PM e organi di Polizia

RFT
pubblico ministero
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PM e organi di Polizia – RFT
 

Prevede il § 161 StPO (CPP) – intitolato: “Allgemeine Ermittlungsbefugnis der Staatsanwaltschaft“ – che la Procura della Repubblica svolge le indagini di cui al § 160, commi 1 e 3, StPO – essa stessa, oppure  avvalendosi di agenti di polizia, salva diversa disposizione di legge. Il ricorso ad agenti della “Polizei” – in sede di indagini – è molto frequente e i casi, in cui alle stesse, procede il PM, non costituisce la regola.

Ciò, nonostante, nell’ordinamento della RFT, non sia prevista un’”eigene Staatsanwaltschaftspolizei” (si potrebbe, forse, dire, che la Procura della Repubblica, non ha, alle proprie dipendenze, una Squadra di PG). Di conseguenza, il PM si avvale, di agenti dell’”allgemeinen Polizeidienst” (ma, non soltanto, come vedremo).

 Va notato, che l’organizzazione della “Polizei”, nella RFT, è di competenza dei “Länder” (“Die Polizei ist Ländersache”) e soltanto in via di eccezione, dipendenti del Governo federale, esercitano “polizeiliche Aufgaben”.

È, questo, il caso del “Bundeskriminalamt – BKA”, al quale è affidata le repressione dei reati gravi e della criminalità internazionale, in particolare, anche della criminalità, che trascende i confini dei singoli “Länder”. Il “BKA”, è anche l’Ufficio centrale di collegamento con l’Interpol e con l’Europol. Vi è poi un distaccamento della “Polizei” presso il “Bundestag”, alle dipendenze del Presidente di questa Camera.

Altra funzione del “BKA”, è quella, di raccogliere informazioni, di analizzarle e di procedere a “kriminal-technische Untersuchungen", nonchè, di redigere perizie e consulenze, su richiesta di organi giudiziari.

Presso il “BKA” vi è un sistema di informazione, al quale accedono organi di polizia e Servizi di Sicurezza della RFT, per attingere informazioni concernenti il terrorismo, anche internazionale. Altra competenza del “BKA”: coordinazione degli uffici di polizia dei “Länder”, anche attraverso i “Landeskriminalämter”.

 Una funzione a parte, ha il “Bundesamt für Verfassungsschutz” (Ufficio federale per la Tutela della Costituzione), al quale sono però precluse attività operative di polizia, essendo, quest’Ufficio, preposto alla sola raccolta di informazioni e all’analisi delle stesse. Qualora, nell’ambito di espletamento delle proprie funzioni, quest’Ufficio venga a conoscenza di reati di cui ai §§ 80 e segg. StGB (CP), deve informare l’autorità giudiziaria, che poi procede autonomamente.

Resta da accennare alla “Bundespolizei” (Polizia federale), che collabora con gli Stati dell’Accordo di Schengen e assicura il collegamento con questi Stati.

La “Polizei” – contrariamente a quanto previsto per le Procure della Repubblica – non dipende dal ministero della Giustizia, ma da quello dell’Interno. In tal modo, dicono alcuni, si è voluto statuire una “Machtbegrenzung” a sfavore delle Procure della Repubblica. Sussiste, tuttavia, una “Weisungsbefugnis” delle Procure della Repubblica nei confronti della “Polizei” (§ 161, Abs. 2, StPO).

 Questa “Befugnis” sussiste nei confronti di tutti gli agenti, ma con la differenziazione, che segue.

Determinati agenti, sono “Ermittlungspersonen” della Procura della Repubblica e, in quanto tali, hanno competenze particolari, nell’esercizio delle quali, devono ottemperare agli ordini impartiti dalla “Staatsanwaltschaft”.

È però “Landesrecht”, a stabilire, chi è ”Ermittlungsperson” della Procura della Repubblica.

“Ermittlungspersonen”, sono agenti di polizia, che abbiano almeno il grado di “Polizeimeister” (che, equivale, forse, a  quello sovrintendente), ma anche altri pubblici dipendenti dell’Amministrazione delle Finanze e delle Foreste, ai quali il PM “erteilt Aufträge”.

Anche altre persone, che esplicano funzioni di polizia, sono abilitate a dare corso alle richieste (“Ersuchen”) del PM, anche se – per essi – non vi è subordinazione.

Nella RFT, pure la “Polizei” ha una doppia funzione (“Doppelfunktion”), nel senso, che deve agire preventivamente e repressivamente.

Il settore della prevenzione, è disciplinato dai “Polizei- und Sicherheitsgesetze” dei “Länder”. Quello repressivo, dalla StPO (CPP) e dal GVG (Ordinamento giudiziario).

Il “Weisungsrecht” del PM (diritto di impartire direttive/ordini) nei confronti della “Polizei”), riguarda unicamente l’attività di carattere repressivo. È stato detto, che, qualora si tratti di “Gefahrenabwehr”, trova applicazione il “Polizeirecht des Landes”, nel quale l’agente presta servizio, mentre l’attività repressiva è disciplinata dalla StPO (CPP).

Qualora, scientemente, diritti dell’indagato vengano violati (applicando il “Polizeirecht”, anzichè la StPO, vi è inutilizzabilità.

Gli agenti della “Polizei”, se vengono a conoscenza di reati (“Straftaten”), questi “sind von sich aus zu erforschen” (devono svolgere indagini di propria iniziativa); inoltre, devono compiere le attività urgenti e indifferibili, al fine di far sí, che elementi di prova non si disperdano.

Nel passato, le attività della “Polizei”, in materia, erano piuttosto limitate, posto che il § 163 StPO (anteriormente alla riforma), conteneva soltanto un’” Aufgabenverteilung” e non “Eingriffsbefugnisse”.

Nel 1999, per effetto dello “StVÄG”, il legislatore ha introdotto un’”Ermittlungsgeneralklausel”, fatta eccezione per provvedimenti, che incidono, in modo grave, sui diritti fondamentali delle persone, consentendo agli inquirenti, di provvedere, essi stessi, di propria iniziativa, in determinati casi.

Elementi di prova acquisiti in sede di prevenzione, sono utilizzabili nel procedimento penale, qualora non vengano “elise” garanzie sancite dalla StPO e se viene dato immediato avviso alla Procura della Repubblica, che poi dirige le indagini (notiamo, che la Procura della Repubblica è “Herrin des Ermittlungsverfahrens”).

Poteri (anche) coercitivi della “Polizei” (in genere) nell’esercizio delle proprie funzioni:

  1. operare la “vorläufige Festnahme” (fermo”), di cui ai §§ 127, Abs. 1, S. 1, Abs. 2 - 163 b, Abs. 1, S. 2, StPO)
  2. procedere ad accertamenti sull’identità di persone (§ 163 b, StPO)
  3. eseguire fotografie e avvalersi di altri mezzi tecnici
  4. procedere all’interrogatorio di persone comparse spontaneamente e disposte a rendere l’interrogatorio, sentire testi e consulenti tecnici.

Riservati alle “Ermittlungspersonen” della Procura della Repubblica sono:

1) ispezioni di persone

2) disporre sequestri

3) istituzione di posti di blocco

4) arrestare latitanti

5) ordinare la citazione di testi e procedere all’esame di testi su delega della Procura della Repubblica.

La “Bundespolizei” dipende dal ministero dell’Interno federale ed è strutturata come segue:

1 Bundes-Polizei-Präsidium (con sede a Potsdam (Berlin)

11 Bundes-Polizei-Direktionen

81 Polizei – Inspektionen

143 Bundes-Polizei–Reviere.

L’addestramento degli agenti della “Bundespolizei” dura almeno 18 mesi.

Ora qualche dato statistico relativo agli organici della “Bundespolizei”:

2018: 31.444 agenti

2020: 34.324      “                                          

2022: 35.720      “

2024: 40.654.      “

Passiamo alle “Länderpolizeien”: abbiamo un totale di 221.000 agenti.

Rapportato a 100.000 abitanti, nei vari “Länder”, il numero degli agenti in servizio, è, in media, di 280.

Recapitolando, nella  RFT (con circa 82.000.000 di abitanti), abbiamo 221.000 agenti delle “Länderpolizeien”, 40.654 agenti della “Bundespolizei”, 5.600 dipendenti del “Bundeskriminalamt”.

Il carico di lavoro largamente prevalente, è svolto dalle “Länderpolizeien” (che rilevano circa 6.000.000 di reati l’anno).

L’”Aufklärungsquote” (i casi, in cui le “Länderpolizeien” reputano, di avere individuato l’autore del reato), è, in media, del 54% (complessivamente, si hanno 3,28 mio di “Tatverdächtige” l’anno).

Qual’è la “Kriminalitätsbelastung” nei “Länder”? La percentuale è, in media, pari a 5.338 reati rapportati a 100.000 abitanti in Baviera, mentre è pari a 14.576 reati a Berlino.

La Baviera, oltre ad avere, tra i “Länder”, il “geringste Kriminalitätsaufkommen”, ha anche l’“höchste “Aufklärungsquote”; quella minima, è stata registrata a Bremen (43,7%).

“Polizeidichte”, in media, nella RFT – 1:372, vale a dire, un “Landespolizist” ogni 372 abitanti. Una “Dichte” relativamente elevata, se confrontata con quella degli Stati della Scandinavia, (che riescono a fare fronte all’ordine pubblico e alla repressione dei reati con un 30% di agenti in meno); bassa, se confrontata con alcuni Stati dell’Europa del Sud.

Nella RFT, la massima “Polizeidichte” è stata registrata, negli anni passati, a Berlin, con un indice pari a 1:162.