Eigentumsgarantie - Garanzia della proprietà - Art. 14 Grundgesetz (GG) – Costituzione federale della RFT
Eigentumsgarantie - Garanzia della proprietà - Art. 14 Grundgesetz (GG) – Costituzione federale della RFT
La garanzia della proprietà, di cui all’art. 14, Abs. 1, della Costituzione federale, è un “elementares Grundrecht” (un diritto fondamentale elementare) ed è espressione del riconoscimento di valori di particolare importanza (cosí ha sentenziato il BVerfGE (Corte cost. feder.: 14, 263/277)).
Questa norma va letta anche in relazione alla libertà d’impresa (“wirtschaftliche Betätigungsfreiheit”), garantita, anch’essa, dal GG, nonchè all’art. 17 della Carta UE e all’art. 1, P. A. della CEDU.
L’Abs. 1 dell’art. 14 GG, oltre a garantire il diritto alla proprietà (“Eigentumsgarantie”), dispone anche, che contenuto e limiti della stessa, sono determinati dalla legge. La formulazione del citato articolo, non esclude, in linea di principio, la sussistenza di un “öffentlich-rechtlichen Eigentum”.
Limiti alla proprietà (privata), sono leciti soltanto, se il legislatore prevede un indennizzo (per la precisazione, una “gerechte Entschädigung”).
L’art. 14 tutela diritti patrimoniali, in particolare, la loro titolarità, l’uso e la disposizione, sempre nell’ambito delle norme di legge, di cui sopra. La tutela è operante pure per gli aspetti patrimoniali della proprietà intellettuale.
Titolare del diritto fondamentale di proprietà, è ogni persona fisica e, ai sensi dell’art. 19, Abs. 3, GG, lo sono anche le persone giuridiche di diritto privato.
L’art. 14 GG non trova applicazione in favore delle persone giuridiche estere e delle associazioni (di persone). Vedasi BVerfGE 21, 207/208 f; la stessa cosa vale per le persone giuridiche di diritto pubblico, se non svolgono un’attività pubblica.
Non per le “öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften“ (associazioni religiose di diritto pubblico).
“Interventi“ sul diritto di proprietà oppure limitazioni dello stesso, possono essere disposti direttamente per effetto di una norma, che circoscriva l’uso o il diritto di disporre in modo considerevole (“in erheblichem Umfang”).
L’art. 14 GG può essere invocato, sussistendo certe condizioni, contro ”indirekte Beeinträchtigungen”? Per esempio, concedendo un’autorizzazione, che produca effetti “onerosi” a carico di un “Drittbetroffenen” (BVerfGE 66, 307/309). Anche in questo caso, deve trattarsi di una “nachhaltigen Änderung und schwerer Beeinträchtigung“. C’è chi sostiene, che il “Drittschutz” (tutela del terzo), è operante soltanto nei casi di sussistenza “besonderer Umstände”. ”Persone di sano giudizio, tendono alla giustizia, all’equità, alla lealtà” (Cicerone), oltre che al rispetto degli altri…..” “C’è più danno nell’ingiustizia stessa, che vantaggio in ciò, che mediante ingiustizia ci si procura” (Cicerone). Mi viene in mente anche la commedia di Aristofane, Le Nuvole: Strepsiade era una persona di orizzonti piuttosto limitati, ma almeno non era un violento.
L’imposizione di tasse, può essere considerata quale “Beeiträchtigung” ai sensi dell’art. 14 GG? **
In proposito, è da notare, che la giurisprudenza della Corte costituzionale federale, non è univoca. La Sez. I^ della Corte, è dell’avviso, che l’imposizione di tasse, non costituisca una “Beeinträchtigung” del patrimonio (BVerfGE 75, 1008/154), sempre che, le “Abgaben” non siano “soffocanti” (“erdrosselnd”); vedasi BVerfGE 63, 312/327). “Erdrosselnde Abgaben”, possono anche violare l’art. 12, Abs. 1, GG (BVerwGE 123, 218/235 f).
La Sez. II^ non si è pronunciata nel senso, che le tasse, in genere, costituiscano “generelle Eigentumsbeschränkungen” (BVerfGE 105, 17/32).
L’art. 14 GG comprende pure obblighi di tutela; in particolare, in favore del “sozial Schwachen”. Ha osservato il BVerfGE (49, 220/226), che “der sozial Schwache bedarf dieses Schutzes um seine Freiheit willen in besonderem Maße“.
Altra funzione dell’art. 14 GG – secondo autorevole dottrina – è quella di contribuire a una “gleichmäßigeren Vermögenslage”.
Tra le “Förderungspflichten” della mano pubblica, va annoverato, per esempio, il diritto di accesso alla strada pubblica, qualora un uso adeguato della proprietà fondiaria lo richieda (BVerwGE 94, 136/ 138 f).
La “Schutzpflicht” di cui all’art. 14 GG, comporta, che il legislatore ordinario predisponga un’adeguata “Privatrechtsordnung” (ordinamento di diritto privato) come, del resto, risulta dal testo del citato art. 14 (“werden durch Gesetze bestimmt”). In tale sede, devono essere conciliate le esigenze della comunità e quelle di chi subisce limitazioni dei propri diritti.
In proposito, al legislatore è riconosciuta un’ampia discrezionalità.
Dato che l’art. 14 GG contiene due ambiti di garanzia, gli stessi non possono essere trascurati, sia in sede di “Eigentumsbeeinträchtigungen”, che in sede di espropriazioni (“Enteignungen”).
Limitazioni al diritto di proprietà, possono essere imposte per effetto di qualsiasi “Rechtsnorm”; anche mediante “Rechtsverordnung” (regolamento), come ha deciso BVerfGE: 8, 71/79), sia pure sul presupposto di una “formell-gesetzlichen Ermächtigung”.
Imponendo limitazioni al diritto di proprietà, si deve necessariamente tenere conto del principio di proporzionalità, anche se in questa materia, al legislatore, è riconosciuta un’ampia discrezionlità di valutazione e di prognosi (“Prognosespielraum”).
Se la prognosi non si rivela esatta, vi è una “Korrektionsverpflichtung” (obbligo di correzione, come ha osservato il BVerfGE: 50, 290/353).
La norma di carattere limitativo, deve essere atta a conseguire lo scopo prefisso e può comportare “sacrifici” a carico della persona soggetta, se sono oggettivamente giustificati.
Non deve essere disponibile una “mildere Alternative”.
Gli interessi meritevoli di tutela del proprietario e le “esigenze” della comunità, devono formare oggetto di una valutazione complessiva e unitaria.
Il riconoscimento della proprietà privata, ai sensi dell’art. 14, Abs. 1, S. 1, GG, non può prescindere dal “Sozialgebot”, sancito dall’Abs. 2 dello stesso articolo (“Eigentum verpflichtet”. “Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen”). Nella valutazione degli interessi *** – pubblici e privati – non possono “verfassungsrechtliche Wertentscheidungen außer Acht gelassen werden”.
Valutando la “Verhältnismäßigkeit”, occorre tenere presente l’intensità, la gravità (“Schwere”) e la “Tragweite” (conseguenze) delle limitazioni della proprietà (BVerfGE 31, 299/243). Per esempio, un divieto impositivo dell’impossibilità di edificare sul fondo, costituisce “einen besonders schweren Eingriff in die Nutzungsmöglichkeiten”. D’altra parte, al proprietario, non deve essere consentito ogni possibile uso della proprietà.
L’intensità della “Beeiträchtigung” è valutata minore, se l’”Eingriff” è compensato, in parte, da “finanziellen Ausgleichsansprüchen”. Irrivilevante è il fatto, che l’”Eingriff” sia “sopportabile” in considerazione dell’ampiezza della proprietà complessiva, di cui dispone il proprietario gravato dalla limitazione. Non va tralasciata l’ubicazione della proprietà fondiaria.
Particolare tutela va accordata alla proprietà, se è necessaria, ai fini dell’assicurazione della libertà personale (BVerfGE: 79, 283/289). Per esempio, se nei paraggi, ci sono persone, di livello culturale molto basso e di indole manifestamente violenta.
La discrezionalità del legislatore è piuttosto limitata, se la limitazione influisce su “persönlichem Eigentum”, anzichè su quello di una società commerciale. La normativa dettata a tutela della proprietà privata – nella RFT – può dirsi “ausgewogen” e la stessa previene, che l’intelligenza sia sostituita dalla violenza, come, magari, a qualcuno, può anche essere successo.
Ogni provvedimento limitativo della proprietà privata, non può prescindere dall’osservanza di altri principi sanciti dalla Costituzione federale (BVerfGE: 62, 189/183), in particolare, dall’art. 2 GG.
Se una limitazione della proprietà non rispetta i principi sopra esposti, è ravvisabile contrasto con la Costituzione federale e le relative disposizioni, sono prive di efficacia, ma il contrasto con norme costituzionali, non è ravvisabile, se, contestualmente, al provvedimento limitativo, viene concesso un “finanzieller Ausgleich”; altresí, il diritto all’”Ausgleich”, può essere pregiudicato, se il proprietario gravato dalla limitazione, non ha fatto ricorso – tempestivamente – a “zumutbare Rechtsmittel”.
L’art. 14 GG tutela gli edifici legittimamente costruiti (si parla di “Bestandsschutz”) e il loro uso, ma il legislatore ordinario può modificare la tutela, sempre tenendo conto del principio di proporzionalità. A questo legislatore, non sono precluse “Veränderungsperren”, qualora non siano di durata superiore a 4 anni; se queste “Sperren”, sono permanenti, non sono legittime (BVerfGE 51, 121/135 ff). La costruzione di edifici, può essere vietata nel caso, in cui ostino esigenze di disciplina del traffico.
Legittime, invece, sono disposizioni, che vietino o limitino l’utilizzo per motivi inerenti alla tutela dell’ambiente (“Umwelt belastende Nutzung”) o alla tutela della natura e del paesaggio, se, per esempio, si tratta di un’area, che è meritevole di tutela, cioè “schützenswert” (BVerwGE: 67, 84/89).
L’iscrizione nell’elenco dei monumenti (“Denkmalliste”) costituisce una legittima “Eigentumsbindung” (vincolo), qualora non ne derivi una sproporzionata “Belastung” a carico del proprietario, nel qual caso, questi è legittimato di ricorrere all’autorità giudiziaria.
Presupposto per la realizzazione di opere pubbliche, è che ci siano i relativi progetti e che risulti pure l’esigenza di realizzare l’opera (BVerwGE: 127, 95).
Le tasse devono comunque essere proporzionate; la stessa cosa vale per la confisca e la “Vermögensstrafe” (BGH St: 41, 20/28).
L’espropriazione costituisce un “intervento” particolarmente grave sul diritto di proprietà ed è ammissibile (“zulässig”) soltanto sussistendo tutti i presupposti (formali e sostanziali) di cui al comma 3 dell art. 14 GG; deve altresí essere previsto un indennizzo.
L’espropriazione è definita come privazione – totale o parziale – dei diritti inerenti alla proprietà ai fini della realizzazione di determinate opere pubbliche (BVerfGE: 70, 191/199 f).
L’espropriazione può avvenire per effetto di una legge o di un atto amministrativo. Nel caso dell’espropriazione – è stato detto – beni patrimoniali vengono “hoheitlich beschafft”; il potere pubblico “geht aus eigenem Interesse aktiv und offensiv gegen das Privateigentum vor” (procede per un interesse proprio – attivamente e offensivamente – contro la proprietà privata).
Non configura un’espropriazione, la limitazione dei diritti inerenti alla proprietà, se vengono imposti divieti di utilizzo, ritenuti necessari ai fini della tutela della natura.
L’espropriazione è lecita, se prevista da una legge o in esecuzione “eines förmlichen Gesetzes” (BVerfGE: 56, 249/261) o di un atto amministrativo) e nella legge, devono essere enunciati i motivi di interesse pubblico. In questa legge, devono altresí essere distinte le competenze del “Bund” e dei “Länder”.
L’espropriazione diretta per effetto di una legge (la cosiddetta Legalenteignung), nonostante la formulazione dell’Abs 3, S. 2, dell’art. 14 GG, è consentita soltanto in casi eccezionali, perchè comporta una notevole compressione della tutela dei diritti dell’espropriato, come ha osservato il BVerfGE. La “Legalenteignung” è ammissibile, qualora l’espropriazione, su iniziativa del potere esecutivo (per effetto di un atto amministrativo (“Administrativenteignung”) o regolamentare), possa essere conseguita soltanto con rilevanti difficoltà.
Come già detto, lo scopo perseguito con l’espropriazione, è il “bene pubblico” (“Wohl der Allgemeinheit”) o, meglio, uno scopo, che realizza un “öffentlichen Nutzen” ***, che deve essere menzionato nella legge (che disciplina l’espropriazione – BVerwGE 117, 138/139).
Il legislatore deve assicurare, che il predetto scopo sia ottenuto, non soltanto provvisoriamente e che procedere all’espropriazione, sia “unumgänglich” (indispensabile, come ha statuito la Corte cost. feder.: 38, 175/180). In altre parole, non deve essere a disposizione, un “milderes Mittel” (un mezzo meno incisivo sulla proprietà privata), come, per esempio, l’acquisto a seguito di trattative col privato, sempre che le condizioni non siano troppo onerose per la mano pubblica.
Qualora un’espropriazione venga disposta in favore di un’azienda privata, il potere pubblico, deve predisporre garanzie, che l’azienda venga condotta “zum Nutzen der Allgemeinheit” (BVerfGE: 66, 248/258 e BVerwGE 71, 108/124f). Se il fine dell’espropriazione, non viene conseguito entro un ragionevole periodo di tempo, il (precedente) proprietario è legittimato a chiedere la “Rückübereignung” (retrocessione). Questo diritto non compete, se l’espropriazione era, prima facie, illegittima; in questo caso, deve essere proposto ricorso contro l’espropriazione.
La retrocessione è esclusa altresí, se l’area oggetto di espropriazione, è stata modificata in modo rilevante. Anche in sede di espropriazione, va tenuto conto del principio di proporzionalità.
Già dalla progettazione deve risultare la necessità dell’opera pubblica e la stessa, deve pure essere atta a realizzare il “Wohl der Allgemeninheit”. L’interesse, che s’intende soddisfare, deve rivestire un’importanza tale, che l’espropriazione (e l’intervento sulla proprietà privata) sia giustificata (BVerfGE 74, 264/289; BVerwGE: 125, 116 Rn 510).
Va pure tenuto conto dell’importanza, che l’area esproprianda riveste per chi è “oggetto” dell’”ablazione”.
La legge, che dispone l’espropriazione o quella in base alla quale questa avviene, deve prevedere, di che genere sarà l’indennizzo e l’entità dello stesso. “Pauschale Entschädigungsklauseln”, non sono ammissibili (BVerwGE 84, 361/364 ff).
La persona, a carico della quale viene iniziata l’espropriazione, qualora non sia indicato l’indennizzo o lo stesso sia troppo basso, ha l’onere di proporre ricorso.
Obbligato al versamento dell’indennizzo, è chi è beneficiario dell’espropriazione. Circa le modalità della prestazione, oltre al denaro, essa può consistere in “Ersatzland” (un’altra area/un’area sostitutiva) o in titoli (“Wertpapieren”).
L’entità dell’indennizzo va determinata, tenendo conto degli interessi pubblici e di quelli del privato; non necessariamente, deve corrispondere al valore di mercato dell’area (BVerfGE 24, 367/420 f), ma il legislatore è libero di determinarlo anche nel “Verkehrswert”.
Se il legislatore non determina l’entità dell’indennizzo, l’espropriazione è inficiata da inammissibilità (“Unzulässigkeit”).
L’indennizzo può comprendere pure le “direkten Folgekosten” (per esempio, la perdita di clienti, perdità di valore della parte residua dell’area) ma non quelle indirette.
Competente per i ricorsi in materia di determinazione dell’indennizzo è l’autorità giudiziaria ordinaria, la quale decide pure su pregiudiziali di carattere amministrativo.
Il procedimento di espropriazione deve svolgersi in modo che l’espropriato possa far valere effettivamente i propri interessi.
** Mi viene in mente una frase di Montesquieu – Lettere persiane (XI): “Nel caso di certe verità, non basta persuadere,,,,”
*** Montesquieu, sempre nelle “Lettere persiane”, parla del popolo dei Trogloditi, presso i quali l’interesse dei singoli, risiedeva sempre nell’ínteresse comune; inoltre, dicevano, che la giustizia verso gli altri, è una carità verso sè stessi.