserung” del condannato, era strettamente collegata all’”ora et labora”.
La partecipazione alle funzioni e ai riti religiosi, era obbligatoria per il detenuto e la Bibbia, era l’unico libro ammesso - e disponibile - in cella.
A decorrere dall’entrata in vigore della Costituzione di Weimar (1919) – per effetto degli artt. 136, comma 4° e 141 – l’obbligo di partecipazione – del detenuto – a funzioni e riti religiosi, veniva ritenuto incostituzionale. L’art. 4 del “Grundgesetz” della RFT del 1949, si è limitato ad alcune precisazioni in materia di “Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit” e, in base all’art. 140 GG, le predette norme continuano a trovare applicazione.
Lo “StVollzG” del 1976 contiene alcune norme atte ad assicurare ai detenuti, l’esercizio dei suddetti diritti.
Il § 53, c. 1, “StVollzG” ha statuito il diritto del detenuto, “auf Einzelbetreuung” da parte di un ministro di culto, nonchè il diritto, di possedere pubblicazioni religiose e oggetti di carattere cultuale. L’art. 54, c. 1, “StVollzG”, sancisce il diritto, del detenuto, di partecipare a funzioni religiose e cerimonie di questo genere, a meno che il dirigente dello stabilimento penitenziario, non reputi, che vi ostino prevalenti motivi di sicurezza oppure di ordine.
Va notato che, per effetto dei §§ 53-55 “StVollzG”, la direzione del carcere, è tenuta, a consentire, che anche comunità religiose, possano prendersi cura dei detenuti. Nessuno si nasconde l’importanza del ministro di culto per il detenuto, in quanto il “Seelsorger” è, per il carcerato, l’”Anspruchpartner in praktisch jeder Art von Notlage”; in particolare, il ministro di culto, può intervenire (e, non di rado, interviene) anche nei casi, in cui, diritti spettanti al detenuto, non siano stati rispettati. Non di rado, almeno nella prima fase della detenzione, un religioso può assicurare i contatti con familiari e amici. Va notato, che i ministri di culto, che assistono i detenuti, non fanno parte dell’”organizzazione” interna carceraria.
Nel passato, la partecipazione dei detenuti a funzioni religiose, era stata molto frequente, anche perchè consentiva, di comunicare con altri detenuti.
L’art. 160 “StVollzG” prevede la cosiddetta Gefangenenmitverantwortung, la quale viene accostata al “Freizeitbereich” e che si sostanzia, nella collaborazione dei detenuti, in materia di interesse collettivo, all’interno del carcere. Ai dirigenti e al personale delle carceri, viene fatto espressamente obbligo, di consentire, che singoli detenuti assumano responsabilità nella “conduzione” della “Strafanstalt”. In tal modo, dovrebbe essere favorita l’autoresponsabilità dei carcerati.
Alle rappresentanze dei detenuti nello stabilimento penitenziario, viene riconosciuto il diritto, di proporre istanze (§ 109 “StVollzG”), sulle quali poi decide l’autorità giudiziaria. Ciò, al fine di arginare, atti arbitrari da parte del personale dipendente del carcere.
Austria
Come è disciplinato, in Austria, l’attività, che detenuti possono esercitare nel tempo libero?
Il § 58 dello “Strafvollzugsgesetz” austriaco, emanato nel 1969, esordisce, che i detenuti devono essere “zu einer sinnvollen Verwendung ihrer Freizeit angehalten”: A tal fine, in particolare, ai detenuti, deve essere data la possibilità di letture, di ricezione di trasmissioni radiofoniche e televisive; altresí, all’esercizio di attività sportive.
Se le condizioni esistenti nello stabilimento penitenziario lo consentono e senza pregiudizio per l’espletamento del servizio di sorveglianza, di sicurezza e di ordine, i detenuti hanno diritto, di procurarsi libri e giornali propri; altresí, di lavorare nel tempo libero, di redigere appunti (“Aufzeichnungen”), nonchè di dipingere.
Presso ogni stabilimento carcerario, deve esserci una biblioteca, con facoltà, per i detenuti, di ottenere, in prestito, libri e periodici. Per quanto concerne la dotazione delle predette biblioteche, è prescritto uno “standard” analogo a quello delle biblioteche pubbliche.
Ai detenuti non deve essere preclusa la facoltà di acquistare, a proprie spese, e disporre di libri propri, di giornali e di periodici sul presupposto, che ciò non implichi pericolo per la sicurezza e l’ordine nel carcere e che non sia da temere per la funzione rieducativa della scontanda pena.
I detenuti possono ottenere giornali e periodici, esclusivamente per il tramite dell’amministrazione dello stabilimento carcerario.
Se vi è pericolo per la sicurezza o l’ordine nel carcere, la direzione dello stabilimento penitenziario, è facoltizzata, a trattenere giornali o a rendere illeggibili parti di essi.
Nel tempo libero, è ammesso lo svolgimento di attività lavorativa in cella, ma i prodotti di questi lavori, diventano di proprietà dello Stato, salvo che si tratti di oggetti per uso personale del detenuto oppure fabbricati per organizzazioni o enti di beneficienza. L’autorizzazione è concessa ai detenuti, salvo che non venga messa in pericolo la sicurezza o l’ordine nello stabilimento penitenziario oppure costituisca “inconveniente” per altri detenuti ristretti nella medesima cella.
Nel tempo libero, ai detenuti è consentito, di redigere annotazioni di carattere personale (§ 62 “StVollzG”). Tuttavia, qualora sussistano fatti determinati, che facciano presumere un abuso, il dirigente dello stabilimento penitenziario o un suo delegato, sono facoltizzati a prendere visione delle predette annotazioni. In questo caso, sono allegate al fascicolo personale del detenuto e a questi consegnate in occasione del termine della detenzione, a meno che non sia da temere, che la persona liberata dall’istituto di pena, possa servirsene ai fini della commissione di reati.
Durante il tempo libero, detenuti hanno il diritto di dipingere, di disegnare o di svolgere attività del genere (§ 63 “StVollzG”).
Quanto necessario per esercitare i diritti di cui ai §§ 62 e 63 “StVollzG”, deve essere acquistato attraverso l’istituto penitenziario a spese del detenuto. A tal fine, i detenuti, possono utilizzare denaro, di cui non avrebbero disponibilità per altri acquisti.
Le annotazioni e i prodotti, che sono frutto di attività di carattere artistico, restano in possesso del detenuto, a meno che, sulla base di determinati fatti, vi sia da temere per l’ordine e la sicurezza in cella. I predetti oggetti, fatta eccezione per il caso previsto dal § 22, ultima frase, “StVollzG”, vanno considerati come “Verwahrnisse” (e, come tali, conservati nel deposito dello stabilimento carcerario, con consegna al detenuto, al momento della scarcerazione).
Svizzera
Per quanto riguarda la Svizzera, è da osservare, preliminarmente, che nella Confoederatio Helvetica, non troviamo uno “Strafvollzugsgesetz” valido per l’intero territorio statale. Lo “Strafvollzug” (l’esecuzione della pena detentiva), è di competenza primaria dei Cantoni, che lo disciplinano con disposizioni proprie, anche se va notato, che vi è un certo coordinamento tra i vari Cantoni (mediante la stipula dei cosiddetti Strafvollzugskonkordate). Comunque, alcuni principi in materia di “Strafvollzug”, sono contenuti nello “Strafgesetzbuch” (StGB- C.P.), agli artt. 74 e segg.
Non riportiamo, anche per motivi di brevità, il contenuto dei tre “Strafvollzugskonkordate”, ma ci limitiamo a riportare le norme principali, che disciplinano la “Freizeitgestaltung” nelle carceri del Canton Zurigo.
È sancito, anzitutto, il diritto del detenuto, di poter trascorrere il periodo di detenzione “sinnvoll”. La libertà del detenuto può essere limitata soltanto nei limiti, in cui scopo della detenzione e motivi di sicurezza, lo richiedono. Si parla, in proposito, dell’ “Aequivalenzprinzip”, sancito dall’art. 74 StGB.
Accanto al lavoro (in Isvizzera, i detenuti hanno l’obbligo di lavoro), la “sinnvolle “Freizeitgestaltung”, è ritenuta essenziale ai fini della risocializzazione del detenuto. Nella “Freizeit”, sono comprese anche attività, oltre che sportive, anche dirette a facilitare il reinserimento nel lavoro, una volta terminata l’esecuzione della pena detentiva (per esempio, l’apprendimento di lingue straniere, la riqualificazione professionale, la frequenza di corsi di informatica (con il conseguimento dei relativi diplomi).
L’attività sportiva ha l’obiettivo, di agire come antidoto contro lo stress e l’isolamento sociale; altresí, per rendere la “routine” quotidiana più sopportabile. In uno stabilimento carcerario del Canton Zurigo, vi è un’”anstaltseigene Fußballmannschaft”.
Per quanto concerne il diritto di informarsi, da parte dei detenuti, a essi non è precluso questo diritto; sono accessibili pure fonti di informazione in lingua straniera.
Altro diritto dei detenuti, è di prendere a noleggio apparecchi radio e televisivi, nonchè di abbonarsi a giornali e riviste. Ovviamente libero, è l’accesso alle biblioteche interne delle carceri.
La proprietà di computers privati, è vietata, ma è consentito – negli stabilimenti di esecuzione di pena detentiva – prendere a noleggio (dalla direzione del carcere) un computer per utilizzarlo ai fini di un aggiornamento professionale; con computers del genere, non è possibile accedere a Internet.
Chi è in custodia cautelare in carcere, può servirsi di laptops (forniti dalla dirigenza del carcere) ai fini della consultazione degli atti processuali, che lo riguardano e per prepararsi agli interrogatori e alle udienza in genere.
Coloro, che sono in custodia cautelare in carcere oppure in “Sicherheitshaft”, hanno facoltà, di frequentare le “Kreativwerkstätten”, ove possono dipingere o dedicarsi al “bricolage”. Non è vietata la pratica del “Badminton”, del “Volleyball”.