"Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung eines Beschuldigten oder eines Zeugen" - § 131 a, "StPO e Veröffentlichung von Abbildungen des Beschuldigten oder Zeugen"

§ 131 b, StPO - RFT
Procedimento
Procedimento

"Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung eines Beschuldigten oder eines Zeugen" - § 131 a, "StPO e Veröffentlichung von Abbildungen des Beschuldigten oder Zeugen" § 131 b, StPO - RFT

 

Il § 131 a, Abs. 1, StPO, disciplina le formalità, che devono essere rispettate in occasione di attività, intese ad accertare il luogo, in cui soggiorna l’indagato o un teste, ai fini del compimento di atti inerenti ad un procedimento penale, sul presupposto, che questo luogo non sia noto alle autorità, che procedono.

L’Abs. 2 del citato paragrafo, prevede, che l’Abs. 1 trova applicazione pure, se si tratta della “Sicherstellung” (sequestro) di una patente di guida, di accertamenti sull’identità, di prelievo, allo scopo di analisi DNA dell’indagato.

In che cosa consiste l’”Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung und zur Vornahme strafprozessualer Maßnahmen“?

L’”Ausschreibung” comporta, che nome e cognome della persona, vengano inseriti negli appositi registri, tenuti dalla Polizei – ai soli fini dell’accertamento del luogo di dimora o di residenza della persona ricercata, ma non allo scopo dell’arresto della stessa.

 L’”Ausschreibung” può riguardare anche un teste? La risposta è affermativa.

Presupposto comune per l’”Ausschreibung” concernente un indagato o un teste, è, che sia ignoto il luogo, in cui si trovi la persona. Per quanto concerne l’indagato, ai fini della liceità dell’”Ausschreibung”, basta che sussista, nei suoi confronti, un “einfacher Tatverdacht” (un semplice sospetto).

Come già accennato sopra, l’”Ausschreibung” di cui all’Abs. 2 del § 131 a, StPO, è ammissibile anche per sequestrare la partente di guida di un indagato (si vedano i §§ 94, Abs. 3, 111 b, Abs. 1, S. 2 e 463 b, StPO); la competenza a disporre l’”Ausschreibung”, è, in casi di pericolo nel ritardo, anche delle “Ermittlungspersonen” del PM (§ 152 GVG).

Si deve, in ogni caso, tenere conto del principio di proprzionalità (“Verhältnismäßigkeitsgrundsatz”) e ricorrere a un “mildere Mittel”, se disponibile.

L`”Anordnungsbefugnis” di un’”Ausschreibung”, spetta, in linea di massima, al PM (salvo urgenza come sopra), nel qual caso, è necessaria la conferma entro 7 giorni, pena la perdita di efficacia della “Maßnahme”.

Il comma 3 del § 131 a, StPO, prevede l’”Öffentlichkeitsfahndung zum Zweck der Aufenthaltsermittlung“. Il ricorso alla stessa, è lecito, se l’indagato, oltre che di residenza o dimora ignota, è anche sospettato, di avere commesso un reato di notevole gravità in ordine alla sussistenza del quale, vi siano gravi indizi e se è prevedibile, che l’accertamento dell’”Aufenthalt”, in altro modo, si prospetti difficoltoso.

La previsione di questi ulteriori “requisiti” è dovuta al fatto, che l’”Öffentlichkeitsfahndung” è maggiormente stigmatizzante per l’indagato, rispetto a quanto sopra esposto.

Se l’”Öffentlichkeitsfahndung” riguarda un teste, la stessa è ammissibile, qualora a ciò non ostino interessi meritevoli di tutela del teste; deve, in proposito, essere effettuato un adeguato bilanciamento degli interessi contrapposti. La dottrina prevalente, è nel senso, che, ai fini dell’”Öffentlichkeitsfahndung”, è lecito pure “servirsi dell’Internet, nel qual caso, però, va tenuto particolarmente conto del “Verhältnismäßigkeitsprinzip”.

Competente a disporre l’”Öffentlichkeitsfahndung”, è, il giudice; in caso di pericolo nel ritardo, il PM e le “Ermittlungspersonen”. Dopo l’”Anklageerhebung”, soltanto il giudice.

Se l’”Öffentlichkeitsfahndung” è stata ordinata dal PM o da “Ermittlungspersonen“ del PM e se la pubblicazione, è avvenuta ripetutamente su giornali o in TV, è necessaria la  conferma (“Bestätigung”) da parte del giudice entro 7 giorni. La parola “andauernd” (ripetutamente) viene interpretata nel senso di un periodo di tempo considerevole.

Per quanto concerne il contenuto dei provvedimenti, con i quali viene disposta l’”Öffentlichkeitsfahndung”, il comma 4 del § 131 a, richiama il § 131, comma 4, StPO. Se l’”Ausschreibung zur Öffentlichkeitsfahndung” riguarda un teste, deve essere evitato, che vengano di dominio pubblico “Details über den Täter”, che non siano necessari, anche se riferimenti al luogo, temporali e alle circostanze del reato, possono rivelarsi utili per “trovare“ testi potenziali. Fotografie (quest’espressione è da intendersi riferita anche a videoriprese e ad altri mezzi elettronici di questo genere) di testi, possono essere pubblicati, se l’”Aufenthaltsermittlung”, in altro modo, si prospetta senza “successo” (“Erfolg”), oppure notevolmente difficoltosa. Deve risultare, che la “Fahndung” riguarda un teste e non un indagato, dato che un teste è ”schützenswürdiger” (più meritevole di tutela), di un indagato.

Contro il provvedimento, col quale il PM dispone un’”Aufenthaltsermittlung”, può essere chiesto – ai sensi del § 98, Abs. 2, S. 2, StPO – la “gerichtliche Entscheidung (decisione del giudice).

A proposito della pubblicazione di fotografie dell’indagato e di testi, il § 131 b, StPO, cioè del CPP della RFT, autorizza gli inquirenti, in aggiunta a quanto sopra esposto (§ 131, Abs. 4 e § 131 a, Abs. 4, S. 1, StPO), a rendere possibile la pubblicazione di fotografie dell’indagato e, a certe condizioni, di testi.

Il § 131 b, StPO, non ha lo scopo di contribuire a rendere possibile l’arresto dell’indagato, ma di accertarne l’identità.

Presupposti per la pubblicazione di fotografie dell’indagato, previsti dal § 131, Abs. 1, StPO, sono:

  1. l’indagato deve essere sospettato di aver commesso un reato di notevole gravità, per cui, il citato paragrafo, non può trovare applicazione, se si “procede” per un’”Ordnungswidrigkeit” (violazione amministrativa), anche se  è sufficiente un semplice sospetto (e non occorre “dringender Verdacht”), per la precisione, è sufficiente un “Anfangsverdacht” (sospetto iniziale). Non  è necessario, che sussistano gli estremi per l’emanazione di un’ordinanza di custodia cautelare
  2.  l’accertamento del reato e l’identificazione della p. o., devono essere notevolmente difficoltose, senza la predetta pubblicazione.

Presupposto per la pubblicazione di fotografie di un teste (§ 131 b, Abs. 2, StPO), è, che, in tal modo, venga agevolata la “weitere Aufklärung” del reato, in particolare, l’ accertamento dell’identità di ulteriori testi, purchè le indagini riguardino un reato di notevole gravità, al cui accertamento il teste possa contribuire.

L’Abs. 2 del § 131 b, StPO – in considerazione della maggiore “Schutzwürdigkeit” della persona del teste – prevede, che la pubblicazione è lecita unicamente qualora, senza la stessa, l’accertamento del reato o dell’ identità del teste, sia “infruttuoso”, oppure notevolmente più difficoltoso. E` stato detto, che la pubblicazione di fotografie di testi, è una specie di ultima ratio.

Ai fini dell’accertamento del fatto e dell’identità del teste, possono essere resi pubblici anche notizie, che riguardano il “procedimento”, nell’ambito del quale, vengono svolte le indagini. In tal           7                 modo, eventuali altri testi o terzi, che abbiano avuto notizie sul fatto da testi o conoscano l’identità dell’indagato, possono contattare gli inquirenti e fornire informazioni.

I commi 1 e 2 del § 131 b, StPO, consentono la pubblicazione “jeglichen geeigneten Bildmaterials” (vale a dire, di immagini di qualsiasi natura), come, per esempio, anche di riprese video o di “Identikits”, ai fini  dell’identificazione di un indagato, i cui dati anagrafici non siano noti.

Se vengono pubblicate immagini di testi, dalla pubblicazione, deve risultare, che non si tratta di indagato ma di teste (§ 131 b, Abs. 2, S. 2, StPO). Se le indagini hanno per oggetto reati di violenza, o di associazione per delinquere, la pubblicazione di immagini del teste, va adeguatamente soppesata, perchè può comportare pericoli, anche per l’integrità fisica del teste. La stessa cura, deve sovrintendere alle pubblicazioni via Internet.

Chi è competente a disporre la pubblicazione? Prevede il § 131 c, Abs. 1, S. 1, StPO, che è il giudice e soltanto in caso di pericolo nel ritardo, il PM o le “Ermittlungspersonen”. Qualora vi sia stata “Eilanordnung”, da parte del PM o di “Ermittlungspersonen” (nel caso di cui al § 131 c, Abs. 2, StPO), la “Bestätigung” (conferma/convalida) del giudice, deve intervenire entro una settimana, pena l’inefficacia.

Per quanto concerne le impugnazioni contro le “richterlichen Anordungen”, è proponibile “Beschwerde” (reclamo), mentre, se è stata disposta dal PM o da “Ermittlungspersonen”, trova applicazione il § 96, Abs. 2, S. 2, StPO.