Disegno di legge modifica norme sui veicoli a motore del 1967 patenti di guida
Disegno di legge modifica norme sui veicoli a motore del 1967 patenti di guida – 36. StVO-Novelle – Austria
Il Governo federale ha presentato, recentemente, un disegno di legge, mediante il quale s’intende modificare il Codice della Strada (del 1960) e le due predette leggi.
I controlli effettuati da agenti della Polizei, si sono rivelati – non di rado – insufficienti, specie lá dove, per l’accesso – con veicoli a determinati luoghi e orari - sono necessarie autorizzazioni particolari.
Queste limitazioni al traffico veicolare, sono state introdotte, sia per esigenze inerenti alla sicurezza del traffico, sia per motivi ecologici, vale a dire, per aumentare la qualità della vita delle persone, che vivono nei centri urbani (ma non solo).
La tecnologia moderna ha reso possibile, sostituire i controlli effettuati – in loco, da agenti – con dispositivi, che registrano, automaticamente, ogni veicolo, in entrata e in uscita, nonchè la percorrenza di determinati tratti di strada, ove vige divieto di transito; queste registrazioni, a certe condizioni, come vedremo, possono essere conservate, a fini di prova, dell’avvenuta violazione, nell’ambito del procedimento amministrativo sanzionatorio.
Le registrazioni vengono eseguite nell’interesse della sicurezza del traffico e, aggiungiamo, in alcuni casi, anche per motivi di pubblica sicurezza.
In altre parole, non deve prevalere la prepotenza (e la violenza) di certi individui, che reputano, di poter permettersi, quello che vogliono, purchè lo vogliano. Leggiamo, nei “Memorabilia” di Senofonte (Libro I), di coloro, che hanno “forza, senza intelligenza e che l’essere violenti, non è proprio di chi esercita il ragionamento”. Si tratta di individui rozzi, molto rozzi, spesso senza quel minimo di cultura, che ognuno dovrebbe avere e che, quasi sempre, in tutto, conoscono soltanto il proprio vantaggio (e/o quello dei propri sodali)…
Non pare necessario, osservare, che queste registrazioni (per di più in automatico), al contempo, vadano a influire, in modo tutt’altro che trascurabile, sul diritto alla protezione dei dati, che si riferiscono a persona fisiche (“personenbezogene Daten”).
Mentre i controlli eseguiti da agenti della Polizei, sono, per lo più, sporadici o comunque non costanti, quelli effettuati da congegni elettronici di rilevazione, sono, salvo rare eccezioni, virtualmente permanenti (o tali, in determinate ore del giorno o della notte).
Non c’ è chi non vede l’esigenza, che, disponendo l’impianto e il funzionamento di apparecchiature di rilevamento, le pubbliche autorità, non possano prescindere da un adeguato bilanciamento tra le esigenze inerenti alla sicurezza del traffico (e alla “vivibilità” delle persone nei centri, non soltanto urbani) e quelle, alla protezione dei dati personali. Le alternative (all’impianto dei predetti congegni elettronici) prospettabili, allo stato, sono poche, per non dire inesistenti.
Il legislatore, con il disegno di legge de quo, intende disciplinare, sia i presupposti per la liceità della messa in opera degli impianti di rilevazione, che quelli richiesti ai fini della protezione dei dati (nonchè della loro conservazione nel tempo).
Chi installa questi rilevatori, deve, preliminarmente, procedere a una “Folgenabschätzung”, anche sotto il profilo della “Datenschutzverordnung” (Art. 35, DSGVO).
Le pubbliche autorità, che decidono di installare i rilevatori (automatici), emanando un regolamento a tal fine, non possono prescindere dall’adozione di adeguate misure, di livello tale, da garantire il rispetto del “Datenschutzgesetz” e del relativo regolamento; misure, di cui si deve tenere conto, anche con riferimento al luogo di installazione: non possono prescindere dalla osservanza dei principi di proporzionalità (“Verhältnismäßigkeitsgrundsatz”) e di quello della “Datenminimierung” (minimizzazione dei dati).
Altro “Anliegen” del ministero della Giustizia, è quello, di disciplinare l’uso di veicoli dotati di forza motrice elettrica o il cui “Antrieb, wird elektrisch unterstützt” (supportato da energia elettrica). Negli anni passati, è stato notato un considerevole aumento del numero di questi veicoli, nonchè di ciclisti e di altri “Fahrzeuge aktiver Mobilität”. Se da un punto di vista dell’ecologia (riduzione delle emissioni di CO2), è un fenomeno da valutare positivamente, dall’altro lato, sono aumentati gli incidenti (specie nel traffico urbano), causati da conducenti di veicoli del genere. Si tratta, soprattutto, dei cosiddetti E-Scooter, il cui numero è cresciuto quasi esponenzialmente.
La 31.ma “StVG-Novelle”, entrata in vigore l’1.6.19, non ha risolto i problemi, posti da questi veicoli – originariamente destinati al traffico extraurbano – e il “trattamento” degli stessi da parte degli organi di polizia; ciò, nonostante la previsione di limiti di velocità e di strumenti di dotazione di questi veicoli nonchè di norme particolari inerenti alla circolazione. Il semplice rinvio all’applicabilità della normativa dettata per i ciclisti, non è valsa a eliminare incertezze, anche dal punto di vista interpretativo e sanzionatorio.
L’impiego di rilevatori automatici, che registrano l’entrata (e l’uscita) di veicoli in certe vie (o piazze), pone, come già accennato sopra, problemi concernenti il trattamento dei dati, in tal modo acquisiti. Attraverso le targhe dei veicoli, viene appurato, se il veicolo, entrato in una certa via, fosse legittimato a farlo o meno.
Anche se le targhe di veicoli a motore, sono documenti pubblici (“öffentliche Urkunden”), non si tratta di “allgemein verfügbarer Daten”. Inoltre, gli strumenti di rilevazione automatica, non si limitano, a rilevare il numero di targa e il tipo di veicolo transitante, ma, non di rado, fotografano anche persone, che si trovano all’interno del veicolo (in particolare, il viso del conducente).
Le immagini vengono poi conservate per un determinato periodo di tempo, se la vettura ha imboccato una determinata via (o piazza); ciò, a fini sanzionatori, se il conducente, non aveva titolo per accedere alla via (“widerrechtliche Einfahrt”), anche se la collocazione di strumenti automatici di rilevazione, è consentita alla pubblica autorità, per ovviare a situazioni di (particolare) pericolo, per aumentare la sicurezza della circolazione veicolare o per salvaguardare l’incolumità delle persone (per esempio, di pedoni, ma non solo).
Le limitazioni di accesso (o di percorrenza) – con conseguenti rilevazioni automatiche – sono lecite, se, e nei limiti, in cui sono rispettati i principi “des gelindesten Mittels” e della “Verhältnismäßigkeit”; inoltre, possono essere adottate, soltanto con regolamento, nel quale deve essere specificato il luogo dell’”Überwachung”.
La competente autorità locale, deve, preliminarmente, valutare anche la necessità(“Notwendigkeit”) dell’installazione dello strumento rilevatore. Inoltre, rilevazione e “storaggio” dei dati, devono essere circoscritti allo stretto necessario e al solo fine di individuare i contravventori al divieto. Una volta utilizzati i dati per la sanzione amministrativa a carico dei conducenti “irrispettosi” o constatato che i dati acquisiti, non sono atti ai fini della comminazione della sanzione, i dati vanno subito cancellati.
Il diritto fondamentale alla protezione dei dati, non può, però, essere illimitato, in quanto “Eingriffe” in questa sfera tutelata, devono essere legittimi, purchè proporzionati (“verhältnismäßig”).
Va osservato, in proposito, che secondo la Corte costituzionale austriaca, già ora, in sede di installazione, devono essere rispettati i seguenti criteri:
1) lo scopo perseguito, deve essere legittimo
2) lo strumento atto a conseguirlo
3) necessario
4) proporzionale.
Se sono a disposizione più mezzi per ottenere lo scopo, va scelto quello meno incidente sui diritti fondamentali della persona.
Per quanto concerne l’elaborazione dei dati ottenuti, la stessa deve essere necessaria, anche ai fini della sicurezza del traffico veicolare.
I dati possono essere conservati – nel tempo - il più breve possibile e deve essere evitato uno “storaggio” centralizzato; inoltre, la “Sperrung”, può comprendere soltanto la targa del veicolo. Il ricorso ad alternative, è da evitare, tutte le volte, in cui le stesse, possano comportare un esborso maggiore e sono di minore efficienza.
Risulta dalle “Leitlinien” elaborate dall’EDSA, che il rischio potenziale di abuso (dei dati), aumenta con le dimensioni dell’area “sorvegliata” e con il numero di persone, che la frequentano. L’area non deve essere di ampiezza superiore alle esigenze di “sorvegliare” una situazione di particolare pericolo (“besondere Gefahrensituation”).
Se, ai fini dell’accesso a una via (o a una piazza) oppure della percorrenza (lecita) di una determinata strada, viene statuito un orario prolungato, la motivazione del relativo provvedimento impositivo, deve essere particolarmente dettagliata.
L’ESDA ha anche richiamato l’attenzione delle autorità locali sul fatto che, più, è estesa la “Speicherfrist” (il periodo di tempo, in cui la registrazione verrà conservata), più deve tenersi conto dello scopo del provvedimento sotto il profilo della sua legittimità e necessità.
Una “sorveglianza” permanente (“Dauerüberwachung”) dell’accesso a una strada, con registrazione, anche della durata fino all’uscita, contrasterebbe con il “Verhältnismäßigkeitsprinzip”, a meno che non siano state adottate particolari “Riskominderungsmaßnahmen” (misure atte a ridurre il rischio). La registrazione, deve limitarsi al numero di targa del veicolo e vanno evitate fotografie di persone (alla giuda o che comunque si trovano all’interno della vettura o nelle vicinanze della stessa); esse devono essere cancellate subito.
I dati, la cui rilevazione (e lo “storaggio” dei quali è lecito), devono essere accessibili soltanto a determinate persone e di ogni avvenuto accesso ai dati, deve rimanere traccia; l’accesso è consentito ai fini della comminazione di sanzioni amministrative, con conseguente cancellazione immediata (“unverzügliche Löschung”) una volta venuta meno quest’esigenza.
Qualora vi sia accesso o percorrenza, di una strada, senza titolo, la foto di costatazione della violazione, è conservata (si parla, di “Übertretungsfile”), con indicazione del numero di targa, del luogo e dell’ora esatta dell’avvenuta violazione; questi estremi, vanno trasmessi alle competenti autorità amministrative, dopo che il “contravventore” è stato identificato sulla base del numero di targa del veicolo. Le autorità amministrative, procedono poi ad accertare, chi, al momento della violazione, era alla giuda del veicolo; è, questa, la cosiddetta Lenkerauskunft; se l’apparecchio rilevatore ha scattato una foto del conducente, quest’immagine non può essere conservata (”die Speicherung dieses Bildes, ist ausgeschlossen”).
Il principio della “Datenminimierung”, esige, che lo “storaggio” di dati riferibili a persone fisiche, deve essere limitato il più breve tempo possibile e soltanto per il periodo di tempo, necessario ai fini del procedimento amministrativo; saranno previsti termini per la cancellazione e verifiche, al fine di accertare l’osservanza degli stessi.
Gli apparecchi di rilevazione devono essere posizionati in modo, che le riprese, siano concentrate sul numero di targa e non contengano altre immagini; (se ci sono, devono essere rese irriconoscibili). Le riprese effettuate da apparecchi automatici di rilevazione, devono essere limitate a “mehrspurige Fahrzeuge".
Dati rilevati ai fini del provvedimento sanzionatorio, non potranno, in nessun caso, essere conservati per un periodo di tempo superiore a un anno (a decorrere dalla data dell’avvenuta violazione).