Contromanifestazione – Partecipazione – Condanna ex § 21 del ``Versammlungsgesetz - VersG“ – Non profili di incostituzionalità- Corte costituzionale federale –RFT
Contromanifestazione – Partecipazione – Condanna ex § 21 del ``Versammlungsgesetz - VersG“ – Non profili di incostituzionalità- Corte costituzionale federale –RFT
Nell’ottobre del 2025, il ``Bundesverfassungsgericht” (Corte costituzionale federale) della RFT ha emanato un’ordinanza di rigetto della sollevata questione di costituzionalità del § 21 del “Versammlungsgesetz – VersG” (Legge, che disciplina la libertà di riunione).
Il ricorrente era stato condannato (a pena pecuniaria) dall’”Amtsgericht”, per aver partecipato a una “Gegendemonstration” (contromanifestazione) in occasione di una manifestazione, non vietata, organizzata da un’associazione di carattere religioso.
Il predetto § 21 VersG prevede, che chiunque, con l’intenzione di impedire o di provocare lo scioglimento di una riunione non vietata, compie atti di violenza o ne minaccia il compimento oppure provoca grave disturbo, è punito con pena detentiva fino a tre anni o con pena pecuniaria.
La Corte costituzionale federale era stata chiamata a pronunziarsi, se una condanna penale (ex § 21 VersG) per aver partecipato a una contromanifestazione con una delle modalità sopra esposte, possa essere in contrasto con le garanzie di cui all’art. 8, Abs. 1, “Grundgesetz - GG” (Costituzione federale). L’art. 8, Abs. 1, della Cost. feder., sancisce il diritto di tutti, di riunirsi, senza previo avviso, pacificamente e senza armi.
Il ricorso non è stato accolto dal “Bundesverfassungsgericht”.
Ha osservato, preliminarmente, la Corte cost. feder., che l’ambito di tutela (lo “Schutzbereich”) dell’art. 8, Abs. 1, GG, è operante, se una manifestazione non ha soltanto lo scopo di impedire o di provocare lo scioglimento di un’altra manifestazione.
L’”intervento” del giudice penale, è però ”giustificato” (anche se costituisce un “Eingriff in die Versammlungsfreiheit”), qualora vi sia stata una “grobe Störung”, un disturbo grave, di questo diritto (di libertà), come è avvenuto nel caso de quo a Freiburg i.B.
In questa città, era avvenuta una manifestazione di un’associazione religiosa, di cui era stata data regolare notizia alle autorità. Il corteo era diretto verso il centro di Freiburg, ma circa 70 contromanifestanti avevano “sbarrato il passo” al corteo, occupando l’intera carreggiata della strada, che conduce al centro città. Il blocco della sede stradale, era avvenuto, perchè i contromanifestanti si erano seduti, in doppia fila, sulla strada, non consentendo quindi il passaggio al corteo.
Tenuto conto delle esigenze di sicurezza pubblica e delle “örtlichen Gegebenheiten”, gli organi di polizia presenti sul posto, non potevano “instradare” il corteo in altro modo (per farlo raggiungere il centro della città).
Il ricorrente, che era tra i contromanifestanti ** seduti sulla strada (e che non condividevano gli obiettivi dei manifestanti (religiosi)), in tal modo, intendevano impedire (e, di fatto, per un certo lasso di tempo, avevano impedito), lo svolgersi della manifestazione degli “avversari”.
**Torna alla mente Lucrezio (99 (?) a C.- 55 (?) a C.): “La natura delle cose” – Cap. I°: “Quante favole sanno inventare, tali da poter sconvolgere le norme della vita e turbare….”. “Infatti, gli sciocchi ammirano e amano tutto ciò, che appena distinguono, celato sotto contorte parole….”
Nonostante ripetute intimazioni da parte della Polizei, di liberare la sede stradale, i contromanifestanti (tra i quali anche il ricorrente), rimanevano seduti sulla strada, che conduce al centro. Intimato dalla Polizei lo scioglimento del blocco (stradale) ai sensi del VersG, i contromanifestanti (tra i quali anche il ricorrente), non ottemperarono all’intimazione di liberare la strada. Circondati dalla Polizei e spinti ai margini della strada, i contromanifestanti, finalmente, liberarono la sede stradale, consentendo ai manifestanti – dopo un prolungato “stop” – a riprendere la marcia verso il centro di Freiburg.
L’”Amtsgericht” condannava il ricorrente “wegen Störung einer Versammlung und eines Aufzuges” (§ 21 VersG), a pena pecuniaria.
Proposta “Revision“ dal condannato, la stessa veniva rigettata, per infondatezza (“Unbegründetheit”) dalla Corte d’appello.
Inoltrata “Verfassungsbeschwerde”, vale a dire, ricorso alla Corte cost. feder. dal condannato, questi deduceva violazione del proprio diritto fondamentale, garantito dall’art. 8, Abs. 1, GG (Cost. feder.).
La Corte cost. feder. ha ritenuto ammissibile il ricorso nei limiti, in cui il ricorrente aveva dedotto la violazione del diritto “auf Versammlungsfreiheit” (diritto di libertà di riunione) di cui all’art. 8, Abs. 1, GG. In particolare, la Corte ha osservato, che all’ammissibilità della “Beschwerde”, non ostava l’avvenuta proposizione del ricorso a essa Corte, senza previa “Einlegung der Berufung” (appello).
È ben vero, ha osservato la Corte, che, proponendo “Revision” contro l’asserita violazione di un proprio diritto fondamentale, senza ricorrere in appello contro la sentenza di condanna, il ricorrente dinanzi ad essa Corte, aveva rinunciato a “servirsi” di un “Rechtsmittel”, che gli competeva; tuttavia, con questa “Sprungrevision”, è stato perseguito l’obiettivo della “Verfahrensbeschleunigung”, nonchè della “Prozessökonomie”.
Scendendo all’esame del merito del ricorso, la Corte cost. feder., ha statuito, che l’”Eingriff in die Versammlungsfreiheit ist verfassungrechtlich gerechtfertigt” (non è censurabile sotto il profilo della costituzionalità della citata norma).
La libertà di riunione, è uno degli elementi indispensabili (“unentbehrlich”) e fondamentali (“grundlegend”) per il “funzionamento” di uno Stato democratico; è “costituivo” di una “demokratisch-freiheitlichen Staatsordnung”.
A una democrazia, è immanente il continuo confronto tra opinioni (anche diverse) e decisioni da adottare, sulla base del principio della maggioranza (“Mehrheitsprinzip”). Ciò implica, che anche opinioni non condivise dalla maggioranza, possano essere esternate e rese pubbliche (pure con una “Kundgebung”).
L’importanza fondamentale della libertà di opinione (e di quella di riunione), attuata, quest’ultima, mediante presenza fisica, non può essere messa in discussione dalla progressiva digitalizzazione e dalla crescente importanza dei “sozialen Medien”. Anche in un mondo caratterizzato da una crescente digitalizzazione, il diritto di riunione, attuato con la presenza fisica sul suolo pubblico, costituisce uno strumento irrinunziabile per esprimere – collettivamente – il pensiero, in dipendentemente da “Steuerungsmechanismen” di sorta.
La tutela accordata dall’art. 8, Abs. 1, GG, è operante, se si tratta di contribuire alla formazione dell’opinione pubblica, senza intenzione di impedire o disturbare un’altra riunione. A una riunione avente scopo esclusivo di impedire o di disturbare (gravemente) un’altra riunione, non può essere riconosciuta “Versammlungseigenschaft” (considerata riunione) ed è al di fuori del perimetro di tutela di cui al citato art. 8 GG.
La condanna del ricorrente – che indubbiamente costituisce un “Eingriff in die Versammlungsfreiheit” – viola questo diritto (di libertà) oppure è ”verfassungsrechtlich gerechtfertigt”?
La Corte costituzionale federale ha dato risposta affermativa in proposito, anche nei casi, in cui la contromanifestazione si concreti (soltanto) in una “groben Störung”.
Il legislatore, dettando il § 21 VersG, ha contemperato adeguatamente i diritti, procedendo a una “Gesamtabwägung” (bilanciamento complessivo) dei diritti dei manifestanti e dei contromanifestanti.
Il diritto dei manifestanti, di “tenere” la loro manifestazione, doveva prevalere su quello dei contromanifestanti; l’intenzione, da parte di questi, di disturbare – gravemente – la manifestazione dell’associazione religiosa, è stata palese e attuata con il blocco (sia pure temporaneo) stradale (oltre che “mit Sprechchören”) ***
*** A. Camilleri, se fosse ancora vivo, avrebbe detto: ”Che c’era dintra di loro, che obbligava a rapriri la vucca, quanno la meglio sarebbi stato ristarsinni muto?”.
Non si può non tenere conto, ha osservato la Corte cost. feder., dello scopo complessivo che il legislatore si è prefisso con il “VersG”.
La Corte cost. feder., non ha trascurato l’elemento della “Friedlichkeit” (pacificità) previsto dall’art 8, Abs. 1, GG: (``….sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln”).
Prevedendo la fattispecie di cui al § 21 VersG, il “Gesetzgeber” della RFT, non ha poi violato il “Verhältnismäßigkeitsgrundsatz” (principio di proporzionalità), non bastando, a integrare la fattispecie de qua, una semplice “Störung”, ma dovendo la stessa, essere “grob” (grave). Una “grobe Störung”, implica pericolo concreto per l’effettuazione della manifestazione e del diritto fondamentale dei manifestanti ad opera dei contromanifestanti, che, pacificamente manifestare, non intendevano di certo.
“Ein geordnetes, funktionsfähiges Versammlungswesen”, ha osservato la Corte cost. feder., esige, che la “geschützte Grundrechtsausübung” possa avvenire in piena libertà.