Competenze del “Bund” e dei “Länder” nella RFT e in Austria

Del “Bund” e dei Cantoni in Svizzera
 Austria
Austria

Competenze del “Bund” e dei “Länder” nella RFT e in Austria – Del “Bund” e dei Cantoni in Svizzera

 

RFT - L’art. 32 “GG” (“Grundgesetz” – Costituzione federale) è considerato la “Grundnorm” (norma fondamentale) in materia di ripartizione delle competenze per quanto concerne la cosiddetta auswärtige Gewalt (che non si aggiunge a una delle “klassischen Gewalten”) e che disciplina la “Teilnahme des Staates am völkerrechtlichen Verkehr”. L’art. 32 “GG”, non è, però, l’unica norma a regolare l’”auswärtige Gewalt”; norme, in proposito, sono contenute pure negli artt. 23, 24 e 52 GG.

L’art. 32 ha poi un’importanza non trascurabile per i Länder.

Prevede quest’articolo, al comma 1, che le relazioni con gli Stati esteri, sono di competenza del Bund (“ist Sache des Bundes”).

Comma 2: La stipula di una convenzione, che riguarda le condizioni particolari (“besondere Verhältnisse”) di un “Land”, deve essere preceduta dalla tempestiva audizione del “Land”.

Comma 3: Per quanto concerne materie, in cui sussiste la competenza dei “Länder”, questi, con il consenso del Governo federale, hanno facolta’, di stipulare convenzioni con Stati esteri.

 

Questi i dettami della Costituzione federale.

L’art.32 GG disciplina, come abbiamo visto, la “ripartizione” delle competenze – tra “Bund” e “Länder” – nei rapporti con altri Stati e assicura, al contempo, un’”ausreichende Zentralisierung in auswärtigen Beziehungen” (una sufficiente centralizzazione nei rapporti con altri Stati).

Il comma 1 contiene una normativa di carattere generale, mentre i due commi successivi, prevedono una disciplina particolare per la stipula “völkerrechtlicher Verträge”.

Inoltre, il comma 3, elenca i presupposti – di diritto interno – per una “partiellen Völkerrechtsfähigkeit der Bundesländer” (parziale “capacita’” (legittimazione) a stipulare convenzioni di diritto internazionale.

L’art. 32 GG viene visto come lex specialis rispetto al disposto di cui all’art. 30 GG. Quest’articolo disciplina, non soltanto le relazioni con Stati esteri, ma anche quelle con altri soggetti di diritto internazionale (come, per esempio, istituzioni di diritto internazionale (si veda BVerfGE: 2, 347/374) o Governi in esilio, riconosciuti).

Le relazioni con lo Stato del Vaticano, sono riservate ai singoli “Länder”, che provvedono alla conclusione di concordati (BVerfGE: 6, 309/362).

Parimenti, l’art. 32 GG, non è operante per quanto concerne convenzioni tra “Bundesländer” e convenzioni tra “Bundesländer” e “Bund”.

Il “Bund” può concludere convenzioni in tutte le materie; anche in quelle, nelle quali sussiste la competenza legislativa esclusiva dei “Länder” (previa audizione degli stessi, come sopra abbiamo visto). L’audizione del “Bundesland”, deve essere tempestiva, nel senso, che una presa di posizione sia ancora possibile, presa di posizione, che non è, però, vincolante per il “Bund” e anche l’omissione dell’”Anhörung”, non inficia la validita’ della convenzione. Per quanto concerne la ratifica delle convenzioni, la competenza è del “Bund”, se questi ha, in materia, l’”allgemeine Gesetzgebungskompetenz” (ex art. 70 e segg. “GG”); non, invece, se si tratta di materia di competenza esclusiva dei “Länder”.

La riserva di competenza prevista dal comma1 dell’art. 32 “GG”, è comprensiva di tutte le attivita’ conseguenti alla stipula, come, per esempio, l’accreditamento di rappresentati diplomatici, il riconoscimento di altri Stati, l’esercizio di diritti in organizzazioni internazionali, la concessione dell’estradizione.

Nelle materie, nelle quali i “Länder” hanno competenza legislativa esclusiva, sono

facoltizzati (comma 3 dell’art. 32 GG), a stipulare convenzioni con altri Stati ed organizzazioni internazionali. Se, invece la “Gesetzgebungskompetenz” è”konkurrierend”, il legislatore di un “Land”, può emanare norme in una materia, nella quale il “Bund” non ha (ancora) legiferato e non ha concluso un “völkerrechtlichen Vertrag” (BVerfGE 2, 347/375); inoltre, il legislatore di un “Land”, ha competenza in materia di procedimento amministrativo e di organizzazione della PA.

Il comma 3 dell’art. 32 “GG” viene interpretato nel senso di una „partiellen völkerrerchtlichen Handlungsfähigkeit der Länder“. Cosí, per esempio, possono stipulare la clausola compromissoria. La predetta “Handlungsfähigkeit”, è esclusa nei casi, in cui le convenzioni inciderebbero sulle relazioni politiche del “Bund”.

Per quanto concerne l’adesione dei “Länder” a organizzazioni internazionali, trova applicazione l’Abs. 5 dell’art. 32, a meno che non vi possano derivare “interferenze” con relazioni del “Bund”. Per la stipula di contratti di diritto privato, valgono le regole della “Kompetenzverteilung”.

 

Anche la Svizzera è un “Bundesstaat” (uno Stato federale).

È la Costituzione federale (“Bundesverfassung – BV”), a ripartire le competenze tra Stato (“Bund”) e Cantoni. Il “Bund” è competente per le materie, che la Costituzione federale riserva allo stesso, mentre sono di competenza dei Cantoni (art. 3, 43 “BV”), tutte le materie, non di spettanza del “Bund” (vi è una specie di competenza residua/residuale dei Cantoni).

Questa ``Zweiteilung” garantisce “eine lückenlose Kompetenzverteilung“. Vi sono poi le cosiddette Verbundaufgaben, per le quali, sia il “Bund”, che i Cantoni, sono responsabili (per esempio, in materia finanziaria e di istruzione). C’èchi parla, in proposito, anche di “Gemeinschaftsaufgaben”, che non sono però ben viste dai Cantoni, i quali ravvisano in ciò una tendenza strisciante al centralismo.

La ripartizione delle competenze – nell’ambito di uno Stato federale – è di fondamentale importanza per una “föderalen Staatsorganisation”. Soltanto se la ripartizione/l’assegnazione delle competenze è chiara e univoca, uno Stato federale può ”funzionare”.

È stato detto, che la Costituzione federale, costituisce il necessario “Ordnungsrahmen”, avendo essa dettata questa “cornice”, principalmente, negli artt. 3 e 42 BV, anche se va osservato, che “Grundnorm” (norma fondamentale) in materia di ripartizione delle competenze tra “Bund” e Cantoni, è l’art. 3 “BV”, che prevede anche una “subsidiäre Generalkompetenz” in favore dei Cantoni. Infatti, ai Cantoni spettano tutte le competenze, che non sono del “Bund” (il quale è competente per tutte le materie indicate nella “BV” (“aufgrund einer besonderen Grundlage in der BV”).

Le competenze del “Bund”, sono indicate negli artt. 42 e 43 “BV”.

L’art. 42 “BV” contiene un “Verfassungsvorbehalt für Bundesaufgaben“, per cui nuove competenze del “Bund”, sono possibili soltanto a seguito di una modifica della Costituzione federale; non basta un “Bundesgesetz” o un “Bundesbeschluss”. Non è lecita un’“Übertragung von Bundesaufgaben auf die Kantone“.

Gli artt. 3 e 42 “BV”, sono di immediata (diretta) applicazione e sono “grundsätzlich justiziabel” (possono essere fatte valere in giudizio).

Se un Cantone legifera in una materia riservata al “Bund”, questi è legittimato “Klage zu erheben”, vale dire, proporre ricorso ex art. 120 BGG, mentre un privato cittadino può ricorrere contro un provvedimento cantonale, se viola “Bundesrecht”,

L art. 47 “BV” obbliga il “Bund”, a rispettare l’”Eigenständigkeit” dei Cantoni, in particolare, in materia finanziaria e sotto il profilo organizzativo.

Il ``Grundsatz der Eigenständigkeit ist für den Bund rechtsverbindlich“ e dello stesso, va tenuto conto in sede di interpretazione normativa.

L’art. 46, Abs. 1, “BV”, prevede, che il “Vollzug des Bundesrechtes, liegt vermutungsweise bei den Kantonen“ (per l’esecuzione del diritto statale, si presume, che siano competenti i Cantoni), salvo diversa disposizione, contenuta nella “BV” o in una legge federale. L’attuazione del “Bundesrecht” da parte del “Bund”, avviene soltanto, qualora ciò si appalesi necessario ai fini di una disciplina unitaria.

Dal disposto dell’art. 46, Abs. 1, “BV”, risulta, però, altresí, che il “Bund” è facoltizzato a imporre ai Cantoni “Umsetzungspflichten”, qualora le stesse risultino dalla “BV” o da una legge federale.

Dall’art. 46, non è deducibile un diritto dei Cantoni, a pretendere prestazioni di natura finanziaria per l’attuazione del “Bundesrecht”, mancando una base normativa in proposito.

Per il resto, l’art. 46, Abs. 3, “BV”, sancisce che il “Bund” debba consentire ai Cantoni “eine möglichst große Gestaltungsfreiheit” e di tenere conto delle “kantonale Besonderheiten”.

 

La struttura federale dell’Austria, è nel senso, che vi èuna “Generalklausel zugunsten der Länder” e che le competenze del “Bund”, sono – tassativamente – indicate nella “Bundesverfassung”/nel “Bundesverfassungesgesetz”. L’art. 15 “B-VG”, dispone, che materie sono di competenza dei “Länder”, a meno che le stesse, non siano espressamente riservate al “Bund”, sia per quanto concerne il potere legislativo, che quello esecutivo.

Le “Bundeskompetenzen” sono elencate nell’art. 10 “B-VG”. Si tratta di un elenco molto particolareggiato e lungo (contiene circa un centinaio di materie). È però in facolta’ del “Bund”, delegare il “Land”, a emanare norme di attuazione in determinati (e specifici) settori.

L’art. 12 “B-VG” prevede poi alcune materie, nelle quali il “Bund” emana “Grundsatzgesetze” (leggi fondamentali). Sono poi i “Länder”, che emanano cosiddetti Ausführungsgesetze. Ciò è avvenuto, per esempio, per quanto riguarda i “Krankenanstalten” (per le quali, tra l’altro, vi è ”Bewilligungspflicht”.

Le materie più importanti, elencate nell’art. 12 B-VG, sono la “Sozialhilfe”, la “Jugendfürsorge” e l’”Elektrizitätswesen”.

Nelle “Bundesgrundsatzgesetze“, possono essere indicati termini, entro i quali, i “Länder” devono emanare “Ausführungsgesetze”. Se i termini, non sono stati rispettati, vi è ”Devolution an den Bund”.

Fino a quando il “Bund”, non ha emanato “Grundsatzgesetze”, i “Länder” possono disciplinare la materia autonomamente.

I “Grundsatzgesetzesbestimmungen” devono essere indicate espressamente come tali, pena la loro incostituzionalita’.

Resta da accennare ancora all’art. 11, Abs. 2, “B-VG” e alla competenza del “Bund” in materia di “Verwaltungsverfahrensgesetz”. Di per sè, essendo i “Länder” competenti, per esempio, in materia di edilizia, essi dovrebbero avere competenza, anche per il “Verwaltungsverfahren” e il “Verwaltungsstrafrecht”. In considerazione del fatto, però, che una legislazione frammentaria, in questo settore, avrebbe effetti negativi, l’art. 11, Abs. 2, “B-VG”, prevede la competenza del “Bund”, qualora questi ravvisi la necessita’ di una normativa unitaria, come è avvenuto con l’“Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz”.

Se il “Bundesgesetzgeber”, ha legiferato, i “Länder” possono emanare leggi in deroga, a condizione, che esista un’”objektive Erforderlichkeit” (esigenza oggettiva) e la Corte costituzionale si è espressa nel senso, che “abweichende Regelungen”, devono essere giustificate da circostanze particolari e porsi come indispensabili; si veda VfSlg 8583/1979 e 13723/1994.