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Legge di tutela del clima (“Klimaschutzgesetz“)

Parziale illegittimità costituzionale
Castelluccio di Norcia, Perugia
Ph. Simona Loprete / Castelluccio di Norcia, Perugia

Indice:

 

1. L’articolo 20 a del “Grundgesetz” e la responsabilità per le generazioni future

2. Quantificazione delle riduzioni delle emissioni nocive non soltanto fino al 2030

3. Il disegno di legge di riforma del “Klimaschutzgesetz” e la “Klimaneutralität” della RFT

4. Nuovi standards energetici e settori, che dovranno maggiormente ridurre le emissioni nocive – Gli oneri economici che la riforma comporterà

 

1. L’articolo 20 a del “Grundgesetz” e la responsabilità per le generazioni future

Ancora una volta c’è voluto l’intervento della Corte costituzionale federale (“Bundesverfassungsgericht – BVerfGE”) per indurre il legislatore ad agire.

Con ordinanza (“Beschluss”) di data 24.3.21, pubblicata il 29.4.21, il BVerfGE ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dei §§ 3, comma 1, 2^ parte e 4, comma 1, 3^ parte del “Klimaschutzgesetz – KSG” del 12.12.2019 con riferimento al “Klimaschutzgebot" (obbligo di tutela del clima) di cui all’articolo 20 a della Costituzione federale – “Grundgesetz – GG”.

L’articolo 20 a GG menziona espressamente la “Verantwortung für künftige Generationen” (la responsabilità nei confronti di generazioni future) e obbliga lo Stato, di agire in modo, che gli obiettivi indicati nel citato articolo, vengano conseguiti. È stato detto, che l’articolo 20 a GG è una “Staatszielbestimmung”. Questa norma venne introdotta nel GG per effetto della cosiddetta Föderalismusreform (Riforma del federalismo), attuata nel 1994. Nel 2002, il § 20 a GG, è stato integrato nel senso di ricomprendere, tra gli “Staatsziele”, pure la protezione degli animali*. Attualmente, si discute, se accanto, al predetto “Staatsziel”, l’articolo 20 a GG, dovrebbe essere nuovamente integrato nel senso di ricomprendervi – quale ulteriore “Staatsziel”- pure il principio della cosiddetta “Nachhaltigkeit” (principio, secondo il quale le risorse naturali dovrebbero essere utilizzate soltanto nei limiti, in cui il loro utilizzo sarà possibile anche nel futuro).

La “trascuratezza” del predetto “Staatsziel” oppure attribuire allo stesso scarsa importanza, implica “Verfassungsversoß” (violazione della Costituzione federale).

“Destinatario” della “Staatszielbestimmung“ de qua, è, anzitutto, il legislatore, al quale è però concessa un’ampia discrezionalità, per quanto concerne modalità e mezzi per conseguire (vedasi BVerfGE 118, 79 - 110) la tutela dell’ambiente.

Lo “Staatsziel des Umweltschutzes”, è un bene di rilevanza costituzionale ed è comprensivo, accanto ai beni dell’acqua e del suolo, anche del clima.

Sopra abbiamo parlato della tutela delle “natürlichen Lebensgrundlagen”, quale obbligo dello Stato; obbligo, che si estrinseca, primariamente, nell’astenersi – da parte dello Stato – le predette “Lebensgrundlagen zu beeinträchtigen” (pregiudicare) e nel garantirne la tutela nei confronti di privati.

La “Verantwortung für künftige Generationen”, implica, che si deve tenere conto pure degli effetti a medio e a lungo termine dei provvedimenti. Lo Stato è tenuto a valutare la sussistenza di rischi e di minacce per l’ambiente (vedasi BVerfGE 118, 79, (110)).

L’obbligo di cui sopra, non ha – ovviamente – carattere assoluto. Allo Stato, non è inibita qualsiasi “Beeinträchtigung der natürlichen Lebensgrundlagen”, cosí come non è tenuto a preservare l’ambiente da ogni “intervento” da parte di privati. Anche a proposito del livello di tutela dell’ambiente (nei confronti di privati), il legislatore dispone di ampia discrezionalità. Va accennato, in proposito, che l’articolo 20 a GG, obbliga il “Gesetzgeber”, di tutelare le “natürlichen Lebensgrundlagen im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung”; pertanto, ad altre norme di natura costituzionale, può essere riconosciuta la prevalenza (ovviamente a seguito di un attento bilanciamento degli interessi “in contrasto”).

 

2. Quantificazione delle riduzioni delle emissioni nocive non soltanto fino al 2030

La Corte costituzionale federale, nella suddetta ordinanza, ha obbligato il legislatore a quantificare – entro il 31.12.2022 – concretamente le riduzioni obbligatorie delle emissioni nocive (principalmente, di CO 2) per gli anni successivi al 2030.

La legge sopra citata (KSG), è stata ritenuta non conforme al GG (articolo 20 a) in quanto non prevede riduzioni delle emissioni di CO 2 negli anni successivi al 2030.

Il KSG del 2019 ha previsto, che le emissioni nocive dovevano essere ridotte, fino al 2030 compreso, del 55% rispetto al 1990 e aveva stabilito le quantità delle riduzioni con riferimento a singoli anni. Questo sarebbe stato il “contributo” della RFT agli obiettivi, che la comunità internazionale si è proposta con l’Accordo di Parigi, entrato in vigore il 4.11.2016. La previsione legislativa, come già accennato, aveva determinato le varie “tappe” delle riduzioni, ma, sulla base delle stesse, per conseguire, nel 2050, la “Klimaneutralität” da parte della RFT, negli anni successivi al 2030, le misure necessarie avrebbero avuto effetti molto più gravosi sulle persone rispetto a quelle previste fino al 2030. Di conseguenza, non soltanto gli “sforzi” che sarebbero stati imposti alle generazioni future, sarebbero stati necessariamente molto più elevati, qualora si fosse voluto conseguire l’obiettivo della “Klimaneutralität” entro l’anno 2050, ma anche le limitazioni delle libertà per le future generazioni, sarebbero state sensibilmente più incisive, anzi sproporzionate rispetto a quelle previste fino al 2030. Il “Klimaschuztgestz - KSG” non aveva concretamente determinato le quote di riduzione delle emissioni nocive dal 2030 in poi (nella RFT) per circoscrivere l’aumento del riscaldamento globale.

 

3. Il disegno di legge di riforma del “Klimaschutzgesetz” e la “Klimaneutralität” della RFT

La proposta di legge governativa, con la quale verrà riformato il “Klimaschutzgesetz”, prevede “neue, nationale Klimaschutzziele” (nuovi obiettivi nazionali in materia di tutela del clima) nel senso che fino al 2030, la riduzione delle emissioni dovrà essere del 65%, anzichè del 55%, come prevista dal “Klimaschutzgestz” in vigore; nel 2040, del 88%. Nel 2045, anzichè nel 2050, si avrà la cosiddetta Klimaneutralität (“Nettotreibhausneutralität”) nella RFT. In tal modo, gli oneri gravanti sulle future generazioni verranno ridotti. Si parla, in proposito, di “Generationengerechtigkeit" e di “fairer Lastenverteilung".

Il riformato "Klimaschutzgesetz” prevederà vincolanti riduzioni di emissioni in singoli settori (per esempio, dell’industria, dell’agricoltura, del settore energetico).

La cosiddetta Klimaneutralität della RFT, viene anticipata dal 2050 al 2045.

Verranno ulteriormente favoriti – con contributi – le energie rinnovabili, che, indubbiamente, avranno ulteriori effetti sulle “Emissionsminderungen” (riduzioni delle emissioni).

La legge di riforma del “KSG” terrà anche conto dei nuovi obiettivi di riduzioni delle emissioni, come convenuti, nel 2020, in sede di UE per il 2030; l’obiettivo, è quello di una "Emissionsreduktion" dal 40% al 55%.

Puo dirsi che il Governo della RFT ha reagito con prontezza (entro due settimane) all’ordinanza suddetta della Corte costituzionale federale.

Come ho osservato in un mio precedente articolo, pubblicato da FILODIRITTO, ai fini della riduzione delle emissioni nocive, è molto importante il “contributo” dato da paludi e boschi, i quali “binden” quantità notevoli di CO 2 (e hanno un’ importanza rilevante nella “neutralizzazione” delle emissioni nocive, che vengono prodotte, tra l’altro, oltre che dall’industria, pure dagli allevamenti di animali). Per questi motivi, si procederà anche alla “Vernässung von Mooren” e a una consistente riforestazione (in misura molto superiore rispetto al passato). L’obiettivo (per il 2045) è che le emissioni di CO 2 non saranno superiori rispetto al CO 2 che verrà ”gebunden”. A tal fine il governo della RFT metterà a disposizione 8.000.000.000 Euro.

Le competenze dell’“Expertenrat für Klimafragen”(Consiglio degli esperti in materia di clima) saranno allargate e quest’organo consultivo, nel futuro, riferirà ogni biennio sugli obiettivi conseguiti.

 

4. Nuovi standards energetici e settori, che dovranno maggiormente ridurre le emissioni nocive – Gli oneri economici che la riforma comporterà

Dovranno essere aumentati gli standards energetici dei nuovi edifici e i “Kosten des CO 2 – Preises” saranno sostenuti, in futuro, non soltanto dai conduttori, ma, per metà, da questi e dai locatori. Ciò ”invoglierà” i locatori maggiormente, a risanare energeticamente gli stabili, di cui sono proprietari. Va notato, che la legge di riforma del “KSG” sarà”fiancheggiata” da una serie di misure, che vanno sotto il nome di “Klimapaket”.

Gli obiettivi di riduzione delle emissioni, nella RFT, sono:

del 65% entro il 2030 (rispetto al 1990)

del 77% entro il 2035

dell’85% entro il 2040

del 100% entro il 2045.

In tal modo la RFT, anziché seguire i “Klimaziele der EU”, perseguirà obiettivi propri (e più avanzati) in materia di tutela del clima.

Il settore con le maggiori emissioni, è l’”Energiebereich”, che dovrà provvedere a una riduzione di circa un terzo (da 175.000.000 t a 108.000.000 t). Segue l’industria: da 140.000.000 t a 118.000.000 t.

Secondo una statistica delle Nazioni Unite, gli Stati con le maggiori emissioni nocive, nel 2018, sono stati gli USA con 6.677.000.000 t, la Federazione Russa con 2,250.000.000 t , il Giappone con 1.289.000.000 t, la RFT con 850.000.000 t, il Canada con 729.000.000 t.

È fuor di dubbio, che gli oneri, che gravano sui settori energetici e dell’industria, saranno particolarmente rilevanti e che ci vorranno risorse finanziarie elevate per conseguire – nel 2045 – la “Klimaneutralität” della RFT.

Secondo analisti, la RFT dovrebbe rinunciare totalmente all’impiego di carbone già nel 2030, anziché nel 2038, come progettato e gli impianti fotovoltaici e di “Windenergie” dovrebbero essere raddoppiati. Un aumento del prezzo della benzina e del gasolio per il riscaldamento, è un’altra misura, che ormai alcuni partiti reputano inevitabile.

Avversato è, tuttora, specie in Baviera, l’incremento degli impianti eolici.

L’Unione dei costruttori di automobili, teme, che nel 2025, l’“Automobilindustrie”, possa perdere più di 100.000 posti di lavoro.

Il disegno di legge di riforma, se verrà approvato, comporterà una spesa pari a 12,819 miar. Euro a decorrere dal 2023 e fino al 2035.

 

*Con ogni probabilità, una norma simile al § 20 a GG, verrà introdotta anche nella Costituzione italiana. Cosí almeno sembra (al momento in cui scriviamo), dopo l’approvazione di una modifica, da parte della Commissione Affari Costituzionali. È prevista un’integrazione dell’articolo 9, comma 2, Cost., ricomprendendo nella tutela, l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi; ciò, nell’interesse delle future generazioni. Per quanto concerne la tutela degli animali, è previsto un rinvio ad apposita (emananda) legge dello Stato.