Divieto di un partito politico

Divieto di un partito politico– RFT
I Una norma, che consente il divieto di un partito politico, è nuova nell’ordinamento costituzionale, nel senso, che non era contemplata dalla Costituzione di Weimar.
Appare opportuno premettere, che l’art. 21, Abs. 1, del “Grundgesetz (GG)”, sancisce, che i partiti politici, sono necessari ai fini della “politischen Willensbildung des Volkes” (formazione della volontà politica della popolazione).
Si parla, in proposito, di “verfassungsrechtlichen Status” dei partiti (di questa “Notwendigkeit”, aveva già parlato – nel 1927 – il Triepel, nella sua opera: “Die Staatsverfassung” (la Costituzione dello Stato)).
Durante il periodo della Repubblica di Weimar, i partiti erano considerati “extrakonstitutionelle Erscheinungen” (“fenomeni” extracostituzionali).
Il grande H. Kelsen, nel 1929, aveva scritto, che i partiti politici, sono “Wesensmerkmale” (caratteristiche essenziali) di una democrazia parlamentare.
Per una democrazia, sono, infatti, essenziali, la sovranità popolare e la libera formazione della volontà popolare.
II Secondo la Corte costituzionale federale, i partiti politici, sono “Faktoren des Verfassungslebens” (1, 208 (227)) e sono riconosciuti quali “verfassungsrechtliche Institutionen”.
L’art. 21, Abs. 1, S. 3, GG, sancisce, che l’ordinamento interno dei partiti, deve essere strutturato secondo principi democratici e l’Abs. 2 prevede, quando un partito deve essere considerato “verfassungswidrig” (in contrasto con il GG).
Il “Demokratiegebot”, di cui all art. 21, Abs. 1, S. 3, GG, comporta, che partiti politici, con un ordinamento interno antidemocratico, incorrono in un “grundgesetzlichen Verbot“. Statuti di partiti del genere, sono “nichtig” (nulli) ai sensi del § 134 BGB (Codice Civile), cosí come sono prive di efficacia, delibere adottate sulla base di statuti del genere.
III L’eventuale divieto di un partito costituirebbe, indubbiamente, una grande limitazione della “Parteienfreiheit”, come sancita dal GG, ma è stato ritenuto necessario, dai Costituenti del 1949, se si tratta di partiti, che perseguono l’obiettivo, “die freiheitliche und demokratische Grundordnung oder den Bestand der BRD zu beseitigen oder zu beeinträchtigen” (abolire l’ordinamento liberal democratico o minarne il funzionamento).
(Come ha scritto B-Pascal (Pensées): “La tirannia sta nel voler ottenere per una via, ciò che si può avere solo per un’altra”).
In sostanza, si tende a prevenire l’abuso delle libertà garantite dal GG.
Quando un partito può essere dichiarato “verfassungswidrig” (e, quindi, vietato)? Se, dagli obiettivi perseguiti o dai comportamenti degli iscritti, è desumibile, che il partito intende distruggere l’ordinamento liberal democratico oppure minacciarne il funzionamento; altresí, se il fine è di “compromettere” l’esistenza della RFT. Per valutare questi fini, si tiene conto del programma del partito, delle dichiarazioni ufficiali di esponenti del partito, delle pubblicazioni diffuse, dell’ideologia del partito, del materiale di propaganda usato.
Tutti questi “elementi”, devono essere sottoposti a una valutazione complessiva e unitaria, per accertare la cosiddetta “Grundtendenz” del partito (BVerfGE 5, 85,336 e 5, 85, 143).
IV Ai fini del divieto, non è necessario, che il partito abbia (già) intrapreso, concretamente, azioni, ma sono sufficienti preparativi, che abbiano una “Chance der Verwirklichung” e diretti a minare l’ordinamento liberal democratico (con le temute conseguenze per i diritti dei cittadini). Si tende a evitare quanto scritto da B. Pascal (Pensées) e cioè, che “Il volgo e i “saggi” fanno camminare il mondo” (specie se è piccolo, molto piccolo – e antico).
Per “Beseitigung der freiheitlich demokratischen Grundordnung”, s’intende la sostituzione di tale ordinamento, con uno, che non rispetta i principi sopra esposti.
Per quanto concerne la “Beeinträchtigung” di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 21 GG, il relativo pericolo, secondo la dottrina prevalente, non deve essere concreto e oggettivo (e men che meno, è richiesto un pericolo – per i beni giuridici, di cui all’art. 21, comma 2, S. 1, GG – già verificatosi).
In sede di valutazione della “Verfassungswidrigkeit” di un partito, si deve tenere conto anche del principio della “Verhältnismäßigkeit” (proporzionalità).
V Qual’è il procedimento per accertare, che un partito è ”verfassungswidrig”?
Notiamo, che nell’Abs. 2 dell’art. 21 GG, non è stata usata la dizione “Verbot” e nemmeno quella di “verboten”, anche se dal contesto risulta, inequivocabilmente, che questa norma contiene un divieto.
La legittimazione attiva per chiedere il divieto di un partito politico, è 1) del “Bundestag” e 2) del “Bundesrat” (vale a dire, delle Camere del Parlamento della RFT), nonchè 3) del Governo federale.
Se l’organizzazione del partito, è limitata a un “Land” della RFT, l’”Antragsrecht” è del relativo Governo.
VI Finora è stato sempre il Governo federale, “a prendere l’iniziativa” e a rivolgersi alla Corte costituzionale federale, per ottenere la dichiarazione “auf Verfassungswidrigkeit” di un partito (si è trattato della KPD (Partito comunista) e della SRP (Sozialistischen Reichspartei)).
Secondo Corte cost. feder. 5, 85, 113 e 40, 287, 291, l’”Antragstellung” (la richiesta), è rimessa al “pflichtgemäßen Ermessen” del richiedente; altri parlano di “Frage des politischen Ermessens”, ma pur sempre sulla base “sachgerechter Erwägungen”. L’opinione (dottrinale), secondo la quale, si tratterebbe di un dovere (“Pflicht”), non ha trovato seguito di rilievo, anche se è stato osservato, che la norma avrebbe il fine di una “Schutzwirkung”.
L’“Observation” di un partito in odore di “Verfassungsfeindlichkeit”, viene ritenuta ammissibile ai fini di un “Verfahren, zur Feststellung der Verfassungswidrigkeit der Partei“.
Il “Verbotsantrag“ (richiesta di divieto), deve – ovviamente – essere corredato di tutti gli elementi di cognizione disponibili (per esempio, il genere di attività del partito e degli iscritti, notizie raccolte dai Servizi di Sicurezza).
VII Il provvedimento vero e proprio, inteso al divieto, è preceduto da un “Vorverfahren” (procedimento preliminare), nell’ambito del quale, agli “interessati”, deve essere data la facoltà, di prendere posizione, di interloquire, nel senso, di essere sentiti oralmente (a tal fine, può essere fissata un’apposita udienza) e a conclusione di quest’audizione, si statuisce sull’ammissibilità dell’”Antrag” oppure sull’insufficienza degli “elementi di prova” addotti.
È in facoltà della Corte costituzionale federale, disporre una “Voruntersuchung” (indagine preliminare) da parte di un giudice, che non parteciperà alla decisione finale (sul divieto o meno). Il “Vorverfahren”, dal punto di vista procedurale), è ”modellato” sul procedimento penale.
Altra facoltà del “BVerfGE”, è quella, di disporre sequestri e/o perquisizioni.
La decisione sul “Verbotsantrag”, deve essere adottata (§ 45 “BVerfGG – Bundesverfassungsgerichtsgesetz”) a maggioranza di 2/3 dei membri del collegio.
VIII Se necessario, ai fini di prevenire “schwere Nachteile” (gravi pericoli di violazioni) o per altri gravi motivi), il “BVerfGE” può adottare provvedimenti d’urgenza. Cosí, per esempio, al partito può essere vietata qualsiasi attività politica (ciò è avvenuto nel procedimento contro il partito SRP).
A conclusione dell’”Hauptverfahren”, si decide, se il partito è ”verfassungswidrig” e alla “Verfassungswidigkeit”, consegue lo scioglimento del partito e il divieto di costituire “Ersatzorganisationen” (organizzazioni sostitutive).
Facoltativa, è la confisca del patrimonio del partito in favore dello Stato (“Bund”) e di questa facoltà, la Corte costituzionale federale, si è avvalsa, nei procedimenti contro la KPD e la SRP (si vedano le sentenze 2, 1, (2) e 5, 85 (87)).
Competente per l’esecuzione, è il ministro federale dell’Interno, ma la Corte cost. feder. ha facoltà, di derogare (“abzuweichen”) da questa disposizione. Impugnazioni contro gli atti esecutivi, non hanno effetto sospensivo.
IX Dichiarata la “Verfassungswidrigkeit”, il partito perde, ipso iure, il proprio status di “Partei” (e anche la propria “rechtliche Existenz”).
Altra conseguenza della “Verfassungswidrigkeit”, è il divieto, di costituire “Ersatzorganisationen”, magari con un altro nome (e, quindi, fruire della “Schutzwirkung” di cui all’art. 21 GG).
I rappresentanti di un partito, dichiarato “verfassungswidrig”, perdono il loro mandato, fatta eccezione per i consiglieri comunali in alcuni “Länder”, nei quali la “Mandatsaberkennung” è resa facoltativa.
In sede parlamentare e per quanto riguarda eletti al Parlamento dell’UE, la costatazione, che un deputato “ist seines Mandats verlustig geworden”, è di competenza dell’”Ältestenrat” (“Consiglio degli Anziani”) del “Bundestag”, che provvede con “Beschluss”.
La Corte cost. feder., nel procedimento contro il partito SRP; ha dichiarato, che la perdita del mandato parlamentare consegue direttamente in applicazione dell’art. 21 GG (BVerfGE 2,1 (75)). Successivamente, la Corte cost. feder., non avrebbe più confermato questo originario indirizzo giurisprudenziale.
XI L’art. 21, Abs. 2, GG, “entfaltet eine doppelte Schutzwirkung” in favore dei partiti politici e dei loro iscritti; “serve” anche a informare le persone sulla “natura”, di un determinato partito. Affinchè la “Verfassungsfeindlichkeit” possa essere dichiarata, gli elementi di prova, devono essere molteplici e la motivazione del provvedimento, particolarmente approfondita (BVerfGE 110, 126).
Il “Verbot” di un partito politico, non può essere basato soltanto su un’”Observation” (anche se la stessa è stata di lunga durata). All’iscritto a un partito, dichiarato “verfassungsfeindlich”, può essere negato l’impiego nella PA? La Corte EDU (30.1.89 e 25.5.98), si è pronunziata in senso contrario alla negazione.
Da qualche tempo – nella RFT – è stata notata la tendenza, da parte degli organi aventi legittimazione attiva, di quasi una rinuncia, nel chiedere la dichiarazione di “Verfassungsfeindlichkeit” di partiti politici. C’è chi ha parlato, addirittura, di "Aushebelung der Schutzwirkung”, quale prevista dall’art. 21 GG.
XII Come sopra accennato, la Corte EDU, ha emanato due sentenze, nelle quali – tra i presupposti per la “Verfassungsfeindlichkeitserklärung” di un partito – ha indicato, come indispensabili, i criteri della Notwendigkeit” (necessità) e della proporzionalità.
L’ art. 21, Abs. 4, GG, prevede, che competente per la dichiarazione di “Verfassungsfeindlichkeit”, è la Corte cost. feder. e che “das Nähere, regeln Bundesgesetze” (si rinvia a leggi federali). I “Länder” hanno competenza in materia, se, a tal fine, sono stati autorizzati in base a una legge federale.
Attualmente, si discute, nella RFT, se un determinato partito, debba essere ritenuto “verfassungsfeindlich” e quindi vietato.
Vedremo, se vi sarà richiesta da parte di uno degli organi legittimati e quale sarà l’eventuale esito del relativo “Verfahren”.
XIII A proposito della “Verfassungsfeindlichkeit” di un partito politico della RFT, è da notare, che nei primi giorni di questo mese, il “Bundesamt für Verfassungsschutz” (Servizio di Sicurezza Interno), in una dichiarazione resa pubblica, avrebbe manifestato dubbi sulle “gesicherten rechtsextremistischen Bestrebungen” di un partito, che, in occasione delle recenti elezioni al “Bundestag”, aveva ottenuto un considerevole numero di voti.
In precedenza, il partito era stato considerato, non “insgesamt rechtsextremistisch”, ma un “rechtsextremistischer Verdachtsfall” (caso di sospetto di estremismo di destra).
Il “Bundesamt für Verfassungsschutz” sarebbe pervenuto alla conclusione di “gesicherten, rechtsextremistischen Bestrebungen“, sulla base di un’ampia documentazione (di circa 1.100 pagine), ravvisando avvenute violazioni della dignità delle persone, dei principi dello Stato di diritto e del “Demokratieprinzip”.
XIV Il “Verfassungsschutz” della RFT, distingue, tra “Prüfungsfall”, ``Verdachtsfall“ ed ``erwiesenen rechtsextremistischen Bestrebungen“. Fino all’inizio del 2021, si era trattato di ``Prüffall“, poi di ``Verdachtsfall“ e, successivamente, ad avviso del “Bundesamt für Verfassungsschutz”, di “gesichert, rechtsextremistischer Partei“, ma quest’ultima valutazione, è stata, di recente, ritenuta eccessiva e quindi si è tornati al “Verdachtsfall” (dopo che il dicastero dell’Interno, era stato assunto… da altra persona).
Già la classificazione di “Verdachtsfall”, legittima il “Verfassungsschutz” all’impiego “nachrichtendienstlicher Mittel” e, quindi, a servirsi di “V-Leute”, a svolgere indagini sui finanziamenti del partito sospetto di “Verfassungsfeindlichkeit” e a procedere a intercettazione di comunicazioni.
In precedenza, alcune organizzazioni del partito, che agivano in Sassonia, nel Sachsen-Anhalt e in Thüringen, erano state ritenute “verfassungsfeindlich”. Ora, questa valutazione, secondo il “Verfassungsschutz” (poi non più confermata), vale per la “Bundespartei”.
XV Alcuni giorni dopo che il “Bundesamt für Verfassungsschutz”, aveva ritenuto, che il partito avesse “gesicherte, rechtsextremistische Bestrebungen”, questa “classificazione” è stata “revocata” dal predetto Ufficio “fino alla decisione da parte dell’autorità giudiziaria”, per cui, il partito, va trattato nuovamente come “Verdachtsfall”. Ciò è avvenuto, a seguito di un ricorso del partito, proposto dinanzi al “Verwaltungsgericht” Köln, inteso a ottenere “einstweiligen Rechtsschutz”, vale a dire, un provvedimento d’urgenza.
Il ``Bundesamt für Verfassungsschutz“ ha anche ``cancellato”, sul proprio sito Internet, la “Hochstufung auf gesicherten, rechtextremistischen Bestrebungen”.
Vedremo, quali saranno le decisioni dell’autorità giudiziaria.