Una legge in difesa dei consumatori
Una legge in difesa dei consumatori – “Shrinkinflationsgesetz” – Austria - Analoga legge anche nella RFT ?
In pochi ci accorgiamo di un trucco, posto in essere dalla cosiddetta grande distribuzione e da supermercati alimentari, nonchè, in qualche caso, anche da dettaglianti, consistente nel ridurre la quantità del prodotto, lasciando invariato il prezzo.
Anche in Austria, l’ignaro consumatore o, meglio, quello non accorto (oppure quello al di sotto della media accortezza), non si rende conto, della piccola, si potrebbe, forse, dire, truffa, non infrequente, a suo danno. Non pare superfluo, dire, che, in tal modo, viene anche aumentata l’inflazione, sia pure in modo criptico. Ciò nonostante, la lotta contro l’inflazione sia stata dichiarata – dal Governo federale in carica – l’obiettivo principale di questo ministero. Questo stato delle cose, ha indotto il Governo austriaco, a predisporre un disegno di legge, volto a porre riparo a questa “Kundentäuschung” (inganno dei clienti).
Nella parte introduttiva del disegno di legge, poi approvato dal Nationarat, il Governo federale, aveva indicato, chiaramente, il fine di questa legge. Ha parlato di “Hintanhaltung von etwaigen Täuschungen der Konsumentinnen/en durch Shrinkinflation im Lebensmittelhandel“.
Queste “versteckte Preiserhöhungen“ (aumenti di prezzo “nascosti”), devono essere rese trasparenti con apposite indicazioni e, per conseguire questo obiettivo, è indispensabile, una “gesetzliche Regulierung”. Il consumatore è (stato) “turlupinato”, non soltanto per effetto della riduzione della “Füllmenge” (quantità) di un prodotto, rimanendo inalterato il confezionamento, nel quale viene presentato al consumatore, ma pure, a seguito della riduzione del numero dei singoli “pezzi”, contenuti nella scatola della confezione. Il cliente non accorto, specie se abituale, rimanendo inalterata la “Verpackung”, non si avvede del tranello, nel quale è destinato a cadere, o, meglio, cade. Inoltre, spesso, l’indicazione del numero dei singoli prodotti o del loro peso, sono (stati) indicati in modo appena leggibile.
Il legislatore austriaco, ora si propone, di contrastare queste “verdeckten Preiserhöhungen”, quando un prodotto (preconfezionato) viene posto in vendita con identico confezionamento, anzi, “bei augenscheinlich gleichbleibender Verpackung”, ma con una riduzione del peso del prodotto netto o del numero dei “pezzi” contenuti nella confezione, senza - corrispondente - riduzione proporzionale del prezzo.
Queste piccole “truffe”, sono state osservate da anni, soprattutto nel settore alimentare e nelle drogherie.
Come contrastare questo “fenomeno”? Introducendo un obbligo di indicazione espressa – e ben visibile – dell’avvenuta riduzione per i prodotti oggetto della cosiddetta Shrinkinflation.
I titolari di supermercati alimentari e i dettaglianti, dovranno fa sí, che all’esterno della confezione oppure sullo scaffale o nelle immediate vicinanze dello stesso, i consumatori siano informati di queste riduzioni, con prezzo invariato.
Se le filiali di un supermercato, sono superiori a 5, devono esporre un apposito cartello, ben visibile, delle dimensioni di un foglio DIN A 4, all’ingresso dell’esercizio.
L’aumento della trasparenza, che si intende conseguire attraverso la cosiddetta Kennzeichnungspflicht, cosí reputa il legislatore, avrà per effetto, pure, quello di ridurre sensibilmente le violazioni da parte di supermercati e drogherie; avrà, in altre parole, anche un effetto di prevenzione (per non dire deterrente), come una legge analoga, emanata in Francia, ha dimostrato.
Se le competenti autorità, avranno notizia di violazioni di queste norme di trasparenza, chiederanno – in un primo tempo, chiarimenti e, qualora il reclamo si riveli fondato, sarà concesso un termine (di tre giorni) per ovviare; altrimenti, troveranno applicazione sanzioni amministrative (“Verwaltungsstrafbestimmungen”).
Quali saranno le “Auswirkungen” dell’emananda legge sulle aziende?
È indubbio, che i dipendenti, dovranno essere ben informati, delle nuove disposizioni e delle conseguenze di eventuali inadempimenti. Anche l’ apposizione di appositi cartelli e il loro aggiornamento, comporterà spese, non indifferenti, per gli esercenti.
Va però osservato, che la legge non troverà applicazione per le aziende, la cui area di vendita sia inferiore a 400 m2 e il cui numero di filiali non sia superiore a 5.
Complessivamente, ci sono, in Austria, circa 5.600 filiali nel settore alimentare e circa 1.000 filiali di drogherie. È da ritenere, quindi, che per la maggior parte delle filiali, la legge troverà applicazione.
C’é, però, chi non si fa troppe illusioni sugli effetti della legge de qua, anche se i “pessimisti” non possono negare, che, almeno il 50% delle violazioni sarà perseguito….
Comunque, non si può dubitare, fondatamente, che l’emananda normativa, avrà “vertrauensfördernde Wirkung” (aumenterà la fiducia dei consumatori) per effetto della trasparenza, in conseguenza della suddetta “Kennzeichnungspflicht”, che “abiliterà” i clienti – di almeno media accortezza – a non essere “turlupinati” da eccessiva “intraprendenza”.
Come ha osservato la Corte d’appello di Vienna, in una sua sentenza del 2025, la “Täuschungseignung” sussiste, in particolare, per clienti, che conoscono il prodotto e sono soliti ad acquistarlo regolarmente; in questi casi – non di rado – l’abitudine può essere nemica dell’accortezza.
È stato calcolato, che dello “Shrikinflationsgesetz”, approfitteranno più di 100.000 consumatori l’anno, con un (potenziale) risparmio di 500.000 Euro l’anno per i consumatori (il risparmio individuale, èstato stimato in 400 Euro).
Per quanto concerne i supermercati e le drogherie, dovranno sobbarcarsi, negli anni a venire, di maggiori spese nella misura di 2,5 mio. Euro.
Se la legge, sarà un “Erfolg” (successo) per i consumatori, la stessa, secondo alcuni, farà anche sí, che, purtroppo, rimarrebbero aperti, alcuni “Schlupflöcher”. Il legislatore ha ravvisato l’esigenza, di agire, anche a seguito di una “Petition” di “Foodwatch” Austria.
Critiche alla legge, nel suo attuale testo, vengono avanzate in quanto, allo stato, non è disciplinato, se gli avvisi (ai clienti), possano essere stampati anche “mit kleiner Schriftgröße” (a caratteri minuscoli). Di conseguenza, potrebbero essere “optisch wenig auffällig”.
Altro punto debole dello “Shrinkinflationsgesetz”, sarebbe la mancata applicabilità, dello stesso, ad alcune categorie di prodotti.
Assai problematico, è poi il fatto, che la legge avrà vigore soltanto temporaneo e, precisamente, per 4 anni (fino al 30.6.30), trascorsi i quali, tutto tornerà come prima (?), a meno che il legislatore non provveda tempestivamente.
Forse il “Gesetzgeber”, non si è reso conto del fatto, che la cosiddetta Shrikinflation, non è un “kurzfristiges Phänomen” (un fenomeno di breve durata).
Essa, infatti, fa parte, da decenni, della “politica dei prezzi” (per non dire della strategia commerciale) di molte aziende e società commerciali (operanti nel settore alimentare).
L’“Anti-Mogelpackungsgesetz” (come viene chiamato pure lo “Shrikinflationsgesetz”, pur con gli innegabili difetti di cui sopra, è considerato, da non pochi, un “Meilenstein” (una pietra miliare) sulla “via” a una maggiore trasparenza e, quindi, anche su quella della difesa (effettiva) del consumatore.
Decisiva sarà la “konseguente Umsetzung” della legge e la “vigilanza” sull’osservanza della medesima, senza favoritismi più o meno “nascosti”.
Per i contravventori sono previste sanzioni amministrative fino a 2.500 Euro (“pro Produkt”), con un limite massimo di 10.000 Euro, limite, che, per i recidivi, èdi 15.000 Euro.
Va però osservato, che il supermercato o il dettagliante, qualora provino (se saranno in grado di farlo), di non essere stati informati (della riduzione della quantità di prodotto, con “Verpackung” rimasta identica e a prezzo inalterato), dal produttore o dall’importatore, non potranno essere sanzionati.
Sopra abbiamo accennato al fatto, che le autorità competenti, qualora constatino una violazione, sono tenuti ad avvisare il titolare del supermercato (o il dettagliante), concedendo un termine di 3 giorni, per ovviare alla violazione.
Quest’obbligo di avviso, non sussiste per coloro, che, nei passati 12 mesi, avevano già commesso una violazione dell’”Anti-Mogelpackungsgesetz”, per cui si passa subito all’inflizione della sanzione.
Nella RFT, per quanto ci consta, non è stata (ancora) emanata una legge organica (federale), analoga all’”Anti-Shrinkinflationsgesetz “austriaco.
Ci sono, però, già adesso, alcune norme (di carattere generale), che sono state dettate a tutela dei consumatori.
Il § 43, Abs. 2, del “MessEG” (“Mess- und Eichgesetz”), vieta, che confezioni di prodotti siano predisposte e vendute in modo tale, “eine größere Füllmenge vorzutäuschen” (simulare una maggiore quantità di prodotto), diversa da quella realmente contenuta. Va menzionato, in proposito, pure l’”UWG” (“Gesetz gegen unlauteren Wettberwerb”), il cui § 3 a, sanziona la “Irreführung (la “deceptio”) des Verbrauchers” **
A tutela dei consumatori, è intervenuta pure la “Rechtsprechung”, che ha ritenuto, sia ravvisabile una “Mogelpackung”, qualora, in una confezione, lo spazio lasciato libero/vuoto (il cosiddetto Luftraum), sia superiore al 30% del prodotto ivi contenuto. La “Luftraumgrenze” – nella misura ora indicata – deve essere osservata pure nell’ambito del commercio online, se le confezioni sono presentate in modo, da dover essere considerate “irreführend” per il consumatore.
Nella sentenza dd. 29.5. 24 – I ZR 43/23, il BGH aveva statuito, che di “Mogelpackung” deve parlarsi, tutte le volte, in cui la “Produktgestaltung”, è tale, da simulare una “größere Füllmenge” rispetto a quella effettiva.
In questi casi, è ravvisabile pure una “spürbare Interessenbeeiträchtigung” a danno del consumatore. Infatti, lo “Schutzzweck” del § 43, Abs, 2, “MessEG” (si poterebbe dire, la ratio di questa norma) è quello, di tutelare il consumatore da “Fehlannahmen über die relative Füllmenge einer Fertigpackung”; vi è ”Mogelpackung”, qualora il consumatore venga indotto in errore, “in relevanter Weise”, sulla quantità effettiva del prodotto preconfezionato (“Fertigpackung”).
La “Beurteilung der Irreführung über die Füllmenge“ di un prodotto preconfezionato, deve essere effettuata secondo il disposto di cui al § 5 UWG.
Il confezionamento (die ”Verpackung”) del prodotto, deve essere “in einem angemessenen Verhältnis zur Menge des Produktes.“ („Füllmenge“). Non vi è “angemessenes Verhältnis“, se, per esempio, un tubetto, è pieno soltanto per 2/3 della capacità spaziale dello stesso, a meno che - per esigenze di natura tecnica – una “Befüllung”, in tale (ridotta) misura, sia necessaria. Il divieto de quo, è operante, non soltanto nei confronti dei venditori del prodotto, ma anche – più a monte - di coloro, che “bringen es in Verkehr oder stellen es sonst auf dem Markt bereit” (lo mettono comunque “a disposizione” del mercato). Si rende responsabile “einer unlauteren Handlung”, chi viola il § 3 a dell’”UWG”, se l’azione è atta a nuocere “spürbar” (sensibilmente) agli interessi dei consumatori o dei concorrenti (commerciali).
Nonostante nella RFT, come abbiamo visto sopra, siano, già attualmente, in vigore leggi (settoriali), intese a tutelare i consumatori, ma anche a disciplinare la concorrenza, sanzionando “unlautere Handlungen” previste dall’”UWG”, che possono recare nocumento, non soltanto a consumatori, ma anche ai concorrenti, con conseguente svantaggio per gli stessi,
nel settembre 2025, era stato depositato, da una ventina di deputati di un partito rappresentato nel “Bundestag”, presso quest’organo legislativo, un “Antrag”, acchè il Governo federale provvedesse celermente, a deliberare una legge, al fine di porre rimedio alla “Shrikinflation”. L’”Antrag” aveva il titolo: ”Verbrauchertäuschung durch versteckte Preiserhöhungen bei Lebensmitteln beenden und die Umwelt vor Verpackungsmüll schützen“ (Porre fine a inganni ai danni dei consumatori per effetto di aumenti mascherati di prezzo nel settore alimentare, nonchè prevenire, che la massa di rifiuti (soprattutto di cartone, utilizzato per imballaggi), aumenti ancora. Hanno osservato i richiedenti, che, a decorrere dal 2021, nella RFT, i prezzi per generi alimentari, sono aumentati nella misura del 36%. Ma questo non è tutto. Nello stesso periodo di tempo, si sono verificati aumenti di prezzo – di entità fino al 70% - avvenuti “durch die Hintertür” per effetto delle cosiddette Mogelpackungen.
Con questi metodi (o sotterfugi, che dir si voglia), i profitti dei produttori di alimentari e dei titolari di supermercati, venivano “zusätzlich maximiert”, senza che costi inerenti a energia, materie prime, e lavoro l’avessero giustificato. Alcuni hanno parlato di “Übergewinne”, altri di “Gierflation”.
Questi aumenti di prezzo, spesso, non vengono percepiti come tali dai consumatori, in quanto supermercati, discounters e produttori di alimentari, sono molto abili nel mascherare gli aumenti; il “mezzo” più comune, è quello, di offrire “weniger Inhalt zum gleichen Preis, bei gleichbleibender Verpackung” (meno prodotto, a prezzo identico, rimanendo in alterato il confezionamento (“Verpackung”) o, anche, con un prodotto di qualità più scadente.
Nella RFT, a decorrere dal 2022, questi metodi, sono stati sempre più frequentemente impiegati. È stato constatato, che, per effetto degli stessi, produttori e supermercati, hanno conseguito profitti di molto superiori alla crescita dell’inflazione.
Spesso, associazioni di consumatori, si sono rivolti all’autoritàgiudiziaria, ottenendo poi, magari, anche una decisione favorevole a essi, ma, nel frattempo, erano trascorsi più di 3 mesi per cui, non pochi “Landgerichte” (Tribunali) avevano ritenuto, che l’informazione dei consumatori sulla variazione, non fosse più attuale… È capitato anche questo.
È più che ovvio, che il (frequente) ricorso ai predetti “mezzucci”, aveva prodotto effetti particolarmente gravi a carico di persone con un reddito mensile basso (di 1.200 Euro o inferiore), aumentando la cosiddetta Ernährungsarmut.
La presentazione di prodotti (esposti alla vendita) con confezionamenti grandi, se il prodotto ivi contenuto, avrebbe ben potuto essere confezionato con uno minore, costituisce pure uno spreco di energia e un inutile aumento della quantità di rifiuti; si è parlato di “ökologischem Disaster”, posto che comportano, annualmente, lo svuotamento di 2.000.000 di contenitori di rifiuti della capacità di 240 lt ciascuno.
Già nel giugno 2023, l’allora Governo federale, aveva annunciato, di voler predisporre un disegno di legge, destinato a modificare il “Verpackungsgesetz” (Legge sugli imballaggi), con un chiaro ed esplicito divieto, di ridurre la “Füllmenge bei gleichbleibender Verpackungsgröße”.
Questi – buoni – propositi, sono rimasti nel limbo delle, altrettante, buone intenzioni…
È ben vero, che l’UE ha emanato la “Verpackungsverordnung” (PPWR – EU 2025/40) ma, di fatto, essa produce/produrrà effetti pratici, soltanto a decorrere, sentite, sentite…dal 2029. In considerazione di ciò, alcuni Stati membri dell’UE, hanno provveduto essi stessi. Cosí, per esempio, la Francia, con decorrenza 1.7.24, ha reso obbligatorio, che supermercati e discounters, indichino – con un’etichetta di color arancione - sullo scaffale, qualora mutino quantità del prodotto o volume della confezione (scatola).
Per tutti i motivi, or ora esposti, 27 deputati al “Bundestag” hanno fatto richiesta urgente al Governo federale, di presentare un disegno di legge, nel quale sia previsto quanto segue:
1)le confezioni di generi alimentari, devono essere piene (“voll befüllt”), fatta eccezione per i casi in cui, per motivi tecnici, è necessario (lasciare) uno spazio vuoto. Comunque, “reduzierte Füllmengen”, devono comportare, di norma, pure una corrispondente riduzione della confezione
2)i dettaglianti di generi alimentari, sono obbligati, a esporre, sullo scaffale, un avviso, dal quale risulta, che volume o quantità del prodotto, hanno subito variazione nei passati sei mesi
sarà istituita una “Preisbeobachtungsstelle für die Lebensmittelwertschätzungskette“ (un ente, che monitorà i prezzi dei generi alimentari allo scopo, di evidenziare “versteckte Preiserhöhungen” nel settore alimentare e per poter intervenire “regulierend”.
La legge contro l’”unlauteren Wettbewerb (UWG)”, nonchè il “Mess- und Eichgesetz”, saranno modificate (e le sanzioni rese più severe), con la previsione, che aumenti di prezzo “nascosti”, dovranno essere considerati “verbrauchertäuschend”, rispettivamente “verbraucherirreführend” e saranno puniti.
I profitti – illecitamente – incassati a seguito di queste induzioni in errore dei consumatori, verranno confiscati e “finiranno” in un “Fonds, destinato ad alimentare bilanci di organizzazioni di tutela dei consumatori.
L’ultima richiesta al “Bundestag” della RFT, è, che questo organo nazionale, faccia pressione sulle istituzioni dell’UE, affinchè l’UE adotti un regolamento, per effetto del quale, in tutti gli Stati comunitari, sulle confezioni di alimentari, i consumatori siano informati, qualora, nei sei mesi passati, siano intervenuti “mutamenti” a proposito della quantità, della dimensione o del volume di un prodotto.
Le intenzioni dei deputati richiedenti, sono, certamente, lodevoli e condivisibili. Difetta, però, la previsione di sanzioni, non soltanto amministrative, ma di carattere penale, perchè sono degli individui (senza cultura, nè scrupoli e, inoltre, spesso, rozzi) incorreggibili, che, finchè il tutto finisce con una mera sanzione pecuniaria (specie, se sono “wealthy”) e dispongono di “entrature”, che il comune cittadino, non ha… o non è in grado di avere….Non di rado, in casi del genere, l’intelligenza è sostituita dalla prepotenza (o dalla violenza).
** Mi viene in mente: “Mundus vult decipi, ergo decipiatur”.