Austria - Bundesstaatsanwaltschaft – Istituzione - È la volta buona?
Austria - Bundesstaatsanwaltschaft – Istituzione - È la volta buona?
Da anni, si discute in Austria, sull’istituzione di un organo indipendente, per sottrarre il PM all’influenza della politica (e dei politicanti).
Secondo la vigente normativa, il PM è soggetto a “Weisungen” (“direttive”) e questa soggezione comporta, come è stato detto (e come è facile da capire), una “Verquickung von Politik und Justiz”. Attualmente, il ministro della Giustizia, è l’”oberste Fachaufsicht” sulle Procure.
Nella prima decade di luglio 2025, i partiti, che formano la coalizione governativa, hanno trovato un accordo – di massima – sull’istituenda “Bundesstaatsanwaltschaft”, che – almeno formalmente - dovrebbe garantire, che la politica, non potrà (più) influire – almeno direttamente/indirettamente - su procedimenti penali in corso. Non sarà più possibile, una “begleitende Kontrolle laufender Ermittlungen“ (un controllo di indagini in corso).
Al vertice della suprema “Anklagebehörde” – quale “oberste Weisungsbehörde” – sarà un organo collegiale, composto di tre persone (“Dreiergremium“), nominato per la durata di sei anni, con esclusione di un altro “mandato“, una volta scaduti i sei anni in carica.
La presidenza della “Bundesstaatsanwaltschaft”, d’ora in poi anche indicata con l’abbreviazione “BuStat”, cambia con cadenza biennale.
La “BuStat” dovrebbe agire quale “weisungsfreie und unabhängige, oberste Ermittlungs- und Anklagebehörde” (organo supremo e indipendente in materia di indagini preliminari). **
Il cosiddetto Weisungsrat (di cui abbiamo trattato in un nostro articolo, mesi orsono), sarà abolito e la “Generalprokuratur” esistente, integrata nella “Bundesstaatsanwaltschaft”.
È prevista una riduzione delle “Berichtspflichten” (obblighi di informazione dei superiori sulla "progressione”, di rilevanti “tappe”, nelle indagini).
Come sarà nominato il predetto “Dreiergremium”?
Su proposta di una commissione - definita indipendente - istituita dal ministero dell Giustizia. Se venisse istituita la “BuStat”, secondo alcuni, ciò costituirebbe una cesura di portata storica, dati i poteri – attuali – del ministero della Giustizia sui PM.
Non sono pochi, che ricordano l’avvenuta “politische Einflussnahme” su alcuni – importantissimi - procedimenti penali contro…., in cui le indagini, non potevano essere…. proseguite, perchè, era stato detto: “Die Suppe ist zu dünn….”. Era stato il ministro della Giustizia, ad avere l’ultima parola.
La legge istitutiva della “BuStat”, dovrà essere deliberata dal “Nationalrat” con la maggioranza di due terzi, il che rende necessario l’”appoggio”, da parte di almeno uno dei partiti, non facenti parte dell’attuale maggioranza governativa (composta di 3 partiti), trattandosi di una modifica della Costituzione federale (“B-VG”).
Sulla “BuStat”, sarà esercitata “eine effektive parlamentarische Kontrolle” (controllo parlamentare effettivo).
Per quanto concerne il “Weisungsrat”, istituito circa un decennio fa, esso non ha garantito l’indipendenza del PM dal potere politico, per cui, come è già stato detto sopra, sarà abolito.
La progettata istituzione della “BuStat”, ha incontrato, per lungo tempo, l’avversione di politici di rilievo, che avrebbero preferito, anzichè un collegio, una singola persona al vertice di quest’organo. C’è stato, chi ha osservato, in proposito, che vi è un solo “Bundeskanzler” (Presidente del Consiglio dei Ministri) e non tre. Gli avversari del “Dreiergremium”, hanno osservato, che le decisioni, spesso, devono essere adottate con urgenza; urgenza, alla quale osterebbe la composizione collegiale (i tre membri sono “gleichberechtigt”, per cui, all’interno di quest’organo, non vi è gerarchia).
Faranno parte della “Bundesstaatsanwaltschaft”, PM e giudici esperti in materia penale, con una “Berufserfahrung” di almeno 10 anni.
L’accordo sull’istituzione della “BuStat” sarebbe avvenuto in un momento, in cui la Commissione dell’UE, in una relazione, aveva criticato la “politische Einflussnahme auf die Postenbesetzung der Justiz”…..in Austria (l’influenza della politica in occasione delle nomine nel settore giudiziario).
Anche fatti emersi in concomitanza con il suicidio di un alto funzionario del ministero della Giustizia, non hanno gettato una luce favorevole sul modo, in cui, sono stati “nominati”, recentemente, vertici…. di uffici giudiziari.
Per non parlare delle nomine dei giudici amministrativi (dei “Verwaltungsgerichte”); nelle stesse, non sono garantiti, ha rilevato la Commissione UE, “europäische Standards” (e, forse, non soltanto in Austria……).
Inoltre, è stato rilevato, che in Austria dovrebbe essere limitato il cosiddetto Lobbyismus. L’istituzione del “Transparenzregister” (Registro di trasparenza), si è rivelata, in proposito, di scarsi risultati pratici.
Altro punto dolente, sempre secondo l’UE, è la mancanza di norme efficienti in materia di “Offenlegung von Vermögenswerten und Interessen” dei membri del Parlamento; l’attuale disciplina, si è appalesata piuttosto carente.
Progressi significativi, vi sono stati, invece, in materia di strumenti, atti a reprimere i reati di corruzione; va quindi salvaguardata l’indipendenza e l’operatività dell’”Antikorruptionsstaatsanwaltschaft” (Procura Anticorruzione), che alcuni… vedrebbero come il fumo negli occhi o, almeno, come “ostacolo”, grave, al perseguimento dei propri affari…. e interessi. Pare, che l’istituzione di una Staatsanwaltschaft del genere, sarebbe opportuna anche in qualche altro Stato dell’UE.
La “Medienaufsicht” adempie, invece, in modo “accettabile”, le proprie funzioni, anche se non può essere sottaciuto, il peggioramento della situazione economico-finanziaria dei media. Dovrebbe essere rafforzata la disciplina concernente la “Verteilung der staatlichen Werbung” (la distribuzione della pubblicità finanziata da enti pubblici), circoscrivendo “preferenze” accordate (ovviamente) a media di un certo colore politico, graditi all’inserzionista. In proposito, l’UE ha rivolto “raccomandazioni” all’Austria.
L’accordo, al quale i partiti al Governo sono pervenuti sulla “BuStat”, è stato (già) criticato da autorevoli esponenti, come, per esempio, dall’ex presidente della Corte Suprema (“OGH”).
A parte l’evidente tardività della progettata riforma, con essa, non sarebbe stato rispettato il principio della divisione dei poteri. L’ingerenza della politica nella giustizia, continuerebbe a persistere (come abbiamo visto sopra); questa “censura” non sarebbe, di certo, infondata. Una “seria” “Gewaltenteilung” (divisione dei poteri), esige un chiaro discrimine, tra potere esecutivo e giudiziario.
Soltanto cosí, la fiducia dei cittadini nella giustizia può essere garantita (o, forse meglio, ristabilita).
Il fatto, che i candidati alla “BuSta” verranno scelti da una commissione – di nomina ministeriale (!) – non escluderebbe ingerenza, almeno indiretta, della politica su un organo di “vitale importanza” per l’indipendenza della giustizia penale. La “ripartizione” dei componenti: uno a me, uno a te, un altro, ancora, a un terzo, dovrebbe, in ogni caso, essere evitata (e appartenere al passato!). Anzichè di riforma, in tal caso, si avrebbe, è stato detto, null’altro, che la “cementificazione” dell’attuale “situazione”.
Le “Berichtspflichten” (informazioni dei superiori su decisioni di rilievo nel corso delle indagini) sarebbero accettabili, soltanto se d’obbligo a conclusione delle indagini.
Male lingue sostengono, che l’accordo sulla “BuStat” sarebbe stato reso possibile, soltanto perchè i due partiti “minori” della coalizione governativa, si sono dichiarati disposti a non “ostacolare” la progettata legge sulla “Messenger-Überwachung”, postulata, a gran voce, da quello maggioritario.
Al predetto accordo, seguirà l’elaborazione di un disegno di legge, che, nel tardo autunno c. a., verrà “in Begutachtung geschickt” e, nell’ambito della quale, potranno essere formulate proposte di modifica (e di miglioramento….), nonchè osservazioni.
L’attuale ministra della Giustizia, ha detto, che l’istituzione della “BuSta”, sarà un ulteriore passo, verso una giustizia, che “meriti” la fiducia della popolazione e che sarebbero passati i tempi, in cui alcuni (tra cui politici e politicanti), potevano non soltanto pensare, “dass sie es sich richten können” (vale a dire, “aggiustare” i (“loro”) processi).
Come sopra accennato, per rendere possibile l’istituzione della “BuSta”, sono progettate modifiche e integrazioni della Costituzione federale (“B-VG”).
L’introducendo art. 90 a, Abs. 2, B-VG, prevederà, che la “BuSta” sarà composta da un dirigente e da “Generalanwälte”. Il dirigente verrà scelto tra i “Generalanwälte” (Proc. Gen.), e tra quelli in servizio presso l’attuale “Generalprokuratur” (Proc. Gen. presso la Suprema Corte); inoltre, tra giudici in servizio presso le Corti d’Appello.
La “BuStat” eserciterà le proprie funzioni di carattere ispettivo e avrà la “Weisungsfunktion” – collegialmente - attraverso “Dreiersenate” – fatta eccezione per il dirigente (“Leiter”), che non apparterà a nessuno dei “Dreiersenate” (Art. 90 a, Abs. 3, B-VG), con l’eccezione, che vedremo. La “BuSta” (contro le cui decisioni, non sarà ammissibile gravame) opererà (almeno cosí è previsto), in piena indipendenza. Il dirigente della “BuStat”, al fine di garantire l’uniformità delle decisioni e qualora debbano essere risolte questioni di fondamentale importanza, ha facoltà, ”einen verstärkten Senat einzuberufen” (di cui fanno parte i componenti di tutti i “Dreiersenate”). Soltanto in tal caso, quest’organo è presieduto dal dirigente della “BuSta”.
Il dirigente rappresenta la “BuSta” verso l’esterno ed è obbligato a riferire – annualmente – al “National- e al Bundesrat”, vale a dire, a entrambe le Camere del Parlamento, sulle impartite "Weisungen” (dopo che i relativi procedimenti saranno stati definiti).
I membri dei suddetti organi parlamentari, sono facoltizzati, a richiedere, al dirigente della “BuSta”, informazioni scritte su provvedimenti adottati in materia ispettiva e sulle “Weisungen” impartite; inoltre, possono richiedere la presenza del dirigente, in occasione di riunioni di Commissioni parlamentari.
Il “Nationalrat” – col voto favorevole di almeno la metà dei propri componenti e a maggioranza di due terzi dei voti espressi – ha facoltà, di chiedere alla Corte costituzionale, la destituzione del dirigente della “BuSta”, qualora, nell’esercizio del proprio ufficio, gli siano imputabili gravi violazioni di legge. Con legge federale, saranno dettate norme di attuazione, concernenti la “Bundesstaatsanwaltschaft” (art. 90 c, B-VG).
Modifiche di carattere formale, sono previste dall’art. 138 b, B-VG.
Le attuali competenze della “Generalprokuratur” presso la Corte Suprema, “passeranno” alla “BuSta” con l’entrata in vigore della legge di riforma costituzionale.
Il dirigente della “BuSta”, assumerà, in via interinale, la direzione della “Generalstaatsanwaltschaft” e i Procuratori in servizio presso la “Generalprokuratur”, entreranno a far parte della “BuSta”.
Oltre alla critiche di cui sopra, va segnalata una “Presseaussendung” (comunicato stampa), nientemeno che dalla Suprema Corte (OGH) e firmata dal Dr. G
Kodek – Presidente; cio è avvenuto nell’ambito del cosiddetto Begutachtungsverfahren.
Riportiamo i punti salienti di questa “presa di posizione”.
Il disegno di legge, secondo la Suprema Corte, “begegnet massiven Bedenken”, sia per l’impostazione di carattere generale, che sotto il profilo della disciplina specifica, prevista per la “BuSta”.
Lo scopo “dichiarato” del “Gesetzentwurf”, di porre al vertice della magistratura inquirente, un’autorità indipendente dalla politica (“politisch unabhängige Weisungsspitze”), il cui “compito” sarebbe, di esercitare la “Fachaufsicht über die Staatsanwaltschaften, ist deutliche verfehlt”, anzi, verrebbe creata una “manifeste strukturelle Abhängigkeit der neuen Weisungsspitze von politischen Entscheidungsträgern” (in parole semplici, creata una nuova dipendenza dal potere politico).
Altro che “Entpolitisierung” (spoliticizzazione); l’influenza della politica di partito, verrebbe incrementata notevolmente, anzichè diminuita; verrebbe istituzionalizzata.
La “Politisierung” delle Procure della Repubblica e delle Procure generali, è riscontrabile, sia a proposito della nomina dei componenti della “Bundesstaatsanwaltschaft”, che dell’”Aufsicht” (“sorveglianza”). Di conseguenza, sono da temere “effetti” sul modo, in cui agiranno le Procure (anche generali).
Tenuto conto del “ruolo”, che verrebbe attribuito al “Nationalrat” in sede di nomina dei componenti della “BuSta”, ogni PM, in sede di “Vornahme politisch unliebsamer(!) Amtshandlungen” (vale a adire, se gli capitano tra le mani, indagini riguardanti certi personaggi (indovinate, quali…)), si pregiudicherebbe future “Ernennungen”, come, per esempio, a componente della “BuSta”. Si creerebbe il pericolo di un “vorauseilenden Gehorsam” rispetto alla politica.
Ad avviso della Suprema Corte, dal disegno di legge de quo, trasparirebbe un’evidente, massiccia sfiducia nei confronti dell’istituenda ”unabhängigen Weisungsspitze”.
Combinando varieggiati sistemi di controllo, verrebbe introdotto un “Konstrukt aus politisch-juristischer Abhängigkeit”, tale da essere “abträglich” a una funzione, indipendente ed efficiente dell’istituenda “BuSta”, la quale, “würde an die Kandare genommen” (si potrebbe dire, verrebbe imbrigliata).
La “Generalprokuratur” verrebbe incorporata nella “BuSta”, alla quale verrebbe “delegata” la “Fachaufsicht” e anche la “Rechtswahrung” (§ 23 StPO), due funzioni, di per sè confliggenti.
“Weisungsspitze” delle Procure, da un lato e “consulente” della Suprema Corte, quale “Rechtswahrerin”, dall’altro lato. Entrambe queste funzioni, dovrebbero essere necessariamente distinte, sia dal punto di vista organizzativo, che sotto il profilo personale.
La Suprema Corte si è espressa nel senso di condividere le critiche – largamente prevalenti – in sede di “Stellungnahmen”.
Pare, che sul disegno di legge non vi sia neppure pieno accordo tra i partiti della coalizione governativa. Cosí, per esempio, il ministro delle Finanze, nella propria “Stellungnahme”, si sarebbe espresso, nel senso, che non vi sarebbero “zusätzliche Mittel” per l’attuazione della progettata riforma, per cui, al finanziamento, si dovrebbe far fronte con gli stanziamenti (”ordinari”) già previsti nel bilancio federale.
Anche in Austria, le somme stanziate per la giustizia, almeno ad avviso di giudici e PM, sono appena sufficienti per garantire un discreto funzionamento della giustizia, per cui si rischia, un “abbassamento” della “qualita” del “Rechtsschutz”, al quale hanno diritto i “Rechtssuchenden” (gli “utenti” della giustizia).
“Hut ab” dinanzi ai componenti dell’OGH (e, in particolare, dinanzi al presidente di questa Corte (firmatario della pubblicata “Stellungnahme”)), esponendosi all’ira di politici e politicanti e precludendosi, magari, una futura nomina ministeriale o a capo di qualche, ben retribuita “staatlichen Holding”.
** Tornano alla mente le parole di Aristofane – “Le Vespe”: “Per Eracle, meglio rinunciare a cogliere in flagrante quel ladro di Cl……”. Già allora, sembrava, meglio, “astenersi”, che…
In un altro “passaggio”, sempre delle “Vespe”, leggiamo: “E se ha rubato, perdonalo; non è istruito,…non gli hanno insegnato,… a suonare la cetra”.