Respingimento alla frontiera di cittadini extracomunitari

"Beschluss" del “Verwaltungsgericht Berlin” dd. 2.6.25
Frontiera
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Respingimento alla frontiera di cittadini extracomunitari – "Beschluss" del “Verwaltungsgericht Berlin” dd. 2.6.25
 

I

La ricorrente, di nazionalità somala e che, al momento della decisione del “Verwaltungsgericht” (giurisdizione amministrativa), soggiornava in una località prossima alla frontiera con la Polonia.

Successivamente, attraversata la Polonia, il 9.5.25, era entrata nel territorio della RFT. A seguito di un controllo della “Bundespolizei”, nei pressi della stazione ferroviaria di Frankfurt a. d. Oder, veniva fermata, ma in tale occasione, aveva esternato, nei confronti degli agenti operanti, la richiesta “auf internationalen Schutz”. Ancora nello stesso giorno, veniva inoltrata, dalla stessa, richiesta d’asilo politico. La “Bundespolizei”, sempre il 9.5.25,                          non consentiva alla ricorrente di soggiornare, sia pure provvisoriamente, nel territorio della RFT, motivando il diniego con il fatto, che la ricorrente proveniva da un “sicheren Drittstaat”. Verso le ore 19.30 del 9.5.25, la cittadina somala, era stata “nach Polen zurückgewiesen”.

II

Con istanza dd. 14. 5. 25, la ricorrente aveva chiesto, tramite il suo legale, l’emanazione di un provvedimento d’urgenza, atto a consentirle di entrare legalmente nella RFT.

Esponeva la ricorrente, che, dopo un soggiorno in Lituania, era seguito quello in Polonia, dove era entrata in contatto con le guardie di frontiera di questo Stato e ivi era stata assistita da un’associazione privata “no profit”.

Le autorità avevano indicato erroneamente la di lei data di nascita; quella vera, è il 25.7.2008. Pertanto, essa ricorrente, era ancora minorenne, come risultava da un certificato di nascita (in copia), di cui era in possesso (e che le era stato spedito da sua madre).

La ricorrente esponeva agli agenti, di avere una zia nella RFT, disposta ad assumerne la “Vormundschaft”.

I motivi indicati dalla “Bundespolizei” per il diniego, sosteneva la cittadina somala, erano infondati. Inoltre, il Regolamento di Dublino III, prevede un apposito procedimento. Comunque, il respingimento di una persona minorenne non accompagnata, non avrebbe potuto essere disposto. Doveva essere accertata l’età di essa ricorrente. L’art. 72 TFUE, non poteva essere invocato dalla “Bundespolizei”.

III

Dopo che, per motivi di competenza, il “Verwaltungsgericht” di Frankfurt a. d. Oder, aveva trasmesso gli atti al Verwaltungsgericht di Berlin, la cittadina della Somalia aveva chiesto: 1) che le venisse consentito, in via d’urgenza, l’ingresso provvisorio nella RFT; in subordine, di consentirle la proposizione di una richiesta di asilo presso il competente ufficio (“BAMF2); 2) di obbligare la RFT, sempre con provvedimento d’urgenza, di iniziare il procedimento per la determinazione dello Stato comunitario, competente per il procedimento d’asilo; in subordine, obbligare la RFT, a fare in modo, che essa ricorrente venisse ricondotta nella RFT, previa autorizzazione della relativa “Einreise”.

IV

La RFT chiedeva il rigetto degli “Anträge” di parte avversaria, motivando la reiezione come segue.

Per le autorità di polizia, non vi erano prove o indizi validi, che la ricorrente fosse minorenne. Il certificato di nascita (in copia), esibito dalla ricorrente, non poteva essere considerato “genuino”, a causa  di anomalie riscontrabili in tale “documento”.

Non vi è diritto, di proporre richiesta d’asilo, uno Stato di libera scelta del richiedente. Un accordo tra la RFT e la Polonia, consente controlli anche nel territorio dell’altro Stato. Nel caso in esame, non era stato violato il divieto di “refoulement”. Ci sono Stati comunitari, che trascurano l’obbligo di esaminare le richieste di asilo di coloro, che sono entrati nel loro territorio. L’applicazione dell’art. 72 TFUE è giustificato e i controlli alla frontiera erano temporanei e limitati a determinate categorie di persone.

Dal fatto, che la ricorrente, in Polonia, soggiornava in un hotel, era ben vestita all’atto del “fermo” e ha potuto fruire dell’assitenza di un legale, si deduce, che non vi era pericolo di un trattamento inumano. Godeva anche dell’assitenza sanitaria.

Posto che la decisione sulle richieste della cittadina somala, aveva “grundsätzliche Bedeutung”, veniva ravvisata la competenza del collegio, al quale venivano trasmessi gli atti dall’"Einzelrichterin”.

V

Ha osservato il collegio, nel proprio “Beschluss”, che la richiesta della ricorrente, intesa a ottenere, in via di urgenza, l’autorizzazione a entrare nella RFT, affinchè ivi possa aver luogo il procedimento per la determinazione dello Stato comunitario competente per il procedimento d’asilo (in applicazione del Regolamento (EU) 604/2013), è accoglibile, sussistendone i presupposti. Nel caso de quo, un provvedimento d’urgenza è giustificato, in quanto la ricorrente potrebbe altrimenti subire gravi danni, ai quali non si potrebbe poi ovviare a seguito dell’”Hauptverfahren”.

Il respingimento della ricorrente e la “Rückführung nach Polen”, si prospettano, con elevata probabilità, als “rechtswidrig”.

In proposito, è stato richiamato quanto statuito dalla Corte d’appello di Münster (ordinanza dd. 15.8.2018 – 17 b 1029/18).

È pacifico, che la ricorrente provenisse dalla Polonia, uno Stato comunitario.

Ha osservato, poi, il “Verwaltungsgericht” Berlin, che il § 18, Abs. 2, Nr. 1, dell’”Asylgesetz – AsylG”, non è applicabile, stante l’”Anwendungsvorrang” della “Dublin III Verordnung” (norma comunitaria). Prima che possa essere disposta “Rückführung”, deve aver luogo il procedimento per la determinazione dello Stato competente per esaminare la richiesta “auf internationalen Schutz”.

Ai sensi dell’art. 20, Abs. 1, del Regolamento Dublin III, il procedimento di cui sopra, deve aver luogo, non appena sia stata fatta richiesta “auf internationalen Schutz” in uno Stato comunitario, vale a dire, se la richiesta è stata proposta nel territorio dello Stato comunitario, al confine dello stesso o in una zona di transito.

La ricorrente ha fatto la richiesta di asilo nel territorio della RFT (art. 3, Abs. 1, Reg. Dublin III).  Si è introdotta – come è pacifico – nel territorio dell RFT, provenendo dalla Polonia; infatti, il controllo da parte della “Bundespolizei”, è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Frankfurt a. d. Oder (città di confine).

Lo “Schutzgesuch” della ricorrente, si è concretizzato in una richiesta “auf internationalen Schutz”, alla quale deve conseguire il procedimento di cui al Reg. Dublin III, anche se la richiesta non era contenuta in un prestampato o consacrata in un verbale. Richieste possono essere fatte anche oralmente.

L’”Antrag auf internationalen Schutz”, è da intendersi nel senso di una richiesta di tutela di una persona di nazionalità extracomunitaria o di un apolide, richiesta rivolta a uno Stato comunitario, anche se fatta a organi di polizia, senza osservanza di formalità determinate. Nel caso della ricorrente, la richiesta è stata fatta alla “Bundespolizei”. Non inficia la validità della richiesta, il fatto, che la stessa, non è stata trasmessa a chi di competenza.

Il Regolamento Dublin III, non consente il respingimento, se la determinazione dell’autorità dello Stato comunitario competente per il procedimento di tutela, non è avvenuta. Il richiedente ha diritto, di essere informato e di essere sentito personalmente; inoltre, vi sono garanzie particolari in favore di persone di minore età. Se l’autorità dello Stato, dinanzi alla quale la richiesta è stata proposta, ravvisa la competenza di altro Stato comunitario, a questo Stato deve essere richiesta l’”Übernahme”; in caso di risposta positiva, può essere adottato provvedimento di “Überstellung” (contro il quale è proponibile reclamo).

VI

Con il Regolamento Dublin III, si voluto prevenire una situazione, che viene  indicata come “refugee in orbit, nel senso che nessuno degli Stati comunitari, sarebbe competente per il procedimento d’asilo (si veda BVerwG – sent. 25.5.21 – 1 C 39.20). Pertanto, nessun’autorità, può adottare una decisione di mera incompetenza; deve, invece, esporre i motivi, per i quali si reputa sussistente la competenza di un altro Stato comunitario, prima che il richiedente asilo, possa essere “an einen anderen Mitgliedsstaat verwiesen”.

Si è parlato, in proposito, di “Recht auf rechtlich richtige Zuständigkeitsbestimmung”, soggetta a riesame da parte dell’autorità giudiziaria (Corte GUE – sent. C-63/15).

Il “principio del consenso”, sul quale è basato il “Sistema Dublino”, comporta, che un respingimento alla frontiera, è lecito soltanto, se un altro Stato comunitario, è competente e ha acconsentito all’”Übernahme” (Corte GUE – sent. 31.5,18 – C- 647/16).

La mancata, ingiustificata prestazione del consenso, può dare luogo al cosiddetto “Remonstrationsverfahren” (art. 5, c .2, Regol. (UE) 1560/2003).

VII

Nel caso della ricorrente, non si è fatto luogo a un ”Dublin-Verfahren”, nè vi è stata una “Vorprüfung” (procedimento preliminare). Sarebbe stata la Polonia, a essere (secondo il Reg. di Dublino), lo Stato comunitario competente.    

Corre la memoria a una celebre frase di Cicerone (“De finibus bonorum et malorum” – Libro I°): “Quam multa vero iniuste fieri possunt, quae nemo possit reprehendere”. Ma nel caso della cittadina somala, almeno il VerwG di Berlin, con il suddetto “Beschluss”, è intervenuto in favore della legalità, ponendo fine, almeno provvisoriamente, a una flagrate violazione….Vedremo, poi, quale sarà la decisione del “Bundesverwaltungsgericht”. Sta comunque di fatto, che i giudici di Berlin, in sede di provvedimento d’urgenza, hanno ritenuto, che nell’”Hauptverfahren”, ci sono elevate probabilità di accoglimento della richiesta della cittadina extracomunitaria..

Il Regol. Dublin III e gli obblighi, che ne derivano, non sono derogabili per effetto di accordi bilaterali (tra Stati comunitari); nel caso de quo, dall’accordo tra la RFT e la Polonia dd. 15.5.14, di collaborazione in materia di polizia di frontiera e doganale.

Il Regolamento Dublin III, non può essere sospeso, nè in conseguenza di un’affluenza straordinaria di migranti, nè asserendo, che alcuni Stati comunitari, non si attengono a questo Regolamento.

Il richiamo, della RFT, all’art. 72 TFUE, non può essere operato per “denunciare” violazioni del Reg. di Dublin III. L’art. 72 deve essere interpretato in senso stretto e lo Stato, che si richiama allo stesso, deve far valere motivi validi e concreti concernenti la sicurezza interna o esterna, cosa che la RFT non ha fatto; in particolare, il pericolo per l’ordine pubblico, deve essere effettivo e attuale e riguardare gli interessi fondamentali della comunità statale (Corte GUE: sent. 30.6.22 – C – 72/22). La funzionalità delle istituzioni dello Stato, deve essere “akut gefährdet”.

VIII

Ai fini dell’invocazione dell’art. 72 TFUE, non basta, esporre il numero (elevato) di richiedenti asilo e il fatto, che lo stesso, nel 2024, nella RFT, è stato il più elevato nell’ambito degli Stati dell’UE. Nè basta evidenziare, che la RFT – sempre nel 2024 - ha inoltrato 74.500 richieste auf “Übernahme”, mentre le “tatsächlichen Übernahmen” (da parte di altri Stati comunitari), sono state soltanto 5.827.

Anche il fatto, che ci sono stati Stati, che “favoreggiano” l’immigrazione di massa, non vale a giustificare il richiamo all’art. 72 TFUE, ammissibile soltanto in via di eccezione e sotto il controllo della Corte GUE.

L’art. 72 è stato dettato, primariamente, a tutela dei confini esterni dell’UE.

Non è escluso, ha osservato il “Verwaltungsgericht Berlin”, che l’immigrazione massiccia dalla Polonia, sia ascrivibile a mancata coordinazione con l’UE o, almeno, con la Polonia. L’art.4, Abs. 3, Trattato UE, obbliga tutti gli Stati membri, ad assicurare l’applicazione e l’osservanza del diritto comunitario e a una collaborazione leale.

XII

Ciò premesso, il “Verwaltungsgericht Berlin”, ha emanato il seguente “Beschluss” nel procedimento tra la cittadina somala e la RFT (rappresentata dalla Polizeidirektion Berlin):

La RFT – con einstweiliger Verfügung - è obbligata, a consentire, alla ricorrente, di entrare nel territorio della RFT e a instaurare un procedimento per la determinazione dello Stato comunitario competente per il procedimento d’asilo.

Tutte le altre domande della ricorrente, sono state rigettate.

Condanna della RFT alle spese di lite.

Rigetto della domanda della ricorrente, intesa a essere autorizzata a fruire della “Prozesskostenhilfe” (gratuito patrocinio a spese dello Stato).