Il “Vorverfahren” (indagini preliminari) nel CPP della Svizzera

Il “Vorverfahren” (indagini preliminari) nel CPP della Svizzera
I
Anche nell’ordinamento processuale penale elvetico, il “Vorverfahren” è previsto al fine di valutare se, sulla base del “vorhandenen Tatverdacht” (sussistente sospetto), debba essere “Anklage erhoben” oppure disposta archiviazione.
A tal fine, tenuto conto del “Verfolgungszwang”, si procede a indagini (“Erhebungen”) e alla “raccolta” di prove. È il PM, a dirigere il “Vorverfahren” (si parla, in proposito, di ``Eingliedrigkeit” e di “Primat der staatsanwaltschaftlichen Untersuchung”).
Se al PM perviene una denuncia, non è necessario un “polizeiliches Ermittlungsverfahren“, per iniziare un “Vorverfahren“.
Ciò non toglie, che, di regola, il “Vorverfahren” inizi con indagini effettuate dalla Polizei (art. 300, Abs. 1, lett. a) StPO.
II
Contro l’inizio delle indagini preliminari, può essere proposta “Beschwerde” (reclamo) soltanto deducendo la violazione del “Verbot der doppelten Strafverfolgung” di cui all’art. 11 StPO (ne bis in idem).
Ognuno (anche chi non ha capacità di agire – “Handlungsunfähige”), ha facoltà di fare denuncia – per iscritto oppure oralmente – presso la Procura della Repubblica o presso la Polizei e tutte le denunce pervenute – tenuto conto dell’”Untersuchungszwang” e del “Verfolgungszwang” – devono essere esaminate.
Per effetto di una denuncia, la persona non ottiene – di per sè- particolari diritti (“besondere Verfahrensrechte”) nell’instaurando procedimento o diventa parte del procedimento, a differenza dell’indagato e del “Geschädigten” (p.o.).
A richiesta di chi ha sporto denuncia, viene rilasciata certificazione della denuncia fatta oralmente; questa persona viene poi altresí informata, se è stato iniziato procedimento penale e quale ne sia stato l’esito (art. 301, Abs. 2, StPO).
Quando si tratta di reati procedibili a querela o a seguito di autorizzazione, il “Vorverfahren” può essere iniziato soltanto una volta che sia stata sporta querela o concessa autorizzazione.
La querela può essere proposta, per iscritto oppure oralmente, anche presso l’“Übertretungsstrafbehörde”.
Le formalità necessarie per la rinuncia e la remissione della querela, sono analoghe a quelle previste per la proposizione.
III
PM e Polizei, sono obbligati, sin dalla prima “Einvernahme” (interrogatorio) del sospettato, a informare compiutamente la p. o. sui diritti della stessa. Inoltre, la p. o., deve essere informata sull’esistenza di “Opferberatungsstellen” (enti di assistenza alle vittime) e sulle prestazioni fornite, in applicazione dell’”Opferhilfegesetz – OHG”, nonchè sui relativi termini, sulle decisioni adottate in sede di processo penale e sulle misure di sicurezza comminate a carico del condannato.
Salvo opposizione della p. o., nome e indirizzo della stessa, vengono comunicati a un’”Opferberatungsstelle”. Del relativo adempimento, deve essere redatto verbale (art. 305, Abs. 4, StPO).
Per quanto concerne il “polizieliche Ermittlungsverfahren”, esso ha lo scopo, di appurare fatti rilevanti ai fini dell’accertamento di un reato (art. 306, Abs. 1, StPO). La Polizei procede sulla base di: 1) una denuncia, 2) direttive impartite dal PM, 3) oppure autonomamente (“eigene Feststellungen”), fornendo, in tal modo, al PM, quanto necessario per ulteriori indagini.
In sede “polizeilicher Ermittlungen”, si provvede, principalmente: a) all’assicurazione delle tracce del reato e di prove, b) all’individuazione della persona sospettata, di aver commesso il reato e della p. o., c) al fermo o all’arresto provvisorio (“vorläufige Festnahme”) del sospettato, d) ad accertare, se il reato è procedibile a querela oppure d’ufficio; in caso di procedibilità a querela, se la stessa è stata ritualmente proposta.
Qualora si tratti di reati gravi, la Polizei, deve informare immediatamente il PM, affinchè questi possa assumere la “Leitung des Vorverfahrens” e procedere a “Einvernahme(n)”. È in facoltà del PM, impartire ulteriori direttive, integrare le “Einvernahmen” compiute oppure anche “das Verfahren an sich ziehen” (“avvocare” il procedimento).
Gli atti compiuti dalla Polizei e la relativa documentazione (allegata a un “Rapport”), va inviata al PM competente per territorio.
Dall’obbligo di invio, si può prescindere, se è da escludere, che il PM debba compiere ulteriori atti e non è prevedibile, il ricorso a misure di carattere coercitivo.
IV
E passiamo all’”Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft” (artt. 16, Abs. 2 e 308-318 StPO), che si concreta in accertamenti, al fine di valutare, con riferimento al fatto oggetto di denuncia o pervenuto in altro modo a conoscenza del PM, se possa essere “Anklage erhoben”, emanato un decreto penale di condanna oppure se debba essere disposta archiviazione.
Se si tratta di un’”Übertretung” (contravvenzione), è l’”Übertretungsbehörde”, che procede all’assunzione delle prove (vige, in proposito, l’”Untersuchungsgrundsatz”). Il PM è tenuto a “ricercare” – con pari “Sorgfalt” – le prove a carico dell’indagato e quelle a discarico dello stesso. Le parti hanno facoltà, di chiedere l’assunzione di (altre) prove.
Qualora si prospetti “Anklageerhebung” oppure l’emanazione di un decreto penale di condanna, il PM è obbligato pure ad assumere informazioni scritte sull’indagato.
L’”Eröffnung (apertura) der staatsanwaltschaftlichen Untersuchung”, avviene a seguito di un’“amtsinternen Verfügung“, nella quale deve essere indicata, la persona dell’indagato e il fatto, per il quale si procede. Questo provvedimento ha natura meramente declaratoria e non è impugnabile (art. 309, Abs. 3, StPO).
È in facoltà della Polizei o del PM, compiere attività di indagine, già prima del provvedimento – formale – di apertura dell’”Untersuchung” e anche disporre misure coercitive.
V
Tuttavia, nei seguenti casi, deve avvenire una “formelle Eröffnung”:
- se sussiste un “ausreichender Tatverdacht” (sospetto basato su indizi sufficienti, tali da legittimare di ritenere, che l’indagato possa aver commesso il reato)
- se la Polizei, in caso di grave delitto, ha (già) informato il PM.
Qualora i presupposti per l’”Eröffnung”, non risultino, con evidenza, dagli atti redatti dalla Polizei, essi possono essere restituiti alla stessa per ulteriori indagini.
Torna alla mente, quanto Cicerone ha scritto nella sua opera “De finibus bonorum et malorum” – Libro I: “Non vi è limite alcuno all’investigazione del vero, se non quando lo si sia scoperto” ……nec modus est ullus investigandi veri, nisi inveneris…….
Se alcuni signori e signore si attenessero a questo postulato, l’”Ansehen der Justiz” sarebbe, di certo, migliore. Pare, che ci sia qualcuno, che si ispira a criteri.. diversi…; almeno cosí, delle volte, sembra.
È in facoltà del PM, rinunciare all’emanazione di un’”Eröffnungsverfügung”, 1) se, immediatamente e senza il compimento di un atto d’indagine, emana una “Nichtanhandnahmeverfügung” (provvedimento di archiviazione – art. 310 StPO, 2) se emana un decreto penale di condanna (artt. 325 e segg. StPO).
Anche in caso di denuncia palesemente priva di fondatezza (“aussichtslose Anzeige”), viene adottata “Nichtanhandnahmeverfügung”, vale a dire, si procede ad archiviazione.
Una denuncia si considera “aussichtslos”, 1) se non sussistono i presupposti processuali, 2) se non si tratta di una “Straftat” (reato), 3) se, per motivi di opportunità, “ist auf eine Strafverfolgung zu verzichten”.
VI
È il PM, a dover assumere le prove, ma è ammissibile, che questi deleghi, singoli atti d’indagine, a suoi collaboratori (art. 311, Abs. 1, S. 2, StPO).
L’assunzione delle prove avviene oralmente e in segreto (”geheim”).
Una volta avvenuta l’”Eröffnung der Untersuchung”, il PM può incaricare la Polizei soltanto di ben determinati atti d’indagine.
Nell’ambito di queste “delegierten Einvernahmen”, alle parti, spettano gli stessi diritti, che sono previsti per le “staatsanwaltschaftlichen Einvernahmen”.
VII
Per quanto concerne i “Zivilansprüche der Privatkläger”, si procede all’assunzione delle prove, soltanto se il procedimento penale, non viene ritardato in modo rilevante o la definizione dello stesso, rallentata.
La “Privatklägerschaft” prevista dal CPP elvetico, presenta analogie con la costituzione di parte civile prevista dagli artt. 74 e segg. del CPP italiano vigente.
La costituzione di parte civile, come disciplinata dagli artt. 118 e segg. della StPO elvetica, può avvenire “im Strafpunkt” o soltanto “im Zivilpunkt” oppure – cumulativamente – per entrambi.
Chi si è costituito parte civile, può rinunciare alla stessa e ai diritti che ne conseguono; la rinuncia può riguardare soltanto lo “Strafpunkt” o il “Zivilpunkt” oppure entrambi. È, comunque, definitiva.
Se muore la persona, che si è costituita parte civile, i relativi diritti, si trasferiscono ai partenti aventi diritti successori (art. 121, Abs. 1, StPO).
VIII
Se le indagini, non possono essere proseguite o concluse, il PM ha facoltà, di sospenderle provvisoriamente “oder sie zu sistieren” (art. 314 StPO).
Una “Sistierung” è ammissibile:
- se non è noto il luogo, in cui si trova l’indagato o se sussistono “andere Verfahrenshindernisse”
- se la decisione dipende dall’esito di un altro procedimento e qualora sia opportuno, attenderne l’esito
- se pende un “Vergleichsverfahren” (una specie di “patteggiamento”) e appare opportuno, attenderne l’esito
- se l’“Anklage” o gli atti, devono essere integrati
- se la p. o. – in caso di lesioni personali cagionate a un coniuge nell’ambito di un matrimonio o di una “Lebenspartnerschaft” – manifesta il consenso.
Prima della “Sistierung”, il PM è obbligato ad assumere le prove, la cui assunzione non potrebbe più essere possibile più tardi.
Dell’avvenuta “Sistierung”, deve essere data comunicazione all’indagato, al “Privatkläger” e alla p. o.
Quando si tratta di reato procedibile d’ufficio o a querela, il PM è facoltizzato, a fissare udienza, al fine di pervenire a un “Vergleich” (art. 316, Abs. 1, S. 1, StPO). Qualora il querelante non compaia, ingiustificatamente, a quest’udienza, la mancata comparizione, fa presumere, che il querelante, non abbia interesse alla prosecuzione del procedimento e la querela s’intende “zurückgezogen” ai sensi dell’art 316, Abs. 1, S. 2, StPO.
IX
Se, in occasione dell’udienza, non si perviene a un’“Einigung”, il procedimento viene proseguito. Il parlamento elvetico, si è pronunciato contrario a introdurre una “Mediation”.
Oltre a un “Vergleich”, sussiste pure la possibilità, di “Strafbefreiung nach Wiedergutmachung”.
Concluse le indagini, il PM convoca l’indagato per una “zusammenfassende Schlusseinvernahme” (interrogatorio “conclusivo”), nel corso della quale, espone, all’indagato, le risultanze essenziali delle indagini e le norme di legge probabilmente applicabili.
X
Le parti devono essere informate – per iscritto e presso la loro residenza – della conclusione delle indagini, con una “Schlussverfügung” (provvedimento conclusivo), a meno che il PM, non intenda emanare un decreto penale di condanna. Al contempo, alle parti, è concesso un termine, per richiedere l’ammissione di (eventuali ulteriori) prove.
Parti offese, che non sono state informate in precedenza sulla facoltà di costituirsi “Privatkläger” (art. 118, Abs. 3, StPO), vengono rese edotte dal PM di questa facoltà. Il PM fissa un termine, entro il quale, la p. o. può costituirsi in qualità di “Privatkläger” e richiedere l’ammissione di prove.
Sulle prove decide il PM con provvedimento motivato. Il rigetto dell’istanza di ammissione delle prove, è legittimo unicamente, se i fatti, che s’intendono provare, sono irrilevanti, notori, già noti o già provati. Contro la decisione (di rigetto), non è proponibile “Beschwerde” (art. 318, Abs. 3, StPO).
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Dott. Armin Kapeller