Ricongiungimento familiare – Stop temporaneo in Austria Deliberazione del Nationalrat

Ricongiungimento familiare nella RFT e in Svizzera – Qualche dato statistico
Ricongiungimento familiare
Ricongiungimento familiare

Ricongiungimento familiare – Stop temporaneo in Austria Deliberazione del Nationalrat – Ricongiungimento familiare nella RFT e in Svizzera – Qualche dato statistico
 

I   In un (mio) articolo, pubblicato alcune settimane fa da FILODIRITTO, ho parlato dell’intenzione del “Nationalrat” austriaco, di sospendere temporaneamente il “Familiennachzug” (ricongiungimenti familiare) di cittadini extracomunitari.

Il 25. 4. 25, il “Nationalrat” ha effettivamente deliberato “eine Pause für Familiennachzüge”. La semplice intenzione, quindi, non è rimasta tale, in quanto il “Nationalrat” ha autorizzato il Governo federale a disporre, con Verordnung” (regolamento), la sospensione, sia pure temporanea, del “Familiennachzug” per i cittadini extracomunitari.

Questa sospensione presuppone un “Initiativantrag” dei partiti della maggioranza, condiviso dall’”Hauptausschuss” del “Nationalrat”, secondo il quale, il mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, è minacciato, come previsto dall’art. 72 TFUE.

Dinanzi al “Plenum” del “Nationalrat”, il ministro dell’Interno e altri esponenti della compagine governativa, hanno sottolineato, che il settore della pubblica istruzione, è, ormai, “überlastet” (sovraccarico) a causa dei nuovi arrivi di familiari di cittadini extracomunitari, che hanno trovato una “sistemazione” in Austria.

A giustificazione della predetta sospensione, sono state adottate anche ragioni di sicurezza pubblica. È minacciato pure il collasso del sistema sanitario e sociale.

Va però notato, che si è tenuto conto del diritto “auf “Familienzusammenführung”, se si tratta di minori.

II   Non sono, ovviamente, mancate le critiche, specie da parte di coloro, che non ritengono sufficiente uno stop temporaneo in materia di ricongiungimento familiare e che chiedono uno stop immediato e permanente. Un emendamento in tal senso, non ha però ottenuto la necessaria maggioranza. C’é stato, chi ha chiesto “einen Ausstieg Österreichs aus dem EU-Asylrecht”.

“Voci critiche“ dal lato opposto, hanno sostenuto l’inefficacia (“Wirkungslosigkeit”) della proposta “soluzione”; sono stati avanzati anche dubbi di “conformità” agli obblighi assunti dall’Austria in sede soprannazionale.

Il Governo federale, si è proposto di far redigere un “Integrationsbarometer” (barometro dell’integrazione) e, sulla base dello stesso, fugare i dubbi della Commissione UE, che, pare, non condivida timori – austriaci - di pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, che la continuazione del ricongiungimento familiare comporterebbe.

Le decisioni, nei pochi casi, in cui saranno adottate, devono comunque essere prese entro 2 mesi dall’inoltro dell’istanza.

III  Esponenti del Governo federale hanno messo in rilievo la necessità dello stop (temporaneo), per prevenire il collasso della pubblica istruzione. Hanno pure presentato dati statistici a conferma del “massiccio” aumento della criminalità minorile. Tra l’80-85% dei delinquenti minorili denunciati dagli organi di polizia, vi sarebbero giovani provenienti dalla Siria.

L’”Überlastung” del sistema della pubblica istruzione risulterebbe anche dal fatto, che non sono pochi gli istituti scolastici con classi, nelle quali, più della metà degli alunni, non conoscono l’”Unterrichtssprache” (la lingua di insegnamento). Anche questo fatto, richiederebbe, perlomeno, un “contingentamento” dei “Familiennachzüge”, per non pregiudicare la funzionalità della pubblica istruzione.

Non sono mancati interventi di deputati, che non si sono nascosti le difficoltà di tenere la “balance”, tra rispetto della dignità delle persone, dello Stato di diritto e delle esigenze di mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico.

IV   Risolvere i problemi accresciuti dalla massiccia immigrazione in genere, è uno dei “compiti”, che gli elettori hanno affidato al Governo federale, da poco entrato in carica; altresí, di ricercare “soluzioni” in ambito comunitario. È stato detto, che un`“überforderte Gesellschaft",kann keine offene bleiben”, per cui provvedere, è una necessità

Si è tenuto conto, di alcune perse di posizione (quale quella della “Richtervereinigung” (Associazione Magistrati)).

L’opposizione non ha tardato, di ripetere le sue critiche, parlando di “dreister Täuschung” della popolazione residente e di “Etikettenschwindel”; la soluzione dei problemi, sarebbe soltanto rinviata. Le “Ausnahmeregelungen”, offrirebbero il destro alla criminalità organizzata (gestrice dell’immigrazione illegale), di eludere la nuova normativa.

È stato messo in rilievo, che se un cittadino austriaco ha contratto matrimonio all’estero, prima che il coniuge possa soggiornare legalmente in Austria, deve affrontare ostacoli burocratici non lievi (per esempio, per quanto concerne reddito e alloggio), mentre a tutte queste formalità, non devono adempiere coloro, che hanno diritto d’asilo o si tratta di “subsidiär Schutzberechtigte”, qualora l’istanza di ricongiungimento familiare, sia stata proposta entro 3 mesi dalla data di riconoscimento della predetta “protezione”.

Oltre a un “absoluten Asylstopp” (bloccare totalmente l’ingresso di asilanti), c’è chi vorrebbe far sí, che asilanti, già in Austria, non avessero (più) diritto alla cosiddetta Mindestsicherung (che assicura un “minimum vitale”).

È stato fatto anche notare, che la progettata riforma, sarebbe foriera di notevoli adempimenti burocratici.

La sospensione del “Familiennachzug” durerà- parole del ministro dell’Interno – certamente un anno.

Per quanto concerne le espulsioni dal territorio austriaco, nel 2024, vi sono state circa 13.000; quest’anno – fino a metà marzo – circa 4.500.  250 cittadini della Siria, sono tornati volontariamente nella loro patria. Espulsioni verso la Siria, tenuto conto della situazione in questo Paese, non sono state operate nell’anno passato.

A proposito della sicurezza interna, in Austria, il ministero dell’Interno, sta elaborando un disegno di legge, che consentirà la “Messenger-Überwachung”. Il ministero ha precisato, che questa “sorveglianza”, non implicherà una “Massenüberwachung”; si prevede, che, non saranno più di 50 (?) l’anno e che, nell’effettuazione, si procederà secondo standards usuali anche in altri Stati europei. Questa misura, è diretta contro coloro, che radicalizzano e “progettano” gravi delitti; quindi, è a tutela della popolazione.

Gli organici della Polizei e dei servizi di sicurezza, sono stati ampliati e i nuovi assunti hanno – in gran parte – già preso servizio. Ciò ha consentito, di ridurre notevolmente, l’”illegale Migration”, tanto che alcune “strutture di accoglienza” (27 su 35) sono state recentemente chiuse.

II   Per quanto riguarda il “Familiennachzug” o meglio, il “Nachzug zu ausländischen Familienangehörigen”, già soggiornanti nella RFT, va premesso, che l’art. 6 della Costituzione federale (intitolato: ”Ehe und Familie” (matrimonio e famiglia)) prevede, al comma 1, che il matrimonio e la famiglia, “stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung” (sono particolarmente protetti dall’ordinamento statale). La norma contiene un “Grundrecht” (diritto fondamentale), un’”Institutsgarantie” e “eine wertentscheidende Grundsatznorm” (BVerfGE 62, 323/329).

La tutela accordata dall’art. 6 GG, riguarda tutti i settori della vita in comune. Titolari dei diritti assicurati alle persone (fisiche), sono anche gli stranieri e gli apolidi (BVerfGE 31/58/67 e 62, 323/329).

La normativa vigente nella RFT, è nel senso, che “Eheleute” ed “eingtragene Lebenspartner”, hanno, in linea di massima, facoltà, di “farsi seguire” da persone aventi cittadinanza extracomunitaria, a patto che sia disponibile una sufficiente sistemazione abitativa e la sussistenza di risorse economiche adeguate. La persona, che già si trova nella RFT e che intende “accogliere” familiari, deve possedere un titolo valido di soggiorno nella RFT.

Per persone specializzate (“Fachkräfte”) e rifugiati, il cui status è stato riconosciuto, sono previste agevolazioni in proposito.

Affinchè un coniuge possa “seguire” l’altro coniuge nella RFT, è prescritto:

  1. entrambi i coniugi, devono avere compiuto il 18.mo anno di età
  2. la “nachziehende Person”, deve avere una conoscenza sommaria della lingua tedesca. Se si tratta di persona specializzata (o altamente specializzata), la conoscenza della lingua tedesca, può essere acquisita anche dopo l’ingresso nel territorio della RFT
  3. l’alloggio non deve essere sovraffollato per effetto del “Nachzug”
  4. il reddito della famiglia, deve essere assicurato
  5. la persona che entra nella RFT, deve essere autorizzata a svolgervi un’attività lavorativa.

Minori hanno diritto al ricongiungimento con i genitori (o col genitore affidatario).

In caso di nascita di un figlio nella RFT, allo stesso viene concessa un’”Aufenthaltserlaubnis”, se almeno uno dei genitori, soggiorna legalmente nella RFT.

A minori di età superiore ai 16 anni, è concesso, di entrare nel territorio della RFT, se l’ingresso avviene  in data non posteriore a 6 mesi dall’entrata dei genitori (in via di eccezione, dopo il termine dell’anno scolastico (nello Stato di provenienza)).

Se entrano nella RFT dopo il suddetto termine e dopo aver compiuto il 16.mo anno di età, devono provare, di avere conoscenza della lingua tedesca a livello di C 1 oppure se è da       presumere una facile integrazione nel nuovo ambiente (per esempio, per aver frequentato – per un certo periodo di tempo – una scuola con lingua di insegnamento tedesca all’estero).

Se una persona specializzata lavora nella RFT, ha diritto “auf Zuzug” dei genitori e dei suoceri.

Per altri familiari, lo “Zuzug” è lecito soltanto in “außergewöhnlichen Härtefällen” (per motivi eccezionali e gravi).

Se un coniuge intende raggiungere una persona specializzata o particolarmente specializzata, nella RFT, non è richiesta la conoscenza (a livello elementare) della lingua tedesca; nè sussiste il presupposto della disponibilità logistica sufficiente per il nuovo arrivato.

Ulteriori agevolazioni sono previste per coloro, che hanno già soggiornato in un altro Stato comunitario quale familiare di un titolare della   cosiddetta Carta blu.

Un figlio di età superiore a 16 anni di una persona specializzata, può raggiungere i genitori nella RFT; a tal fine, non è richiesto, che l’entrata nella RFT segua quella del genitore entro un determinato termine.

Genitori e suoceri di una persona specializzata, possono entrare nella RFT, se il titolo di soggiorno del figlio è stato rilasciato l’1.3.24 o in data posteriore. È però richiesto, che sia provato, che genitori e suoceri abbiano un reddito sufficiente e dispongano di un’assicurazione contro le malattie.

Il coniuge, il “Lebenspartner”, una persona minore di età di chi ha ottenuto asilo politico o è stato riconosciuto come profugo o avente lo status di “subsidiär Schutzberechtigter”, può raggiungere la RFT, anche se non vi è prova sul reddito o sulla situazione logistica, ma l’istanza “auf Familiennachzug”, deve essere stata proposta entro 3 mesi dalla conclusione del procedimento di asilo. In questo caso, lo “Schutzberechtigte”, che (già) vive nella RFT, deve impegnarsi, a reperire un posto di lavoro e un alloggio.

Anche persone, alle quali è stato concesso protezione temporanea (“vorübergehender Schutz”), possono essere raggiunte da familiari, se appartengono alla cosiddetta Kernfamilie (famiglia in senso stretto); altri familiari, soltanto al fine di evitare un “außergewöhlichen Härtefall”.

Chi è coniuge o “Lebenspartner” di una persona in possesso di una “langfristigen Aufenthaltsberechtigung”, rilasciata da un altro Stato comunitario, può raggiungere il familiare, anche se non è a conoscenza della lingua tedesca e prima del compimento del 18.mo anno di età, purchè il matrimonio o la “Lebensgemeinschaft” esistesse già nello Stato di provenienza.

Qualora il familiare sia in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno, lo “Zuzug” verso la RFT, è ammesso soltanto in modo ristretto; ciò si verifica:

  1. se si tratta di persona, la cui espulsione è stata vietata
  2. se la persona ha ottenuto un titolo di soggiorno in quanto p.l. di un reato (per esempio, per costrizione alla prostituzione)
  3. “geduldete Jugendliche” (minori “tollerati”) e giovani maggiorenni, che hanno ottenuto un titolo per soggiornare in quanto ben integrati
  4. persone, che hanno ottenuto un permesso di soggiorno per effetto di un titolo rilasciato dalle autorità federali o di un Land.

In linea di massima, il “Familiennachzug” è escluso, se la persona già soggiornante nella RFT:

  1. ha ottenuto l’autorizzazione per un soggiorno temporaneo
  2. ha ottenuto un titolo di soggiorno in quanto p. l. di un reato previsto dalla legge sulla repressione del “lavoro nero” o dell’”Arbeitnehmerüberlassungsgesetz”
  3. è meramente “geduldet” e, a causa di impedimenti, alla stessa non imputabili, non può lasciare il territorio della RFT
  4. si tratta di familiari di persone, che sono “geduldet” e che hanno ottenuto un permesso di soggiorno
  5. sono persone che, sulla base della legislazione previgente, hanno ottenuto un permesso di soggiorno ex §§ 104 AufenthG oppure del “Chancen-Aufenthaltsgesetz” ex § 104 c “Aufenthaltsgesetz”.

Alla fine di quest’articolo, ancora qualche dato statistico (avvertendo sin d’ora, che non tutti i dati sono aggiornati).

Nel 2022 la “Zuwanderung” verso la RFT, è stata di 2.665.772 persone; l’”Abwanderung”, pari a 1.203.683 persone; ne consegue un “aktiver Wanderungssaldo”. Rispetto al 2011, la “Nettomigration”, si è quadruplicata, raggiungendo la cifra massima sin dal 1950.

Dall’inizio della guerra in Ucraina, sono entrati nel territorio della RFT, più di un milione di profughi provenienti da questo Stato. In base alla direttiva 2991/55/EG, questi profughi possono entrare nella RFT, senza visto d’ingresso e non devono “ein Asylverfahren durchlaufen” (a loro carico non è previsto un procedimento di asilo); ottengono lo status di protezione umanitaria sulla base del § 24 AufenthG del 2022. Complessivamente, l’hanno conseguito 828.885 profughi.

Il 57,6% di tutti i permessi di soggiorno, concessi per motivi familiari (“aus familiären Gründen”), ha riguardato il “Nachzug” di coniugi, rispettivamente di “Lebenspartner”; il 32,4% di minori.

Finora, il maggior numero di “Familiennachzüge” verso la RFT, è stata registrata nel 2017, con 114.800 persone. Poi si è mantenuto costante, con 97.000 circa, per poi diminuire a 58.020 nel 2020.

A decorrere dal 2021 (81.705), vi è stato un costante aumento: 2022: 90.275; 2023: 103.290.

III   Ancora un breve accenno alla disciplina del “Familiennachzug” verso la Svizzera.

Cittadini, che soggiornano nella Confoederatio Helvetica con una “Kurzaufenthaltsbewilligung”, (permesso di soggiorno breve), hanno facoltà, a certe condizioni, di “farsi seguire”  dal coniuge o da figli minori di 18 anni (non sposati).

Va premesso, che il coniuge e i figli, non hanno un “rechtlichen Anspruch” (diritto) “auf Nachzug”**

Il matrimonio deve essere riconosciuto in Isvizzera.

La famiglia deve “zusammenwohnen” e la persona, che propone istanza “auf Nachzug”, deve disporre di una “bedarfsgerechte Wohnung”; l’alloggio è ”bedarfsgerecht, se il “Nachzug”, non comporta un’”Überbelegung (der Wohnung)”.

Il “Familiennachzug”, non deve causare, nè una “Sozialhilfeabhängigkeit” (dipendenza da contributi dell’assistenza sociale), nè comportare di dover fruire di “Ergänzungsleistungen” (contributi integrativi).

Se il “Nachzug” riguarda figli, deve essere assicurata un’assitenza agli stessi, tale, da garantirne il benessere.

L’istanza viene rigettata, qualora il “Familiennachzug” dovrebbe “servire” al fine di eludere la normativa in materia di “Ausländerrecht” (diritto degli stranieri) o di “Aufenthaltsrecht” (diritto di soggiorno) oppure se vi è stata condanna a pena non breve.  ***

Coniugi e figli provenienti da Stati, per i quali è previsto un visto d’ingresso, devono richiederlo presso la rappresentanza elvetica all’estero, fatta eccezione per persone provenienti da uno Stato, nè comunitario, nè dell’EFTA, in possesso di un permesso di soggiorno non temporaneo, rilasciato da uno Stato, che fa parte dell’area di Schengen.

Ci sono 11 Stati, non comunitari, per i quali non vale l’obbligo del visto d’ingresso, anche per un soggiorno non breve (“längerfristigen Aufenthalt”); tra di essi figurano, l’Australia, il Giappone, Malaysia, il Vaticano e la GB.

I documenti prescritti (18) per gli altri, devono essere depositati dalla persona (già) soggiornante in Inisvizzera presso i cosiddetti ”Einwohnerdienste” (una specie di uffici anagrafi) del luogo di residenza (“Wohnsitz”).

In caso di mancato accoglimento dell’istanza, l’istante ha facoltà di chiedere “eine einsprachefähige Verfügung” (un provvedimento reclamabile/impugnabile).

Persone in possesso di un permesso di soggiorno permanente o di residenza, ai fini del “Familiennachzug”, devono inoltrare istanza entro 5 anni dall’ottenimento dell’”Aufenthaltsbewilligung” o della “Niederlassungsbewilligung”. Il “Nachzug” di minori di età superiore a 12 anni, deve avvenire entro un anno.

Ostano al “Nachzug”, il fatto, che la persona richiedente abbia debiti e, a tal fine, il richiedente, deve allegare, all’istanza, “Betreibungsregisterauszüge”; inoltre, “Verlustscheinregister”. Debiti non risultanti dai due predetti registri (per esempio, quanto dovuto a titolo di mantenimento per figli o per l’ex coniuge), devono essere indicati (a parte).

Come si vede, Il “Familennachzug” verso la Svizzera, è soggetto a una disciplina ancora più rigorosa, rispetto a quella prevista verso la RFT. In Isvizzera, come già accennato, non vi è diritto “auf Nachzug” per coloro, che non provengono da uno Stato comunitario o dell’EFTA.

Tra la documentazione da allegare, vi è pure l’estratto del casellario giudiziale della “nachziehenden Person” e il richiedente il “Nachzug”, deve allegare pure, copia del contratto di lavoro e gli ultimi 3 cedolini dello stipendio percepito in Svizzera.

TAG: Ricongiungimento familiare – “StOP” (temporaneo) in Austria – Ricongiungimento - Presupposti e formalità previsti dalla legislazione della RFT e della Svizzera.

**  Forse in tal modo, la Svizzera intende evitare, che “In divitiis inopes, quod genus egestatis gravissimum est” (Seneca – Epistole, 74).l

***  “Habita fides ipsam plerumque fidem obligat”