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Sanzioni e modalità sanzionatorie nella RFT, in Austria e in Svizzera

Colori di Ortensie
Ph. Riccardo Radi / Colori di Ortensie

Abstract

La pena, al giorno d’oggi, non è più sinonimo (soltanto) di dolore e sofferenza; non di mera afflizione. Si è venuta ad affermarsi, via via, la funzione di “emenda” della stessa (almeno per i colpevoli di reati lievi e di media gravità), funzione che troviamo già in una massima del giureconsulto Paolo (“Poena constituitur in emendationem hominum”). Anche la Costituzione del 1948, prevede (art. 27, comma 3), che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, rieducazione, che non è, quindi, un fine meramente eventuale della pena. Lo scopo rieducativo della pena è espressione della concezione polifunzionale della pena. Altro principio accolto in molte Costituzioni di Stati europei, è quello dell’umanizzazione della pena.

 

RFT

Nella RFT, a decorrere dal 1970, la sanzione penale largamente prevalente, inflitta a conclusione dei procedimenti penali, è stata la “Geldstrafe (multa).

Nel 2019, la percentuale delle persone riconosciute colpevoli di aver commesso reato e alle quali è stata inflitta pena pecuniaria, è stata dell84,7%, mentre i condannati a pena detentiva sono stati pari al 15,3%. La causa della larga prevalenza della “Geldstrafe” (multa), va individuata nel fatto, che nella RFT, pene detentive brevi, cioè inferiori a 6 mesi – a seguito dello “Strafrechtsreformgesetz" del 1969 – vengono inflitte soltanto in Ausnahmefällen” (in casi eccezionali); unicamente, se circostanze particolari rendono indispensabile la comminazione di una pena detentiva (§ 47, comma 1, StGB (CP)). Va osservato, che nella RFT, in materia di Geldstrafe”, vige il “Tagessatzsystem”, che fa sì, che lentità della pena pecuniaria, è commisurata al reddito annuale netto del condannato, per cui chi ha conseguito un “Einkommen” di 200.000 Euro l’anno precedente alla condanna, è soggetto a un “Tagessatz” doppio rispetto a chi ha avuto un reddito pari a 100.000 Euro, sempre l’anno precedente la condanna.

L’innovazione legislativa de qua ha fatto sí, che in caso di condanna a pena detentiva fino a tre mesi, quasi sempre la sanzione è costituita da “Geldstrafe” (multa). È stato constatato, che la predetta riforma non ha avuto conseguenze negative sotto il profilo della prevenzione generale, né sotto quello della prevenzione speciale.

Nel 2019 il quadro sanzionatorio è stato il seguente:

  1. Geldstrafe nell’84% delle condanne
  2. pena detentiva senza beneficio della sospensione condizionale della pena: 4,8%
  3. pena detentiva con beneficio della sospensione condizionale della pena: 10,5%.

Le pene pecuniarie comminate “wurden in bescheidener Höhe ausgesprochen”, nel senso che nel 41,5%, l’entità dei “Tagessätze“ è stata fino a 30, mentre nel 91,2%, la loro entità è stata fino a 90.

Va osservato, che il numero massimo di “Tagessätze” è di 360; quello minimo, di 5 (§ 40, comma 1, StGB).

L’inflizione di “Geldstrafe”, anziché di pena detentiva, viene preferita dai giudici anche perché la pena della multa è molto meno stigmatizzante rispetto alla detenzione (in carcere).

L’obiettivo del legislatore - di preferire, fin dove è possibile, la pena della multa rispetto a quella detentiva - non è stato però conseguito interamente. Infatti, cosa succede, se il condannato non è in grado di pagare la “Geldstrafe”? In questi casi, “scatta” l’“Ersatzfreiheitsstrafe (pena sostitutiva (§ 43 StGB)). Un “Tagessatz” corrisponde a un giorno di detenzione. L’entità minima dell’“Ersatzfreiheitsstrafe”, è di un giorno.

È ovvio, che, nonostante il sistema dei “Tagessätze”, adottato, peraltro, anche in Svizzera e in Austria, come vedremo, le conseguenze per un condannato alla pena detentiva sostitutiva di quella pecuniaria, sono più gravi per i meno abbienti, che, spesso, non sono in grado di pagare la multa. È stato constatato, che l’“Ersatzfreiheitsstrafe”, viene applicata, in larga parte a coloro, che non hanno un censo elevato.

Negli anni Settanta e Ottanta, le “Ersatzfreiheitsstrafen” erano state pari al 5-6% circa. Il loro numero, è poi aumentato, negli anni Novanta (1994, 7%, 1998, 9%). Nel 2002, si è registrato un ulteriore aumento al 9,3%.

A decorrere dal 1987, il legislatore ha previsto (art. 293 EGStGB) la facoltà, che l’“Ersatzfreiheitsstrafe” possa essere “espiata” mediante prestazione freier Arbeit” (lavoro cosiddetto libero). Tuttavia, soltanto il 10% di coloro, che dovevano espiare l’“Ersatzfreiheitsstrafe”, hanno optato per questa facoltà, vale a dire, di prestare lavoro socialmente utile.

Nel 2019 sono state 21.100 le persone, che hanno evitato di espiare l’“Ersatzfreiheitsstrafe”, prestando “freie Arbeit” (i giorni lavorati sono stati complessivamente 753.300), mentre, nel 2014, l’“Ersatzfreiheitsstrafe” è stata evitata da 35.400 persone (giorni lavorativi: 1.138.800).

Va comunque osservato, che la percentuale delle condanne a pena detentiva, è sensibilmente diminuita dal 1970 al 2019; da un terzo, a un sesto. Ciò è dovuto, principalmente, all’introduzione del § 47 StGB, al quale già abbiamo accennato sopra.

Si è invece mantenuto sostanzialmente costante, il numero delle condanne a pena di durata media o lunga.

A più di due terzi dei condannati a pena detentiva fino a due anni, viene concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (nel 2019, al 68,8%).

Un incremento notevole è stato registrato a proposito delle condanne tra i 2 e i 5 anni di detenzione. Mentre nel 1975 erano state circa 3.000 lanno, nel 2019, il loro numero è aumentato a circa 8.000 lanno. Più lieve è stato lincremento dei condannati a pena detentiva superiore a 5 anni (da 800 circa a 1.900 circa l’anno).

È da notare, che – dagli anni Settanta – la maggior parte delle persone indicate nelle notizie di reato, che pervengono al PM, non viene più angeklagt” e si procede neppure all’“Hauptverhandlung” (dibattimento). Sono prevalenti informelle Verfahrenswege” (procedimenti cosiddetti informali). Una parte notevole dei procedimenti viene definita auf dem Wege der Opportunitätseinstellungen” (ai sensi dei §§ 153 e 153 a StPO (CPP)), nel senso che al PM è conferita la facoltà von der Verfolgung abzusehen” (§ 153, comma 1, StPO), vale a dire, di archiviare, qualora la colpevolezza (“Schuld”) sia lieve (“gering”) e se non sussiste un interesse pubblico, affinché si proceda. In questi casi, ai fini dell’archiviazione, non è richiesto il consenso del giudice, se si tratta di “Vergehen (contravvenzione) e se le conseguenze del reato sono lievi.

Il § 153 a StPO prevede poi la facoltà per il PM, di procedere ad archiviazione unter Auflagen und Weisungen”, ma con il consenso del giudice competente per l’“Eröffnung des Hauptverfahrens” (rinvio a giudizio).

Facendo ricorso ai predetti due paragrafi, viene “definita più della metà delle notizie di reato, che pervengono ai PM. Di conseguenza, l’“Anklagequote” (i casi in cui si chiede il rinvio a giudizio) è diminuita – dal 1981 al 2019 – notevolmente.

Per quanto concerne le restanti notizie di reato, nel 50% circa dei casi, si procede con decreto penale di condanna di cui ai §§ 407 e segg. StPO. Il ricorso a questo “schriftlichen summarischen Strafbefehlsverfahren” è stato esteso negli anni Ottanta.

Per le altre notizie di reato, si procede a dibattimento? No. Con il disposto del § 275 c StPO, è stata introdotta la cosiddetta “Verständigung zwischen Gericht und Verfahrensbeteiligten”; una specie di patteggiamento (§§ 444 CPP), chiamato anche “deal”. In tal caso, si prescinde da una “unabhängigen, umfassenden “Sachaufklärung” (accertamento approfondito dei fatti da parte di un organo indipendente (giudice)) e il condannando approfitta”, acconsentendo a questa “soluzione”, di “absehbar milderen Rechtsfolgen” (conseguenze sensibilmente meno gravi sul piano sanzionatorio). La “Verständigung” viene “favorita” dal giudice, perché implica una “vorzeitige Verfahrensbeendigung” (conclusione anticipata del procedimento) e, almeno indirettamente, induce alla confessione del reato commesso. Del “vantaggio” dell’imputato, abbiamo già parlato sopra. È da notare, che la “Verständigung” ha per oggetto non soltanto reati di carattere bagattellare, ma acconsente alla stessa anche chi ha commesso reati di media gravità.

A proposito del “deal”, è stato detto, che, in tal modo, il legislatore ha optato per una soluzione pragmatica”, al fine di assicurare una giustizia rapida ed efficiente il più possibile.

La “Verständigung” è stata introdotta per le violazioni più comuni della legislazione penale – che il Garland chiama “criminology of the self – mentre nei casi di “criminology of the other” (recidivi, specifici e reiterati) si procede, quasi sempre, in altro modo.

Per quanto concerne lo “Jugendstrafrecht”, al quale sono soggette persone tra i 14 e i 21 anni (minori e “Heranwachsende”), il primo contatto” con la giustizia penale si conclude, per la maggior parte di essi, senza condanna. Quasi sempre il PM, in applicazione del § 45 JGG e senza intervento del giudice, procede ad “Absehen von der Verfolgung (archiviazione), qualora il fatto sia di lieve entità (ai sensi del § 153 StPO (CPP)) e sussistano gli altri presupposti di cui al citato § 45.

Nel 2019, le persone condannate, nella RFT, “nach Jugendstrafrecht”, sono state 9.200. Di questi condannati, il 59,3% ha beneficiato della sospensione condizionale della pena. Va tuttavia rilevato, che la durata delle pene comminate, nel 16,1% dei casi, variava tra i 2 e i 10 anni di detenzione.

9.250 volte è stato inflitto il cosiddetto Jugendarrest (§ 16JGG) **.

 

Austria

La “prassi giudiziaria” in materia di pene detentive, è caratterizzata da una particolare severità, che distingue lAustria da altri Stati europei, specie per quanto riguarda il numero delle pene di media e lunga durata nonché la frequenza dellergastolo.

Dal 2008 al 2019, la percentuale delle pene detentive superiori a un anno, è aumentata dal 15,7% al 25%. Un incremento è stato registrato pure – negli ultimi anni - a proposito delle condanne a pena detentiva, rispetto a pena pecuniaria (“Geldstrafe” – multa).

Negli anni Ottanta la relazione – tra detentive e pecuniarie – era stata di 3 a 7; nel 2019 questa relazione è radicalmente cambiata; ora è da 7 a 3. È stata infatti registrata – specie a decorre dal 2000 - un incremento delle condanne a pena detentiva e una marcata diminuzione delle condanne a pena pecuniaria.

Dal 1987, in Austria, al giudice, per quanto concerne reati di “lieve” e di “media” criminalità, è concessa ampia facolta in materia di sospensione condizionale della pena (§§ 43, 43 a StGB - CP). Sia la pena detentiva, che quella pecuniaria, possono essere sospese per intero o per una parte soltanto.

Nel 2019, di tutte le condanne, il 65,1% è stato a pena detentiva, il 28,1% a pena pecuniaria (multa), mentre nel 4,4% dei casi, vi è sta condanna a pena pecuniaria combinata a pena detentiva condizionalmente sospesa.

Complessivamente, le pene pecuniarie, sono state inflitte unbedingt” (senza condizionale) nel 21,7% dei casi; “teilbedingte Geldstrafen” si sono avute nel 6,3% dei casi.

Scopo della teilbedingten Freiheitsstrafe” (pena detentiva sospesa per una parte), è quello di limitare la durata della detenzione – nei casi in cui il giudice reputi indispensabile questo genere di sanzione – a un breve periodo di tempo, mentre per il resto della “Freiheitsstrafe”, al condannato viene concessa la sospensione condizionale della pena (“Aussetzung zur Bewährung”). È però da osservare, che il ricorso allateilbedingten Freiheitsstrafe”, non è frequente, perché il § 43 a, commi 3 e 4, StGB, modificati con decorrenza 1.1.2020, detta presupposti piuttosto restrittivi per la fruibilità di questo beneficio. Il comma 3 dispone, tra l’altro, che la parte della pena, che non viene “bedingt nachgesehen”, deve essere di almeno un mese. È stato detto, che con la “teilbedingte Freiheitsstrafe”, s’intende “dem Verurteilten einen Denkzettel zu verpassen” nel senso che, sia pure breve durata della detenzione, serva al detenuto da concreto ammonimento; che provi le condizioni, in cui la pena detentiva viene eseguita. Ha quindi un fine eminentemente di prevenzione speciale.

 

Svizzera

Per quanto concerne la Svizzera, va osservato, che fino alla riforma del 2007, il sistema sanzionatorio era caratterizzato da una larghissima prevalenza delle pene detentive condizionalmente sospese (la “bedingte Freiheitsstrafe” era concedibile fino a due anni di reclusione), ma anche da pene di breve durata, inflitte senza il beneficio della sospensione condizionale. A seguito della riforma del “Sanktionsrecht”, la pena detentiva da infliggere per reati lievi e di media gravità, veniva, in gran parte, sostituita da quella pecuniaria, affiancata da lavoro socialmente utile. Anche in Svizzera, come abbiamo visto sopra per la RFT, pene detentive inferiori a sei mesi, avrebbero dovuto costituire, non la regola, ma leccezione. Pene detentive brevi, non condizionalmente sospese, cosí ha ritenuto il legislatore della Confoederatio Helvetica, hanno un effetto stigmatizzante” e possono essere sostitute da modalità sanzionatorie meno gravi. Per effetto della suddetta riforma, anche la Svizzera ha introdotto, in materia di pene pecuniarie, il sistema dei Tagessätze”. Tra il 2007 e il 2018, la percentuale delle condanne a pena detentiva, è diminuita dal 62% circa al 30% circa.

Tuttavia, nel 2018, il legislatore è intervenuto nuovamente con una riforma (che potrebbe essere indicata anche come “controriforma”), ripristinando (art. 40, comma 1, StGB) le pene detentive brevi da uno a sei mesi e togliendo alle stesse il carattere di eccezionalità, anche se va detto, che la pena pecuniaria è rimasta la wichtigste Sanktionsform”. Le statistiche rivelano, che nei confronti degli adulti, la pena pecuniaria – nell86,2% dei casi – è l”Hauptsanktion” (sanzione principale); la percentuale della concessione della sospensione condizionale della pena, è pari all’80,2% circa.

Anche dal CP della Svizzera è prevista la “teilbedingte Freiheitsstrafe”.

Nel 2019, nella Confoederatio Helvetica, sono state comminate circa 4.600 unbedingte Freiheitsstrafen”.

Attualmente si discute di elevare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, da due a tre anni di detenzione.

Il lavoro socialmente utile (“gemeinnützige Arbeit”), già previsto dall’art. 37 StGB, dal 2018, non è più un’“eigenständige Strafe”, ma costituisce ormai una Vollzugsform von Freiheitsstrafe”.

Rigorosa è la legislazione in Svizzera in materia di misure di sicurezza, come risulta dall’art. 64 StGB (intitolato “Verwahrung”).

Precisa quest’articolo, che la Verwahrung dient in erster Linie der öffentlichen Sicherheit e viene disposta nei casi di pericolo per la sicurezza pubblica. La “Verwahrung” avviene dopo l’avvenuta esecuzione della pena e in una “Strafanstalt” (carcere) oppure in una “Maßnahmevollzugsanstalt” (apposito stabilimento). La durata della “Verwahrung ist in ihrer Dauer nicht beschränkt” (non ha un limite temporale), anche se la legge stabilisce, che devono essere fatti – regolarmente – accertamenti, se sussistono i presupposti per una bedingten Entlassung” (liberazione condizionata) o se è stata inoltrata al giudice un’istanza diretta a ottenere la sostituzione con unastationären Maßnahme” ai sensi dell’art. 59 StGB. Misure di sicurezza detentive possono essere disposte già in seguito alla prima condanna.

** Lo “Jugendarrest” si distingue in “Freizeitarrest”, “Kurzarrest” e “Dauerarrest”. “Freizeitarrest” comporta, che il condannato debba trascorrere il tempo libero della settimana im “Arrest”. Al “Kurzarrest”, comminato in sostituzione del “Freizeitarrest”, si ricorre, qualora a un arresto continuo ostino motivi inerenti all’educazione. Il “Dauerarrest” deve avere una durata minima di una settimana e non può essere superiore a 4 settimane.