Legge federale di tutela di minorenni stranieri non accompagnati

(“Obsorgegesetz für unbegleitete Minderjährige - ObUM-G”) – Austria
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Legge federale di tutela di minorenni stranieri non accompagnati (“Obsorgegesetz für unbegleitete Minderjährige - ObUM-G”) – Austria

 

Abstract: La tutela di persone di minore età, è stata “oggetto” di interventi normativi, sia nazionali, che comunitari, nonchè internazionali. Una tutela particolare, si impone, se queste persone, estremamente fragili, si trovano al di fuori del proprio Paese, motivo per cui, anche l’UE, con direttiva 2024/1364 del 14.5.24, ha fatto obbligo agli Stati membri, di provvedere – entro il 12.6.26 – all’attuazione nelle proprie legislazioni.

In data 20.5.26, il “Nationalrat” ha approvato la suddetta legge.

Nel passato, anche recente, era successo – con una certa frequenza – che organi di polizia austriaci, siano sono “imbattuti” in minorenni non accompagnati e non aventi titolo di soggiornare in Austria.

La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, la Direttiva UE 2024/1346 del Parlamento e del Consiglio dell’UE, nonchè un apposito “Bundesverfassungsgesetz”, prevedono una particolare tutela delle persone di minore età.

Secondo la normativa attualmente vigente, Il “Kinder-und Jugendhilfeträger (KJHT)”, è tenuto a richiedere, al “Pflegschaftsgericht”, che al minore non accompagnato, venga nominato tutore. Ciò può comportare dilazioni, mentre il minore ha bisogno, per esempio, di cure mediche e altro. Non di rado, poi, medio tempore, la persona minorenne, fa perdere le tracce, mentre il procedimento era ancora in corso o il minore è rimasto vittima di “Kinderhändler”.

A indurre il Governo federale ad agire, elaborando un disegno di legge, è stato anche il fatto, che pure l’Austria, è obbligata, ad attuare, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva (UE) 2024/1346 entro il 12.6.26.

Prevede questa norma comunitaria, che se un minorenne non accompagnato, richiede "internationalen Schutz” (protezione internazionale), deve essere nominato, entro breve tempo, vale a dire, entro 15 giorni, in casi eccezionali, almeno entro 25 giorni, un tutore. Nel frattempo, si deve provvedere alla nomina di un tutore provvisorio. Tutore può essere una persona fisica, ma anche una persona giuridica oppure un ente pubblico.

Un tutore può assumere la tutela di non più di 30 (trenta!) minori (in casi eccezionali, non piu di 50… minori). E` obbligo del tutore, provvedere al benessere morale e materiale del minore, assicurare l’assistenza sanitaria dello stesso, rappresentarlo, tenere i rapporti con la PA.

La nomina del tutore, avviene in osservanza della normativa nazionale.

Negli anni passati, in Austria, oltre che in Francia, Polonia e Croazia, i procedimenti per l’accertamento dell’età di chi si è dichiarato minorenne, non sono stati pochi. Al fine di evitare “abusi”, è, ora previsto, che la “KJHT”, proceda a una prima valutazione sull’età del minore non accompagnato; se permangono dubbi sull’età del richiedente, il “Pflegschaftsgericht” inizierà un procedimento (giudiziario), inteso all’accertamento dell’età (effettiva). In tale sede, è ammesso il ricorso a tutte le tecnologie atte a condurre a un risultato certo, ma, all’occorrenza, si può, pure, tenere conto di documenti e testimonianze.

Prescrive l’art. 27 della direttiva (UE) 2024/1346, che gli Stati membri, qualora sia stata proposta richiesta di protezione internazionale da persona non accompagnata, che asserisce di essere minorenne o se vi sono motivi per ritenere, che si tratti di minorenne, devono procedere alla nomina di un tutore provvisorio; a tal fine, è inserito il § 207 a, ABGB (Cod. Civ.).

Per quanto concerne minorenni provenienti da Stati dell’UE, essi hanno titolo per entrare nel territorio austriaco (Direttiva (EG) 2004/38) e di soggiornarvi fino a tre mesi.

Minorenni non accompagnati, costretti a lasciare il loro Paese, possono, in base al § 62 “Asylgesetz” o alla Direttiva 2001/55 (EG), ottenere protezione temporanea qualora vi sia stato un “Massenansturm”, come è avvento dall’Ucraina.

Se i minori non accompagnati, sono stati controllati da organi di polizia austriaci o si sono rivolti, essi stessi, alla Polizei, trova applicazione la “gesetzliche Obsorge” da parte del “KJHT”. Idem, se sono sbarcati in un aeroporto austriaco, senza titolo per entrare in Austria e hanno chiesto protezione internazionale.

Anche se è stata disposta l’”Obsorge”, da parte del “KJHT”, la potestà genitoriale, non viene meno, anche se questi genitori, a causa della distanza, di fatto, non potranno esercitarla. Pertanto, se i genitori, in un momento successivo, per esempio, a seguito di un ricongiungimento familiare, arrivano in Austria, non vi è necessità, di richiedere l’”Übertragung der Obsorge”; possono, semplicemente, chiedere l’"Übergabe" (la “consegna”) del minore. In tal modo, viene rispettato il disposto di cui all’art. 8 CEDU.

Posto che le dichiarazioni sull’età dei richiedenti, nel passato, non di rado, si sono rivelate inveritiere, sarà il “KJHT”, a provvedere all’accertamento (tempestivo) dell’età dei richiedenti, con utilizzazione di documenti, ricorso a colloqui e assunzione di informazioni. Se il “KJHT” reputa, che il richiedente sia minorenne, provvede all’”Obsorge”; se maggiorenne, non si ha “Obsorge” (il che viene comunicato al richiedente). Se permangono dubbi sulla veridicità della dichiarazione resa sull’età, inizierà un procedimenti dinanzi al “Pflegschaftsgericht”, che giudica “nach freier Überzeugung”, ma è facoltizzato, a disporre consulenza psicologica o accertamenti medico-sanitari. Dinanzi al “Pflegschaftsgericht”, i genitori del minore, sono parti in causa (vedasi OGH 4 OB 150/16m).

Statuisce il § 21 ABGB, che persone di minore età, godono di particolare tutela da parte della legge; da tale disposizione, si è dedotto, che un minorenne non accompagnato, va considerato, fino a prova contraria, non maggiorenne (§ 207 a, ABGB).

Prevede l’”ObUm”, che dopo il § 225 ABGB, è inserito il § 225 a, ABGB, per effetto del quale, nei procedimenti instaurati a seguito di una richiesta ex § 207 a, Abs. 3, ABGB, il giudice, se reputa che il richiedente sia minorenne, è tenuto a stabilire il termine massimo dell’”Obsorge”. La decisione, una volta passata in giudicato, deve essere comunicata al “Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl”.